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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/08/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SS
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Emilia Caleca, ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75/2019 promossa da:
(P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1 con sede in Via E. Lombardo Pellegrino, 12, is. 176, in persona del legale rappresentante Pt_1 pro - tempore, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. Felice Gambadauro, Pt_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE
Contro il (C.F.: ), di Via La Rocca Letterio, SS, Vill. Camaro, Controparte_1 P.IVA_2 pal. 9, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione delibera assembleare;
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atti e verbali di causa.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta, rimasta contumace, l' di Pt_1 impugnava la delibera assembleare datata 27/09/2018, con la quale il Pt_1 Controparte_1
, di Via La Rocca Letterio, SS, Vill. Camaro, pal. 9, decideva di non proporre
[...] opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N. 1296/2018 emesso dal Tribunale di SS, notificato il 1/8/2018 con il quale veniva ingiunto al , quale parte committente, di pagare Controparte_1 in favore della Ditta appaltante di , corrente in la somma Controparte_2 CP_3 Pt_1 di € 95.107,80 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. Chiedeva: preliminarmente, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e (parzialmente) soggettiva, comunque di opportunità, disporre la riunione del presente giudizio a quello portante il
N. 5309/2018 R.G., che sarà chiamato innanzi al Tribunale di SS, innanzi al G.U. dott.ssa
Assunta Cardamone, all'udienza del 12/6/2019; 2) nel merito, ritenere e dichiarare nulla, annullare, revocare e/o comunque privare di effetti la deliberazione condominiale del 27/9/2018 del
9, , per tutti i motivi esposti;
3) emettere ogni Controparte_4 Pt_1 ulteriore statuizione, necessaria e/o conseguenziale;
4) con riserva di articolare tutti i mezzi istruttori opportuni e conducenti nei modi e termini di legge;
5) con vittoria di spese e compensi.
Premetteva che: con pec del 18/9/2018, l' Amministratore pro tempore del convenuto, CP_1 trasmetteva all' di l'invito a partecipare all'assemblea straordinaria del 27/9/2018, Pt_1 Pt_1 unitamente al Decreto Ingiuntivo N. 1296/2018 emesso dal Tribunale di SS, notificato il
1/8/2018 con il quale veniva ingiunto al di pagare in favore della ricorrente Controparte_1
, corrente in , la somma di € 95.107,80 oltre Controparte_5 Pt_1 interessi legali indicati in ricorso, nonché spese di procedura, liquidate in € 1.305,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ed € 406,50 per spese vive. Con la delibera di cui al verbale del 27/9/2018, l'assemblea dei condomini rifiutava la nomina di un legale per proporre opposizione al succitato decreto ingiuntivo, ad eccezione del rappresentante dell' , presente alla Pt_1 riunione e pertanto l'amministratore condominiale non veniva autorizzato ad opporsi al citato provvedimento monitorio;
c) nelle more, ritenendolo illegittimo ed ingiusto, l' di Pt_1 Pt_1 proponeva autonoma opposizione al detto Decreto Ingiuntivo N. 1296/2018 del Tribunale di SS
e provvedeva ad attivare la procedura di mediazione, che sortiva esito negativo .
Con il richiamato atto introduttivo, l' denunciava la violazione dell'art. 66 disp. att. del codice Pt_1 civile e nel merito precisava che: L'impugnativa trae origine e fondamento dall'omessa, erronea mancata opposizione del al Decreto Ingiuntivo N. 1296/2018 del CP_1 CP_1
Tribunale di SS, in ordine alla quale richiamava la normativa relativa ai contratti di appalto, che riteneva essere stata violata .
Con provvedimento reso il 26 gennaio 2022, il G.I. Dssa Simona Monforte rigettava l'istanza di riunione con il giudizio già pendente presso il Tribunale di SS, per cui la causa, rilevata la natura documentale della stessa , veniva rimessa per la precisazione delle conclusioni;
quindi, all'esito della riserva assunta all'udienza del 14.02.2025, svolta a trattazione scritta, trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive .
La domanda non trova accoglimento, siccome infondata. Dalla lettura del verbale assembleare, in atti, si evince che l'assemblea è stata ritualmente convocata e che la stessa si è svolta alla presenza di tutti i condomini che rappresentavano l'intera compagine condominiale;
che i condomini presenti hanno concordemente espresso voto contrario alla nomina di un legale per proporre opposizione avverso il sopra richiamato decreto ingiuntivo, ad eccezione dell' , pure presente alla riunione a mezzo di un proprio funzionario delegato. Pt_1
Risulta in atti, anche per ammissione dello stesso , che quest'ultimo è stato ritualmente convocato Pt_1 alla riunione assembleare svoltasi in data 27.09.2018 , con pec trasmessa all'indirizzo dell'Ente in data 18.09.2018 .
Ed invero, si rammenta che la preventiva convocazione dei condomini aventi diritto al voto è una incombenza a carico dell'Amministratore è che essa rappresenta un requisito di validità di ogni deliberazione , spettando poi al Presidente il compito di controllare la regolarità degli avvisi e di darne poi atto nel relativo verbale (Cass., n. 40827/2021).
Nel caso in esame, la validità della convocazione è confermata dalla presenza di tutti i condomini proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio . CP_1
Non si ravvisano pertanto nella fattispecie in esame motivi di nullità e\o di annullabilità della delibera oggetto di impugnazione, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1136 c.c. .
Per costante ed univoca giurisprudenza di legittimità, confermata anche dalle Sezioni Unite,
“debbono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass. S.U. n.
4806/2005).
E con riferimento alle delibere annullabili, viene ulteriormente precisato che in relazione agli eventuali vizi è applicabile il principio generale di cui all'art. 1441 c.c., secondo cui l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito e non anche da altri condomini, realizzandosi in tal caso una invasione nella sfera giuridica soggettiva altrui (cfr. Cass. Civ. n.
4806/2005; n. 9082/2014)
A quanto sopra aggiungasi che il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti – sulla base di apprezzamento di fatto del contenuto di essa che spetta ai giudici del merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea (cfr. Cass. Civ. sez. 2, 20.06.2012, n.
10199; Cass. Civ. sez. 2, 20.04.2001 n. 5889; Cass. Civ. sez. 2, 26.04.1994 n. 3938; Cass. Civ. sez.
2, 09.07.1971 n. 2217).
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda proposta dall' di non trova accoglimento . Pt_1 Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di SS , definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte convenuta:
rigetta la domanda proposta dall' di nei confronti del Parte_1 Pt_1
Camaro, pal. 9; Controparte_6
conferma la validità e l'efficacia dell'impugnata delibera datata 27/09/2018.
SS, 04 agosto 2025
Il Giudice
Emilia Caleca