Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
Articolo 1Articolo 3
- Legge 27 novembre 2017, n. 177
Articolo 2 della Legge 27 novembre 2017, n. 177
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14 dicembre 2017
14 dicembre 2017
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