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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/09/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2153/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERTOLINI MONICA
E
) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERTOLINI MONICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, letto il ricorso, ritenuta la propria competenza, ritenuto l'esposto, visti gli artt.150 e 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c., preso atto della già dichiarata volontà dei ricorrenti di non riconciliarsi e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiari la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni:
I – e sono autorizzati a vivere Parte_1 Controparte_1 separatamente, come già di fatto -di comune accordo- avviene ed a porre residenza e domicilio dove meglio riterranno opportuno, preavvisandosi reciprocamente degli eventuali trasferimenti.
II – Il sig. continuerà ad abitare la casa coniugale, sita Controparte_1 in Castellucchio (MN), via Prato Bersaglio 23, immobile in nuda proprietà del medesimo ed in usufrutto alla di lui madre sig.ra e comunque poi Persona_1 concesso in comodato al medesimo da parte della madre.
La sig.ra manterrà residenza e domicilio in Curtatone (MN), via dei Pt_1 Toscani 14.
III - Per pacifico accordo dei coniugi, tutti gli arredi, le suppellettili ed i beni mobili esistenti nella casa di Castellucchio (MN), via Prato Bersaglio 23, resteranno presso la casa coniugale, nella esclusiva proprietà e disponibilità del sig. , senza che la sig.ra li reclami. Le parti si danno CP_1 Pt_1 reciprocamente atto che la sig.ra ha già provveduto da tempo ad Pt_1 asportare dalla predetta casa coniugale i propri beni personali e/o altri beni di suo interesse, ben noti alle parti, che resteranno invece, per comune accordo delle medesime, in esclusiva proprietà e disponibilità della stessa, senza che il sig.
li reclami. CP_1
IV – In considerazione del fatto che il figlio , compatibilmente con gli Per_2 impegni universitari e con la permanenza per qualche giorno a settimana presso la città della sede universitaria, e comunque anche tenuto conto anche dei propri impegni (sport, amici, …) e desideri, pur avendo residenza presso il padre, nella casa sita in Castellucchio (MN), via Prato Bersaglio 23, divide in modo sostanzialmente equo la convivenza con il padre e con la madre presso le loro rispettive case di abitazione, i coniugi -in pieno accordo e volontà collaborativa, in virtù degli ottimi rapporti mantenuti nel tempo e nel reciproco loro rispetto e nel rispetto degli impegni nei confronti del figlio- come già stanno facendo ed hanno fatto fino ad oggi, provvederanno al mantenimento ordinario del figlio secondo le modalità del mantenimento ordinario diretto. Per_2
I coniugi, inoltre, come già stanno facendo ed hanno fatto fino ad oggi a far data dalla separazione di fatto, si faranno carico delle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e il dettaglio Per_2 di cui all'allegato Protocollo (che si produce), da intendersi qui integralmente trascritto e da ritenersi comunque parte integrante del presente atto.
I sopra descritti impegni dei coniugi relativi al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie del figlio varranno fino a che non sarà Per_2 Per_2 economicamente indipendente.
V – I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autonomi, di nulla pretendere l'una dall'altro per il rispettivo mantenimento e di avere con il presente atto regolato tutti i rapporti economico-patrimoniali tra loro esistenti. Dichiarano quindi che, con l'adempimento e fatto salvo il buon fine di tutti gli impegni assunti e sopra indicati, nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, dedotto e/o deducibile, avendo con ciò oggi soddisfatto ogni reciproca pretesa.
V – Le spese legali tutte del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi al 50%. …(omissis)…”
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 02/06/2001 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 43, parte II, serie A, anno 2001) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 25.09.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2153/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERTOLINI MONICA
E
) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERTOLINI MONICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti private chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, letto il ricorso, ritenuta la propria competenza, ritenuto l'esposto, visti gli artt.150 e 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c., preso atto della già dichiarata volontà dei ricorrenti di non riconciliarsi e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiari la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni:
I – e sono autorizzati a vivere Parte_1 Controparte_1 separatamente, come già di fatto -di comune accordo- avviene ed a porre residenza e domicilio dove meglio riterranno opportuno, preavvisandosi reciprocamente degli eventuali trasferimenti.
II – Il sig. continuerà ad abitare la casa coniugale, sita Controparte_1 in Castellucchio (MN), via Prato Bersaglio 23, immobile in nuda proprietà del medesimo ed in usufrutto alla di lui madre sig.ra e comunque poi Persona_1 concesso in comodato al medesimo da parte della madre.
La sig.ra manterrà residenza e domicilio in Curtatone (MN), via dei Pt_1 Toscani 14.
III - Per pacifico accordo dei coniugi, tutti gli arredi, le suppellettili ed i beni mobili esistenti nella casa di Castellucchio (MN), via Prato Bersaglio 23, resteranno presso la casa coniugale, nella esclusiva proprietà e disponibilità del sig. , senza che la sig.ra li reclami. Le parti si danno CP_1 Pt_1 reciprocamente atto che la sig.ra ha già provveduto da tempo ad Pt_1 asportare dalla predetta casa coniugale i propri beni personali e/o altri beni di suo interesse, ben noti alle parti, che resteranno invece, per comune accordo delle medesime, in esclusiva proprietà e disponibilità della stessa, senza che il sig.
li reclami. CP_1
IV – In considerazione del fatto che il figlio , compatibilmente con gli Per_2 impegni universitari e con la permanenza per qualche giorno a settimana presso la città della sede universitaria, e comunque anche tenuto conto anche dei propri impegni (sport, amici, …) e desideri, pur avendo residenza presso il padre, nella casa sita in Castellucchio (MN), via Prato Bersaglio 23, divide in modo sostanzialmente equo la convivenza con il padre e con la madre presso le loro rispettive case di abitazione, i coniugi -in pieno accordo e volontà collaborativa, in virtù degli ottimi rapporti mantenuti nel tempo e nel reciproco loro rispetto e nel rispetto degli impegni nei confronti del figlio- come già stanno facendo ed hanno fatto fino ad oggi, provvederanno al mantenimento ordinario del figlio secondo le modalità del mantenimento ordinario diretto. Per_2
I coniugi, inoltre, come già stanno facendo ed hanno fatto fino ad oggi a far data dalla separazione di fatto, si faranno carico delle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità e il dettaglio Per_2 di cui all'allegato Protocollo (che si produce), da intendersi qui integralmente trascritto e da ritenersi comunque parte integrante del presente atto.
I sopra descritti impegni dei coniugi relativi al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie del figlio varranno fino a che non sarà Per_2 Per_2 economicamente indipendente.
V – I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autonomi, di nulla pretendere l'una dall'altro per il rispettivo mantenimento e di avere con il presente atto regolato tutti i rapporti economico-patrimoniali tra loro esistenti. Dichiarano quindi che, con l'adempimento e fatto salvo il buon fine di tutti gli impegni assunti e sopra indicati, nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, dedotto e/o deducibile, avendo con ciò oggi soddisfatto ogni reciproca pretesa.
V – Le spese legali tutte del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi al 50%. …(omissis)…”
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 02/06/2001 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 43, parte II, serie A, anno 2001) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 25.09.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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