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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 22 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II° grado iscritta al N. 22/2019 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Meucci n.6 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'avv. SATURNO ROSA , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Brolo (ME),
Via Vico Trento, 33, P. Iva elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Corso Giacomo Matteotti, 146, Patti presso lo studio dell'avv. CARIANNI
GIUSEPPE che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: prestazione di opera intellettuale
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_2 appello alla sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo n.
111/2018 Reg. Sent. con cui, in accoglimento dell'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 52/2016 Reg. D.I., revocava il Controparte_1 decreto ingiuntivo – con cui era stato ordinato il pagamento della somma di € 4.863,00 oltre spese del procedimento – e condannava
1 l'opponente al pagamento di € 900,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo e compensava le spese tra le parti.
Si è costituita la Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e/o 348
[...] bis cpc e chiedendo comunque il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'appello non è inammissibile, atteso che l'appellate ha specificamente indicato i punti della sentenza di cui chiede la riforma e comunque l'appellata ha potuto svolgere rispetto ai motivi di impugnazione le sue articolate difese.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
Va rilevato in proposito che il che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio ma anche a quello della fondatezza del diritto azionato (cfr. Cass. 15186/2004; Cass 5055/1999).
Esso è devoluto alla cognizione funzionale ed inderogabile dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento, e in esso ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente (v. ex plurimis, in termini, Cass. S.U. n.
7448/93); ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova del credito che incombe sempre al creditore opposto mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova di fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata
2 subito in forma di citazione. E così accade che i documenti (ad es. fatture commerciali), costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c.
e segg. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. e segg.); ne consegue, se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, che la sua domanda debba essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass. Sez. 3, n. 17371 del 17 novembre 2003;
Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
Nel caso di specie gli opponenti odierni appellati non hanno contestato l'importo richiesto per la tenuta della contabilità, ma solo quello richiesto per la consulenza prestata dal professionista in merito alla
[...]
, importo che il giudice di pace ha rideterminato in € Parte_3
900,00 a fronte di € 3.000,00 richiesti.
I documenti allegati al fascicolo di produzione di primo grado dell'odierno appellante dimostrano la tenuta della contabilità – peraltro non contestata – nonché l'attività di consulenza prestata dal dott. Pt_2 in favore della che, evidentemente, non si è Controparte_1 risolta in brevissimi incontri, ma, come documentato, da una fitta corrispondenza anche in itinere nello svolgimento dell'appalto
Part commesso all . Parte_4
La decisione del giudice di primo grado appare pertanto errata in quanto basata solo sulle dichiarazioni del teste e senza tenere Tes_1 conto della documentazione versata in atti.
Peraltro, pure la determinazione del quantum da parte del giudice appare del tutto disancorata da qualsiasi criterio certo.
3 Per quanto precede, la sentenza di primo grado va integralmente riformata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente . Controparte_1
La liquidazione è fatta in dispositivo secondo il valore minimo dei parametri per tempo vigenti, in considerazione dell'attività processuale svolta e del valore causa.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 52/2016 Reg. D.I. emesso dal giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo e, per l'effetto lo dichiara esecutivo e definitivo;
condanna al Controparte_1 Controparte_1 pagamento, in favore di , di € 671,00 per compensi, oltre Parte_2 spese generali, iva e cpa per il primo grado di giudizio ed € 852,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per il presente grado.
Patti, 27/01/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II° grado iscritta al N. 22/2019 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Meucci n.6 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'avv. SATURNO ROSA , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Brolo (ME),
Via Vico Trento, 33, P. Iva elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Corso Giacomo Matteotti, 146, Patti presso lo studio dell'avv. CARIANNI
GIUSEPPE che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: prestazione di opera intellettuale
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_2 appello alla sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo n.
111/2018 Reg. Sent. con cui, in accoglimento dell'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 52/2016 Reg. D.I., revocava il Controparte_1 decreto ingiuntivo – con cui era stato ordinato il pagamento della somma di € 4.863,00 oltre spese del procedimento – e condannava
1 l'opponente al pagamento di € 900,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo e compensava le spese tra le parti.
Si è costituita la Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e/o 348
[...] bis cpc e chiedendo comunque il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'appello non è inammissibile, atteso che l'appellate ha specificamente indicato i punti della sentenza di cui chiede la riforma e comunque l'appellata ha potuto svolgere rispetto ai motivi di impugnazione le sue articolate difese.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
Va rilevato in proposito che il che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio ma anche a quello della fondatezza del diritto azionato (cfr. Cass. 15186/2004; Cass 5055/1999).
Esso è devoluto alla cognizione funzionale ed inderogabile dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento, e in esso ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente (v. ex plurimis, in termini, Cass. S.U. n.
7448/93); ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova del credito che incombe sempre al creditore opposto mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova di fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata
2 subito in forma di citazione. E così accade che i documenti (ad es. fatture commerciali), costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c.
e segg. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, perdano, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. e segg.); ne consegue, se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, che la sua domanda debba essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass. Sez. 3, n. 17371 del 17 novembre 2003;
Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
Nel caso di specie gli opponenti odierni appellati non hanno contestato l'importo richiesto per la tenuta della contabilità, ma solo quello richiesto per la consulenza prestata dal professionista in merito alla
[...]
, importo che il giudice di pace ha rideterminato in € Parte_3
900,00 a fronte di € 3.000,00 richiesti.
I documenti allegati al fascicolo di produzione di primo grado dell'odierno appellante dimostrano la tenuta della contabilità – peraltro non contestata – nonché l'attività di consulenza prestata dal dott. Pt_2 in favore della che, evidentemente, non si è Controparte_1 risolta in brevissimi incontri, ma, come documentato, da una fitta corrispondenza anche in itinere nello svolgimento dell'appalto
Part commesso all . Parte_4
La decisione del giudice di primo grado appare pertanto errata in quanto basata solo sulle dichiarazioni del teste e senza tenere Tes_1 conto della documentazione versata in atti.
Peraltro, pure la determinazione del quantum da parte del giudice appare del tutto disancorata da qualsiasi criterio certo.
3 Per quanto precede, la sentenza di primo grado va integralmente riformata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente . Controparte_1
La liquidazione è fatta in dispositivo secondo il valore minimo dei parametri per tempo vigenti, in considerazione dell'attività processuale svolta e del valore causa.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 52/2016 Reg. D.I. emesso dal giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo e, per l'effetto lo dichiara esecutivo e definitivo;
condanna al Controparte_1 Controparte_1 pagamento, in favore di , di € 671,00 per compensi, oltre Parte_2 spese generali, iva e cpa per il primo grado di giudizio ed € 852,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge per il presente grado.
Patti, 27/01/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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