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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 13/01/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 472/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13949/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Santa Maria A Cappella Vecchia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Grazia E Giustizia-Dipart.to Ammin. Penitenziaria - 80184430587
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101435991000 CONTR., UNFICAT 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate e al Ministero della giustizia, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato, per l'annullamento le seguenti cartelle, relative al mancato pagamento di contributi unificati:
- n. 05720250012775702001 per un importo pari a € 79,96
- n. 05720250012775803001 per un importo pari a € 80.03
- n. 05720250012775904001 per un importo pari a € 79,87
- n. 05720250012776005001 per un importo pari a € 79,86
- n. 05720250012776106001 per un importo pari a € 184,79
- n. 07120250101435991000 per un importo pari a € 76,28
- n. 07120250101436092000 per un importo pari a € 76,42
- n. 07120250101436100000 per un importo pari a € 76,41
- n. 07120250101436210000 per un importo pari a € 32,88
- n. 07120250101436302000 per un importo pari a € 80,13
- n. 07120250101436403000 per un importo pari a € 80,13
- n. 07120250101436504000 per un importo pari a € 80,13
- n. 07120250101436605000 per un importo pari a € 79,97
- n. 07120250101436706000 per un importo pari a € 79,96
- n. 07120250101436807000 per un importo pari a € 185,14
- n. 07120250101436908000 per un importo pari a € 80,13
- n. 07120250101437009000 per un importo pari a € 80,12
- n. 07120250101437110000 per un importo pari a € 79,69
- n. 07120250101437211000 per un importo pari a € 80,13
- n. 07120250101437312000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101437413000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101437514000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101437615000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101437716000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101437817000 per un importo pari a € 184,82
- n. 07120250101437918000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101438019000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101438120000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101438221000 per un importo pari a € 79,86
- n. 0712025010143832200 per un importo pari a € 184,82
Il tutto per un totale pari a € 2.760,41.
Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
- violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione;
- violazione dell'art. 7, comma 2, L. n. 212/2000 e dell'art. 3 d. lgs 39/1993 per mancata indicazione degli elementi soggettivi e oggettivi che compongono la cartella;
- illegittimità della pretesa impositiva posto che il ricorrente, quale avvocato che ha svolto la propria attività professionale unicamente a favore dei propri assistiti e non per ragioni personali, non è mai stato parte di alcun procedimento, peraltro non indicato nelle cartelle esattoriali a cui farebbero riferimento le supposte omissioni di pagamento del contributo unificato.
- nullità degli atti impugnati per difetto di motivazione e assenza delle somme e degli interessi. L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 10 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'avvocato non è obbligato da alcuna norma di legge, ma ne ha solo la facoltà, ad effettuare alcuna anticipazione, con la conseguenza che non possono riversarsi sulla sua sfera giuridica le mancate corresponsioni dell'attore o ricorrente, il soggetto obbligato.
Da un lato, l'art. 13, comma 10, della legge professionale (legge n. 247/2010), non impone all'avvocato alcun obbligo di anticipare il contributo unificato.
Dall'altro, l'art. 14, comma 1, e l'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002 pongono l'obbligo del versamento del contributo unificato esclusivamente a carico della parte che instaura il giudizio (e, quindi, a carico della parte assistita e difesa dall'avvocato, ovverosia del cliente), individuando poi solo nella parte stessa la destinataria della procedura di riscossione nel caso di mancato pagamento, senza prevedere alcuna solidarietà in capo all'avvocato per il relativo onere.
Ne consegue l'illegittimità delle cartelle impugnate, per assenza del presupposto soggettivo d'imposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle impugnate.
Condanna l'Agenzia delle entrate e riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, alle spese del presente giudizio che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove effettivamente versato, con attribuzione al legale di parte per dichiarato anticipo.
Così deciso, in Napoli, il 10 novembre 2025.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13949/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Santa Maria A Cappella Vecchia 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Grazia E Giustizia-Dipart.to Ammin. Penitenziaria - 80184430587
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101435991000 CONTR., UNFICAT 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate e al Ministero della giustizia, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato, per l'annullamento le seguenti cartelle, relative al mancato pagamento di contributi unificati:
- n. 05720250012775702001 per un importo pari a € 79,96
- n. 05720250012775803001 per un importo pari a € 80.03
- n. 05720250012775904001 per un importo pari a € 79,87
- n. 05720250012776005001 per un importo pari a € 79,86
- n. 05720250012776106001 per un importo pari a € 184,79
- n. 07120250101435991000 per un importo pari a € 76,28
- n. 07120250101436092000 per un importo pari a € 76,42
- n. 07120250101436100000 per un importo pari a € 76,41
- n. 07120250101436210000 per un importo pari a € 32,88
- n. 07120250101436302000 per un importo pari a € 80,13
- n. 07120250101436403000 per un importo pari a € 80,13
- n. 07120250101436504000 per un importo pari a € 80,13
- n. 07120250101436605000 per un importo pari a € 79,97
- n. 07120250101436706000 per un importo pari a € 79,96
- n. 07120250101436807000 per un importo pari a € 185,14
- n. 07120250101436908000 per un importo pari a € 80,13
- n. 07120250101437009000 per un importo pari a € 80,12
- n. 07120250101437110000 per un importo pari a € 79,69
- n. 07120250101437211000 per un importo pari a € 80,13
- n. 07120250101437312000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101437413000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101437514000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101437615000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101437716000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101437817000 per un importo pari a € 184,82
- n. 07120250101437918000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101438019000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101438120000 per un importo pari a € 79,86
- n. 07120250101438221000 per un importo pari a € 79,86
- n. 0712025010143832200 per un importo pari a € 184,82
Il tutto per un totale pari a € 2.760,41.
Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
- violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione;
- violazione dell'art. 7, comma 2, L. n. 212/2000 e dell'art. 3 d. lgs 39/1993 per mancata indicazione degli elementi soggettivi e oggettivi che compongono la cartella;
- illegittimità della pretesa impositiva posto che il ricorrente, quale avvocato che ha svolto la propria attività professionale unicamente a favore dei propri assistiti e non per ragioni personali, non è mai stato parte di alcun procedimento, peraltro non indicato nelle cartelle esattoriali a cui farebbero riferimento le supposte omissioni di pagamento del contributo unificato.
- nullità degli atti impugnati per difetto di motivazione e assenza delle somme e degli interessi. L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 10 novembre 2025, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'avvocato non è obbligato da alcuna norma di legge, ma ne ha solo la facoltà, ad effettuare alcuna anticipazione, con la conseguenza che non possono riversarsi sulla sua sfera giuridica le mancate corresponsioni dell'attore o ricorrente, il soggetto obbligato.
Da un lato, l'art. 13, comma 10, della legge professionale (legge n. 247/2010), non impone all'avvocato alcun obbligo di anticipare il contributo unificato.
Dall'altro, l'art. 14, comma 1, e l'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002 pongono l'obbligo del versamento del contributo unificato esclusivamente a carico della parte che instaura il giudizio (e, quindi, a carico della parte assistita e difesa dall'avvocato, ovverosia del cliente), individuando poi solo nella parte stessa la destinataria della procedura di riscossione nel caso di mancato pagamento, senza prevedere alcuna solidarietà in capo all'avvocato per il relativo onere.
Ne consegue l'illegittimità delle cartelle impugnate, per assenza del presupposto soggettivo d'imposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle impugnate.
Condanna l'Agenzia delle entrate e riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, alle spese del presente giudizio che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove effettivamente versato, con attribuzione al legale di parte per dichiarato anticipo.
Così deciso, in Napoli, il 10 novembre 2025.