Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1887/2024 R.G. avente ad oggetto separazione consensuale congiuntamente promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) ivi residente in [...] C.F._1
Aldo Moro n. 66
E da
, nato a [...] il [...] (C.F. ivi residente in [...] C.F._2
Moro n. 66, entrambi rappresentati e difesi giusta mandato, per come in atti dall'Avv.to Ignazio
Amato, ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Ragusa, via Roma n°200;
Ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 19.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio , in Ragusa, in data
24.09.1993, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Ragusa, dell'anno 1993 atto n.126 - parte 2 serie A, adottando il regime della comunione legale dei beni;
16.03.1994 ed in data 05.06.1997, entrambi maggiorenni, ed il primo anche economicamente Per_2
indipendente; che le parti hanno addotto che per ragioni caratteriali, è venuta meno l'affectio maritalis e la convivenza è divenuta intollerabile;
che, pertanto, le parti con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato il 4.11.2024, hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2) Essendo i coniugi economicamente indipendenti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento. Infatti la sig.ra è impiegata presso la Parte_1 CP_1
ed il sig. è titolare di una officina meccanica.
[...] Parte_2
3) Il figlio è oggi economicamente indipendente e convive more uxorio con la compagna. Il Per_1
figlio è ancora studente e vive con i genitori in via Aldo Moro n. 66. Per_2
4) Il marito si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non ancora Per_2 economicamente indipendente, mediante il versamento della somma mensile di € 200,00 da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese direttamente al figlio, all'iban che verrà comunicato, da rivalutarsi ogni anno in base agli indici Istat.
6) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio (a titolo Per_2
esemplificativo per spese scolastiche, mediche anche non coperte dal SNN, sportive, ricreative) sono a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno.
7) Al fine di risolvere e definire la crisi coniugale, nonché al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali, il marito , cede alla moglie , che accetta, la quota del Parte_2 Parte_1
25% del diritto di proprietà dell'immobile sito in Ragusa Via Aldo Moro n. 66 con relativo vano garage, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, ben noto alle parti, con tutte le accessioni, pertinenze e dipendenze, nonché le servitù passive ed attive ad esso inerenti.
In relazione all'obbligo di trasferimento della proprietà immobiliare qui assunto dal sig. Pt_2
in favore della moglie, il marito sin da ora rappresenta:
a) che l'immobile è pervenuto al sig. nella misura del 25% perché rientrante nella Parte_2
comunione legale con la moglie, con atto di vendita del 29.06.1995, rogato dal Notaio dott.
[...]
, notaio in Ragusa, rep. 77009- racc. 12010, registrato a Ragusa il 03.07.1995 al n. 78240 Per_3
(doc.4) ed è libero di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli siccome risulta dall'ispezione ipotecaria emessa dall'Agenzia delle Entrate, sez. Territorio (doc.5); b) che l'appartamento per civile abitazione è ubicato in Ragusa Via Aldo Moro n. 66 piano terra, composto da 3 vani ed accessori, con vano garage e tre locali di sgombero, con annesse aree scoperte. L'immobile è censito al Catasto Urbano del Comune di Ragusa, zona censuaria 1, al foglio
51, particella 88, Sub. 2, Via A. Moro n. 66 piano T, categoria A/7, classe 1, vani 3,5, rendita catastale
€ 325,37, oltre vano garage sito in via A. Moro n. 66 piano T, censito al Catasto Urbano del Comune di Ragusa foglio 51 p.lla 88 sub. 3, zona censuaria 1, cat. C/6, classe 4, consistenza 29 m°, rendita €
98,85 (doc.6);
c) che i confini dell'unità immobiliare sono con proprietà , con proprietà , Per_4 Pt_3 Pt_4
con proprietà e con la predetta via Moro;
Per_5
d) che, ai sensi dell'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, la planimetria depositata in catasto si riferisce ai dati catastali su menzionati ed
è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente verbale (doc.7);
e) che, ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, legge 27.02.1985 n. 52, introdotto dall'art. 19, comma 14
D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, la partita catastale risulta correttamente intestata a nella misura di ¼ in regime di comunione legale con , con Parte_2 Parte_1
conseguente conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;
f) che l'immobile è in possesso di concessione edilizia n. 269/2005 emessa dal Comune di Ragusa, il
09.05.2006, su richiesta del comproprietario relativamente ai lavori di Parte_2
riqualificazione urbanistica del lotto indicato in catasto urbano al foglio 51 p.lla 88 sub 1, previa demolizione di numero tre corpi di fabbrica situati al piano terra. Essendo stati gli oneri richiesti interamente versati ed i lavori autorizzati debitamente eseguiti, siccome risulta dalla relazione di collaudo statico del 18.09.2007 redatta dall'arch. in conformità al progetto ed Persona_6
alla concessione edilizia autorizzata, il Comune di Ragusa ha provveduto a rilasciare anche il certificato di abitabilità dell'immobile oggetto di trasferimento, sito in Ragusa Via A. Moro n. 66, piano terra, destinato a civile abitazione ed in parte a garage, censito in catasto al foglio 51 n. 88 sub 2 e 3, in data 11.12.2008 al n. CC120/08 (doc.8);
g) che il sig. , cedente, rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale;
Parte_2
h) che l'immobile è dotato di Attestato di Prestazione Energetica emessa in data 10.09.2024, classe energetica G (doc.9).
Il superiore trasferimento immobiliare trovando la propria origine e causa nella separazione personale dei coniugi, in quanto diretto a regolare i rapporti patrimoniali tra gli stessi ed a risolvere consensualmente la crisi coniugale, sarà assoggettato alle agevolazioni a tal fine previste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare a tutte le esenzioni fiscali per imposte e tasse di cui alla L. 06.03.1987 ed alla Circolare 18/E del 29.05.2013 dell'Agenzia delle Entrate, con ogni successiva modifica ed integrazione.”;
che all'udienza tenutasi di presenza del 19.02.2025, le parti hanno confermato la propria volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, che prevede altresì la cessione delle quote dei suindicati immobili, prestando le prescritte dichiarazioni di legge e depositando la documentazione necessaria per il trasferimento immobiliare e sottoscrivendo il relativo verbale innanzi al giudice e al cancelliere ed ai rispettivi difensori, i quali hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata perciò rimessa al collegio per la decisione ex art. 473.bis 51 cpc;
che il pubblico ministero in sede nulla ha opposto.
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che, per quanto dichiarato dai coniugi e l'insuccesso della conciliazione, la condotta processuale, la convivenza è da ritenersi divenuta intollerabile;
che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente al figlio , ancora studente, Per_2
rispondono all'interesse dello stesso, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che relativamente alle ulteriori statuizioni patrimoniali e, segnatamente, quanto all'accordo di trasferimento delle quote di proprietà sui beni indicati in ricorso introduttivo, va al riguardo premesso che, con sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 21761/2021, i giudici di legittimità hanno espresso il seguente principio di diritto: “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla l. n. 52 del
1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”; che, pertanto, le Sezioni Unite chiariscono come sia il verbale d'udienza a costituire, dopo la pronuncia della sentenza che al riguardo ha valore di pronuncia dichiarativa, valido titolo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c., al cui adempimento curando la trascrizione presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, si sono poi obbligate le stesse parti esonerando il
Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente;
che le statuizioni economiche come concordate tra le parti con ricorso congiunto, e precisate altresì a verbale del 19.02.2025, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il
Tribunale, con le superiori precisazioni, ne prende atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che il Pubblico Ministero nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio , in Ragusa, in data 24.09.1993, trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Ragusa, dell'anno 1993 atto n.126 - parte 2 serie A;
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
Prende atto degli accordi dei coniugi sui trasferimenti di quote immobiliari, contenute nel ricorso introduttivo e trasfuse nel verbale di udienza del 19.02.2025, sottoscritto dalle parti, dal presidente e dal cancelliere, che dopo la presente pronuncia, costituisce valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c;
Dà atto che i coniugi hanno dichiarato che i trasferimenti di quote relativi agli immobili di cui al ricorso congiunto costituisce clausola essenziale ai fini della risoluzione del conflitto sviluppatosi nella crisi coniugale e, pertanto, dichiara che il trasferimento del diritto reale oggetto dell'accordo è esente da ogni tassa e imposta ai sensi dell'art. 19, l. 74/1987 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale di stato civile del
Comune di Ragusa per le annotazioni ed incombenze necessarie.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 8.04.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti