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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 02/12/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. LO G. PA, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa in materia di previdenza obbligatoria n°3097/2021 R.G. tra:
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Di Summa, nel Parte_1 cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
FA NE e LU RO
RESISTENTE
Oggetto: Indennità Covid-19 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/09/2021, parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il riconoscimento del diritto ad ottenere dall ai sensi dell'art. 28 del D.L. n°18/2020, CP_1
“Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19”, l'indennità di € 600,00 per il mese di marzo ed aprile 2020 e così per un complessivo importo di € 1.200,00. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il resistente che chiedeva il rigetto della domanda avversa CP_1 per le ragioni contenute nella memoria difensiva.
Successivamente alla variazione tabellare ed alla ridistribuzione dei fascicoli della dott.ssa non più in servizio presso il Tribunale di Brindisi, il giudice Per_1 professionale delegava la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudicante.
In data odierna le parti hanno discusso la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
**************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si evidenzia come la questione sia stata già esaminata dal Tribunale di Brindisi in diverse sentenze tra cui la n°1748/2022, pubblicata il 27/10/2022 ed iscritta al n°3095/2021 R.G.L. dott.ssa Maria Forastiere e sentenza n°1846/2022, pubblicata il 15/11/2022 ed iscritta al n°3096/2021 R.G.L. dott.ssa Gabriella Puzzovio, che in casi sovrapponibili hanno accolto le richieste dei ricorrenti con motivazione condivisibile che qui si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
“A norma dell'art. 28 D.L. 18/2020, “Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L.8/10/95, n°335, è riconosciuta una indennità per il mese di marzo pari a € 600…….”. Tale indennità è stata poi prorogata dall'art. 84 D.L. n°34/2020, convertito, con modificazioni dalla L. n°77/2020, che ha stabilito, al primo comma, che “a) i soggetti già beneficiari per il mese di marzo, dell'indennità di cui all'art. 27 del D.L. 17/03/2020, n°18, convertito con modificazioni dalla L. 24/04/2020, n°27, la medesima indennità pari a € 600,00 è erogata anche per il mese di aprile 2020”. Poiché l'art. 28 del suddetto D.L., differentemente dall'art. 27 riguardante i liberi professionisti titolari di partita IVA e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non indica una data in cui verificare l'iscrizione dei soggetti richiedenti il beneficio ad una delle gestioni speciali, è agevole inferire che tale requisito dovesse sussistere al momento dell'entrata in vigore della norma de qua, ovvero il 17/03/2020, posto che lo scopo dell'indennità era quello di aiutare i soggetti che già stavano svolgendo una determinata attività imprenditoriale commerciale, artigianale o agricola, la cui remunerazione economica rischiava di essere seriamente compromessa dall'emergenza epidemiologica da Covid. Ebbene, la ricorrente, in data 08/04/2020 ha presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 28 D.L. 18/2020, nel rispetto del termine previsto dall'art. 84 co. 14 Decreto Rilancio. ha respinto detta domanda in quanto CP_1
“La sua domanda non può essere accolta poiché non risulta iscritta alla gestione speciale dell'AGO ARTIGIANI/COMMERCIANTI”. L'istante ha allegato e documentato: -di aver rivestito la qualità di socia-lavoratrice della società cooperativa “Il tuo parrucchiere”, iscritta presso la Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brindisi al n°REA BR – 131939, P.I. e C.F. ; -di essere stata iscritta quale titolare di impresa artigiana P.IVA_1 sino al 31/12/2019, data di cessazione dell'attività della suddetta società; -di aver operato, come lavoratrice autonoma per “Il tuo parrucchiere” società a responsabilità limitata semplificata, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brindisi al n°REA BR – 157515, P.I. e C.F. , con inizio P.IVA_2 attività il 02/01/2020. Ha poi rilevato che “ a seguito di istruttoria della cancellazione della società CP_1 cooperativa “Il tuo parrucchiere” – P.I. e C.F. (al 31/12/2019) non si P.IVA_1 rendeva conto che vi era stata la contestuale iscrizione della società a r.l. “Il tuo parrucchiere” (P.I. e C.F. ) con i medesimi tre soci lavoratori, tra cui P.IVA_2 appunto l'odierna ricorrente, per cui, nell'effettuare la cancellazione della vecchia società cooperativa “Il tuo parrucchiere” (P.I. e C.F. ), cancellava anche P.IVA_1
l'iscrizione della medesima odierna ricorrente dalla gestione IVS titolari che, pertanto, veniva reiscritta, ma sempre con la medesima decorrenza (02/01/2020). Secondo la prospettazione attorea, dunque, la mancata iscrizione alla data del 17/03/2020 è stata determinata da un errore compiuto da in fase di cancellazione CP_1 della società cooperativa e di iscrizione nella nuova s.r.l.. Tale prospettazione può ritenersi fondata, non solo poiché costituendosi in CP_1 giudizio, non ha formulato alcuna contestazione in ordine a tali circostanze fattuali, ma soprattutto poiché, in fase amministrativa, l'istituto ha disposto la retrodatazione dell'iscrizione nella gestione commercianti a far data dal 02/01/2020, ritenendo dunque sussistenti – come incontestato tra le parti – i presupposti per l'accoglimento di tale istanza (ovvero l'esercizio di una attività commerciale sin da quella data). Tale retrodatazione, che opera a tutti gli effetti anche contributivi, si traduce nel fatto che, alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, l'istante doveva considerarsi iscritta nella gestione commercianti e pertanto in possesso dei requisiti normativi per il riconoscimento dell'indennità per cui è causa……” Nel caso di specie, in cui i fatti sono identici a quelli oggetto del procedimento della sentenza riportata, sulla scorta di quelle motivazioni, pienamente condivisibili, si ritiene di poter accogliere il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP LO G. PA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 3097/2021 R.G., proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione straordinaria di € 1.200,00 per i mesi di marzo e aprile 2020 e per l'effetto condanna in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione di € 1.200,00 in favore di . Parte_1
- Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione CP_1 delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 600,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Brindisi lì 02/11/2025
Il GOP
LO G. PA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. LO G. PA, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa in materia di previdenza obbligatoria n°3097/2021 R.G. tra:
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Di Summa, nel Parte_1 cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
FA NE e LU RO
RESISTENTE
Oggetto: Indennità Covid-19 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/09/2021, parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il riconoscimento del diritto ad ottenere dall ai sensi dell'art. 28 del D.L. n°18/2020, CP_1
“Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19”, l'indennità di € 600,00 per il mese di marzo ed aprile 2020 e così per un complessivo importo di € 1.200,00. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il resistente che chiedeva il rigetto della domanda avversa CP_1 per le ragioni contenute nella memoria difensiva.
Successivamente alla variazione tabellare ed alla ridistribuzione dei fascicoli della dott.ssa non più in servizio presso il Tribunale di Brindisi, il giudice Per_1 professionale delegava la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudicante.
In data odierna le parti hanno discusso la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
**************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Si evidenzia come la questione sia stata già esaminata dal Tribunale di Brindisi in diverse sentenze tra cui la n°1748/2022, pubblicata il 27/10/2022 ed iscritta al n°3095/2021 R.G.L. dott.ssa Maria Forastiere e sentenza n°1846/2022, pubblicata il 15/11/2022 ed iscritta al n°3096/2021 R.G.L. dott.ssa Gabriella Puzzovio, che in casi sovrapponibili hanno accolto le richieste dei ricorrenti con motivazione condivisibile che qui si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.
“A norma dell'art. 28 D.L. 18/2020, “Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L.8/10/95, n°335, è riconosciuta una indennità per il mese di marzo pari a € 600…….”. Tale indennità è stata poi prorogata dall'art. 84 D.L. n°34/2020, convertito, con modificazioni dalla L. n°77/2020, che ha stabilito, al primo comma, che “a) i soggetti già beneficiari per il mese di marzo, dell'indennità di cui all'art. 27 del D.L. 17/03/2020, n°18, convertito con modificazioni dalla L. 24/04/2020, n°27, la medesima indennità pari a € 600,00 è erogata anche per il mese di aprile 2020”. Poiché l'art. 28 del suddetto D.L., differentemente dall'art. 27 riguardante i liberi professionisti titolari di partita IVA e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non indica una data in cui verificare l'iscrizione dei soggetti richiedenti il beneficio ad una delle gestioni speciali, è agevole inferire che tale requisito dovesse sussistere al momento dell'entrata in vigore della norma de qua, ovvero il 17/03/2020, posto che lo scopo dell'indennità era quello di aiutare i soggetti che già stavano svolgendo una determinata attività imprenditoriale commerciale, artigianale o agricola, la cui remunerazione economica rischiava di essere seriamente compromessa dall'emergenza epidemiologica da Covid. Ebbene, la ricorrente, in data 08/04/2020 ha presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 28 D.L. 18/2020, nel rispetto del termine previsto dall'art. 84 co. 14 Decreto Rilancio. ha respinto detta domanda in quanto CP_1
“La sua domanda non può essere accolta poiché non risulta iscritta alla gestione speciale dell'AGO ARTIGIANI/COMMERCIANTI”. L'istante ha allegato e documentato: -di aver rivestito la qualità di socia-lavoratrice della società cooperativa “Il tuo parrucchiere”, iscritta presso la Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brindisi al n°REA BR – 131939, P.I. e C.F. ; -di essere stata iscritta quale titolare di impresa artigiana P.IVA_1 sino al 31/12/2019, data di cessazione dell'attività della suddetta società; -di aver operato, come lavoratrice autonoma per “Il tuo parrucchiere” società a responsabilità limitata semplificata, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brindisi al n°REA BR – 157515, P.I. e C.F. , con inizio P.IVA_2 attività il 02/01/2020. Ha poi rilevato che “ a seguito di istruttoria della cancellazione della società CP_1 cooperativa “Il tuo parrucchiere” – P.I. e C.F. (al 31/12/2019) non si P.IVA_1 rendeva conto che vi era stata la contestuale iscrizione della società a r.l. “Il tuo parrucchiere” (P.I. e C.F. ) con i medesimi tre soci lavoratori, tra cui P.IVA_2 appunto l'odierna ricorrente, per cui, nell'effettuare la cancellazione della vecchia società cooperativa “Il tuo parrucchiere” (P.I. e C.F. ), cancellava anche P.IVA_1
l'iscrizione della medesima odierna ricorrente dalla gestione IVS titolari che, pertanto, veniva reiscritta, ma sempre con la medesima decorrenza (02/01/2020). Secondo la prospettazione attorea, dunque, la mancata iscrizione alla data del 17/03/2020 è stata determinata da un errore compiuto da in fase di cancellazione CP_1 della società cooperativa e di iscrizione nella nuova s.r.l.. Tale prospettazione può ritenersi fondata, non solo poiché costituendosi in CP_1 giudizio, non ha formulato alcuna contestazione in ordine a tali circostanze fattuali, ma soprattutto poiché, in fase amministrativa, l'istituto ha disposto la retrodatazione dell'iscrizione nella gestione commercianti a far data dal 02/01/2020, ritenendo dunque sussistenti – come incontestato tra le parti – i presupposti per l'accoglimento di tale istanza (ovvero l'esercizio di una attività commerciale sin da quella data). Tale retrodatazione, che opera a tutti gli effetti anche contributivi, si traduce nel fatto che, alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, l'istante doveva considerarsi iscritta nella gestione commercianti e pertanto in possesso dei requisiti normativi per il riconoscimento dell'indennità per cui è causa……” Nel caso di specie, in cui i fatti sono identici a quelli oggetto del procedimento della sentenza riportata, sulla scorta di quelle motivazioni, pienamente condivisibili, si ritiene di poter accogliere il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP LO G. PA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 3097/2021 R.G., proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione straordinaria di € 1.200,00 per i mesi di marzo e aprile 2020 e per l'effetto condanna in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione di € 1.200,00 in favore di . Parte_1
- Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione CP_1 delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 600,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Brindisi lì 02/11/2025
Il GOP
LO G. PA