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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/10/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1092/2025
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo ex art. 51 c.c.i.i., iscritto al n.1092/2025 R.G., promosso da
nella qualità di socio unico e già legale rappresentante p.t. di Parte_1
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Gennaro Cefola Controparte_1
- Reclamante -
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in CP_2
atti dagli avv.ti Andreas Widmann e Maria Concetta Merrone
- Resistente -
nonché di in Controparte_3
persona del curatore p.t. avv. Cecilia Tedone
- Contumace -
e di
PG presso la Corte di Appello di Bari
- Interveniente -
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 c.c.i.i.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc depositate in prossimità dell'udienza “virtuale” del 21.10.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso ex art. 37 co. 2 c.c.i.i. del 18.12.2024 , agendo in qualità di CP_2
titolare di un credito di € 25.443,36, oltre interessi, in virtù del d.i. n. 1766/2022 emesso dal giudice del Tribunale di Bolzano, dichiarato esecutivo il 23.6.2023, nei confronti di CP_1
, con sede legale a Barletta, avente per oggetto sociale il “commercio al dettaglio di prodotti
[...]
via internet”, ha domandato al Tribunale di Trani di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta debitrice.
2. – L'adito Tribunale, “verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del
decreto di fissazione di udienza, notificati ai sensi dell'art. 40 ottavo comma c.c.i.i. presso la
[...]
” e ravvisata la sussistenza di tutti i presupposti per far luogo alla Controparte_4
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di , l'ha pronunziata con Controparte_1
sentenza n. 63/2025, pubblicata il 4.6.2025.
3. – Avverso la sentenza , nella qualità di socio unico e già legale Parte_1
rappresentante p.t. di , nonché quest'ultima società, con ricorso del 30.6.2025 Controparte_1
hanno proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i., chiedendo, previa sospensione ex art. 52
2 c.c.i.i., la declaratoria di nullità della pronunzia e, nel merito, la sua revoca, con condanna della creditrice istante al pagamento delle spese della procedura e del giudizio di gravame.
3.1. – In particolare, la parte reclamante ha, in via pregiudiziale di rito, eccepito la nullità
della sentenza per violazione del diritto di difesa e al contraddittorio, essendo stata eseguita la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non presso la sede legale della Società (indicata e nota alla Camera di Commercio), bensì presso la Casa Comunale.
Subordinatamente, nel merito, ha eccepito l'insussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti soggettivi per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale previsti dagli artt. 2 co. 1 lett. d) e
121 c.c.i.i., non essendo state superate le relative “soglie dimensionali” nell'ultimo triennio,
nonché il difetto della condizione oggettiva di procedibilità di cui all'art. 49 co. 5 c.c.i.i., avendo il
Tribunale di Trani quantificato il credito di “ in misura eccedente rispetto alla CP_2
somma precettata (comprensiva di interessi ad un tasso superiore a quello accordato e delle spese di registrazione non documentate).
4. – La creditrice istante si è costituita in giudizio, deducendo che ha eseguito una serie di prestazioni di trasporto nell'anno 2022 senza ottenere da il dovuto pagamento;
Controparte_1
che, in seguito, ha cercato di recuperare il credito vantato, ma sia la lettera monitoria, sia il successivo decreto ingiuntivo telematico, sia il precetto e sia il pignoramento presso terzi non hanno sortito alcun effetto, anche per la sistematica difficoltà di effettuare le relative notifiche presso la sede della Società risultata chiusa;
che la debitrice non ha mai preso contatti con la creditrice (od i suoi patrocinatori) per tentare di evitare il ricorso alla procedura liquidatoria;
che
, conoscendo l'esistenza della debitoria di nei confronti Parte_1 Controparte_1
di e di altri creditori, ha evitato che le notifiche degli atti andassero a buon fine;
CP_2
che il reclamo è privo di fondamento nel merito in quanto sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Pertanto, la resistente ha chiesto conclusivamente di respingere l'istanza di sospensione ex art. 52 c.c.i.i. e di rigettare il gravame,
con vittoria delle spese di lite.
3 5. – Invece, la Curatela della Liquidazione Giudiziale di , benché Controparte_1
destinataria di rituale notifica, ha omesso di costituirsi in giudizio e perciò della stessa ne è stata dichiarata la contumacia con il provvedimento interlocutorio del 16.9.2025, con il quale si è
disposta, al contempo, l'acquisizione degli atti del procedimento n. 247-1/2024 R.G. svoltosi davanti al Tribunale di Trani.
6. – Il PG in sede ha formulato parere di rigetto del reclamo.
7. – All'udienza del 21.10.2025 il Collegio ha riservato la decisione.
8. – Il reclamo è manifestamente infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
9. – In via pregiudiziale di rito, deve ritenersi l'insussistenza dell'eccepito vizio di nullità
della sentenza reclamata per violazione del diritto di difesa e al contraddittorio. Invero, nel decreto del 28.2.2025 il GD del Tribunale di Trani ha provveduto nei seguenti termini testuali: “preso atto
che il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati alla casella PEC
assegnata d'ufficio dal Registro delle Imprese, ritenuto sussistenti i presupposti per l'art. 40, 8
comma CCI, dispone la notifica a cura del ricorrente a norma dell'art. 107, 1 comma DPR
1229/1959 presso la sede risultante dal Registro Imprese. Ove ciò non sia possibile si proceda ex
art. 40, 8 comma, secondo periodo CCI”. In data 22.4.2025 l'ufficiale giudiziario si è recato a
Barletta in via Dante Alighieri n. 32, ossia presso la sede legale di e la Controparte_1
residenza del suo socio unico e già rappresentante legale (tale coincidenza Parte_1
anagrafica trova riscontro nella prima pagina dell'atto di reclamo) dove la consegna a mani non è
stata effettuata in quanto la destinataria è risultata “sconosciuta come da informazioni assunte sul
posto”. Di talché, all'organo notificatore non è rimasto altro da fare che eseguire la notifica,
legittimamente, ai sensi dell'art. 40 co. 8 c.c.i.i. presso la Casa Comunale.
10. – Ciò posto, non appare inutile precisare, richiamando la precedente giurisprudenza formatasi in materia di fallimento (ancora pienamente valida nel vigore dell'attuale disciplina codicistica), che, in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio al quale si riferisce l'art. 1 co. 2 lett. a) l.f. per la
4 determinazione dell'attivo patrimoniale, occorre prendere in considerazione gli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'unica (ovvero della prima) istanza di fallimento (così Cass.
27.5.2015 n. 10952; in senso conforme, Cass. 14.1.2016 n. 501 nonché, con specifica portata esemplificativa in ordine al calcolo del triennio in questione, Cass.
5.11.2020 n. 24663).
10.1. – Nella specie, la reclamante non ha depositato i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio, né ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante con strumenti probatori alternativi,
non avendo prodotto scritture contabili od altri documenti suscettibili di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa, in tal modo omettendo di fornire la prova idonea ad esentarla dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, restando,
quindi, inadempiuto l'onere dimostrativo contemplato dall'art. 121 c.c.i.i.
10.2. – Anzi, dalla documentazione allegata alla nota informativa redatta il 5.2.2025 dalla
GdF di Barletta emerge che ha presentato il suo ultimo bilancio d'esercizio al Controparte_1
31.12.2021, con un attivo patrimoniale di € 355.529,00 e ricavi di ammontare complessivo pari ad
€ 815.279,00.
11. – Pertanto, sussistono l'indiscussa qualità di imprenditore commerciale della società
impugnante; il superamento dei limiti prescritti dall'art. 2 co. 1 lett. d) c.c.i.i.; la consistenza dei debiti scaduti e non pagati (al di là del credito azionato da , la GdF di Barletta, CP_2
nell'anzidetta nota informativa, ha fatto presente che l' ha Controparte_5
comunicato, alla data del 31.1.2025, un'esposizione debitoria di pari a € Controparte_1
138.204,79), ciò che soddisfa la condizione oggettiva di procedibilità di cui all'art. 49 co. 5 c.c.i.i.;
infine, lo stato d'insolvenza, conclamato dall'incapacità di sopperire ordinariamente alle proprie obbligazioni e di estinguere il non elevatissimo credito ingiunto dall'odierna resistente.
12. – La regolamentazione delle spese di lite, nel rapporto fra le parti costituite, soggiace al criterio della soccombenza. Il compenso legale è liquidato alla stregua del valore indeterminabile della controversia. Nulla va, invece, disposto nel rapporto fra la parte soccombente e la Curatela
rimasta contumace.
5 13. – E' ravvisabile l'elemento soggettivo della mala fede, del socio unico/rappresentante legale della Società che ha conferito la procura, per l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 51 co. 15 c.c.i.i.: ciò alla luce dell'evidente insostenibilità delle ragioni in fatto ed in diritto poste a fondamento del reclamo (smentite “prima facie” dalle risultanze in atti), la quale finisce per integrare un abuso strumentale dell'impugnazione.
14. – Stante l'esito del reclamo, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. . Parte_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i., proposto da Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 63/2025, pubblicata il Parte_1
4.6.2025, nei confronti di e della Curatela della Liquidazione Giudiziale di CP_2 [...]
, con ricorso del 30.6.2025, così provvede: CP_1
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e in solido fra loro, al pagamento in Controparte_1 Parte_1
favore di “ delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.996,00 per CP_2
compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
3) nulla per le spese nel rapporto fra la parte reclamante e la Curatela della Liquidazione
Giudiziale;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater Tusg, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e in solido fra loro, Controparte_1 Parte_1
dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. -
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
6 Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
7
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo ex art. 51 c.c.i.i., iscritto al n.1092/2025 R.G., promosso da
nella qualità di socio unico e già legale rappresentante p.t. di Parte_1
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Gennaro Cefola Controparte_1
- Reclamante -
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in CP_2
atti dagli avv.ti Andreas Widmann e Maria Concetta Merrone
- Resistente -
nonché di in Controparte_3
persona del curatore p.t. avv. Cecilia Tedone
- Contumace -
e di
PG presso la Corte di Appello di Bari
- Interveniente -
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 c.c.i.i.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc depositate in prossimità dell'udienza “virtuale” del 21.10.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso ex art. 37 co. 2 c.c.i.i. del 18.12.2024 , agendo in qualità di CP_2
titolare di un credito di € 25.443,36, oltre interessi, in virtù del d.i. n. 1766/2022 emesso dal giudice del Tribunale di Bolzano, dichiarato esecutivo il 23.6.2023, nei confronti di CP_1
, con sede legale a Barletta, avente per oggetto sociale il “commercio al dettaglio di prodotti
[...]
via internet”, ha domandato al Tribunale di Trani di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta debitrice.
2. – L'adito Tribunale, “verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del
decreto di fissazione di udienza, notificati ai sensi dell'art. 40 ottavo comma c.c.i.i. presso la
[...]
” e ravvisata la sussistenza di tutti i presupposti per far luogo alla Controparte_4
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di , l'ha pronunziata con Controparte_1
sentenza n. 63/2025, pubblicata il 4.6.2025.
3. – Avverso la sentenza , nella qualità di socio unico e già legale Parte_1
rappresentante p.t. di , nonché quest'ultima società, con ricorso del 30.6.2025 Controparte_1
hanno proposto reclamo ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i., chiedendo, previa sospensione ex art. 52
2 c.c.i.i., la declaratoria di nullità della pronunzia e, nel merito, la sua revoca, con condanna della creditrice istante al pagamento delle spese della procedura e del giudizio di gravame.
3.1. – In particolare, la parte reclamante ha, in via pregiudiziale di rito, eccepito la nullità
della sentenza per violazione del diritto di difesa e al contraddittorio, essendo stata eseguita la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non presso la sede legale della Società (indicata e nota alla Camera di Commercio), bensì presso la Casa Comunale.
Subordinatamente, nel merito, ha eccepito l'insussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti soggettivi per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale previsti dagli artt. 2 co. 1 lett. d) e
121 c.c.i.i., non essendo state superate le relative “soglie dimensionali” nell'ultimo triennio,
nonché il difetto della condizione oggettiva di procedibilità di cui all'art. 49 co. 5 c.c.i.i., avendo il
Tribunale di Trani quantificato il credito di “ in misura eccedente rispetto alla CP_2
somma precettata (comprensiva di interessi ad un tasso superiore a quello accordato e delle spese di registrazione non documentate).
4. – La creditrice istante si è costituita in giudizio, deducendo che ha eseguito una serie di prestazioni di trasporto nell'anno 2022 senza ottenere da il dovuto pagamento;
Controparte_1
che, in seguito, ha cercato di recuperare il credito vantato, ma sia la lettera monitoria, sia il successivo decreto ingiuntivo telematico, sia il precetto e sia il pignoramento presso terzi non hanno sortito alcun effetto, anche per la sistematica difficoltà di effettuare le relative notifiche presso la sede della Società risultata chiusa;
che la debitrice non ha mai preso contatti con la creditrice (od i suoi patrocinatori) per tentare di evitare il ricorso alla procedura liquidatoria;
che
, conoscendo l'esistenza della debitoria di nei confronti Parte_1 Controparte_1
di e di altri creditori, ha evitato che le notifiche degli atti andassero a buon fine;
CP_2
che il reclamo è privo di fondamento nel merito in quanto sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Pertanto, la resistente ha chiesto conclusivamente di respingere l'istanza di sospensione ex art. 52 c.c.i.i. e di rigettare il gravame,
con vittoria delle spese di lite.
3 5. – Invece, la Curatela della Liquidazione Giudiziale di , benché Controparte_1
destinataria di rituale notifica, ha omesso di costituirsi in giudizio e perciò della stessa ne è stata dichiarata la contumacia con il provvedimento interlocutorio del 16.9.2025, con il quale si è
disposta, al contempo, l'acquisizione degli atti del procedimento n. 247-1/2024 R.G. svoltosi davanti al Tribunale di Trani.
6. – Il PG in sede ha formulato parere di rigetto del reclamo.
7. – All'udienza del 21.10.2025 il Collegio ha riservato la decisione.
8. – Il reclamo è manifestamente infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
9. – In via pregiudiziale di rito, deve ritenersi l'insussistenza dell'eccepito vizio di nullità
della sentenza reclamata per violazione del diritto di difesa e al contraddittorio. Invero, nel decreto del 28.2.2025 il GD del Tribunale di Trani ha provveduto nei seguenti termini testuali: “preso atto
che il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati alla casella PEC
assegnata d'ufficio dal Registro delle Imprese, ritenuto sussistenti i presupposti per l'art. 40, 8
comma CCI, dispone la notifica a cura del ricorrente a norma dell'art. 107, 1 comma DPR
1229/1959 presso la sede risultante dal Registro Imprese. Ove ciò non sia possibile si proceda ex
art. 40, 8 comma, secondo periodo CCI”. In data 22.4.2025 l'ufficiale giudiziario si è recato a
Barletta in via Dante Alighieri n. 32, ossia presso la sede legale di e la Controparte_1
residenza del suo socio unico e già rappresentante legale (tale coincidenza Parte_1
anagrafica trova riscontro nella prima pagina dell'atto di reclamo) dove la consegna a mani non è
stata effettuata in quanto la destinataria è risultata “sconosciuta come da informazioni assunte sul
posto”. Di talché, all'organo notificatore non è rimasto altro da fare che eseguire la notifica,
legittimamente, ai sensi dell'art. 40 co. 8 c.c.i.i. presso la Casa Comunale.
10. – Ciò posto, non appare inutile precisare, richiamando la precedente giurisprudenza formatasi in materia di fallimento (ancora pienamente valida nel vigore dell'attuale disciplina codicistica), che, in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio al quale si riferisce l'art. 1 co. 2 lett. a) l.f. per la
4 determinazione dell'attivo patrimoniale, occorre prendere in considerazione gli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'unica (ovvero della prima) istanza di fallimento (così Cass.
27.5.2015 n. 10952; in senso conforme, Cass. 14.1.2016 n. 501 nonché, con specifica portata esemplificativa in ordine al calcolo del triennio in questione, Cass.
5.11.2020 n. 24663).
10.1. – Nella specie, la reclamante non ha depositato i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio, né ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante con strumenti probatori alternativi,
non avendo prodotto scritture contabili od altri documenti suscettibili di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa, in tal modo omettendo di fornire la prova idonea ad esentarla dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, restando,
quindi, inadempiuto l'onere dimostrativo contemplato dall'art. 121 c.c.i.i.
10.2. – Anzi, dalla documentazione allegata alla nota informativa redatta il 5.2.2025 dalla
GdF di Barletta emerge che ha presentato il suo ultimo bilancio d'esercizio al Controparte_1
31.12.2021, con un attivo patrimoniale di € 355.529,00 e ricavi di ammontare complessivo pari ad
€ 815.279,00.
11. – Pertanto, sussistono l'indiscussa qualità di imprenditore commerciale della società
impugnante; il superamento dei limiti prescritti dall'art. 2 co. 1 lett. d) c.c.i.i.; la consistenza dei debiti scaduti e non pagati (al di là del credito azionato da , la GdF di Barletta, CP_2
nell'anzidetta nota informativa, ha fatto presente che l' ha Controparte_5
comunicato, alla data del 31.1.2025, un'esposizione debitoria di pari a € Controparte_1
138.204,79), ciò che soddisfa la condizione oggettiva di procedibilità di cui all'art. 49 co. 5 c.c.i.i.;
infine, lo stato d'insolvenza, conclamato dall'incapacità di sopperire ordinariamente alle proprie obbligazioni e di estinguere il non elevatissimo credito ingiunto dall'odierna resistente.
12. – La regolamentazione delle spese di lite, nel rapporto fra le parti costituite, soggiace al criterio della soccombenza. Il compenso legale è liquidato alla stregua del valore indeterminabile della controversia. Nulla va, invece, disposto nel rapporto fra la parte soccombente e la Curatela
rimasta contumace.
5 13. – E' ravvisabile l'elemento soggettivo della mala fede, del socio unico/rappresentante legale della Società che ha conferito la procura, per l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 51 co. 15 c.c.i.i.: ciò alla luce dell'evidente insostenibilità delle ragioni in fatto ed in diritto poste a fondamento del reclamo (smentite “prima facie” dalle risultanze in atti), la quale finisce per integrare un abuso strumentale dell'impugnazione.
14. – Stante l'esito del reclamo, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. . Parte_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i., proposto da Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 63/2025, pubblicata il Parte_1
4.6.2025, nei confronti di e della Curatela della Liquidazione Giudiziale di CP_2 [...]
, con ricorso del 30.6.2025, così provvede: CP_1
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e in solido fra loro, al pagamento in Controparte_1 Parte_1
favore di “ delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.996,00 per CP_2
compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
3) nulla per le spese nel rapporto fra la parte reclamante e la Curatela della Liquidazione
Giudiziale;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater Tusg, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e in solido fra loro, Controparte_1 Parte_1
dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. -
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
6 Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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