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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1517/2018 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo in data 22/05/2018 al n.
1517/2018 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del saldo di conto corrente e ripetizione dell'indebito
TRA società Parte_1
C.F/P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore (C.F. Parte_2
), quest'ultimo anche in proprio, nonché C.F._1
(C.F. ) e Parte_3 C.F._2 Pt_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._3 procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Carlo Scorza, con cui elettivamente domiciliano in Avigliano (PZ) alla Via L. Sturzo n. 6, presso lo studio dell'Avv. Nicola Rosa;
ATTORI
E
C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gennaro Messina, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza al V.co A. Busciolano n. 5;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02/07/2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 Proc. n. 1517/2018 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16/05/2018, la
Parte_5 in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
quest'ultimo anche in proprio, in uno con
[...] [...]
e (questi ultimi in qualità di fideiussori Parte_3 Parte_4 della società) convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il al fine di conseguire, previo accertamento delle Controparte_1 plurime invalidità inficianti i rapporti di conto corrente ordinario n.
1000/4727 e di conto corrente anticipi fatture n. 1000/625, l'accertamento del saldo effettivo dei rapporti e la condanna della controparte al rimborso di tutte le somme illegittimamente percette, nonché al risarcimento del danno derivante dalla violazione dei principi di buona fede e correttezza.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 12/09/2018, la banca convenuta deduceva l'estraneità al giudizio del rapporto contrattuale n.
27/15 (intestato a diverso soggetto, , e i cui estratti conto Parte_1 erano stati parzialmente e indebitamente acclusi a quelli relativi al diverso rapporto di causa, n. 1000/4727, già n. 27/277), eccependo, con riguardo ai rapporti per cui è causa, la prescrizione del diritto alla ripetizione, la mancata produzione dell'integralità degli estratti conto da parte degli attori e, comunque, l'infondatezza di ogni doglianza, perciò concludendo per il rigetto della domanda.
3. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 02/07/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, è anzitutto il caso di sottolineare come deve effettivamente ritenersi estranea, alla presente controversia, ogni questione attinente al conto corrente n. 27/15.
Quest'ultimo (che gli attori vorrebbero considerarsi unitario e continuo rispetto al successivo rapporto di conto corrente n. 4727) risulta, invero, privo di collegamenti con i rapporti oggetto della presente controversia, come peraltro espressamente chiarito dal CTU, che ha affermato come “il rapporto di conto corrente n. 27/15 risulta intrattenuto dal sig. CP_2
2
[...] Proc. n. 1517/2018 R.G.
EN e non dalla ricorrente. Tra i rapporti intrattenuti dalla ricorrente ed il suddetto rapporto n. 27/15 non si evidenziano collegamenti.”
Onde, l'oggetto del giudizio deve ritenersi limitato ai rapporti di conto corrente ordinario n. 1000/4727 e di conto corrente anticipi fatture n.
1000/625.
5. Con precipuo riferimento a tali rapporti, la pretesa attorea (dalla quale va invece esclusa la domanda risarcitoria, inizialmente proposta ma espressamente rinunciata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e, da ultimo, nella comparsa conclusionale) va qualificata in termini di domanda composita, contenente, da un lato, un'azione di accertamento negativo, e dall'altro un'azione di condanna, rientrante nello schema di cui all'art. 2033 c.c., logicamente subordinata alla prima.
Orbene, deve rammentarsi che il riparto dell'onus probandi addossa sul creditore istante (in questo caso il correntista), in applicazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto ad essi relativi (tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n.
5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020); con la precisazione che se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI, 1° dicembre 2021, n.
37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022; Cass. 33009/2019).
Con l'eccezione del caso in cui venga, dallo stesso correntista, dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ipotesi, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di offrire la
3 Proc. n. 1517/2018 R.G.
dimostrazione della debenza di interessi ultra-legali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in ilcaso.it; Trib. Spoleto 20.06.2017, in ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia
21.4.2018, in Trib. Sulmona 28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia Email_1
18.4.2019, in;
Trib. Locri 2.7.2020 in Email_2 Email_3
Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto;
cfr. anche Cass. civ. sez. I,
6/02/2024, n. 3310, secondo la quale “Se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti”, poiché “non si comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam”).
6. Nel caso di specie, risultano prodotti agli atti i documenti contrattuali e gli estratti conto (sebbene non completi, con le conseguenze di cui a breve si dirà) dei rapporti per cui è causa, circostanza che ha consentito al nominato CTU di operare la verifica dei relativi saldi.
7. Il consulente tecnico – nell'operare una previa ricognizione degli atti di causa – ha riscontrato sì la presenza dei contratti, ma ha rilevato l'incompletezza degli estratti conto, chiarendo la mancanza di taluni di essi con riferimento all'annualità del 2012 (nella consulenza si legge che “Gli estratti conto relativi al conto corrente ordinario n. 0027/277 depositati agli atti, risultano incompleti, in particolare mancano parte degli estratti conto relativi all'annualità 2012 (dal 31/05/2012 al 23/07/2012). Il Ctu in osservanza del quesito ha ricostruito il periodo”); pertanto, ha provveduto a ricostruire il rapporto dalla data a partire dalla quale vi è continuità degli estratti conto, e precisamente dal 23/07/2012.
Tale ricostruzione si palesa condivisibile.
4 Proc. n. 1517/2018 R.G.
7.1. Nella più recente giurisprudenza di deve ritenersi, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, a condizione, tuttavia, che questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 11543/2019, ma anche Cass.
9526/2019). La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche "aliunde" (v. anche Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio
(che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati) (cfr., da ultimo: Cass. 20621/2021). Si è, di conseguenza, ritenuto che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori» (si leggano, in tal senso: Cass. 16837/2022; conf.
Cass. 1538/2022; Cass. 1040/2022).
7.2. Ebbene, se è vero che l'assenza o l'incompletezza degli estratti conto non comportano sic et simpliciter l'impossibilità di risalire ai saldi del conto, è altresì vero che la relativa ricostruzione, in mancanza di tali estratti, deve fondarsi su elementi (documentali o fattuali) da cui poter desumere indicazioni certe e complete circa l'andamento del conto stesso.
Nel caso di specie non è stato allegato, dagli attori, alcun diverso elemento di prova idoneo a sorreggere una ricostruzione del rapporto, per la parte non coperta dalla continuità degli estratti conto, con sufficiente attendibilità scientifica, né tale possibilità è stata paventata dal CTU, il quale non ha indicato che le risposte ai quesiti potessero essere desunte aliunde.
Ne consegue che la limitazione temporale dell'accertamento del rapporto è da ritenersi corretta.
5 Proc. n. 1517/2018 R.G.
8. Né, a integrazione della carenza della documentazione attorea, poteva accogliersi l'istanza ex artt. 119 T.U.B.- 210 c.p.c.
8.1. Al riguardo, deve osservarsi come il diritto del cliente a conseguire copia della documentazione bancaria (di cui all'art. 119 T.U.B.), avente natura di diritto potestativo che trova il suo titolo nel contratto concluso con l'istituto bancario (cfr. Cass. 13 settembre 2021, n. 24641) e che può essere esercitato anche nelle forme di cui all'art. 210 c.p.c., “non presuppone che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210
c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta – tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma TUB, per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento” (così
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022, in motivazione;
nello stesso senso anche Cass. n. 24641 del 2021).
Ancor più di recente si è affermato che “In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art.
119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art.
183, comma 6, c. p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini” (così
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/05/2023, n. 12993).
6 Proc. n. 1517/2018 R.G.
8.2. Orbene, pur essendo condivisibile l'assunto per cui l'istanza di consegna della documentazione bancaria non passa, imprescindibilmente, per una richiesta stragiudiziale ex art. 119 T.U.B., è altrettanto indubitabile che l'istanza – formulata in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. – debba essere proposta ritualmente, ossia secondo le rigide scansioni procedimentali codificate dall'art. 183 co. 6 c.p.c. (applicabile ratione temporis).
A tal riguardo, non può mancarsi di rilevare che l'istanza in commento è stata, irritualmente, avanzata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., testualmente deputata alla sola precisazione o modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già proposte, e non è stata, invece, riproposta nella sede appropriata, ovvero nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (essa sì funzionale all'indicazione “dei mezzi di prova e produzioni documentali”).
Ne deriva che l'istanza – anche formulata in conclusionale – non merita(va) accoglimento.
9. Chiarita la condivisibilità della ricostruzione operata in seno alla consulenza d'ufficio (con riferimento alla quale, peraltro, le uniche contestazioni tecniche propugnate dagli attori volgevano sul periodo considerato ai fini dell'analisi e la valutazione della completezza documentale, non risultando invece altre contestazioni quanto alla relativa validità scientifica), deve rilevarsi come quest'ultima abbia consentito la ricostruzione del conto ordinario n. 27/277 dal terzo trimestre 2012 al quarto trimestre 2014 con l'utilizzo dei tassi applicati dalla banca (previa verifica del superamento del tasso usura), con la capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle spese (contratto stipulato successivamente al 22/04/2000) e senza alcuna capitalizzazione delle commissioni di messa a disposizione fondi.
All'esito dell'analisi contabile, è risultato che il saldo del conto corrente n.
27/277 intrattenuto dalla società presso il Parte_1 CP_1
alla data del 31/12/2014, presenta un saldo di € 399,99 a credito
[...] della banca, in luogo dell'importo di € 428,01 a credito della banca risultante dall'ultimo estratto conto.
Non sono emersi, invece, sostanziali elementi di variazione con riguardo al conto corrente anticipi.
7 Proc. n. 1517/2018 R.G.
10. Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea, va accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente n. 27/277 intrattenuto dalla società presso il alla data del Parte_1 Controparte_1
31/12/2014, è pari all'importo di € 399,99 a credito della banca, in luogo dell'importo di € 428,01 a credito della banca risultante dall'ultimo estratto conto.
Il riscontro di un credito (seppur di minore misura) a favore della banca rende infondata la domanda di ripetizione dell'indebito, che pertanto va rigettata.
11. L'accoglimento parziale delle pretese attoree consente di compensare le spese di lite tra le parti, in applicazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
12. Le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico di tutte le parti, in solido tra loro nei confronti del consulente e nella misura del 50% ciascuna nei rapporti inter partes.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 1517/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 27/277 intrattenuto dalla società presso il alla Parte_1 Controparte_1 data del 31/12/2014, è pari all'importo di € 399,99 a credito della banca, in luogo dell'importo di € 428,01 a credito della banca risultante dall'ultimo estratto conto.
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese di consulenza, come già liquidate con separato decreto,
a definitivo carico di tutte le parti, in solido tra loro nei confronti del consulente e nella misura del 50% ciascuna nei rapporti inter partes.
Potenza, lì 04/11/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
8
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo in data 22/05/2018 al n.
1517/2018 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo del saldo di conto corrente e ripetizione dell'indebito
TRA società Parte_1
C.F/P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore (C.F. Parte_2
), quest'ultimo anche in proprio, nonché C.F._1
(C.F. ) e Parte_3 C.F._2 Pt_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._3 procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Carlo Scorza, con cui elettivamente domiciliano in Avigliano (PZ) alla Via L. Sturzo n. 6, presso lo studio dell'Avv. Nicola Rosa;
ATTORI
E
C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gennaro Messina, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza al V.co A. Busciolano n. 5;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02/07/2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 Proc. n. 1517/2018 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16/05/2018, la
Parte_5 in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
quest'ultimo anche in proprio, in uno con
[...] [...]
e (questi ultimi in qualità di fideiussori Parte_3 Parte_4 della società) convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il al fine di conseguire, previo accertamento delle Controparte_1 plurime invalidità inficianti i rapporti di conto corrente ordinario n.
1000/4727 e di conto corrente anticipi fatture n. 1000/625, l'accertamento del saldo effettivo dei rapporti e la condanna della controparte al rimborso di tutte le somme illegittimamente percette, nonché al risarcimento del danno derivante dalla violazione dei principi di buona fede e correttezza.
2. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 12/09/2018, la banca convenuta deduceva l'estraneità al giudizio del rapporto contrattuale n.
27/15 (intestato a diverso soggetto, , e i cui estratti conto Parte_1 erano stati parzialmente e indebitamente acclusi a quelli relativi al diverso rapporto di causa, n. 1000/4727, già n. 27/277), eccependo, con riguardo ai rapporti per cui è causa, la prescrizione del diritto alla ripetizione, la mancata produzione dell'integralità degli estratti conto da parte degli attori e, comunque, l'infondatezza di ogni doglianza, perciò concludendo per il rigetto della domanda.
3. La causa, istruita con consulenza tecnica d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 02/07/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, è anzitutto il caso di sottolineare come deve effettivamente ritenersi estranea, alla presente controversia, ogni questione attinente al conto corrente n. 27/15.
Quest'ultimo (che gli attori vorrebbero considerarsi unitario e continuo rispetto al successivo rapporto di conto corrente n. 4727) risulta, invero, privo di collegamenti con i rapporti oggetto della presente controversia, come peraltro espressamente chiarito dal CTU, che ha affermato come “il rapporto di conto corrente n. 27/15 risulta intrattenuto dal sig. CP_2
2
[...] Proc. n. 1517/2018 R.G.
EN e non dalla ricorrente. Tra i rapporti intrattenuti dalla ricorrente ed il suddetto rapporto n. 27/15 non si evidenziano collegamenti.”
Onde, l'oggetto del giudizio deve ritenersi limitato ai rapporti di conto corrente ordinario n. 1000/4727 e di conto corrente anticipi fatture n.
1000/625.
5. Con precipuo riferimento a tali rapporti, la pretesa attorea (dalla quale va invece esclusa la domanda risarcitoria, inizialmente proposta ma espressamente rinunciata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e, da ultimo, nella comparsa conclusionale) va qualificata in termini di domanda composita, contenente, da un lato, un'azione di accertamento negativo, e dall'altro un'azione di condanna, rientrante nello schema di cui all'art. 2033 c.c., logicamente subordinata alla prima.
Orbene, deve rammentarsi che il riparto dell'onus probandi addossa sul creditore istante (in questo caso il correntista), in applicazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto ad essi relativi (tra le tante, Cassazione civile , sez. III, 17 marzo 2006, n.
5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020); con la precisazione che se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI, 1° dicembre 2021, n.
37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022; Cass. 33009/2019).
Con l'eccezione del caso in cui venga, dallo stesso correntista, dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ipotesi, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di offrire la
3 Proc. n. 1517/2018 R.G.
dimostrazione della debenza di interessi ultra-legali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in ilcaso.it; Trib. Spoleto 20.06.2017, in ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia
21.4.2018, in Trib. Sulmona 28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia Email_1
18.4.2019, in;
Trib. Locri 2.7.2020 in Email_2 Email_3
Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto;
cfr. anche Cass. civ. sez. I,
6/02/2024, n. 3310, secondo la quale “Se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti”, poiché “non si comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam”).
6. Nel caso di specie, risultano prodotti agli atti i documenti contrattuali e gli estratti conto (sebbene non completi, con le conseguenze di cui a breve si dirà) dei rapporti per cui è causa, circostanza che ha consentito al nominato CTU di operare la verifica dei relativi saldi.
7. Il consulente tecnico – nell'operare una previa ricognizione degli atti di causa – ha riscontrato sì la presenza dei contratti, ma ha rilevato l'incompletezza degli estratti conto, chiarendo la mancanza di taluni di essi con riferimento all'annualità del 2012 (nella consulenza si legge che “Gli estratti conto relativi al conto corrente ordinario n. 0027/277 depositati agli atti, risultano incompleti, in particolare mancano parte degli estratti conto relativi all'annualità 2012 (dal 31/05/2012 al 23/07/2012). Il Ctu in osservanza del quesito ha ricostruito il periodo”); pertanto, ha provveduto a ricostruire il rapporto dalla data a partire dalla quale vi è continuità degli estratti conto, e precisamente dal 23/07/2012.
Tale ricostruzione si palesa condivisibile.
4 Proc. n. 1517/2018 R.G.
7.1. Nella più recente giurisprudenza di deve ritenersi, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, a condizione, tuttavia, che questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 11543/2019, ma anche Cass.
9526/2019). La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche "aliunde" (v. anche Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio
(che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati) (cfr., da ultimo: Cass. 20621/2021). Si è, di conseguenza, ritenuto che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori» (si leggano, in tal senso: Cass. 16837/2022; conf.
Cass. 1538/2022; Cass. 1040/2022).
7.2. Ebbene, se è vero che l'assenza o l'incompletezza degli estratti conto non comportano sic et simpliciter l'impossibilità di risalire ai saldi del conto, è altresì vero che la relativa ricostruzione, in mancanza di tali estratti, deve fondarsi su elementi (documentali o fattuali) da cui poter desumere indicazioni certe e complete circa l'andamento del conto stesso.
Nel caso di specie non è stato allegato, dagli attori, alcun diverso elemento di prova idoneo a sorreggere una ricostruzione del rapporto, per la parte non coperta dalla continuità degli estratti conto, con sufficiente attendibilità scientifica, né tale possibilità è stata paventata dal CTU, il quale non ha indicato che le risposte ai quesiti potessero essere desunte aliunde.
Ne consegue che la limitazione temporale dell'accertamento del rapporto è da ritenersi corretta.
5 Proc. n. 1517/2018 R.G.
8. Né, a integrazione della carenza della documentazione attorea, poteva accogliersi l'istanza ex artt. 119 T.U.B.- 210 c.p.c.
8.1. Al riguardo, deve osservarsi come il diritto del cliente a conseguire copia della documentazione bancaria (di cui all'art. 119 T.U.B.), avente natura di diritto potestativo che trova il suo titolo nel contratto concluso con l'istituto bancario (cfr. Cass. 13 settembre 2021, n. 24641) e che può essere esercitato anche nelle forme di cui all'art. 210 c.p.c., “non presuppone che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210
c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta – tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma TUB, per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento” (così
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022, in motivazione;
nello stesso senso anche Cass. n. 24641 del 2021).
Ancor più di recente si è affermato che “In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull'istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art.
119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art.
183, comma 6, c. p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini” (così
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/05/2023, n. 12993).
6 Proc. n. 1517/2018 R.G.
8.2. Orbene, pur essendo condivisibile l'assunto per cui l'istanza di consegna della documentazione bancaria non passa, imprescindibilmente, per una richiesta stragiudiziale ex art. 119 T.U.B., è altrettanto indubitabile che l'istanza – formulata in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. – debba essere proposta ritualmente, ossia secondo le rigide scansioni procedimentali codificate dall'art. 183 co. 6 c.p.c. (applicabile ratione temporis).
A tal riguardo, non può mancarsi di rilevare che l'istanza in commento è stata, irritualmente, avanzata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., testualmente deputata alla sola precisazione o modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già proposte, e non è stata, invece, riproposta nella sede appropriata, ovvero nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (essa sì funzionale all'indicazione “dei mezzi di prova e produzioni documentali”).
Ne deriva che l'istanza – anche formulata in conclusionale – non merita(va) accoglimento.
9. Chiarita la condivisibilità della ricostruzione operata in seno alla consulenza d'ufficio (con riferimento alla quale, peraltro, le uniche contestazioni tecniche propugnate dagli attori volgevano sul periodo considerato ai fini dell'analisi e la valutazione della completezza documentale, non risultando invece altre contestazioni quanto alla relativa validità scientifica), deve rilevarsi come quest'ultima abbia consentito la ricostruzione del conto ordinario n. 27/277 dal terzo trimestre 2012 al quarto trimestre 2014 con l'utilizzo dei tassi applicati dalla banca (previa verifica del superamento del tasso usura), con la capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle spese (contratto stipulato successivamente al 22/04/2000) e senza alcuna capitalizzazione delle commissioni di messa a disposizione fondi.
All'esito dell'analisi contabile, è risultato che il saldo del conto corrente n.
27/277 intrattenuto dalla società presso il Parte_1 CP_1
alla data del 31/12/2014, presenta un saldo di € 399,99 a credito
[...] della banca, in luogo dell'importo di € 428,01 a credito della banca risultante dall'ultimo estratto conto.
Non sono emersi, invece, sostanziali elementi di variazione con riguardo al conto corrente anticipi.
7 Proc. n. 1517/2018 R.G.
10. Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda attorea, va accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente n. 27/277 intrattenuto dalla società presso il alla data del Parte_1 Controparte_1
31/12/2014, è pari all'importo di € 399,99 a credito della banca, in luogo dell'importo di € 428,01 a credito della banca risultante dall'ultimo estratto conto.
Il riscontro di un credito (seppur di minore misura) a favore della banca rende infondata la domanda di ripetizione dell'indebito, che pertanto va rigettata.
11. L'accoglimento parziale delle pretese attoree consente di compensare le spese di lite tra le parti, in applicazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
12. Le spese di c.t.u, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico di tutte le parti, in solido tra loro nei confronti del consulente e nella misura del 50% ciascuna nei rapporti inter partes.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. 1517/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 27/277 intrattenuto dalla società presso il alla Parte_1 Controparte_1 data del 31/12/2014, è pari all'importo di € 399,99 a credito della banca, in luogo dell'importo di € 428,01 a credito della banca risultante dall'ultimo estratto conto.
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese di consulenza, come già liquidate con separato decreto,
a definitivo carico di tutte le parti, in solido tra loro nei confronti del consulente e nella misura del 50% ciascuna nei rapporti inter partes.
Potenza, lì 04/11/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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