Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 829
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto assoluto di soggettività passiva per alienazione del veicolo

    La Corte ha ritenuto provata l'alienazione del veicolo sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente e della mancata contestazione da parte delle amministrazioni intimate. Pertanto, la pretesa tributaria è risultata radicalmente infondata in quanto la tassa automobilistica grava sul proprietario al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

  • Rigettato
    Mancata notifica del processo verbale di accertamento

    L'eccezione è stata ritenuta infondata in quanto tale adempimento non è più previsto dalla normativa regionale applicabile, e la cartella è risultata tempestivamente notificata anche in considerazione della normativa emergenziale che ha sospeso i termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 829
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 829
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo