Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 369/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 369/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto domanda congiunta relativa a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marialuisa
Muscarà, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla via Buccarelli, n. 48, Catanzaro (CZ);
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Catanzaro in via Gimigliano n. 172, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Severino, presso il cui studio, in Catanzaro alla via Tommaso Campanella, n. 36, elettivamente domiciliano giusta procura in atti;
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
-Interventore ex Lege-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c., depositato il 3.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, hanno dedotto di avere intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nati due figli, TI
(30.04.2018) ed (20.01.2023), regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori, con Per_1
Essendo cessata la convivenza, per il venir meno dell'unione sentimentale, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli minori, alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 16.04.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano di recepire l'accordo di cui al ricorso e il giudice invitava loro a rivedere lo stesso accordo, nella parte relativa al mantenimento dei minori.
All'udienza del 21.05.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti ribadivano la loro volontà di non volersi riconciliare e chiedevano la decisione della causa in conformità all'accordo raggiunto, come modificato in seguito all'invito del giudice, ed il P.M. nulla opponeva;
il Giudice relatore, dunque, riservava la causa al Collegio per la decisione.
*****
Nel caso di specie, infatti, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) affidamento condiviso dei minori e con collocamento stabile dei Persona_2 Per_1 medesimi presso la madre con calendario di visita per il papà i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo di comune accordo le decisioni relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto della loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
2) la OR , considerata la necessità di procedere all'estinzione del mutuo onde evitare che Pt_1
l'insolvenza possa comportare l'intraprendersi da parte dell'istituto di creditore di procedure di recupero, rinuncia alla richiesta di assegnazione della casa che sarà messa in vendita al fine di poter estinguere il mutuo;
- la cucina presente nell'abitazione principale, sita in Catanzaro via per Gimigliano 172, foglio 18 particella 383 foglio 9, sarà prelevata prima della vendita o comunque appena possibile dalla OR , in quanto di sua proprietà; Pt_1
- il signor s'impegna a corrispondere il 50% delle spese di fitto che la OR Parte_2 Pt_1 dovrà affrontare non appena troverà una sistemazione alternativa, essendo attualmente ospite dei genitori;
3) disporre in ordine al mantenimento dei minori stabilendo che l'importo dell'assegno unico corrisposto dall'INPS pari ad € 398,00, sia percepito direttamente dalla OR (attualmente, Pt_1 infatti, tale importo confluisce su un conto corrente destinato al pagamento delle rate di muto, per concorde decisione dei ricorrenti) con rinuncia da parte del signor della quota di sua Pt_2 spettanza;
4) disporre che il signor versi entro il giorno 5 di ogni mese € 150,00 a titolo di Parte_2 mantenimento dei minori e in considerazione del fatto che il signor Per_2 Per_1 Parte_2 attualmente è disoccupato;
5) in merito al diritto di visita, il padre potrà vedere i figli con ampia libertà, previo accordo diretto con la madre che dovrà essere concordata almeno il giorno prima.
Il padre potrà tenere con sé i figli due fine settimana al mese, in modo alternato con la madre, cioè da sabato pomeriggio alle 16.00 a domenica sino alle 19 d'inverno e sino alle 22 d'estate, nonché per due giorni infrasettimanali- il tutto compatibilmente con le loro esigenze di salute e scolastiche;
potrà altresì tenere con sé i figli durante le vacanze scolastiche natalizie per un periodo di quattro giorni consecutivi in modo da consentire di poter trascorrere con i figli, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno dì Capodanno;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, sempre che il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura dei minori. Restano salvi diversi accordi tra i genitori.
Per la Pasqua 2025 il padre terrà con sé i bambini, per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza come orario ovvero a pranzo con il padre ed a cena con la madre e viceversa l'anno successivo. Infine, il padre, previo accordo con la madre potrà portare con sé in vacanza i figli con l'obbligo di comunicare eventuali spostamenti.
Entrambi i genitori si rendono disponibili in caso di improvvisi e non previsti impegni dell'altro a badare ai figli, anche al di fuori degli orari e dei giorni prestabiliti.
6. Il Sig. contribuirà, altresì, in ragione del 50%, alle spese straordinarie Parte_2
(scolastiche, ludico-sportive e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordale tra i genitori e successivamente documentate.
7. Il sig. si impegna a mettere in vendita la casa principale e comunque a continuare a Parte_2 pagare i ratei del mutuo cointestato acceso per l'immobile sito in Gimigliano n.172 di sua esclusiva proprietà, impegnandosi fin d'ora a prestare il proprio consenso affinché la banca liberi la OR
da tale obbligazione”. Parte_1
Tali accordi sono conformi all'interesse dei minori e, pertanto, non avendo nulla opposto anche il
P.M., possono essere recepiti in sentenza.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con i figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, I sez. civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dispone che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente ai figli Persona_2
e da loro generati fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alla Persona_3
convenzione riportata in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, all'esito della camera di consiglio del 21.05.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo