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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 10339 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10339 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI nata a [...] il [...] C.F. TE
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. CESARANO ALESSANDRA presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] C.F. CO
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. CORSARO LEONE MAGNO I presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/06/2024 e TE [...]
premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 22/01/2011 da CP_2
cui nasceva la IA (28.05.2011) - esponevano che tra le parti, in seguito Per_1
a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 29.05.2023,
1 era intervenuta separazione con sentenza n. 10172/2023 del Tribunale di Napoli resa nel procedimento RG 589/2023, passata in giudicato, alle seguenti condizioni:
“1) I sig.ri e rinunciano reciprocamente a TE CO qualsiasi pretesa relativa al loro mantenimento. 2) L'abitazione coniugale, sita in
Napoli al C.so Secondigliano n. 180 piano T, in uno agli arredi, al mobilio e alle suppellettili ivi insistenti, viene assegnata al sig. il quale CO stabilirà ivi la residenza. La sig.ra si impegna a lasciare l'appartamento CP_1 entro la fine di ottobre 2023 e provvederà contestualmente a comunicare la propria residenza al sig. ; 3) In merito all'affidamento della IA , nata a [...]_1
Napoli il 28/05/2011, i genitori al fine di garantire alla IA il diritto indisponibile di avere con ciascuno di essi un rapporto “equilibrato e continuativo” e di ricevere anzitutto “cura” da ciascuno di essi, entrambi affidatari a pieno titolo e senza alcuna differenza qualitativa giuridicamente apprezzabile stabiliscono quanto segue:
3.a) la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che ne condivideranno le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della IA. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della minore presso di sé. In particolare, la IA minore sarà affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa e paritetica con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con pari opportunità di frequentazione. b) La IA
manterrà l'attuale residenza anagrafica in Napoli al C.so Secondigliano n. Per_1
180 p. terra con domiciliazione paritetica presso ciascuno dei genitori. Durante il periodo scolastico la permanenza presso i genitori avverrà a settimane alterne presso la residenza degli stessi. c) Nel periodo estivo, inteso come il periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa del successivo anno scolastico, la IA trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, da stabilirsi ogni anno entro e non oltre il 31 maggio. Nel medesimo periodo estivo, al di fuori di tali giorni di vacanza, proseguirà la suddivisione dei giorni come nel periodo scolastico. Le vacanze natalizie saranno suddivise in egual misura tra i genitori facendo in modo che la minore trascorra con l'uno o l'altro genitore il Natale o il Capodanno in via alternata di anno in anno. Per le vacanze pasquali la settimana di pausa scolastica sarà suddivisa in 4 giorni con la Pasqua e 3 giorni con Pasquetta con alternanza
2 da un anno all'altro tra i genitori. La minore trascorrerà il giorno del compleanno e dell'onomastico dei genitori, nonché la festa del papa e la festa della mamma, con il medesimo genitore “festeggiato” eventualmente anche in deroga al calendario ordinario, mentre trascorrerà ogni anno, in via alternata, con l'uno o l'altro genitore, il giorno del proprio compleanno o il giorno del proprio onomastico.- È data licenza a ciascuno dei genitori di portare la IA all'estero, per periodi di tempo da concordarsi entro un mese prima della partenza, comunicando la località e la struttura presso cui la minore soggiornerà e fornendo tutti i recapiti per la reperibilità h24 della IA. I sigg.ri e CP_1 CP_2 acconsentono a concedere reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto. - durante la permanenza presso ciascun genitore questi faciliterà i contatti con l'altro genitori sia telefonicamente che con video chiamate.
4) I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche o di altra natura (impegni scolastici, ludici, sportivi ecc..) eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro. Nel caso di impegnativa malattia della IA questi si tratterrà dove si trova fino al superamento della stessa, recuperando successivamente le giornate saltate con l'altro genitore, secondo accordi. La scelta dell'istituto scolastico nonché le sue variazioni dovranno essere necessariamente concordate, come ogni altra decisione destinata ad incidere durevolmente sulla vita della IA. Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi a scuola verranno informati entrambi i genitori. Se uno solo di essi ne venisse a conoscenza, questi si impegna ad avvertire tempestivamente l'altro genitore. 5) Le condizioni di cui al presente accordo entreranno in vigore tra le parti a partire dal mese di novembre 2023, allorquando le parti concordano che la sig.ra lascerà l'abitazione coniugale e ciascun genitore contribuirà CP_1 in via diretta al mantenimento della IA assumendosi l'onere di provvedere, integralmente, a tutte le spese legate alla convivenza con la IA. Le spese straordinarie, come di seguito elencate, saranno sostenute nella misura del 100% dal padre, con obbligo di preavviso e documentazione. Per le seguenti spese non è richiesta alcuna concertazione tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN se non vi sia accordo per assistenza privata, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
3 Diversamente le seguenti spese saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori: Scolastiche quali iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni / doposcuola;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e riparazione di mezzi di trasporto;
Spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici non urgenti, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private non convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Il rimborso delle spese eventualmente anticipate dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello in cui tali spese sono state affrontate.”
Su tali premesse chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 06.02.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I sig.ri e rinunciano reciprocamente a TE CO qualsiasi pretesa di assegno divorzile;
4 2) L'abitazione coniugale, sita in Napoli al C.so Secondigliano n. 180 piano T, in uno agli arredi, al mobilio e alle suppellettili ivi insistenti, resta in assegnazione al sig. che ivi risiede. CO
3) La IA , nata a [...] il [...], è affidata ad entrambi i genitori Per_1 in maniera condivisa con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con pari opportunità di frequentazione.
4) Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni della IA.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della minore presso di sé.
5) La IA manterrà l'attuale residenza anagrafica in Napoli al C.so Per_1
Secondigliano n. 180 p. terra con domiciliazione paritetica presso ciascuno dei genitori. Durante il periodo scolastico la permanenza presso i genitori avverrà a settimane alterne presso la residenza degli stessi. Nel periodo estivo, inteso come il periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa del successivo anno scolastico, la IA trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, da stabilirsi ogni anno entro e non oltre il 31 maggio. Nel medesimo periodo estivo, al di fuori di tali giorni di vacanza, proseguirà la suddivisione dei giorni come nel periodo scolastico. Le vacanze natalizie saranno suddivise in egual misura tra i genitori facendo in modo che la minore trascorra con l'uno o l'altro genitore il
Natale o il Capodanno in via alternata di anno in anno. Per le vacanze pasquali la settimana di pausa scolastica sarà suddivisa in 4 giorni con la Pasqua e 3 giorni con Pasquetta con alternanza da un anno all'altro tra i genitori. La minore trascorrerà il giorno del compleanno e dell'onomastico dei genitori, nonché la festa del papa e la festa della mamma, con il medesimo genitore “festeggiato” eventualmente anche in deroga al calendario ordinario, mentre trascorrerà ogni anno, in via alternata, con l'uno o l'altro genitore, il giorno del proprio compleanno o il giorno del proprio onomastico. È data licenza a ciascuno dei genitori di portare la IA all'estero, per periodi di tempo da concordarsi entro un mese prima della partenza, comunicando la località e la struttura presso cui la minore soggiornerà e fornendo tutti i recapiti per la reperibilità h24 della IA.
6) Durante la permanenza presso ciascun genitore questi faciliterà i contatti con l'altro genitori sia telefonicamente che con video chiamate.
5 7) I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa le esigenze mediche o di altra natura (impegni scolastici, ludici, sportivi ecc..) eventualmente sopravvenute durante la permanenza presso ciascuno di loro. Nel caso di impegnativa malattia della IA questi si tratterrà dove si trova fino al superamento della stessa, recuperando successivamente le giornate saltate con l'altro genitore, secondo accordi.
8) La scelta dell'istituto scolastico nonché le sue variazioni dovranno essere necessariamente concordate, come ogni altra decisione destinata ad incidere durevolmente sulla vita della IA. Nell'ipotesi in cui si verifichino problemi a scuola verranno informati entrambi i genitori. Se uno solo di essi ne venisse a conoscenza, questi si impegna ad avvertire tempestivamente l'altro genitore.
9) I genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento della IA durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore, assumendosi l'onere di provvedere a tutte le spese legate alla convivenza con la IA. Le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di
Napoli sottoscritto il 07.03.2018, saranno sostenute nella misura del 100% dal padre, con obbligo di preavviso e documentazione. Il rimborso delle spese straordinarie eventualmente anticipate dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello in cui tali spese sono state affrontate”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come
6 indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 22/01/2011 (atto n. 2, parte II, S. A sez. X, reg. Atti
Matrimonio anno 2011);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Carla Hubler
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