CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 829/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 3401/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200057502640000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2020/004398 TASSE AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
Difensore_1, impugnava la cartella dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Catania, che, con sentenza n. 3822/2024, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito e ha rimesso la causa alla Corte di Palermo, indicando che, trattandosi di tributo regionale, competente è l'ufficio giudiziario del luogo in cui ha sede l'ente impositore (Regione Siciliana). La contribuente ha riassunto ritualmente il giudizio nei termini concessi.
Nel giudizio di riassunzione la ricorrente ha ribadito i motivi già svolti nel ricorso originario, tra cui il difetto assoluto di soggettività passiva, avendo alienato il veicolo nel 2005 come dimostrato dal certificato di passaggio di proprietà n. 02/A030946J.
le Amministrazioni intimate Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e
Credito e Agenzia delle Entrate – Riscossione,non si sono costituite né hanno contestato i fatti allegati dalla contribuente.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riassunzione del giudizio e vincolatività della sentenza di Catania
La sentenza n. 3822/2024 della Corte di Catania ha statuito l'incompetenza territoriale del giudice originariamente adito e ha ordinato la riassunzione del giudizio innanzi alla Corte di Palermo, assegnando il termine di tre mesi per provvedervi.
La riassunzione è avvenuta tempestivamente;
il giudizio prosegue quindi regolarmente dinanzi a questo
Ufficio.
2. La ricorrente ha eccepito la mancata notifica del processo verbale di accertamento richiesto dall'art. 2 L. 24/1978.Tuttavia l'eccezione è infondata in quanto tale adempimento non è piu' previsto dalla normativa regionale, mentre per effetto della normativa emergenziale (2sospnesione dei termini per 24 mesi) la cartella risulta tempestivamente notificata
3. Tuttavia il ricorso va accolto nel merito,
Nel giudizio di riassunzione:
- la ricorrente ha documentato che il veicolo oggetto della pretesa tributaria è stato venduto con atto autenticato dal Notaio Nominativo_1 e trascritto regolarmente al PRA (certificato di proprietà n. 02/
A030946J).pdf); [DOC.3CER…RIETA_ (1) | PDF]
- i resistenti non hanno contestato tale circostanza né nel giudizio originario né nel presente giudizio di riassunzione.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita—o, a fortiori, dalla parte non costituita—devono considerarsi pacifici e posti a fondamento della decisione. Ne discende che il Collegio deve ritenere provata l'alienazione del veicolo ben prima dell'anno d'imposta 2017.
4. Difetto assoluto di soggettività passiva
La tassa automobilistica grava sul soggetto proprietario del veicolo al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Poiché la ricorrente non era più proprietaria da oltre dieci anni, la pretesa tributaria risulta radicalmente infondata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
ACCOGLIE il ricorso della Sig.ra Ricorrente_1;
ANNULLA la cartella di pagamento n. 29320200057502640/000 e il relativo ruolo;
CONDANNA Regione Sicilia e ADER alle spese del giudizio che liquida in € 200,00 a carico di ciascuno a favore della parte ricorrente oltre accessori di legge.
Palermo 10.2.26
IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 3401/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200057502640000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2020/004398 TASSE AUTOMOBIL 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
Difensore_1, impugnava la cartella dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Catania, che, con sentenza n. 3822/2024, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito e ha rimesso la causa alla Corte di Palermo, indicando che, trattandosi di tributo regionale, competente è l'ufficio giudiziario del luogo in cui ha sede l'ente impositore (Regione Siciliana). La contribuente ha riassunto ritualmente il giudizio nei termini concessi.
Nel giudizio di riassunzione la ricorrente ha ribadito i motivi già svolti nel ricorso originario, tra cui il difetto assoluto di soggettività passiva, avendo alienato il veicolo nel 2005 come dimostrato dal certificato di passaggio di proprietà n. 02/A030946J.
le Amministrazioni intimate Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e
Credito e Agenzia delle Entrate – Riscossione,non si sono costituite né hanno contestato i fatti allegati dalla contribuente.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riassunzione del giudizio e vincolatività della sentenza di Catania
La sentenza n. 3822/2024 della Corte di Catania ha statuito l'incompetenza territoriale del giudice originariamente adito e ha ordinato la riassunzione del giudizio innanzi alla Corte di Palermo, assegnando il termine di tre mesi per provvedervi.
La riassunzione è avvenuta tempestivamente;
il giudizio prosegue quindi regolarmente dinanzi a questo
Ufficio.
2. La ricorrente ha eccepito la mancata notifica del processo verbale di accertamento richiesto dall'art. 2 L. 24/1978.Tuttavia l'eccezione è infondata in quanto tale adempimento non è piu' previsto dalla normativa regionale, mentre per effetto della normativa emergenziale (2sospnesione dei termini per 24 mesi) la cartella risulta tempestivamente notificata
3. Tuttavia il ricorso va accolto nel merito,
Nel giudizio di riassunzione:
- la ricorrente ha documentato che il veicolo oggetto della pretesa tributaria è stato venduto con atto autenticato dal Notaio Nominativo_1 e trascritto regolarmente al PRA (certificato di proprietà n. 02/
A030946J).pdf); [DOC.3CER…RIETA_ (1) | PDF]
- i resistenti non hanno contestato tale circostanza né nel giudizio originario né nel presente giudizio di riassunzione.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c., i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita—o, a fortiori, dalla parte non costituita—devono considerarsi pacifici e posti a fondamento della decisione. Ne discende che il Collegio deve ritenere provata l'alienazione del veicolo ben prima dell'anno d'imposta 2017.
4. Difetto assoluto di soggettività passiva
La tassa automobilistica grava sul soggetto proprietario del veicolo al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Poiché la ricorrente non era più proprietaria da oltre dieci anni, la pretesa tributaria risulta radicalmente infondata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
ACCOGLIE il ricorso della Sig.ra Ricorrente_1;
ANNULLA la cartella di pagamento n. 29320200057502640/000 e il relativo ruolo;
CONDANNA Regione Sicilia e ADER alle spese del giudizio che liquida in € 200,00 a carico di ciascuno a favore della parte ricorrente oltre accessori di legge.
Palermo 10.2.26
IL GIUDICE MONOCRATICO