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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 247/2024 promossa da: difeso e rappresentato da avv S. Favali per procura in atti Parte_1
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante p.t, sede in Roma, difeso e rappresentato da avv CP_1
G.Morreale Agnello per procura in atti
CONVENUTO
ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha opposto il decreto ingiuntivo n_18/2024 del Tribunale di Cuneo pronunciato su Parte_1 ricorso di ed avente ad oggetto il pagamento di 21.283,11, oltre interessi legali e oltre alle spese CP_1 di lite liquidate in € 900,00 oltre accessori , chiedendo che venisse accertato non sussistere l'indebita percezione dell'assegno di invalidità civile per la quale l'Istituto aveva ottenuto il d.i a fine di conseguire la restituzione dell'importo suddetto.
si è costituito resistendo alla domanda. CP_1
In corso di causa ha ridotto la domanda di accertamento negativo dell'indebito relativo Pt_1 all'assegno di invalidità civile al periodo dal 1/01/2010 al 10/05/2010
Si osserva
L'opposizione è fondata nei limiti di cui infra.
Premesso che la riduzione del quantum non costituisce domanda nuova, risulta che per il periodo 1.1.2010/10.5.2010 sussistevano in capo al tutti i requisiti di legge per il diritto all'assegno di Pt_1 invalidità civile ex art. 13 L. 118/71; quanto al requisito sanitario, il è stato riconosciuto invalido Pt_1 civile parziale al 75% a decorrere dal 2009, anno in cui l' ha iniziato a erogare l'assegno di CP_1 invalidità civile (circostanza pacifica in quanto non contestata dall' ); quanto al requisito CP_1 reddituale, si deve avere a riferimento il reddito dell'anno precedente in virtù di quanto disposto dall'art. 35, commi 8 e 9, del D.L. 207/2008, così come modificato dall'art. 13 del D.L. 78/2010, che prevede espressamente che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente” (cfr Cass. 5271/2017 che afferma “in tema di pagina 1 di 2 liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali rileva il reddito dell'anno solare precedente”): nel caso non trattandosi di prima liquidazione nell'anno 2010, al fine della verifica del diritto all'erogazione dell'assegno di invalidità civile, si deve avere riguardo al reddito dell'anno 2009 che per. , era pari a zero;
per di più la stessa difesa dell' conferma che il reddito rilevante ai Pt_1 CP_1 fini del mantenimento dell'assegno mensile è quello dell'anno precedente;
quanto poi al reddito percepito nell'anno 2010 (superiore ai limiti di reddito per la fruizione dell'assegno di invalidità civile) rileva, pertanto, per l'anno 2011 per il quale, infatti, la parte non contesta la richiesta di restituzione dell' ; quanto, infine, al requisito della inoccupazione ha iniziato a lavorare alle dipendenze CP_1 Pt_1 della Electrical Marine s.r.l. dal 11 maggio 2010 ( cfr la circostanza non è stata contestata) e quindi solo a decorrere da tale data è venuto meno il requisito della inoccupazione.
Consegue a quanto detto che il decreto ingiuntivo va revocato in parte qua, in quanto nulla è dovuto “in restituzione” da a per l'assegno di invalidità civile per il periodo 01.01.2010 –10.5.2010. Pt_1 CP_1
Quanto alle spese di lite, la esiguità del periodo suddetto ( poco più di 4 mesi) rende irrilevante il
“peso” dell'esito del processo sulla liquidazione delle spese che tra l'altro è fatta a scaglioni;
le stesse quindi ben possono essere compensate
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Accerta e dichiara che non deve restituire a la parte di assegno di Parte_1 CP_1 invalidità civile già percepito per il periodo 1.1.2010/10.5.2010
- Revoca quindi in parte qua il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo quale giudice del lavoro n. 18/2024, confermandolo per il resto
- Compensa le spese di lite
Cuneo, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 247/2024 promossa da: difeso e rappresentato da avv S. Favali per procura in atti Parte_1
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante p.t, sede in Roma, difeso e rappresentato da avv CP_1
G.Morreale Agnello per procura in atti
CONVENUTO
ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha opposto il decreto ingiuntivo n_18/2024 del Tribunale di Cuneo pronunciato su Parte_1 ricorso di ed avente ad oggetto il pagamento di 21.283,11, oltre interessi legali e oltre alle spese CP_1 di lite liquidate in € 900,00 oltre accessori , chiedendo che venisse accertato non sussistere l'indebita percezione dell'assegno di invalidità civile per la quale l'Istituto aveva ottenuto il d.i a fine di conseguire la restituzione dell'importo suddetto.
si è costituito resistendo alla domanda. CP_1
In corso di causa ha ridotto la domanda di accertamento negativo dell'indebito relativo Pt_1 all'assegno di invalidità civile al periodo dal 1/01/2010 al 10/05/2010
Si osserva
L'opposizione è fondata nei limiti di cui infra.
Premesso che la riduzione del quantum non costituisce domanda nuova, risulta che per il periodo 1.1.2010/10.5.2010 sussistevano in capo al tutti i requisiti di legge per il diritto all'assegno di Pt_1 invalidità civile ex art. 13 L. 118/71; quanto al requisito sanitario, il è stato riconosciuto invalido Pt_1 civile parziale al 75% a decorrere dal 2009, anno in cui l' ha iniziato a erogare l'assegno di CP_1 invalidità civile (circostanza pacifica in quanto non contestata dall' ); quanto al requisito CP_1 reddituale, si deve avere a riferimento il reddito dell'anno precedente in virtù di quanto disposto dall'art. 35, commi 8 e 9, del D.L. 207/2008, così come modificato dall'art. 13 del D.L. 78/2010, che prevede espressamente che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente” (cfr Cass. 5271/2017 che afferma “in tema di pagina 1 di 2 liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali rileva il reddito dell'anno solare precedente”): nel caso non trattandosi di prima liquidazione nell'anno 2010, al fine della verifica del diritto all'erogazione dell'assegno di invalidità civile, si deve avere riguardo al reddito dell'anno 2009 che per. , era pari a zero;
per di più la stessa difesa dell' conferma che il reddito rilevante ai Pt_1 CP_1 fini del mantenimento dell'assegno mensile è quello dell'anno precedente;
quanto poi al reddito percepito nell'anno 2010 (superiore ai limiti di reddito per la fruizione dell'assegno di invalidità civile) rileva, pertanto, per l'anno 2011 per il quale, infatti, la parte non contesta la richiesta di restituzione dell' ; quanto, infine, al requisito della inoccupazione ha iniziato a lavorare alle dipendenze CP_1 Pt_1 della Electrical Marine s.r.l. dal 11 maggio 2010 ( cfr la circostanza non è stata contestata) e quindi solo a decorrere da tale data è venuto meno il requisito della inoccupazione.
Consegue a quanto detto che il decreto ingiuntivo va revocato in parte qua, in quanto nulla è dovuto “in restituzione” da a per l'assegno di invalidità civile per il periodo 01.01.2010 –10.5.2010. Pt_1 CP_1
Quanto alle spese di lite, la esiguità del periodo suddetto ( poco più di 4 mesi) rende irrilevante il
“peso” dell'esito del processo sulla liquidazione delle spese che tra l'altro è fatta a scaglioni;
le stesse quindi ben possono essere compensate
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Accerta e dichiara che non deve restituire a la parte di assegno di Parte_1 CP_1 invalidità civile già percepito per il periodo 1.1.2010/10.5.2010
- Revoca quindi in parte qua il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo quale giudice del lavoro n. 18/2024, confermandolo per il resto
- Compensa le spese di lite
Cuneo, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Natalia Fiorello
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