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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 569/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3308/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320239020881809 SMALT. RIFIUTI 2004
- INTIMAZIONE n. 29320239020881809 SMALT. RIFIUTI 2005
- INTIMAZIONE n. 29320239020881809 SMALT. RIFIUTI 2006
- INTIMAZIONE n. 29320239020881809 SMALT. RIFIUTI 2007
- INTIMAZIONE n. 29320239020881809 SMALT. RIFIUTI 2008 - INTIMAZIONE n. 29320239020881809 SMALT. RIFIUTI 2009
- INTIMAZIONE n. 29320239020881809 SMALT. RIFIUTI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 22.3.2024, depositato in data 15.4.2024 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320239020881809/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la
Provincia di Catania, notificata il 9.2.2024, avente come presupposto la cartella di pagamento n. 29320110069055328/000, i cui ruoli sono stati formati per Tassa
Smaltimento Rifiuti per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. In tale ricorso ha eccepito: 1) il difetto di motivazione;
2) l'omessa notifica dell'atto prodromico;
3) la prescrizione della pretesa avanzata. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente.
Il difensore del ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, il ricorso è ammissibile in quanto proposto nei termini di legge essendo stato notificato il 22.3.2024, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (9.2.2024) e, ancora, perché vengono eccepiti vizi propri dell'intimazione.
Passando all'esame dei motivi di ricorso, nonostante l'ordine dei motivi proposti, va preliminarmente esaminato il secondo motivo di impugnazione, il quale implica una soluzione immediata della vicenda in ossequio alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. Con tale motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto la nullità dell'intimazione impugnata per omessa notifica della sottostante cartella di pagamento.
Ebbene, a fronte di tale eccezione, ADER ha prodotto in giudizio la copia della relata di notifica da cui risulta che l'atto è stato notificato ex art 140 c.p.c., il 10.2.2012, stante l'irreperibilità relativa del destinatario. Ha prodotto, altresì, la distinta di consegna delle raccomandate informative al Consorzio_1 ; manca però la prova dell'invio della raccomandata n. 32051007469-2, ovvero della raccomandata con la quale il ricorrente doveva essere informato che la cartella n. 29320110069055328/000 era stata consegnata al portiere. Ne consegue che la notifica della cartella non si è perfezionata e quindi è
“tamquam non esset”.
Ad abuntantiam, il credito tributario si è prescritto, atteso che tra la data della notifica della cartella (10.2.2012), non perfezionata, e la data di notifica dell'intimazione impugnata
(22.3.2024) è decorso un termine abbondantemente superiore a cinque anni, termine in cui si prescrivono i tributi erariali.
Il ricorso, pertanto va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €.
800,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna ADER al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi €. 800,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025
Il Giudice
NZ AC
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3308/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320239020881809 SMALT. RIFIUTI 2004
- INTIMAZIONE n. 29320239020881809 SMALT. RIFIUTI 2005
- INTIMAZIONE n. 29320239020881809 SMALT. RIFIUTI 2006
- INTIMAZIONE n. 29320239020881809 SMALT. RIFIUTI 2007
- INTIMAZIONE n. 29320239020881809 SMALT. RIFIUTI 2008 - INTIMAZIONE n. 29320239020881809 SMALT. RIFIUTI 2009
- INTIMAZIONE n. 29320239020881809 SMALT. RIFIUTI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 22.3.2024, depositato in data 15.4.2024 presso la Corte di
Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, il sig. Ricorrente_1 , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320239020881809/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la
Provincia di Catania, notificata il 9.2.2024, avente come presupposto la cartella di pagamento n. 29320110069055328/000, i cui ruoli sono stati formati per Tassa
Smaltimento Rifiuti per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. In tale ricorso ha eccepito: 1) il difetto di motivazione;
2) l'omessa notifica dell'atto prodromico;
3) la prescrizione della pretesa avanzata. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente.
Il difensore del ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, il ricorso è ammissibile in quanto proposto nei termini di legge essendo stato notificato il 22.3.2024, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (9.2.2024) e, ancora, perché vengono eccepiti vizi propri dell'intimazione.
Passando all'esame dei motivi di ricorso, nonostante l'ordine dei motivi proposti, va preliminarmente esaminato il secondo motivo di impugnazione, il quale implica una soluzione immediata della vicenda in ossequio alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. Con tale motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto la nullità dell'intimazione impugnata per omessa notifica della sottostante cartella di pagamento.
Ebbene, a fronte di tale eccezione, ADER ha prodotto in giudizio la copia della relata di notifica da cui risulta che l'atto è stato notificato ex art 140 c.p.c., il 10.2.2012, stante l'irreperibilità relativa del destinatario. Ha prodotto, altresì, la distinta di consegna delle raccomandate informative al Consorzio_1 ; manca però la prova dell'invio della raccomandata n. 32051007469-2, ovvero della raccomandata con la quale il ricorrente doveva essere informato che la cartella n. 29320110069055328/000 era stata consegnata al portiere. Ne consegue che la notifica della cartella non si è perfezionata e quindi è
“tamquam non esset”.
Ad abuntantiam, il credito tributario si è prescritto, atteso che tra la data della notifica della cartella (10.2.2012), non perfezionata, e la data di notifica dell'intimazione impugnata
(22.3.2024) è decorso un termine abbondantemente superiore a cinque anni, termine in cui si prescrivono i tributi erariali.
Il ricorso, pertanto va accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €.
800,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione prima, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna ADER al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi €. 800,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025
Il Giudice
NZ AC