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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6254/2020
All'udienza collegiale del giorno 13/05/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TOMASSINI ELISABETTA pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GIUSTINIANI GIOVANNI avv. Balestrazzi sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Giulia Spadaro
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6254/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Tomassini Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Nesazio C.F._2 CP_1
n. 33, giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
con sede in Controparte_2 CP_1
al Viale del Policlinico n. 155, (C.F. e P.IV , in persona del suo Direttore Generale e P.IV_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Giustiniani (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Tacito n. 23, C.F._3 CP_1
giusta delega in atti
-APPELLATA–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma, n. 14402/2020, pubblicata il 20/10/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente notificato la sig. evocava in giudizio dinanzi a questo Giudice Pt_1
l' affinché fosse condannata al risarcimento di tutti danni - Controparte_1 patrimoniali e non quantificati in €69.239,00 oltre spese di mediazione e ctu ivi espletata- sofferti a seguito dell'errato intervento di tiroidectomia eseguito in data 5.3.04. In particolare deduceva l'attrice come dopo l'intervento aveva accusato grave disfonia delle corde vocali, non emendata da sedute di terapia foniatrica, con esito di paralisi in posizione mediana della corda vocale dx;
e come per tale motivo si era dovuta sottoporre ad ulteriore intervento di microlaringoscopia in sospensione di vox implants tuttavia senza esito positivo;
aveva perciò instaurato procedimento di mediazione ed in tale sede il Ctu nominato aveva riconosciuto un danno biologico del 16/18% di cui pertanto chiedeva ristoro. Con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva l'Azienda deducendo come la paziente a seguito dell'intervento era stata dimessa senza evidenza di problematiche, non riscontrate neanche alla visita di controllo del 24.3.04 dove perciò neanche prescritta terapia cortisonica e/o farmacologica e come la disfonia fosse usualmente complicanza precoce;
in ogni caso era possibile che la paziente- non essendosi più presentata presso il nosocomio sino al 2006- avesse iniziato terapia foniatrica troppo tardi per il recupero funzionale, interrompendo così il nesso di causalità con i lamentati danni. Chiedeva pertanto respingersi la domanda. La causa- convertito il rito per necessità di approfondimento istruttorio, espletata ctu medico legale all'esito della quale tentata dal
Tribunale una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc come da ordinanza del 31.05.18 accettata solo dall'attrice (cfr verbale udienza dell'08.11.18)- veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del
25.6.20 celebrata a trattazione scritta per emergenza sanitaria Covid 19 ex Dl 18/20 e ss con la concessione dei termini ex art 190 cpc.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: -respinge la domanda di;
- Parte_1 compensa le spese di lite;
-pone le spese di Ctu definitivamente a carico di parte attrice”.
Avverso la sentenza ha proposto appello , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, a totale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 14402/2020 notificata dall' Controparte_1
a mezzo dell'avv. Giustiniani il 22/10/2020 ed impugnata per i motivi esposti in narrativa ai quali integralmente ci riportiamo: accertata e dichiarata la responsabilità dell'
[...]
e/o dei sanitari all'uopo individuati sulla scorta della CTM eseguita nel Controparte_3
procedimento di mediazione, per l'evento dannoso di cui alle premesse, per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3
risarcimento di tutti i danni biologici, psicologici, morali ed esistenziali, diretti ed indiretti, subiti e subendi dalla Signora nella misura di € 69.239,00, oltre ad € 48,80 per le spese del Parte_1 procedimento di mediazione ed € 488,00 per le spese di consulenza tecnica espletata nel corso della mediazione, per la somma complessiva di € 69.775,80. Tali somme, inoltre, trattandosi di debito di valore, dovranno essere rivalutate come per legge, e, sulle somme così rivalutate dovranno essere corrisposti gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1284 c.c. così come modificato dall'art. 17 della
Legge n. 162 del 2014, da quantificarsi dal giorno dell'errato intervento sino all'effettivo soddisfo.
In via meramente gradata, accertata l'incongruenza e l'erroneità delle valutazioni eseguite dal CTU nel giudizio di primo grado , chiede ammettersi, laddove la Corte adita non ritenga di pronunciarsi sulla scorta della CTM o quale judex peritus peritorum, CTU medico-legale o un Collegio Medico che visiti la Sig.ra onde: - accertare e confermare il nesso causale tra le lesioni riportate Pt_1 dall'appellante e l'intervento per cui è causa;
– accertare e valutare l'effettiva entità dei danni fisici, morale, esistenziale subiti dalla ricorrente a seguito ed in conseguenza dell'intervento per cui è causa;
- quantificare le spese mediche sostenute e da sostenersi dall'appellante; - valutare se vi sono state conseguenze di ordine psicopatologico causate dall'evento lesivo per cui è causa e se, anche in assenza di una psicopatologia, vi sia stata una compromissione che riguarda la personalità individuale e l'assetto psicopatologico nel suo profilo dinamico relazionale;
- valutare se, a seguito dell'intervento per cui è causa, vi sia stata una compromissione alla vita familiare, alla qualità degli scambi relazionali e affettivi;
- valutare se – a seguito dell'intervento per cui è causa, si siano determinati alterazioni inerenti alle attività interpersonali, relazionali, sociali, culturali, realizzatrici di sé; - valutare, attribuendo un valore da 0 a 100, le alterazioni non patrimoniali riscontrate;
- esprimere una valutazione sullo stato di sofferenza cognitiva-comportamentale emotiva psichica della persona danneggiata utilizzando la seguente valutazione: assente, lieve, moderata, grave, gravissima. Si indica sin da ora quale consulente tecnico di parte la dott.ssa con Controparte_4 studio in con riserva di sostituirla o nominarne altri sino all'inizio delle operazioni peritali • CP_1
Dichiarare, in applicazione del principio della soccombenza, l'appellata tenuta al pagamento delle spese e compensi del primo grado;
• Porre le spese di CTU della Mediazione e del giudizio di primo grado ad esclusivo carico della parte appellata;
Con vittoria di spese e compensi per l'attività stragiudizialmente effettuata nel giudizio di primo grado per la mediazione e per il doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita in giudizio che ha così Controparte_2 concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta e disattesa: In via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione 13^ Civile Dott.ssa Fanelli, n. 14402/20, per difetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; - dichiarare inammissibile la nuova produzione documentale depositata da parte appellante nel fascicolo di appello sub. 1 e 2, per violazione dell'art. 345 co. 3
c.p.c., disponendone lo stralcio. Nel merito: - rigettare l'appello proposto da e ogni Parte_1
domanda proposta da parte appellante, in quanto priva di fondamento in fatto ed in diritto, oltre che non provata, per i motivi sopra esposti, confermando integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese di giudizio”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.03.2021, la Corte ha disposto la consulenza medico legale, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. e termine per il deposito di memorie difensive.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
Con un unico articolato motivo di appello, censura sotto vari profili la sentenza Parte_1
di primo grado. Parte appellante lamenta il rigetto della domanda di risarcimento avanzata deducendo la violazione degli artt. 115, 116,112 e 132 c.p.c.
Nello specifico, lamenta l'appellante che il giudice, discostandosi dagli orientamenti seguiti dalla giurisprudenza prevalente del Tribunale di Roma, non avrebbe attribuito valore né al procedimento di mediazione né alla consulenza redatta in tale fase, allineandosi alla perizia eseguita nel giudizio, peraltro affetta da errori tecnico valutativi.
Infatti, secondo la prospettazione dell'appellante, erroneamente il consulente avrebbe sostenuto l'esistenza di un corretto consenso informato, essendo questo aspecifico, generale per non avere esso riportato in alcun modo i rischi effettivamente collegati all'intervento.
Sotto altro profilo, l'appellante lamenta il convincimento erroneo del tribunale il quale, sempre alla luce della consulenza espletata, avrebbe ritenuto che la lesione della corda vocale doveva essere qualificata come mera complicanza mentre invece, come suffragato dalla letteratura scientifica, la lesione del “nervo ricorrente” in un intervento di elezione per tireopatia plurinodulare, non poteva considerarsi complicanza bensì errore medico.
Altresì censura la l'errata valutazione del consulente in ordine alla valutazione dei Pt_1 postumi invalidanti riportati dall' appellante. Infine, contesta la compensazione delle spese di lite chiedendo sia il ristoro dei compensi stragiudiziali sia quelli di entrambi i gradi di giudizio.
La sentenza impugnata è così motivata: “Nel merito la domanda è infondata nei termini che seguono. Giova premettere che ai fini della configurabilità della responsabilità invocata dall'attrice a sostegno dell'avanzate pretese risarcitorie è necessario dimostrare che il professionista ovvero la strutture ospedaliera ove il paziente è stato curato non abbiano rispettato il dovere di diligenza su loro incombente in relazione alla specifiche obbligazioni ex art 1176 comma 2 c.c.. A prescindere pertanto dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, e dalla natura della responsabilità come contrattuale -per contratto di spedalità o contatto sociale con la struttura citata- ovvero extracontrattuale, occorre che venga provato l'inadempimento o l'inesatto adempimento del sanitario/ospedale i ospedali, nonché la derivazione o contributo causale di tali condotte colpose al danno patito. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito poi -con orientamento oramai consolidato- come debba essere ripartito l'onere probatorio tra le parti: invero incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura/ medico dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 26700/18). Ebbene all'esito di una approfondita valutazione della documentazione clinica il Tribunale ritiene di dovere rivedere il giudizio di responsabilità della struttura nei confronti della sig. rispetto alla Pt_1
ordinanza ex art 185 bis cpc sempre modificabile in sede decisionale. Sul punto la Sig. ha Pt_1 certamente provato allegando cartella clinica il contatto con l'Azienda -peraltro incontestato- ove avvenuto il necessario intervento di tiroidectomia del 5.3.04 (all. 1 cit.). Ella ha poi allegato e provato come all'esito sia comparsa disfonia per paralisi corda vocale dx e come tale non sia stato emendabile nonostante tentativo chirurgico del 2006 (all. 2, 3 e 4 cit). Ciò specificato se non vi è dubbio come tale esito sia riconducibile causalmente all'intervento subìto (vd infra), al contrario non
è emerso alcun elemento che deponga per errore del nosocomio (dei suoi sanitari) nel trattamento della paziente dovendosi piuttosto annoverare quanto accaduto tra le complicanze -rare ma note in letteratura- sempre possibili anche in caso di correttezza esecutiva. Sul punto la ctu medico legale espletata- approfondita nell'analisi della documentazione medica in atti e nelle conclusioni logico scientifiche- ha escluso condivisibilmente errori tecnici nella esecuzione del trattamento tali da avere generato la occorsa paralisi della corda vocale dx. Invero tra le complicanze della tiroidectomia totale o parziale ci possono essere lesioni transitorie o definitive del nervo ricorrente (che innerva la corda vocale vera di ciascun lato) nella misura del 1- 3% note in letteratura scientifica.
Certamente allora occorre verificare che la manovra chirurgica sia stata rispettosa della metodica preventiva, giacché all'opposto è presumibile che tale lesione sia avvenuta per incauta esecuzione chirurgica in situ. Orbene nel caso di specie dalla descrizione dell'intervento si evince come il chirurgo abbia doverosamente proceduto alla “previa preparazione dei nervi ricorrente riconoscendo e preservando le paratiroidi…”. Laddove questo passaggio centrale fosse stato omesso si sarebbe potuto considerare un comportamento imperito, negligente ed imperito dell'operatore, il quale avrebbe rischiato lo stupor delle innervazioni della corda vocale cagionando con la sua omissione certamente i lamentati danni. All'opposto nel caso in esame è emerso come il chirurgo abbia preparato la paziente doverosamente prima di eradicare, di guisa che come rappresentato dal ctu la compromissione della corda vocale possa essere dipesa da altri fattori quali lesioni termiche da elettrocoagulazioni, eccessivo stiramento etc ovvero pratiche indispensabili nella tecnica chirurgica per la rimozione di una tiroide aumentata di volume con impegno nel mediastino e funzionalizzata a non lasciare pericolosi residui di parenchima ghiandolare. Ovvero da formazioni di ematoma o granuloma con azione dapprima compressiva e poi flogistica sul nervo, anche questi accadimenti inevitabili dovuti al necessario trauma imposto alla zona trattata. Ecco allora che la lesione della corda vocale deve essere ricondotta non ad errore medico bensì qualificata come complicanza possibile ed imprevenibile nel caso di specie. D'altra parte anche il ctu nominato in sede di mediazione (all. 13 cit.) -pur riconoscendo la ricollegabilità causale all'intervento della occorsa lesione- ha individuato la lesione definitiva non al trauma da schiacciamento, stiramento etc
(giacchè in tal caso sarebbe stata provvisoria) bensì dalla mancata ricerca ed isolamento del nervo ricorrente, che può distaccarsi anche prima di arrivare in zona mediastinica. Ma come sopra evidenziato nel caso della Sig. vi è stata la prodromica preparazione dei nervi ricorrenti, di Pt_1
guisa che tale errore debba essere allo stato escluso. Il Ctp di parte attrice ha infine evidenziati in note critiche come - essendo esclusa una patologia cancerosa che avrebbe imposto una demolizione radicale giustificata - si sarebbe dovuto procedere cautamente a lasciare una lamina di tessuto tiroideo in sede evitando il rischio della lesione nervosa. Tuttavia il gozzo plurinodulare - con interessamento dell'area mediastinica nel suo terzo distale con formazione di tipo nodulare di mm
23x18- etc- poteva rappresentare uno stimolo compressivo nei confronti di altre strutture come trachea, esofago etc e la presenza di diversi noduli benigni poteva rappresentare rischio conosciuto di evoluzione cancerosa nel tempo. Era dunque corretto non lasciare pericolosi residui nel parenchima tiroideo. Per quanto sopra la domanda non può trovare accoglimento. Spese di lite compensate, atteso che parte attrice ha confidato incolpevolmente nelle risultanze opinabili della ctu espletata in sede di mediazione. Spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice”.
Assume l'appellante che “il Giudice di prime cure, in spregio all'orientamento giurisprudenziale prevalente nella XII° e XIII° sezione del Tribunale di Roma non ha attribuito alcun valore né alla Mediazione né alla CTM svolta in mediazione nel rispetto del contraddittorio sulle parte” ed ha chiesto che “disattesa la CTU eseguita nel primo grado di giudizio perché affetta da errori tecnico valutativi” di voler ritenere corretta la consulenza tecnica svolta in sede di mediazione riconoscendo, per l'effetto, l'asserito errore dei sanitari, quantificando il dedotto danno riportato dalla nella misura del 18%. Soggiunge poi che il Giudice di primo grado non avrebbe preso in Pt_1
considerazione gli accertamenti tecnici espletati in sede di mediazione, nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
Orbene, la Corte ritiene che gli assunti prospettati dall'appellante non abbiano alcun fondamento.
Il primo giudice, a ben vedere, ha esaminato l'elaborato del consulente nominato in sede di mediazione sebbene abbia poi ritenuto di disporre la rinnovazione dell'accertamento tecnico nominando il CTU dr. . Per_1
Sicché, all'esito delle ulteriori indagini espletate dall'ausiliario, il Tribunale ha escluso ogni responsabilità dei sanitari del per i danni lamentati dall'appellante, riconoscendo nella CP_1 disfonia della una complicanza della tiroidectomia totale non imputabile all'operato dei Pt_1
sanitari, ed ha adeguatamente motivato la propria decisione.
In particolare, il giudicante ha rilevato che “Invero tra le complicanze della tiroidectomia totale e o parziale ci possono essere lesioni transitorie o definitive del nervo ricorrente (che innerva la corda vocale vera di ciascun lato) nella misura del 1-3 % note in letteratura scientifica. Certamente allora occorre verificare che la manovra chirurgica sia stata rispettosa della metodica preventiva, giacché all'opposto è presumibile che tale lesione sia avvenuta per incauta esecuzione chirurgica in situ. Orbene nel caso di specie dalla descrizione dell'intervento si evince come il chirurgo abbia doverosamente proceduto alla “previa preparazione dei nervi ricorrenti riconoscendo e preservando le paratiroidi…”. Laddove questo passaggio centra fosse stato omessi si sarebbe potuto considerare un comportamento imperito, negligete ed imperito dell'operatore, il quale avrebbe rischiato lo stupor delle innervazioni della corda vocale cagionando con la sua omissione certamente i lamentati danni.
All'opposto nel caso in esame è emerso come il chirurgo abbia preparato la domanda doverosamente prima di eradicare, di guisa che come rappresentato dal ctu la compromissione della corda vocale possa essere dipesa da altri fattori quali lesioni termine da elettrocoagualizoni, eccessivo stiramento etc ovvero pratiche indispensabili nella tecnica chirurgica per la rimozione di una tiroide aumentata di volume con impegno nel mediastino e funzionalizzata a non lasciare pericolosi residui di parenchima ghiandolare. (…) Ecco che allora la lesione della corda vocale deve essere ricondotta non ad errore medico bensì qualificata come complicanza possibile ed imprevedibile nel caso di specie. D'altra parte anche il ctu nominato in sede di mediazione (all. 13 cit) – pur riconoscendo la ricollegabilità causale all'intervento della occorsa lesione – ha individuato la lesione definitiva non al trauma da schiacciamento, stiramento etc (giacché in tal caso sarebbe stata provvisoria) bensì dalla mancata ricerca ed isolamento del nervo ricorrente, che può distaccarsi anche prima di arrivare in zona mediastinica. Ma come sopra evidenziato nel caso della Sig.ra vi è stata la Pt_1
prodromica preparazione dei nervi ricorrenti, di guisa che tale errore debba essere allo stato escluso.” il Tribunale pertanto non solo ha esaminato anche la consulenza resa nel procedimento di mediazione ma l'ha anche valutata alla luce dei successivi accertamenti tecnici espletati in sede giudiziale.
Del resto, come in precedenza evidenziato, già nell'ordinanza del 3/12/2015, il Giudice di prime cure aveva rilevato l'incompletezza della consulenza tecnica espletata in sede di mediazione, evidenziando “..la lacunosità della consulenza tecnica espletata in sede di mediazione – peraltro contestata dal , che pure ha proceduto all'espletamento della stessa in contraddittorio con CP_1
il proprio CTP - lacunosità dettata dalla circostanza che il consulente nulla dice circa l'esecuzione dell'intervento (ad es. se vi è stato l'isolamento del nervo ricorrente e se sia possibile che il danno compaia a distanza di circa 4 mesi dall'intervento – 9/7/04)”.
Il consulente nominato in sede di mediazione infatti si era limitato ad accertare che la paralisi della corda vocale subita dalla era stata provocata durante l'intervento chirurgico di Pt_1
tiroidectomia totale, senza verificare se tale danno costituisse o meno complicanza prevedibile e prevenibile da parte dei sanitari del Policlinico ai fini dell'accertamento in concreto della responsabilità del predetto nosocomio.
Il Tribunale, allora e, come emerge dalla sentenza impugnata, a seguito dell'esame di entrambe le relazioni peritali, nonché della cartella clinica della e, in particolare, della descrizione Pt_1 dell'intervento ha ritenuto che la disfonia lamentata dall'odierna appellante costituisse una complicanza non prevedibile né prevenibile dell'intervento di tiroidectomia, correttamente eseguito dai sanitari del . Né può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui il giudice di CP_1
prime cure avrebbe errato nel ricondurre la disfonia lamentata dalla ad una complicanza non Pt_1
imputabile all'operato dei sanitari, “sposando integralmente le erronee ed incongruenti valutazioni del CTU”.
Epperò, l' appellante si limita a riportare le considerazioni del proprio CTP, senza sindacare in alcun modo le motivazioni in base alle quali il Giudice di prime cure ha escluso la responsabilità del per i fatti di causa, laddove invece in risposta alle note critiche trasmesse dal difensore di CP_1 parte attrice, il consulente ha ribadito che “come già riportato nella mia consulenza, la lesione del nervo ricorrente di destra, con conseguente paralisi della corda vocale vera di destra e la disfonia
(alterazione della voce) non è imputabile a colpa del chirurgo operatore il quale ha ben riconosciuto e preparato i nervi ricorrenti” (cfr. p. 6 Risposta note critiche Dott.ssa ). Per_1
In ogni caso, va rilevato che i consulenti nominati nel presente grado hanno confermato il giudizio già espresso dall'ausiliare nominato in primo grado, non ravvisando lesioni imputabili a responsabilità del chirurgo del CP_1
In particolare ed in merito all'esecuzione del trattamento, nel fornire risposta al quesito A), gli ausiliari hanno ritenuto che “Il trattamento chirurgico di tiroidectomia totale, indicato nel caso specifico, è stato eseguito in conformità alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica”, confermando che “i postumi residuati non sono imputabili ad una erronea condotta medica nel trattamento della paziente, dovendosi tali esiti annoverare tra le eventuali complicanze, possibili anche in caso di correttezza esecutiva”. Per quanto riguarda gli ulteriori quesiti posti dalla Corte, gli ausiliari hanno poi escluso traumi diretti e/o contusioni severe, evidenziando che le stesse avrebbero più che probabilmente che non, qualora presenti, causato una sintomatologia immediata, impedendo temporaneamente il funzionamento delle fibre nervose.
Quanto alla corretta ricerca ed isolamento del “nervo ricorrente”, è stato altresì evidenziato che dalla descrizione dell'atto chirurgico contenuta nella cartella clinica del 24/02/2004, è risultata come regolarmente effettuata la “preparazione dei nervi ricorrenti, riconoscendo e preservando le paratiroidi”.
Per quanto riguarda, infine, l'adeguatezza del trattamento chirurgico rispetto al caso specifico, fornendo risposte circostanziate anche alle osservazioni critiche del consulente di parte appellante, i periti del grado hanno affermato che “la tiroidectomia totale per le malattie tiroidee non neoplastiche
è una buona scelta con basse morbilità chirurgiche e basse complicanze postoperatorie, e consente di evitare la tiroidectomia rioperativa per recidive, con tutti i rischi che comporta;
pertanto l'intervento di tiroidectomia totale risulta auspicabile in quanto, come già detto, il reintervento in un letto tiroideo cicatrizzato a causa a un precedente intervento chirurgico è associato a maggiore possibilità di lesioni del RLN e di un ipoparatiroidismo permanente, che possono raggiungere il 20% rispetto ad un intervento chirurgico eseguito in ambito primario sia per patologie tiroidee benigne che maligne”. Ed hanno in conclusione rilevato che “Nella fattispecie in esame, confermando quanto già espresso nella relazione, si ritiene che il sia un centro ad alto volume di Controparte_1
attività per patologia specifica, che il trattamento prescelto sia stato astrattamente adeguato rispetto al caso specifico, tenuto conto della terapia comunemente praticata secondo la migliore scienza ed esperienza medica e chirurgica del tempo" e che “la competenza professionale specifica richiesta per tale trattamento fosse in possesso del chirurgo operatore”.
I ctu hanno poi valorizzato l'assenza di qualsiasi evidenza clinica circa complicanze di disfonia immediate (dopo pochi giorni dall'operazione) ed il breve ricovero post-chirurgico, sintomi tutti di un andamento operatorio e post-operatorio di assoluta normalità e scevro da qualsivoglia problematica.
I ctu hanno invero rilevato come nella fattispecie in esame “la carenza di certificazione sanitaria non consenta di documentare una condizione di disfonia se non all'esito della visita
Otorinolaringoiatrica effettuata dal dott. nel mese di luglio 2004” ovvero soltanto Persona_2
4 mesi dopo l'operazione cui era seguita altra operazione per la disfonia soltanto due anni e mezzo dopo il primo atto chirurgico di tiroidectomia;
ciò ha consentito di avvalorare l'ipotesi che, nella specie, non si era trattato di lesione ricorrenziale dovuta ad azione diretta delle manovre chirurgiche, da escludersi in ogni caso nella specie alla luce di quanto emerso dai dati della cartella clinica in cui è risultato che il nervo ricorrente era stato adeguatamente protetto, ma di evenienza rara sebbene comunque possibile in tale tipo di operazione.
Questo perché, come affermato dai ctu del grado, una lesione del nervo laringeo ricorrente durante l'intervento chirurgico può provocare la paralisi totale o parziale della corda vocale e, a seconda del danno, la compromissione della funzionalità delle corde vocali può essere transitoria o definitiva. Ma nella maggior parte dei casi si tratta, comunque, di un esordio immediatamente post operatorio o che si verifica nelle ore successive all'intervento. Invece, la compromissione vocale tardiva come risulta nella specie, sebbene raro, è evento dovuto, dal punto di vista dell'eziopatogenesi come descritto in altri campi della medicina ed in particolare in neurochirurgia, al vasospasmo arterioso causato da un processo infiammatorio con ischemia del nervo oppure alla congestione venosa e danno assonale (fibre nervose che conducono gli impulsi elettrici); si tratta di danni collaterali e tardivi, che avvengono, come detto, senza lesione diretta del nervo, nella chirurgia più elaborata, come può essere avvenuto in questo caso, quando si prepara chirurgicamente un lobo aumentato di volume (cfr ctu pag 16). Del resto risulta dalla cartella che in sede di dimissione la paziente veniva dimessa con il mero consiglio di recarsi a “videat endocrinologico per il follow up” senza tuttavia indicare i tempi di controllo e visita che diversamente avrebbero dovuto essere necessariamente ravvicinati, al fine di consentire un trattamento precoce delle eventuali complicanze
– nel caso di specie occorsa disfonia – altrimenti compromesso dal decorso temporale.
Venendo alla dedotta omissione del consenso informato vanno svolte le seguenti considerazioni.
In primis va rilevato che la domanda sul punto deve ritenersi inammissibile perché tardivamente proposta.
L'appellante non ha formulato specifica domanda nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e neppure nelle successive memorie difensive ex art. 183 c.p.c. Nelle note conclusive scritte, depositate nel giudizio di primo grado in data 14/06/2020 e, quindi, del tutto tardivamente, la ha dedotto Pt_1
che il consenso informato sottoscritto sarebbe stato aspecifico e generico e, pertanto, che ella non sarebbe stata correttamente informata sui rischi dell'intervento chirurgico. Con comparsa conclusionale depositata in data 29/09/2020 la ha chiesto al Tribunale, per la prima volta, di Pt_1 voler “… liquidare all'attrice € 46.000,00 per il danno da mancato consenso informato e, in subordine, determinarlo con il criterio equitativo”. Con l'atto di appello, sebbene nelle conclusioni l'appellante non abbia chiesto la liquidazione del danno “da mancato consenso informato”, ha depositato nuova documentazione (All. 1 e 2), mai prodotta in primo grado ponendosi in violazione dell'art. 345 c.p.c.; la domanda proposta in ordine al consenso deve per ciò solo dichiararsi inammissibile. Il rigetto dell'appello determina l'assorbimento della doglianza proposta in punto di spese.
In conclusione, l'appello proposto deve essere integralmente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione fino ad €260.000); in ragione della natura e complessità della causa nonché dell'attività effettivamente espletata vanno applicati i valori medi per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale).
Le spese della ctu di secondo grado vanno poste definitivamente a carico dell'appellante
[...]
. Pt_1
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza definitiva Tribunale di Roma, n. 14402/2020, pubblicata il 20/10/2020, così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
-condanna a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_2 le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 14.317 per compensi
[...]
oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
- pone le spese della ctu del grado definitivamente a carico dell'appellante . Parte_1
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro