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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1140 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Giusi Sisca); Parte_1
appellante
e
(avv. ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Francesco Muscari CP_1
Tomaioli);
appellato
FATTO E DIRITTO
1. In data 23\7\2018 propone ricorso al Parte_1
Tribunale di Castrovillari deducendo di avere lavorato alle dipendenze dell' Controparte_2
di Torino,
[...] termine dell'attività didattica per l'insegnamento di Elettronica e Applicazioni – classe
di concorso A035 – con decorrenza dal 27.10.2016 al 30/06/2017 per n. 5 ore
settimanali>>. Rapporto di lavoro risolto dall'Amministrazione in data
15\5\2017 in conseguenza di una rivalutazione delle
prodotte dalla ricorrente>>, che portava a depennare il proprio nominativo
<<dalla graduatoria di iii fascia del personale docente dalla classe concorso a035>
in quanto priva dei requisiti culturali>>. In data 16\5\2017 presentava domanda per la NASPI, rigettata dall' che comunicava che “in emens” non risultava CP_1
la cessazione del rapporto.
Presentato inutilmente il ricorso amministrativo, chiede all'adito Tribunale il riconoscimento del proprio diritto a percepire la Naspi dalla data della domanda.
2. L' resiste deducendo due circostanze di merito: a) l'insussistenza dei CP_1
presupposti per godere della prestazione, in quanto
naspi l'Amministrazione datore non aveva inserito nei flussi emens la cessazione del
rapporto che risultava di fatto continuato>>; b) l'emergere
posizione assicurativo contributiva …che parte ricorrente in data 16.5.2017 aveva
iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la
SOC.COOP. FONDERIE COOPERATIVE DI MODENA>>.
3. Il giudice di primo grado, ritenuta irrilevante la circostanza che nell'archivio telematico Emens non risultasse la cessazione del rapporto, ciò
conseguendo ad un'omessa comunicazione del datore di lavoro che non può
ricadere sulla lavoratrice, rileva “che l'istituto resistente ha anche prodotto
Comunicazione Obbligatoria Unilav a mezzo della quale la società cooperativa
“Fonderie Cooperative di Modena” dichiarava all'ente, in data 15.6.2017, l'assunzione
della ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal
19.06.2017”.
Accogliendo, pertanto, la domanda fino al momento della cessazione dello stato di disoccupazione e condannando l' alla corresponsione della CP_1 Naspi, ma limitatamente al periodo dal 17\5\2017 al 18\6\2017. E
compensando le spese di lite “in ragione della condotta processuale delle parti”.
4. Impugna la sentenza la signora limitatamente al capo concernente Pt_1
la disposta compensazione delle spese di lite, assumendo la violazione del principio di soccombenza affermato dall'art.91 c.p.c. e chiedendo la riforma parziale della sentenza con conseguente condanna dell'appellata al pagamento delle suddette spese per entrambi i gradi di giudizio.
5. Resiste l' che chiede il rigetto dell'appello, argomentando che CP_1
<<l appellante aveva agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento>
dell'indennità di disoccupazione con decorrenza dal primo giorno successivo alla
domanda in modo ordinario conformemente alla normativa NASPI, che come noto
prevede che l'importo dell'indennità della NASpI sia commisurato in base alla
retribuzione media percepita dal lavoratore nei quattro anni precedenti e per un
numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli
ultimi quattro anni, con una durata massima di 24 mesi. Afferma parte ricorrente,
nelle note difensive del 26 giugno 2020, di insistere nella condanna di controparte al
pagamento in favore della ricorrente delle indennità dovute a titolo di Naspi con
decorrenza dal mese successivo alla risoluzione contrattuale” (…) in avanti senza
stabilire il termine di cessazione ella prestazione e quindi da intendersi quello ordinario
sopra sinteticamente descritto>>
6. Disposta la trattazione scritta del giudizio e pervenute regolarmente le note di trattazione delle parti, la causa è decisa nell'odierna camera di consiglio.
7. L'appello non merita accoglimento.
8.1. Nella nota pronuncia n.77/2018 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art.92, 2° comma, c.op.c., per come modificato nel
2014,
parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni>>, il Giudice delle leggi, ricostruendo il quadro sistematico della specifica materia con ampio affresco descrittivo movente addirittura dal previgente codice del 1865, ha chiarito quali siano le possibilità di interpretazione estensiva del reintrodotto criterio di compensazione costituito dalle “gravi ed eccezionali ragioni”, indicando, fra le altre, quella
soccombenza reciproca, che, concorrendo con quelle espressamente nominate dalla
disposizione censurata, parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare
le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche
discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui
ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la
giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di
soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda
proposta (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 febbraio 2016, n.
3438)>>. Al pari di tutte le
in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni>>.
8.2. Ciò detto, avendo, nel caso di specie, la domanda ad oggetto una prestazione previdenziale temporanea per la quale è anche previsto un limite massimo di durata fissato dalla legge, è evidente che l'omessa indicazione del termine finale costituisce un comportamento idoneo ad indurre in errore il giudicante perché ben interpretabile come afferente quella massima durata.
Errore la cui emenda non può darsi per scontata. Basti pensare, ad esempio,
all'eventualità di una contumacia dell' convenuto. CP_2
Inoltre, l'omessa indicazione del predetto termine induce nedessariamente a dedurre una pretesa di durata della prestazione fino ai limiti massimi di legge.
Certamente non fino alla nuova occupazione lavorativa, la cui allegazione in giudizio è dovuta solo alle deduzioni di parte resistente.
Nuova occupazione che, nel caso che occupa -e la circostanza merita adeguata considerazione- è addirittura sopravvenuta dopo appena un mese dalla risoluzione del pregresso rapporto e più di un anno prima della proposizione del ricorso in giudizio. La statuizione della compensazione delle spese del primo grado deve dunque essere confermata.
9. Le spese del presente grado seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 2\5\2023,
[...]
così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 500, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 29\4\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1140 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Giusi Sisca); Parte_1
appellante
e
(avv. ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Francesco Muscari CP_1
Tomaioli);
appellato
FATTO E DIRITTO
1. In data 23\7\2018 propone ricorso al Parte_1
Tribunale di Castrovillari deducendo di avere lavorato alle dipendenze dell' Controparte_2
di Torino,
[...] termine dell'attività didattica per l'insegnamento di Elettronica e Applicazioni – classe
di concorso A035 – con decorrenza dal 27.10.2016 al 30/06/2017 per n. 5 ore
settimanali>>. Rapporto di lavoro risolto dall'Amministrazione in data
15\5\2017 in conseguenza di una rivalutazione delle
prodotte dalla ricorrente>>, che portava a depennare il proprio nominativo
<<dalla graduatoria di iii fascia del personale docente dalla classe concorso a035>
in quanto priva dei requisiti culturali>>. In data 16\5\2017 presentava domanda per la NASPI, rigettata dall' che comunicava che “in emens” non risultava CP_1
la cessazione del rapporto.
Presentato inutilmente il ricorso amministrativo, chiede all'adito Tribunale il riconoscimento del proprio diritto a percepire la Naspi dalla data della domanda.
2. L' resiste deducendo due circostanze di merito: a) l'insussistenza dei CP_1
presupposti per godere della prestazione, in quanto
naspi l'Amministrazione datore non aveva inserito nei flussi emens la cessazione del
rapporto che risultava di fatto continuato>>; b) l'emergere
posizione assicurativo contributiva …che parte ricorrente in data 16.5.2017 aveva
iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la
SOC.COOP. FONDERIE COOPERATIVE DI MODENA>>.
3. Il giudice di primo grado, ritenuta irrilevante la circostanza che nell'archivio telematico Emens non risultasse la cessazione del rapporto, ciò
conseguendo ad un'omessa comunicazione del datore di lavoro che non può
ricadere sulla lavoratrice, rileva “che l'istituto resistente ha anche prodotto
Comunicazione Obbligatoria Unilav a mezzo della quale la società cooperativa
“Fonderie Cooperative di Modena” dichiarava all'ente, in data 15.6.2017, l'assunzione
della ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal
19.06.2017”.
Accogliendo, pertanto, la domanda fino al momento della cessazione dello stato di disoccupazione e condannando l' alla corresponsione della CP_1 Naspi, ma limitatamente al periodo dal 17\5\2017 al 18\6\2017. E
compensando le spese di lite “in ragione della condotta processuale delle parti”.
4. Impugna la sentenza la signora limitatamente al capo concernente Pt_1
la disposta compensazione delle spese di lite, assumendo la violazione del principio di soccombenza affermato dall'art.91 c.p.c. e chiedendo la riforma parziale della sentenza con conseguente condanna dell'appellata al pagamento delle suddette spese per entrambi i gradi di giudizio.
5. Resiste l' che chiede il rigetto dell'appello, argomentando che CP_1
<<l appellante aveva agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento>
dell'indennità di disoccupazione con decorrenza dal primo giorno successivo alla
domanda in modo ordinario conformemente alla normativa NASPI, che come noto
prevede che l'importo dell'indennità della NASpI sia commisurato in base alla
retribuzione media percepita dal lavoratore nei quattro anni precedenti e per un
numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli
ultimi quattro anni, con una durata massima di 24 mesi. Afferma parte ricorrente,
nelle note difensive del 26 giugno 2020, di insistere nella condanna di controparte al
pagamento in favore della ricorrente delle indennità dovute a titolo di Naspi con
decorrenza dal mese successivo alla risoluzione contrattuale” (…) in avanti senza
stabilire il termine di cessazione ella prestazione e quindi da intendersi quello ordinario
sopra sinteticamente descritto>>
6. Disposta la trattazione scritta del giudizio e pervenute regolarmente le note di trattazione delle parti, la causa è decisa nell'odierna camera di consiglio.
7. L'appello non merita accoglimento.
8.1. Nella nota pronuncia n.77/2018 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art.92, 2° comma, c.op.c., per come modificato nel
2014,
parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni>>, il Giudice delle leggi, ricostruendo il quadro sistematico della specifica materia con ampio affresco descrittivo movente addirittura dal previgente codice del 1865, ha chiarito quali siano le possibilità di interpretazione estensiva del reintrodotto criterio di compensazione costituito dalle “gravi ed eccezionali ragioni”, indicando, fra le altre, quella
soccombenza reciproca, che, concorrendo con quelle espressamente nominate dalla
disposizione censurata, parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare
le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche
discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui
ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, tanto più che la
giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di
soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda
proposta (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 22 febbraio 2016, n.
3438)>>. Al pari di tutte le
in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni>>.
8.2. Ciò detto, avendo, nel caso di specie, la domanda ad oggetto una prestazione previdenziale temporanea per la quale è anche previsto un limite massimo di durata fissato dalla legge, è evidente che l'omessa indicazione del termine finale costituisce un comportamento idoneo ad indurre in errore il giudicante perché ben interpretabile come afferente quella massima durata.
Errore la cui emenda non può darsi per scontata. Basti pensare, ad esempio,
all'eventualità di una contumacia dell' convenuto. CP_2
Inoltre, l'omessa indicazione del predetto termine induce nedessariamente a dedurre una pretesa di durata della prestazione fino ai limiti massimi di legge.
Certamente non fino alla nuova occupazione lavorativa, la cui allegazione in giudizio è dovuta solo alle deduzioni di parte resistente.
Nuova occupazione che, nel caso che occupa -e la circostanza merita adeguata considerazione- è addirittura sopravvenuta dopo appena un mese dalla risoluzione del pregresso rapporto e più di un anno prima della proposizione del ricorso in giudizio. La statuizione della compensazione delle spese del primo grado deve dunque essere confermata.
9. Le spese del presente grado seguono invece la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 2\5\2023,
[...]
così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 500, oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 29\4\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni