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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2024, n. 25047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25047 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 25047 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 03/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 20.10.2023 la Corte di Appello di L'Aquila. in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di IT SE, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena;
ha confermato nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova. Si evidenzia che il giudice del gravame ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato pur riconoscendo, a pagina 4 della sentenza, che "le operazioni messe in atto dall'imputato ricostruite dal curatore e dal C.t. della procura furono finalizzate non ad una indebita personale locupletazione ma a consentire la prosecuzione dell'attività aziendale". Si rappresenta che è necessario dimostrare la mancata giustificazione dei pagamenti intercorsi tra le società a nulla rilevando l'assenza di fatturazione che può tutt'al più costituire presupposto per la contestazione del corrispondente reato tributario, e che nel caso di specie non possono ritenersi provate le distrazioni - al più nei limiti di 8000 euro, indicati nella consulenza di parte, e non dei 300.000 ravvisati dalla Procura (e ciò, quanto meno, ai fini di una ben più ridotta pena). 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'ari:. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, e, in via subordinata, ha chiesto dichiararsi la prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2 In ogni caso, a differenza di quanto si rappresenta nella memoria difensiva, non è maturato il termine massimo dì prescrizione (che in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva per cui vi è stata condanna e conferma in appello è pari a dodici anni e mezzo, evidentemente non decorso risalendo la consumazione del reato al 3.5.2016). Ciò posto si osserva che sono manifestamente infondati i vizi denunciati in ricorso, innanzitutto quello con cui si afferma l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, pur ritenendo che l'imputato avesse messo in atto operazioni che avevano fatto assumere costi alla società fallita senza remunerazione, ma non per proprio personale vantaggio, bensì per mandare avanti l'attività della propria azienda, da ritenere un'unica realtà aziendale, avrebbe comunque ravvisato, in maniera illogica, il reato contestato. Ed invero, la Corte di appello, richiamando la decisione di primo grado, ha in realtà indicato gli atti di distrazione del patrimonio della società fallita che integrano sul piano oggettivo il reato contestato, sottolineando che vi è stato il passaggio dei beni della società fallita ad altre imprese riconducibili allo stesso imputato, senza corrispettivo. In particolare, osserva la sentenza impugnata che la società fallita è stata "svuotata", e ciò è quanto rileva ai fini dell'integrazione della fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale, essendo irrilevante il motivo per cui l'imputato ha agito. Non rileva, in particolare, il fatto che l'imputato non abbia perseguito lo scopo di arricchimento, ma quello di permettere la prosecuzione dell'attività, circostanza che all'evidenza non scrimina in alcun modo la natura criminosa, di tipo distrattivo, della condotta che ha di fatto comportato la spoliazione dei beni della società poi fallita a vantaggio di altre entità imprenditoriali, la cui riconducibilità al medesimo ricorrente non rileva nei termini indicati in ricorso, ma anzi avvalora la natura distrattiva dell'operazione nella misura in cui non si è accertata la corresponsione di un effettivo corrispettivo (che secondo le conformi pronunce di merito neppure la difesa è riuscita a comprovare). Ed invero, in tema di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento, può costituire uno strumento gli frode per pregiudicare o frodare le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio (cfr. Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, Lezzi, Rv. 279089 - 01); laddove nel caso di specie la frode è stata rinvenuta nel fatto che alle cessioni non ha fatto seguito una effettiva contropartita. E, quanto all'affermazione contenuta nella sentenza impugnata riguardo aì costi indebitamente accollati alla fallita, segnalata in ricorso al fine di far rilevare la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in realtà con essa la Corte di appello ha solo inteso chiarire - coerentemente con la ricostruzione accusatoria - che da parte della società 3 fallita vi fu anche un'ingiustificata assunzione di costi del personale impiegato presso le altre imprese del ricorrente (circostanza parimenti ritenuta non superata alla stregua dei generici rilievi difensivi). Vi è solo da aggiungere che ai fini della integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, inoltre, è sufficiente l'esposizione a pericolo delle garanzie dei creditori, assistita da dolo generico. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen.„ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/5/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 25047 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 03/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 20.10.2023 la Corte di Appello di L'Aquila. in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di IT SE, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, previo riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena;
ha confermato nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova. Si evidenzia che il giudice del gravame ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato pur riconoscendo, a pagina 4 della sentenza, che "le operazioni messe in atto dall'imputato ricostruite dal curatore e dal C.t. della procura furono finalizzate non ad una indebita personale locupletazione ma a consentire la prosecuzione dell'attività aziendale". Si rappresenta che è necessario dimostrare la mancata giustificazione dei pagamenti intercorsi tra le società a nulla rilevando l'assenza di fatturazione che può tutt'al più costituire presupposto per la contestazione del corrispondente reato tributario, e che nel caso di specie non possono ritenersi provate le distrazioni - al più nei limiti di 8000 euro, indicati nella consulenza di parte, e non dei 300.000 ravvisati dalla Procura (e ciò, quanto meno, ai fini di una ben più ridotta pena). 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'ari:. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30.6.2024 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, e, in via subordinata, ha chiesto dichiararsi la prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2 In ogni caso, a differenza di quanto si rappresenta nella memoria difensiva, non è maturato il termine massimo dì prescrizione (che in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva per cui vi è stata condanna e conferma in appello è pari a dodici anni e mezzo, evidentemente non decorso risalendo la consumazione del reato al 3.5.2016). Ciò posto si osserva che sono manifestamente infondati i vizi denunciati in ricorso, innanzitutto quello con cui si afferma l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, pur ritenendo che l'imputato avesse messo in atto operazioni che avevano fatto assumere costi alla società fallita senza remunerazione, ma non per proprio personale vantaggio, bensì per mandare avanti l'attività della propria azienda, da ritenere un'unica realtà aziendale, avrebbe comunque ravvisato, in maniera illogica, il reato contestato. Ed invero, la Corte di appello, richiamando la decisione di primo grado, ha in realtà indicato gli atti di distrazione del patrimonio della società fallita che integrano sul piano oggettivo il reato contestato, sottolineando che vi è stato il passaggio dei beni della società fallita ad altre imprese riconducibili allo stesso imputato, senza corrispettivo. In particolare, osserva la sentenza impugnata che la società fallita è stata "svuotata", e ciò è quanto rileva ai fini dell'integrazione della fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale, essendo irrilevante il motivo per cui l'imputato ha agito. Non rileva, in particolare, il fatto che l'imputato non abbia perseguito lo scopo di arricchimento, ma quello di permettere la prosecuzione dell'attività, circostanza che all'evidenza non scrimina in alcun modo la natura criminosa, di tipo distrattivo, della condotta che ha di fatto comportato la spoliazione dei beni della società poi fallita a vantaggio di altre entità imprenditoriali, la cui riconducibilità al medesimo ricorrente non rileva nei termini indicati in ricorso, ma anzi avvalora la natura distrattiva dell'operazione nella misura in cui non si è accertata la corresponsione di un effettivo corrispettivo (che secondo le conformi pronunce di merito neppure la difesa è riuscita a comprovare). Ed invero, in tema di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento, può costituire uno strumento gli frode per pregiudicare o frodare le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio (cfr. Sez. 5, n. 15803 del 27/11/2019, dep. 2020, Lezzi, Rv. 279089 - 01); laddove nel caso di specie la frode è stata rinvenuta nel fatto che alle cessioni non ha fatto seguito una effettiva contropartita. E, quanto all'affermazione contenuta nella sentenza impugnata riguardo aì costi indebitamente accollati alla fallita, segnalata in ricorso al fine di far rilevare la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in realtà con essa la Corte di appello ha solo inteso chiarire - coerentemente con la ricostruzione accusatoria - che da parte della società 3 fallita vi fu anche un'ingiustificata assunzione di costi del personale impiegato presso le altre imprese del ricorrente (circostanza parimenti ritenuta non superata alla stregua dei generici rilievi difensivi). Vi è solo da aggiungere che ai fini della integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, inoltre, è sufficiente l'esposizione a pericolo delle garanzie dei creditori, assistita da dolo generico. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen.„ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/5/2024.