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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2171/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2171/2022 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. LUCA CP_1 C.F._1
BUFALINI (CF: C.F._2
) con il patrocinio dell'Avv. LUCA CP_2 C.F._1
BUFALINI (CF: C.F._2
APPELLANTI nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 C.F._3
GIADA VANNOZZI (CF ) C.F._4
LA avverso la sentenza n. 1129/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
31/10/2022
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
In data 24.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
1) riformare integralmente la sentenza impugnata e “rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 1344/2017 del 29.09.2017 RG n. 3442/2017 Tribunale di Arezzo che ha ingiunto a “ CP di pagare in favore dei ricorrenti, la somma di € 30.000,00, maggiorata
[...] degli interessi legali e delle spese del procedimento liquidate in € 1.305,00 per competenze ed € 286,00 per esborsi, oltre accessori.”;
2) Accertare la responsabilità di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannarla al pagamento delle spese che Codesto Ill.mo Giudice riterrà opportuno quantificare;
3) Tutto quanto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre alle competenze dell'inibitoria.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dai Sigg.ri e in quanto infondato in fatto CP_1 CP_2 ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1129/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo il 28.10.2022 e depositata il 31.10.2022.
Con vittoria di compensi e spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1129/2022 pubblicata il 31/10/2022, il Tribunale di Arezzo ha così deciso:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca nei Controparte_3 confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo opposto n. 1344/2017 del 29 settembre 2017, emesso dal Tribunale di Arezzo;
- condanna e in solido alla rifusione, in favore di CP_1 CP_2
, delle spese di lite che liquida in 6.713,00 euro per compensi, Controparte_3
pagina 2 di 17 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta dalla odierna LA al D.I. immediatamente esecutivo n. 1344/2017, emesso dal Tribunale di Arezzo, in data 29 settembre 2017, con il quale era stato ingiunto alla stessa CP
(e a di pagare in favore di e Controparte_4 CP_1 [...]
la somma di € 30.000,00 oltre interessi e spese, a titolo di debito CP_2 insoluto del contratto di mutuo stipulato tra questi ultimi e i predetti ingiunti.
A sostegno dell'opposizione aveva dedotto l'inesigibilità del Controparte_3 credito azionato nel procedimento monitorio, avendo avuto il prestito come destinatario esclusivo Controparte_4
A fronte dell'accoglimento dell'opposizione a D.I., con atto di citazione, regolarmente notificato, e (di seguito anche CP_1 CP_2
APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche LA) proponendo gravame Controparte_3 avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo di appello:
1) Violazione degli art. 1294 c.c., 1372 c.c., 1854 c.c., 2697 c.c., 2733 c.c. e 116
c.p.c. articolato in tre profili:
a. Violazione dei principi di diritto regolati dal codice civile in particolare dall'art. 1372 c.c. in tema di opponibilità delle risultanze processuali, in particolare sull'inopponibilità nei confronti degli attori-opposti delle volontà espresse nell'accordo di separazione tra la convenuta opponente e l'ex coniuge;
b. Applicazione distorta delle risultanze processuali laddove nel riportare pag.
3 della scarna e illogica sentenza “non hanno fornito adeguata prova della sussistenza di un diritto di credito nei confronti della;
CP
c. Sull'onere della prova.
pagina 3 di 17 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_3 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 31.10.2022 è stata depositata istanza volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, accolta in data 17.02.2023.
In data 24.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, la contesta alla controparte di aver violato l'art. CP
345 c.p.c. nel produrre alcuni documenti allegati all'atto d'appello (documenti 3,
4, 5), eccependo l'inammissibilità di tali documenti.
A giudizio della Corte, come correttamente evidenziato dagli APPELLANTI alcuni di tali documenti (quelli sub nn. 4 e 5) essendo di formazione successiva al termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., sono da ritenere inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. avendo potuto essere prodotti nel primo grado del giudizio previa rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
A maggiore ragione l'atto di pignoramento immobiliare in data 19.06.2018, sub doc. n. 3 deve ritenersi inammissibile, in quanto avrebbe potuto essere prodotto a corredo della suddetta memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., depositata in data 13.12.2018.
pagina 4 di 17 Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
II. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
II. a) Con il primo motivo di gravame, gli APPELLANTI deducono indistintamente la violazione degli artt. 1294 c.c., 1372 c.c., 1854 c.c., 2697 c.c., 2733 c.c., 116
c.p.c. denunciando in primo luogo “violazione dei principi di diritto regolati dal codice civile in particolare dall'art. 1372 c.c. in tema di opponibilità delle risultanze processuali, in particolare sull'inopponibilità nei confronti degli attori- opposti delle volontà espresse nell'accordo di separazione tra la convenuta opponente e l'ex coniuge”
A detta di e , il giudice di prime cure CP_1 CP_2 avrebbe, nello specifico, erroneamente reso opponibile ai creditori l'accordo tra e , stipulato nell'ambito della separazione Controparte_4 Controparte_3 personale tra gli stessi intercorsa: la pronuncia appellata si porrebbe, dunque, in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 1372 c.c., ai sensi della quale il contratto non può avere efficacia di legge nei confronti di terzi.
In relazione alla ritenuta violazione di tale disposizione, parte APPELLANTE evidenzia che:
- alla luce dell'accordo intercorso tra i coniugi, il giudice di prime cure avrebbe tutt'al più dovuto ritenere dimostrata la sussistenza del prestito infruttifero di € 30.000, del quale entrambi i coniugi avrebbero beneficiato;
- il doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (scrittura privata del 16.05.2015) costituirebbe piena prova della pretesa creditoria avanzata, recando anche la firma di parte appellata;
pagina 5 di 17 - i fatti successivi alla disposizione del bonifico effettuato a vantaggio del conto cointestato tra i due ex coniugi sarebbero estranei ai creditori, fuoriuscendo dalla loro sfera di conoscibilità, e non sarebbero, dunque, ad essi opponibili nell'ottica di dimostrare l'estraneità di parte appellata al credito contratto.
L'LA replica sul punto affermando, invece, che il giudice di prime cure si sia limitato ad esaminare ed interpretare un documento conferendo allo stesso valenza probatoria e non, come affermato da parte appellante, pretendendo di opporlo direttamente a terzi estranei alla stipulazione dello stesso.
Con i restanti profili del motivo di appello, gli APPELLANTI denunciano altresì, applicazione distorta delle risultanze processuali laddove nel riportare pag. 3 della scarna e illogica sentenza “non hanno fornito adeguata prova della sussistenza di un diritto di credito nei confronti della e violazione dell'onere della CP prova.
Essi contestano quanto affermato dal Tribunale deducendo, al contrario, di aver fornito documentazione idonea a provare il credito vantato nei confronti della in quanto, essendo stato il prestito effettuato sul conto corrente CP cointestato ed al fine di consentire ai debitori di soddisfare generiche esigenze familiari, ne discenderebbe la presunzione di solidarietà tra i titolari del rapporto, senza che rilevino per essi creditori le dinamiche familiari e personali degli allora coniugi.
L'LA replica affermando che non sarebbe possibile ritenerla parte mutuataria e, richiamando l'onere probatorio gravante su controparte in ordine alla restituzione di somme che sostenga di aver versato a titolo di mutuo, rappresenta che non sarebbe stato correttamente provato il titolo negoziale in forza del quale le somme siano state versate - richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione in base al quale l'attore che pretenda la restituzione di somme conferite a mutuo sia tenuto, ai sensi pagina 6 di 17 dell'art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, non potendosi desumere l'esistenza di un contratto di mutuo dalla mera consegna di una somma di denaro (dovendo, piuttosto, parte attrice provare il titolo del contratto).
Non sarebbero stati, in altri termini, allegati, dedotti e provati i termini dell'accordo di mutuo con la non essendo automaticamente possibile CP ravvisare il soggetto mutuatario nell'intestatario del conto corrente e destinatario delle somme.
L'LA evidenzia che il giudice di primo grado avrebbe, d'altro canto, correttamente valorizzato la concreta destinazione della somma erogata a titolo di mutuo, rimasta sul conto cointestato per sole 48 ore ed essendo stata, nell'immediatezza, trasferita a favore dell'impresa individuale di Controparte_4
e, in ragione di ciò, non sarebbe fondato quanto affermato da controparte in ordine alla destinazione del finanziamento erogato per far fronte alle difficoltà economiche sperimentate dagli ex coniugi.
Il Collegio ritiene che, con riferimento alla questione dell'onere probatorio, correttamente il giudice di prime cure abbia ravvisato che gli odierni APPELLANTI non abbiano fornito prova dell'erogazione del mutuo, quantomeno a vantaggio della CP
Occorre, preliminarmente, chiarire la natura del contratto di mutuo: esso consiste in un contratto reale destinato a perfezionarsi con la consegna della somma al mutuatario, sul quale grava l'obbligo restitutorio.
E' necessario, ad ogni modo, chiedersi se sia sufficiente, per provare l'avvenuta stipulazione del contratto di mutuo, dimostrare il mero versamento di una somma di denaro senza, tuttavia, alcuna prova specifica del titolo che lo giustifichi.
Sul tema assume primario rilievo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 27372 dell'8.10.2021, con la quale è stato chiarito quale sia l'onere probatorio gravante pagina 7 di 17 sull'attore che pretenda la restituzione di una somma che asserisca corrisposta a titolo di mutuo: nello specifico la Corte regolatrice ha ritenuto che, laddove il convenuto contesti il titolo posto a fondamento della pretesa avanzata, l'attore sia tenuto a fornire prova del fatto costitutivo della sua pretesa, senza che sia a tal fine sufficiente la prova relativa all'avvenuta consegna della somma mutuata.
La stessa Corte di legittimità ha ulteriormente precisato con due successive pronunce che “il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale” (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021) e che “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi” (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023).
Nel caso in esame, in presenza della contestazione del titolo dell'erogazione monetaria, è possibile riscontrare in primo luogo, l'avvenuto versamento della somma asseritamente oggetto di mutuo sul conto corrente condiviso allora intestato ai due ex coniugi.
Inoltre, in mancanza di ulteriori elementi che consentano di ricostruire specificamente l'originario titolo giustificativo del versamento effettuato è
pagina 8 di 17 possibile valorizzare le ulteriori circostanze risultanti dalla documentazione prodotta per fare ricorso a presunzioni.
Nel merito, gli odierni APPELLANTI hanno provato il versamento effettuato sul conto corrente cointestato e, contestualmente, hanno allegato che tale movimento trovi titolo nella stipulazione di un contratto di mutuo a vantaggio di entrambi i coniugi.
Al contrario, la ha contestato tale titolo affermando che, in concreto, CP il prestito fosse esclusivamente destinato all'impresa dell'ex marito.
In disparte la questione relativa all'onere probatorio, per come configurato dalla
Corte di Cassazione, pur a fronte del materiale versamento della somma oggetto di mutuo nel conto cointestato, come evidenziato dagli APPELLANTI, una serie di circostanze riscontrabili nel caso di specie consentono di ritenere che il prestito de quo fosse destinato ad esclusivo vantaggio dell'impresa individuale di CP_4
[...]
La scrittura privata intercorsa tra quest'ultimo e la ancorché, in sé, CP inopponibile ai creditori APPELLANTI, può, infatti, costituire elemento indiziario suscettibile di essere valorizzato nella ricostruzione del contesto nel quale il mutuo per cui è lite risulti inserito.
Nello specifico, nella predetta scrittura privata è evidenziato che l'esposizione debitoria del nucleo familiare fosse derivata dalla grave contingenza di “crisi dell'imprenditoria” che, evidentemente, aveva imposto il ricorso al credito per sopperire ad esigenze di liquidità avvertite dalla impresa dell'ex-coniuge. Inoltre, gli ex coniugi hanno concordato la destinazione dell'eventuale incremento degli introiti dell'attività imprenditoriale del all'estinzione di una serie di CP_4 posizioni debitorie - indistintamente qualificate come “prestito personale” o pagina 9 di 17 “prestito destinato alla ditta” - tra le quali risulta anche il mutuo per l'ammontare di € 30.000,00, oggetto della presente causa.
Alla luce del regime patrimoniale di comunione dei beni cui gli ex coniugi erano assoggettati in pendenza di matrimonio, come si evince dal loro ricorso per separazione personale, inevitabilmente, il ricorso all'indebitamento, ancorché finalizzato - direttamente o indirettamente - a sopperire ad esigenze strettamente connesse all'attività lavorativa di uno di essi, ha inciso sulle finanze familiari condivise;
tuttavia, non cadendo l'impresa individuale di nel Controparte_4 regime di comunione, si deve valorizzare la circostanza attinente all'effettiva destinazione del denaro mutuato, non potendosi ritenere, quindi, che la possa rispondere di un credito che risulti corrisposto ad esclusivo CP vantaggio dell'impresa dell'ex coniuge e che sia derivante, quindi, da un contratto di mutuo, al quale la stessa deve ritenersi estranea.
Si riportano, al riguardo, le inequivoche risultanze dell'estratto conto prodotto dai convenuti opposti:
A fronte della contestazione del titolo, infatti, deve ritenersi non solo che i mutuanti non abbiano fornita prova del titolo della datio rei, ma anche che la pagina 10 di 17 abbia fornito prova di un titolo diverso da quello allegato dagli odierni CP
APPELLANTI, essendo dato propendere, alla luce dei molteplici elementi indiziari per la correttezza della tesi sostenuta dall'odierna LA.
Non può essere, infatti, considerato dirimente, per quanto sopra evidenziato,
l'avvenuto versamento sul conto corrente condiviso tra i due coniugi, data la destinazione della somma mutuata di € 30.000,00 a favore dell'impresa del
CP_4
A ciò si aggiunga che risulta di tutta evidenza la concreta impossibilità, per la di fruire della somma acquisita, essendo stata essa trasmessa, per CP intero e quasi nell'immediatezza, a vantaggio dell'impresa dell'ex coniuge (come risulta dall' estratto conto sopra riportato). Inoltre, il rapporto, anche di parentela, tra l'ex coniuge titolare dell'impresa beneficiaria della Controparte_4 somma mutuata e gli odierni APPELLANTI consente di ritenere verosimile che costoro fossero pienamente a conoscenza della concreta destinazione del denaro prestato.
In terzo luogo, dalla scrittura privata del 16.05.2015 - sottoscritta da CP_4
- prodotta dagli stessi APPELLANTI, emerge, altresì, che questi ultimi
[...] fossero “ben a conoscenza” della carenza di liquidità sperimentata, il che consente di ritenere, per converso, inverosimile la corresponsione di una simile somma, senza che la parte mutuante si fosse quantomeno interessata alla concreta destinazione della stessa (di tutta evidenza, alla luce dell'estratto conto allegato, destinata all'impresa individuale del . CP_4
Infine, è ragionevole ipotizzare che il versamento fosse stato effettuato dagli odierni APPELLANTI sul conto corrente cointestato, anziché sul conto intestato all'impresa di cui l'ex coniuge era titolare, per poter tentare di affermare, in un secondo momento, come di fatto avvenuto, la contitolarità del contratto di mutuo in campo ad entrambi i coniugi e per ritenersi, quindi, in tal modo, ancorché
pagina 11 di 17 erroneamente, legittimati ad agire in via esclusiva nei confronti della CP
Al riguardo, l'ulteriore scrittura privata in data 05.04.2017 sottoscritta dal solo
- nella quale questi riconosce di essere debitore della somma Controparte_4 mutuata pari ad € 30.000,00 ed al contempo dichiara di averla ricevuta in prestito insieme all'ex moglie - pare essere espressamente volta a Controparte_3 consentire agli APPELLANTI di soddisfare in modo più agevole le proprie ragioni, offrendo ai medesimi elementi probatori per agire anche nei confronti dell'odierna
LA.
I. b) Col secondo profilo dell'unico motivo di gravame e CP_1 [...]
lamentano l'omesso esame del documento n. 9 allegato alla comparsa CP_2 di costituzione, riconoscimento di debito e confessione giudiziale, deducendo al riguardo che:
- l'avere la esercitato azione di regresso nei confronti di CP CP_4
a fronte del decreto ingiuntivo n. 1780/2017, per l'importo pari alla metà di
[...] quanto precettato e poi pignorato, sarebbe un elemento sintomatico dell'essere la stessa condebitrice in solido insieme all'ex coniuge;
- il giudice di primo grado, nell'aver ritenuto il contrario avrebbe originato un contrasto tra giudicati;
- se l'LA dovesse la somma corrispondente all'intero debito, alla luce del regresso in precedenza esercitato nei confronti dell'ex coniuge, percepirebbe una somma superiore ad € 15.000,00 rispetto a quanto le è stato pignorato.
La al contrario, nega che la scrittura privata di cui al documento 2 CP abbia valenza giuridica di riconoscimento del debito derivante dal prestito, anche perché non è rivolta ai presunti creditori: al contrario, in tale documento sarebbe attestata la ricognizione, da parte di dell'origine dell'esposizione Controparte_4 debitoria degli ex coniugi nell'attività di impresa da lui svolta.
pagina 12 di 17 In relazione alla pretesa valenza di confessione giudiziale dell'iniziativa monitoria da essa intentata verso l'LA replica che difetterebbero i Controparte_4 requisiti oggettivi e soggettivi affinché l'azione monitoria possa valere come tale
(anche perché relativa ad un distinto giudizio) ed afferma che tale azione di regresso fosse stata intentata in quanto il provvedimento monitorio impugnato, provvisoriamente esecutivo, era stato azionato esecutivamente ai propri danni e per l'integrale importo riconosciuto, come riscontrabile nella documentazione allegata e non oggetto di contestazione da parte degli odierni APPELLANTI.
Ad avviso del Collegio, anche sotto tale profilo, il motivo non coglie nel segno.
Il distinto giudizio, con il quale l'odierna LA ha agito in via monitoria, in sede di regresso nei confronti dell'ex coniuge, ottenendo il D.I. n. 1780/2017, non consente di ritenere che ella si fosse riconosciuta condebitrice solidale:
l'esperimento della predetta azione monitoria consiste, evidentemente, in un ulteriore e diverso strumento di tutela, posto in essere al fine di ottenere, nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per cui è lite, portato ad esecuzione, (quantomeno) la porzione pari alla metà del credito contestato, essendo stata escussa per l'intero dai creditori.
In sede esecutiva, gli APPELLANTI non hanno, infatti, aggredito - come avrebbero potuto in ragione della natura solidale dell'obbligazione per come affermata col ricorso monitorio e riconosciuta nel decreto ingiuntivo qui opposto - il patrimonio di ancorché la procedura esecutiva fosse successiva Controparte_4 all'operazione di compravendita dell'immobile del quale gli ex coniugi erano titolari in forza di quote paritarie.
La revoca del decreto ingiuntivo opposto non consente di ritenere integrata in capo all'LA una indebita locupletatio, non potendo la medesima, in ogni caso, godere di somme maggiori rispetto a quelle che le sono state già pignorate pagina 13 di 17 dagli odierni APPELLANTI, essendole stato riconosciuto il diritto a conseguire solo una minor somma ottenuta nei confronti di Controparte_4
I.c) Con altro profilo di gravame, e CP_1 CP_2 ribadiscono l'asserita fondatezza della propria domanda di condanna della per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. per avere la CP medesima, avendo in diversa sede processuale ammesso di essere condebitrice in solido con proposto opposizione al decreto ingiuntivo per cui è Controparte_4 lite, unicamente allo scopo di ritardare l'adempimento delle obbligazioni su di ella gravanti.
Le considerazioni sopra svolte assorbono la doglianza relativa alla omessa condanna della alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in CP difetto di sussistenza della sua soccombenza e, di conseguenza, della temerarietà della presente lite.
Quanto agli ulteriori profili di violazione di legge sollevati dagli APPELLANTI la
Corte osserva quanto segue.
I.d) In relazione all'asserita violazione dell'art. 1372 c.c., occorre evidenziare che, come in precedenza accennato, il giudice di prime cure ha valorizzato la scrittura privata stipulata tra gli ex coniugi, e l'odierna LA, non Controparte_4 attribuendo alla stessa efficacia diretta verso i terzi APPELLANTI quanto, piuttosto, come elemento probatorio in grado di sorreggere, con le ulteriori risultanze istruttorie, la tesi avanzata dalla CP
I.e) In relazione all'asserita violazione dell'art. 1294 c.c., con corrispondente
(indebita) applicazione dell'art. 1298 c.c. ai rapporti esterni rispetto ai debitori solidali, parimenti la censura non coglie nel segno: il Tribunale non ha, nel caso di specie, inteso disapplicare la presunzione di solidarietà di cui all'art. 1294 c.c. avendo, piuttosto, disconosciuto in radice, la stessa contitolarità del debito in capo ad entrambi gli ex coniugi.
pagina 14 di 17 I.f) Allo stesso modo, non può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 1854 c.c. – norma che secondo gli APPELLANTI non si applicherebbe alle obbligazioni discendenti dal saldo del conto cointestato (con possibilità di compiere operazioni anche disgiuntamente), in quanto la presunzione di solidarietà tra i condebitori si riferisce ai “saldi” del conto e non, genericamente, alle singole operazioni che possano esservi avvenute – si rileva che tale presunzione opera con riferimento ad ogni operazione di accredito di somma sul conto corrente.
La S.C., al riguardo, ha avuto modo di precisare che “il contratto di conto corrente bancario svolge, a differenza di quello ordinario, una semplice funzione di servizio di cassa per il correntista, sicché, in caso di cointestazione del conto, non rileva chi dei titolari sia beneficiario dell'accredito o chi abbia utilizzato la somma accreditata. Pertanto, quando una certa somma sia affluita sul conto, la stessa rientra nella disponibilità di tutti i correntisti, i quali, ex art. 1854 c.c., ne divengono condebitori, restando irrilevante che taluno dei cointestatari non abbia in concreto compiuto operazioni sul conto, atteso che è sufficiente, ai fini della norma suddetta, che avesse titolo per compierle” (Cass. Sez. 1 -
Sentenza n. 5071 del 28/02/2017).
Ad ogni modo, tale disposizione è destinata ad applicarsi unicamente ai rapporti tra i correntisti e l'istituto bancario e non, dunque, ai rapporti tra i correntisti tra loro e con eventuali terzi che abbiano versato sul conto somme di denaro nell'esecuzione di una prestazione a favore di uno solo di essi (in ragione, ad esempio, della stipulazione di un contratto di mutuo soltanto con uno dei contitolari del conto corrente bancario).
Tale presunzione di solidarietà passiva incide, in altri termini, sul rapporto debitorio/creditorio che trova titolo nell'apertura del conto corrente (e che debba considerarsi unitario, in ragione della comune intestazione); altra e distinta questione attiene al regime da applicarsi alla singola obbligazione restitutoria pagina 15 di 17 assunta da un solo dei debitori e discendente dall'erogazione di una somma eseguita, materialmente, utilizzando il conto corrente cointestato, dovendo tale regime desumersi dal titolo sul quale essa poggi (nel caso di specie il mutuo avvenuto, come ravvisato dal Collegio, ad esclusivo vantaggio dell'impresa dell'ex coniuge).
A riguardo è possibile richiamare, tra le altre, la pronuncia di legittimità n.
77/2018, nella quale la S.C. ha rimarcato (ancorché in modo collaterale rispetto alla questione in esame) l'applicazione dell'art. 1854 c.c. ai soli rapporti con l'istituto bancario: “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito
e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto”.
In definitiva la sentenza impugnata merita di essere integralmente confermata.
II. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la le spese processuali CP del presente grado del giudizio devono essere poste a carico degli APPELLANTI, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia ed all'attività svolta, con pagina 16 di 17 applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di CP_1 CP_2 Controparte_3 avverso la sentenza n. 1129/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
31/10/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 04.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2171/2022 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. LUCA CP_1 C.F._1
BUFALINI (CF: C.F._2
) con il patrocinio dell'Avv. LUCA CP_2 C.F._1
BUFALINI (CF: C.F._2
APPELLANTI nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 C.F._3
GIADA VANNOZZI (CF ) C.F._4
LA avverso la sentenza n. 1129/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
31/10/2022
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
In data 24.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
1) riformare integralmente la sentenza impugnata e “rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 1344/2017 del 29.09.2017 RG n. 3442/2017 Tribunale di Arezzo che ha ingiunto a “ CP di pagare in favore dei ricorrenti, la somma di € 30.000,00, maggiorata
[...] degli interessi legali e delle spese del procedimento liquidate in € 1.305,00 per competenze ed € 286,00 per esborsi, oltre accessori.”;
2) Accertare la responsabilità di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannarla al pagamento delle spese che Codesto Ill.mo Giudice riterrà opportuno quantificare;
3) Tutto quanto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre alle competenze dell'inibitoria.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dai Sigg.ri e in quanto infondato in fatto CP_1 CP_2 ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1129/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo il 28.10.2022 e depositata il 31.10.2022.
Con vittoria di compensi e spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1129/2022 pubblicata il 31/10/2022, il Tribunale di Arezzo ha così deciso:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca nei Controparte_3 confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo opposto n. 1344/2017 del 29 settembre 2017, emesso dal Tribunale di Arezzo;
- condanna e in solido alla rifusione, in favore di CP_1 CP_2
, delle spese di lite che liquida in 6.713,00 euro per compensi, Controparte_3
pagina 2 di 17 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta dalla odierna LA al D.I. immediatamente esecutivo n. 1344/2017, emesso dal Tribunale di Arezzo, in data 29 settembre 2017, con il quale era stato ingiunto alla stessa CP
(e a di pagare in favore di e Controparte_4 CP_1 [...]
la somma di € 30.000,00 oltre interessi e spese, a titolo di debito CP_2 insoluto del contratto di mutuo stipulato tra questi ultimi e i predetti ingiunti.
A sostegno dell'opposizione aveva dedotto l'inesigibilità del Controparte_3 credito azionato nel procedimento monitorio, avendo avuto il prestito come destinatario esclusivo Controparte_4
A fronte dell'accoglimento dell'opposizione a D.I., con atto di citazione, regolarmente notificato, e (di seguito anche CP_1 CP_2
APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche LA) proponendo gravame Controparte_3 avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo di appello:
1) Violazione degli art. 1294 c.c., 1372 c.c., 1854 c.c., 2697 c.c., 2733 c.c. e 116
c.p.c. articolato in tre profili:
a. Violazione dei principi di diritto regolati dal codice civile in particolare dall'art. 1372 c.c. in tema di opponibilità delle risultanze processuali, in particolare sull'inopponibilità nei confronti degli attori-opposti delle volontà espresse nell'accordo di separazione tra la convenuta opponente e l'ex coniuge;
b. Applicazione distorta delle risultanze processuali laddove nel riportare pag.
3 della scarna e illogica sentenza “non hanno fornito adeguata prova della sussistenza di un diritto di credito nei confronti della;
CP
c. Sull'onere della prova.
pagina 3 di 17 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_3 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 31.10.2022 è stata depositata istanza volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, accolta in data 17.02.2023.
In data 24.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, la contesta alla controparte di aver violato l'art. CP
345 c.p.c. nel produrre alcuni documenti allegati all'atto d'appello (documenti 3,
4, 5), eccependo l'inammissibilità di tali documenti.
A giudizio della Corte, come correttamente evidenziato dagli APPELLANTI alcuni di tali documenti (quelli sub nn. 4 e 5) essendo di formazione successiva al termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., sono da ritenere inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. avendo potuto essere prodotti nel primo grado del giudizio previa rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
A maggiore ragione l'atto di pignoramento immobiliare in data 19.06.2018, sub doc. n. 3 deve ritenersi inammissibile, in quanto avrebbe potuto essere prodotto a corredo della suddetta memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., depositata in data 13.12.2018.
pagina 4 di 17 Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
II. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
II. a) Con il primo motivo di gravame, gli APPELLANTI deducono indistintamente la violazione degli artt. 1294 c.c., 1372 c.c., 1854 c.c., 2697 c.c., 2733 c.c., 116
c.p.c. denunciando in primo luogo “violazione dei principi di diritto regolati dal codice civile in particolare dall'art. 1372 c.c. in tema di opponibilità delle risultanze processuali, in particolare sull'inopponibilità nei confronti degli attori- opposti delle volontà espresse nell'accordo di separazione tra la convenuta opponente e l'ex coniuge”
A detta di e , il giudice di prime cure CP_1 CP_2 avrebbe, nello specifico, erroneamente reso opponibile ai creditori l'accordo tra e , stipulato nell'ambito della separazione Controparte_4 Controparte_3 personale tra gli stessi intercorsa: la pronuncia appellata si porrebbe, dunque, in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 1372 c.c., ai sensi della quale il contratto non può avere efficacia di legge nei confronti di terzi.
In relazione alla ritenuta violazione di tale disposizione, parte APPELLANTE evidenzia che:
- alla luce dell'accordo intercorso tra i coniugi, il giudice di prime cure avrebbe tutt'al più dovuto ritenere dimostrata la sussistenza del prestito infruttifero di € 30.000, del quale entrambi i coniugi avrebbero beneficiato;
- il doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta (scrittura privata del 16.05.2015) costituirebbe piena prova della pretesa creditoria avanzata, recando anche la firma di parte appellata;
pagina 5 di 17 - i fatti successivi alla disposizione del bonifico effettuato a vantaggio del conto cointestato tra i due ex coniugi sarebbero estranei ai creditori, fuoriuscendo dalla loro sfera di conoscibilità, e non sarebbero, dunque, ad essi opponibili nell'ottica di dimostrare l'estraneità di parte appellata al credito contratto.
L'LA replica sul punto affermando, invece, che il giudice di prime cure si sia limitato ad esaminare ed interpretare un documento conferendo allo stesso valenza probatoria e non, come affermato da parte appellante, pretendendo di opporlo direttamente a terzi estranei alla stipulazione dello stesso.
Con i restanti profili del motivo di appello, gli APPELLANTI denunciano altresì, applicazione distorta delle risultanze processuali laddove nel riportare pag. 3 della scarna e illogica sentenza “non hanno fornito adeguata prova della sussistenza di un diritto di credito nei confronti della e violazione dell'onere della CP prova.
Essi contestano quanto affermato dal Tribunale deducendo, al contrario, di aver fornito documentazione idonea a provare il credito vantato nei confronti della in quanto, essendo stato il prestito effettuato sul conto corrente CP cointestato ed al fine di consentire ai debitori di soddisfare generiche esigenze familiari, ne discenderebbe la presunzione di solidarietà tra i titolari del rapporto, senza che rilevino per essi creditori le dinamiche familiari e personali degli allora coniugi.
L'LA replica affermando che non sarebbe possibile ritenerla parte mutuataria e, richiamando l'onere probatorio gravante su controparte in ordine alla restituzione di somme che sostenga di aver versato a titolo di mutuo, rappresenta che non sarebbe stato correttamente provato il titolo negoziale in forza del quale le somme siano state versate - richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione in base al quale l'attore che pretenda la restituzione di somme conferite a mutuo sia tenuto, ai sensi pagina 6 di 17 dell'art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, non potendosi desumere l'esistenza di un contratto di mutuo dalla mera consegna di una somma di denaro (dovendo, piuttosto, parte attrice provare il titolo del contratto).
Non sarebbero stati, in altri termini, allegati, dedotti e provati i termini dell'accordo di mutuo con la non essendo automaticamente possibile CP ravvisare il soggetto mutuatario nell'intestatario del conto corrente e destinatario delle somme.
L'LA evidenzia che il giudice di primo grado avrebbe, d'altro canto, correttamente valorizzato la concreta destinazione della somma erogata a titolo di mutuo, rimasta sul conto cointestato per sole 48 ore ed essendo stata, nell'immediatezza, trasferita a favore dell'impresa individuale di Controparte_4
e, in ragione di ciò, non sarebbe fondato quanto affermato da controparte in ordine alla destinazione del finanziamento erogato per far fronte alle difficoltà economiche sperimentate dagli ex coniugi.
Il Collegio ritiene che, con riferimento alla questione dell'onere probatorio, correttamente il giudice di prime cure abbia ravvisato che gli odierni APPELLANTI non abbiano fornito prova dell'erogazione del mutuo, quantomeno a vantaggio della CP
Occorre, preliminarmente, chiarire la natura del contratto di mutuo: esso consiste in un contratto reale destinato a perfezionarsi con la consegna della somma al mutuatario, sul quale grava l'obbligo restitutorio.
E' necessario, ad ogni modo, chiedersi se sia sufficiente, per provare l'avvenuta stipulazione del contratto di mutuo, dimostrare il mero versamento di una somma di denaro senza, tuttavia, alcuna prova specifica del titolo che lo giustifichi.
Sul tema assume primario rilievo la pronuncia della Corte di Cassazione n. 27372 dell'8.10.2021, con la quale è stato chiarito quale sia l'onere probatorio gravante pagina 7 di 17 sull'attore che pretenda la restituzione di una somma che asserisca corrisposta a titolo di mutuo: nello specifico la Corte regolatrice ha ritenuto che, laddove il convenuto contesti il titolo posto a fondamento della pretesa avanzata, l'attore sia tenuto a fornire prova del fatto costitutivo della sua pretesa, senza che sia a tal fine sufficiente la prova relativa all'avvenuta consegna della somma mutuata.
La stessa Corte di legittimità ha ulteriormente precisato con due successive pronunce che “il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale” (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021) e che “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi” (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023).
Nel caso in esame, in presenza della contestazione del titolo dell'erogazione monetaria, è possibile riscontrare in primo luogo, l'avvenuto versamento della somma asseritamente oggetto di mutuo sul conto corrente condiviso allora intestato ai due ex coniugi.
Inoltre, in mancanza di ulteriori elementi che consentano di ricostruire specificamente l'originario titolo giustificativo del versamento effettuato è
pagina 8 di 17 possibile valorizzare le ulteriori circostanze risultanti dalla documentazione prodotta per fare ricorso a presunzioni.
Nel merito, gli odierni APPELLANTI hanno provato il versamento effettuato sul conto corrente cointestato e, contestualmente, hanno allegato che tale movimento trovi titolo nella stipulazione di un contratto di mutuo a vantaggio di entrambi i coniugi.
Al contrario, la ha contestato tale titolo affermando che, in concreto, CP il prestito fosse esclusivamente destinato all'impresa dell'ex marito.
In disparte la questione relativa all'onere probatorio, per come configurato dalla
Corte di Cassazione, pur a fronte del materiale versamento della somma oggetto di mutuo nel conto cointestato, come evidenziato dagli APPELLANTI, una serie di circostanze riscontrabili nel caso di specie consentono di ritenere che il prestito de quo fosse destinato ad esclusivo vantaggio dell'impresa individuale di CP_4
[...]
La scrittura privata intercorsa tra quest'ultimo e la ancorché, in sé, CP inopponibile ai creditori APPELLANTI, può, infatti, costituire elemento indiziario suscettibile di essere valorizzato nella ricostruzione del contesto nel quale il mutuo per cui è lite risulti inserito.
Nello specifico, nella predetta scrittura privata è evidenziato che l'esposizione debitoria del nucleo familiare fosse derivata dalla grave contingenza di “crisi dell'imprenditoria” che, evidentemente, aveva imposto il ricorso al credito per sopperire ad esigenze di liquidità avvertite dalla impresa dell'ex-coniuge. Inoltre, gli ex coniugi hanno concordato la destinazione dell'eventuale incremento degli introiti dell'attività imprenditoriale del all'estinzione di una serie di CP_4 posizioni debitorie - indistintamente qualificate come “prestito personale” o pagina 9 di 17 “prestito destinato alla ditta” - tra le quali risulta anche il mutuo per l'ammontare di € 30.000,00, oggetto della presente causa.
Alla luce del regime patrimoniale di comunione dei beni cui gli ex coniugi erano assoggettati in pendenza di matrimonio, come si evince dal loro ricorso per separazione personale, inevitabilmente, il ricorso all'indebitamento, ancorché finalizzato - direttamente o indirettamente - a sopperire ad esigenze strettamente connesse all'attività lavorativa di uno di essi, ha inciso sulle finanze familiari condivise;
tuttavia, non cadendo l'impresa individuale di nel Controparte_4 regime di comunione, si deve valorizzare la circostanza attinente all'effettiva destinazione del denaro mutuato, non potendosi ritenere, quindi, che la possa rispondere di un credito che risulti corrisposto ad esclusivo CP vantaggio dell'impresa dell'ex coniuge e che sia derivante, quindi, da un contratto di mutuo, al quale la stessa deve ritenersi estranea.
Si riportano, al riguardo, le inequivoche risultanze dell'estratto conto prodotto dai convenuti opposti:
A fronte della contestazione del titolo, infatti, deve ritenersi non solo che i mutuanti non abbiano fornita prova del titolo della datio rei, ma anche che la pagina 10 di 17 abbia fornito prova di un titolo diverso da quello allegato dagli odierni CP
APPELLANTI, essendo dato propendere, alla luce dei molteplici elementi indiziari per la correttezza della tesi sostenuta dall'odierna LA.
Non può essere, infatti, considerato dirimente, per quanto sopra evidenziato,
l'avvenuto versamento sul conto corrente condiviso tra i due coniugi, data la destinazione della somma mutuata di € 30.000,00 a favore dell'impresa del
CP_4
A ciò si aggiunga che risulta di tutta evidenza la concreta impossibilità, per la di fruire della somma acquisita, essendo stata essa trasmessa, per CP intero e quasi nell'immediatezza, a vantaggio dell'impresa dell'ex coniuge (come risulta dall' estratto conto sopra riportato). Inoltre, il rapporto, anche di parentela, tra l'ex coniuge titolare dell'impresa beneficiaria della Controparte_4 somma mutuata e gli odierni APPELLANTI consente di ritenere verosimile che costoro fossero pienamente a conoscenza della concreta destinazione del denaro prestato.
In terzo luogo, dalla scrittura privata del 16.05.2015 - sottoscritta da CP_4
- prodotta dagli stessi APPELLANTI, emerge, altresì, che questi ultimi
[...] fossero “ben a conoscenza” della carenza di liquidità sperimentata, il che consente di ritenere, per converso, inverosimile la corresponsione di una simile somma, senza che la parte mutuante si fosse quantomeno interessata alla concreta destinazione della stessa (di tutta evidenza, alla luce dell'estratto conto allegato, destinata all'impresa individuale del . CP_4
Infine, è ragionevole ipotizzare che il versamento fosse stato effettuato dagli odierni APPELLANTI sul conto corrente cointestato, anziché sul conto intestato all'impresa di cui l'ex coniuge era titolare, per poter tentare di affermare, in un secondo momento, come di fatto avvenuto, la contitolarità del contratto di mutuo in campo ad entrambi i coniugi e per ritenersi, quindi, in tal modo, ancorché
pagina 11 di 17 erroneamente, legittimati ad agire in via esclusiva nei confronti della CP
Al riguardo, l'ulteriore scrittura privata in data 05.04.2017 sottoscritta dal solo
- nella quale questi riconosce di essere debitore della somma Controparte_4 mutuata pari ad € 30.000,00 ed al contempo dichiara di averla ricevuta in prestito insieme all'ex moglie - pare essere espressamente volta a Controparte_3 consentire agli APPELLANTI di soddisfare in modo più agevole le proprie ragioni, offrendo ai medesimi elementi probatori per agire anche nei confronti dell'odierna
LA.
I. b) Col secondo profilo dell'unico motivo di gravame e CP_1 [...]
lamentano l'omesso esame del documento n. 9 allegato alla comparsa CP_2 di costituzione, riconoscimento di debito e confessione giudiziale, deducendo al riguardo che:
- l'avere la esercitato azione di regresso nei confronti di CP CP_4
a fronte del decreto ingiuntivo n. 1780/2017, per l'importo pari alla metà di
[...] quanto precettato e poi pignorato, sarebbe un elemento sintomatico dell'essere la stessa condebitrice in solido insieme all'ex coniuge;
- il giudice di primo grado, nell'aver ritenuto il contrario avrebbe originato un contrasto tra giudicati;
- se l'LA dovesse la somma corrispondente all'intero debito, alla luce del regresso in precedenza esercitato nei confronti dell'ex coniuge, percepirebbe una somma superiore ad € 15.000,00 rispetto a quanto le è stato pignorato.
La al contrario, nega che la scrittura privata di cui al documento 2 CP abbia valenza giuridica di riconoscimento del debito derivante dal prestito, anche perché non è rivolta ai presunti creditori: al contrario, in tale documento sarebbe attestata la ricognizione, da parte di dell'origine dell'esposizione Controparte_4 debitoria degli ex coniugi nell'attività di impresa da lui svolta.
pagina 12 di 17 In relazione alla pretesa valenza di confessione giudiziale dell'iniziativa monitoria da essa intentata verso l'LA replica che difetterebbero i Controparte_4 requisiti oggettivi e soggettivi affinché l'azione monitoria possa valere come tale
(anche perché relativa ad un distinto giudizio) ed afferma che tale azione di regresso fosse stata intentata in quanto il provvedimento monitorio impugnato, provvisoriamente esecutivo, era stato azionato esecutivamente ai propri danni e per l'integrale importo riconosciuto, come riscontrabile nella documentazione allegata e non oggetto di contestazione da parte degli odierni APPELLANTI.
Ad avviso del Collegio, anche sotto tale profilo, il motivo non coglie nel segno.
Il distinto giudizio, con il quale l'odierna LA ha agito in via monitoria, in sede di regresso nei confronti dell'ex coniuge, ottenendo il D.I. n. 1780/2017, non consente di ritenere che ella si fosse riconosciuta condebitrice solidale:
l'esperimento della predetta azione monitoria consiste, evidentemente, in un ulteriore e diverso strumento di tutela, posto in essere al fine di ottenere, nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per cui è lite, portato ad esecuzione, (quantomeno) la porzione pari alla metà del credito contestato, essendo stata escussa per l'intero dai creditori.
In sede esecutiva, gli APPELLANTI non hanno, infatti, aggredito - come avrebbero potuto in ragione della natura solidale dell'obbligazione per come affermata col ricorso monitorio e riconosciuta nel decreto ingiuntivo qui opposto - il patrimonio di ancorché la procedura esecutiva fosse successiva Controparte_4 all'operazione di compravendita dell'immobile del quale gli ex coniugi erano titolari in forza di quote paritarie.
La revoca del decreto ingiuntivo opposto non consente di ritenere integrata in capo all'LA una indebita locupletatio, non potendo la medesima, in ogni caso, godere di somme maggiori rispetto a quelle che le sono state già pignorate pagina 13 di 17 dagli odierni APPELLANTI, essendole stato riconosciuto il diritto a conseguire solo una minor somma ottenuta nei confronti di Controparte_4
I.c) Con altro profilo di gravame, e CP_1 CP_2 ribadiscono l'asserita fondatezza della propria domanda di condanna della per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. per avere la CP medesima, avendo in diversa sede processuale ammesso di essere condebitrice in solido con proposto opposizione al decreto ingiuntivo per cui è Controparte_4 lite, unicamente allo scopo di ritardare l'adempimento delle obbligazioni su di ella gravanti.
Le considerazioni sopra svolte assorbono la doglianza relativa alla omessa condanna della alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in CP difetto di sussistenza della sua soccombenza e, di conseguenza, della temerarietà della presente lite.
Quanto agli ulteriori profili di violazione di legge sollevati dagli APPELLANTI la
Corte osserva quanto segue.
I.d) In relazione all'asserita violazione dell'art. 1372 c.c., occorre evidenziare che, come in precedenza accennato, il giudice di prime cure ha valorizzato la scrittura privata stipulata tra gli ex coniugi, e l'odierna LA, non Controparte_4 attribuendo alla stessa efficacia diretta verso i terzi APPELLANTI quanto, piuttosto, come elemento probatorio in grado di sorreggere, con le ulteriori risultanze istruttorie, la tesi avanzata dalla CP
I.e) In relazione all'asserita violazione dell'art. 1294 c.c., con corrispondente
(indebita) applicazione dell'art. 1298 c.c. ai rapporti esterni rispetto ai debitori solidali, parimenti la censura non coglie nel segno: il Tribunale non ha, nel caso di specie, inteso disapplicare la presunzione di solidarietà di cui all'art. 1294 c.c. avendo, piuttosto, disconosciuto in radice, la stessa contitolarità del debito in capo ad entrambi gli ex coniugi.
pagina 14 di 17 I.f) Allo stesso modo, non può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 1854 c.c. – norma che secondo gli APPELLANTI non si applicherebbe alle obbligazioni discendenti dal saldo del conto cointestato (con possibilità di compiere operazioni anche disgiuntamente), in quanto la presunzione di solidarietà tra i condebitori si riferisce ai “saldi” del conto e non, genericamente, alle singole operazioni che possano esservi avvenute – si rileva che tale presunzione opera con riferimento ad ogni operazione di accredito di somma sul conto corrente.
La S.C., al riguardo, ha avuto modo di precisare che “il contratto di conto corrente bancario svolge, a differenza di quello ordinario, una semplice funzione di servizio di cassa per il correntista, sicché, in caso di cointestazione del conto, non rileva chi dei titolari sia beneficiario dell'accredito o chi abbia utilizzato la somma accreditata. Pertanto, quando una certa somma sia affluita sul conto, la stessa rientra nella disponibilità di tutti i correntisti, i quali, ex art. 1854 c.c., ne divengono condebitori, restando irrilevante che taluno dei cointestatari non abbia in concreto compiuto operazioni sul conto, atteso che è sufficiente, ai fini della norma suddetta, che avesse titolo per compierle” (Cass. Sez. 1 -
Sentenza n. 5071 del 28/02/2017).
Ad ogni modo, tale disposizione è destinata ad applicarsi unicamente ai rapporti tra i correntisti e l'istituto bancario e non, dunque, ai rapporti tra i correntisti tra loro e con eventuali terzi che abbiano versato sul conto somme di denaro nell'esecuzione di una prestazione a favore di uno solo di essi (in ragione, ad esempio, della stipulazione di un contratto di mutuo soltanto con uno dei contitolari del conto corrente bancario).
Tale presunzione di solidarietà passiva incide, in altri termini, sul rapporto debitorio/creditorio che trova titolo nell'apertura del conto corrente (e che debba considerarsi unitario, in ragione della comune intestazione); altra e distinta questione attiene al regime da applicarsi alla singola obbligazione restitutoria pagina 15 di 17 assunta da un solo dei debitori e discendente dall'erogazione di una somma eseguita, materialmente, utilizzando il conto corrente cointestato, dovendo tale regime desumersi dal titolo sul quale essa poggi (nel caso di specie il mutuo avvenuto, come ravvisato dal Collegio, ad esclusivo vantaggio dell'impresa dell'ex coniuge).
A riguardo è possibile richiamare, tra le altre, la pronuncia di legittimità n.
77/2018, nella quale la S.C. ha rimarcato (ancorché in modo collaterale rispetto alla questione in esame) l'applicazione dell'art. 1854 c.c. ai soli rapporti con l'istituto bancario: “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito
e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto”.
In definitiva la sentenza impugnata merita di essere integralmente confermata.
II. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la le spese processuali CP del presente grado del giudizio devono essere poste a carico degli APPELLANTI, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia ed all'attività svolta, con pagina 16 di 17 applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di CP_1 CP_2 Controparte_3 avverso la sentenza n. 1129/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
31/10/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 04.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17