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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1594 2022
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale C.F._1
rappresentante della società “ (p. iva Parte_2
), con l'avv. BURRAFATO GIOVANNI;
P.IVA_1
ricorrente contro con l'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO CP_1
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 24.06.2022 , in proprio e Parte_1
nella qualità di Legale Rappresentante della società Parte_2
C”, ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-
[...]
435857, n. OI-315400 e a n. OI-308117 emesse dall' nei confronti CP_1
di e notificategli in data 25.05.2022 per il pagamento di Parte_1
complessivi € 72.500 degli importi dovuti a titolo di sanzione ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n.
638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative alle annualità
2010, 2011 e 2012 e basate rispettivamente sugli accertamenti
.6500.20/11/2017.0164989 e .6500.20/11/2017.0164990 del CP_1 CP_1
5.12.2017; .6500.20/09/2017.0132147 e CP_1
.6500.20/09/2017.0132148 del 9.10.2017, CP_1
.6500.19/09/2017.0131288 del 4.10.2017; CP_1
eccependo, tra l'altro, l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l.
689/1989.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha contestato le eccezioni e CP_1
deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto;
ha, altresì, rideterminato ciascuna sanzione, ai sensi del D.L. 48/2023 in € 10.000.
***
L'eccezione di decadenza ex art. 14 l. 689/1981 è fondata.
Il combinato disposto dei commi 2 e 6, che prevede l'estinzione della sanzione ove, in caso di mancata contestazione immediata, gli estremi della violazione non siano notificati all'interessato entro novanta giorni
(centocinquanta se residente all'estero), deve ritenersi applicabile anche al procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Pagina 2 di 6 Ciò in quanto il d.lgs. 8/2016, che depenalizzando l'illecito ha introdotto la sanzione amministrativa in esame, richiama espressamente alcune disposizioni della l. 689/1989, tra cui l'art. 14, “in quanto applicabili”
(art. 6); e prevede che, per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore per i quali il procedimento penale non si sia concluso con sentenza o decreto irrevocabili, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti all'autorità amministrativa la quale “notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” (art. 9).
Non vi è quindi alcuna deroga alla previsione dell'estinzione della sanzione, ma solo a quella relativa alla durata ed alla decorrenza del termine alla cui scadenza l'estinzione consegue.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 l. 689/1981 è quindi applicabile agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
8/2016, essendo l'estinzione ivi prevista compatibile con il decorso dei termini per la notifica della violazione previsti dalla disciplina transitoria. Del resto, se così non fosse, la previsione di tali termini sarebbe del tutto inutile, perché la loro violazione sarebbe priva di conseguenze.
Tale ricostruzione non è smentita da C. 7042/2008 spesso richiamata dall' nel presente contenzioso seriale, la quale conferma in realtà la CP_1
tesi dell'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981, giacché la Corte espressamente qualifica come decadenziale il termine previsto dalla normativa speciale (art. 4 l. 898/1986) nonostante questa taccia sul punto, senza che possa darsi rilievo decisivo alla presenza in essa (a differenza che nel d.lgs. 8/2016) dell'espressa clausola di deroga all'art. 14 l. 689/1981, questa esplicitando il rapporto di specialità comunque esistente tra le disposizioni.
Pagina 3 di 6 Pertanto, ritenuta l'applicabilità dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 in caso di notifica degli estremi della violazione oltre il termine di novanta giorni
(trecentosettanta se il destinatario è residente all'estero) dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria, a maggior ragione la medesima conclusione deve valere per gli illeciti commessi successivamente, per i quali non vi è alcuna disciplina speciale rispetto a quella dettata dall'art. 14. In senso contrario non vale la previsione dell'art. 2 co. 1 bis secondo periodo d.l. 438/1983, che esclude la sanzione in caso di versamento effettuato entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”: tale disposizione infatti prevede un meccanismo di estinzione della sanzione che si pone a valle della notifica degli estremi della violazione, ed è quindi compatibile col regime decadenziale dell'art. 14 (in generale, sull'applicabilità dell'art. 14, cfr. App. Milano
504/2024 e 1053/2024 App. Torino 89/2023 App. Catania 1010/2024).
Ciò posto, dato che l'illecito consiste nell'omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in misura non superiore ad €
10.000,00 nell'anno solare (indipendentemente dal fatto che l'omissione possa riguardare contributi relativi ad altre annualità) esso può concretizzarsi solo alla scadenza dell'ultimo termine di versamento previsto in ciascun anno solare (ossia il 16 dicembre: cfr. artt. 17 e 18 del d.lgs. 241/97, circolari n. 79/98 e 259/98), o, se successiva, alla CP_1
scadenza del termine per l'invio delle denunce relative allo stesso periodo (ossia l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: cfr. art. 44 co. 9 primo periodo d.l. 269/2003) perché in tale momento l' ha a disposizione tutti i dati necessari a verificare se CP_1
siano stati effettuati tutti i versamenti dovuti nell'anno e, in caso
Pagina 4 di 6 negativo, se l'omissione sia rimasta entro la soglia dell'illecito amministrativo.
Pertanto, devono considerarsi commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (6.2.2016) le omissioni relative agli anni sino al 2015; e commessi dopo quelle relative agli anni dal 2016.
Nel caso di specie, si tratta di illeciti anteriori (anni 2010, 2011, 2012), e quindi, come si è visto, il termine dell'art. 14 u.c. l. 689/1981 decorre dalla trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria.
In generale, l'onere di provare la tempestività dell'atto da compiersi a pena di decadenza da un certo diritto spetta a chi vanti quel diritto (cfr.
C. 9010/1993, C. 2394/1994): mancando, nel caso di specie, qualunque allegazione da parte dell' in ordine alla data di trasmissione degli CP_1
atti dall'autorità giudiziaria, e dato che questo poteva astrattamente avvenire a partire dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ossia dal 6.2.2016, potrebbe considerarsi certamente tempestivo solo l'accertamento notificato nei 90 giorni successivi, ossia entro il 6.5.2016.
Risalendo gli accertamenti al 2017, essi sono tardivi e, per quanto visto, le relative sanzioni sono estinte.
L'opposizione va quindi accolta e le spese seguono la soccombenza. Le fasi di studio ed introduttiva si liquidano sullo scaglione relativo all'importo originario della sanzione;
la fase decisionale su quello relativo all'importo rideterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara la nullità delle ingiunzioni opposte;
- Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€ 4000 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, €
43 per rimborso c.u.
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Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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