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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/10/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 605 del 2025 R. Gen., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1 Porceddu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Selargius, via S. Olimpia 5,
Parte ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
Parte resistente - contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza dell'1.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 28.4.2025, premesso che in data 6.12.2016 aveva contratto matrimonio in Selargius con che dall'unione non erano nati figli, Controparte_1 e che il rapporto tra i coniugi si era deteriorato nel tempo, tanto che nel mese di febbraio del 2018 la reyes aveva lasciato la casa coniugale per far rientro a Cuba, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi.
Si svolgeva l'udienza di comparizione dinanzi al giudice e la difesa del ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda.
La resistente, benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, e veniva dichiarata contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali, era tenuta in decisione sulle conclusioni formulate come in atti.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta. Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti.
Le affermazioni della ricorrente circa l'impossibilità della convivenza non hanno trovato infatti smentita alcuna e devono, quindi, ritenersi supporto probatorio sufficiente in punto di fondatezza della domanda attrice di separazione, valutata tale circostanza alla luce del comportamento di assoluto disinteresse mantenuto dal convenuto per tutta la durata della causa, cosicchè deve dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e in relazione Parte_1 Controparte_1 al matrimonio contratto in Selargius il 6.12.2026; dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 605 del 2025 R. Gen., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1 Porceddu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Selargius, via S. Olimpia 5,
Parte ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
Parte resistente - contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza dell'1.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 28.4.2025, premesso che in data 6.12.2016 aveva contratto matrimonio in Selargius con che dall'unione non erano nati figli, Controparte_1 e che il rapporto tra i coniugi si era deteriorato nel tempo, tanto che nel mese di febbraio del 2018 la reyes aveva lasciato la casa coniugale per far rientro a Cuba, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi.
Si svolgeva l'udienza di comparizione dinanzi al giudice e la difesa del ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda.
La resistente, benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, e veniva dichiarata contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali, era tenuta in decisione sulle conclusioni formulate come in atti.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta. Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti.
Le affermazioni della ricorrente circa l'impossibilità della convivenza non hanno trovato infatti smentita alcuna e devono, quindi, ritenersi supporto probatorio sufficiente in punto di fondatezza della domanda attrice di separazione, valutata tale circostanza alla luce del comportamento di assoluto disinteresse mantenuto dal convenuto per tutta la durata della causa, cosicchè deve dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e in relazione Parte_1 Controparte_1 al matrimonio contratto in Selargius il 6.12.2026; dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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