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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3158/2021 promosso da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Ciminna, Via Amato n. 5 presso lo studio dell'Avv. Giusi
Domenica Liberto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale per la Sicilia elettivamente domiciliato in
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D presso gli Uffici Dell'Avvocatura Regionale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle in virtù di procura CP_1
1 generale alle liti in Notar di Palermo del 18.12.2018 rep. 711, racc. Persona_1
n. 551
R E S I S T E N T E
OGGETTO: Prestazione CP_1
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 29.11.2021 il ricorrente indicato in epigrafe,
esponendo di essere titolare di rendita nella percentuale del 16% per postumi di un infortunio sul lavoro occorsogli in data 1.11.2010 e che non era stato sottoposto a visita di revisione decennale, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo il riconoscimento alla revisione passiva per aggravamento e la condanna dell'Ente alla corresponsione della rendita nella percentuale del 25%,
con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di revisione del
27.11.2020, oltre interessi e spese.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestava la domanda CP_1
pag. 2 di cui chiedeva il rigetto.
La causa senza alcuna istruzione all'udienza del 18.12.2023 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Era onere del ricorrente provare che aveva diritto al riconoscimento dell'aggravamento, assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ.-.
Ed invero, ai sensi della norma in esame, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
Il signor non ha in alcun modo argomentato o contestato le difese Pt_1
svolte dall' in memoria di costituzione volte a negare il richiesto CP_1
aggravamento, né ha eccepito circostanze o fatti, legittimanti la sua pretesa.
L' in sede di costituzione in giudizio ha allegato la relazione di visita CP_1
medica per revisione del 21.03.2022 effettuata su domanda del ricorrente in data
17.01.2022, dalla quale emerge che i postumi per le lesioni riportate dal ricorrente sono rimasti invariati per cui il danno biologico complessivo è stato confermato nella percentuale del 16%.
pag. 3 La valutazione effettuata dai medici non è stata oggetto di specifica CP_1
contestazione o rilevo da parte del ricorrente.
Inoltre, va evidenziato che il ricorrente non ha partecipato ad alcuna attività
processuale, limitandosi al deposito del ricorso notificato (in data 22.01.2022),
senza comparire né alla prima udienza di comparizione e nemmeno alle successive.
Dal mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su parte ricorrente discende il rigetto del ricorso.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Considerato che la parte ricorrente non ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003 le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1
che liquida in complessivi € 900,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
pag. 4 come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 26 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 3158/2021 promosso da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Ciminna, Via Amato n. 5 presso lo studio dell'Avv. Giusi
Domenica Liberto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale per la Sicilia elettivamente domiciliato in
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D presso gli Uffici Dell'Avvocatura Regionale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle in virtù di procura CP_1
1 generale alle liti in Notar di Palermo del 18.12.2018 rep. 711, racc. Persona_1
n. 551
R E S I S T E N T E
OGGETTO: Prestazione CP_1
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 29.11.2021 il ricorrente indicato in epigrafe,
esponendo di essere titolare di rendita nella percentuale del 16% per postumi di un infortunio sul lavoro occorsogli in data 1.11.2010 e che non era stato sottoposto a visita di revisione decennale, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo il riconoscimento alla revisione passiva per aggravamento e la condanna dell'Ente alla corresponsione della rendita nella percentuale del 25%,
con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di revisione del
27.11.2020, oltre interessi e spese.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestava la domanda CP_1
pag. 2 di cui chiedeva il rigetto.
La causa senza alcuna istruzione all'udienza del 18.12.2023 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Era onere del ricorrente provare che aveva diritto al riconoscimento dell'aggravamento, assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ.-.
Ed invero, ai sensi della norma in esame, chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
Il signor non ha in alcun modo argomentato o contestato le difese Pt_1
svolte dall' in memoria di costituzione volte a negare il richiesto CP_1
aggravamento, né ha eccepito circostanze o fatti, legittimanti la sua pretesa.
L' in sede di costituzione in giudizio ha allegato la relazione di visita CP_1
medica per revisione del 21.03.2022 effettuata su domanda del ricorrente in data
17.01.2022, dalla quale emerge che i postumi per le lesioni riportate dal ricorrente sono rimasti invariati per cui il danno biologico complessivo è stato confermato nella percentuale del 16%.
pag. 3 La valutazione effettuata dai medici non è stata oggetto di specifica CP_1
contestazione o rilevo da parte del ricorrente.
Inoltre, va evidenziato che il ricorrente non ha partecipato ad alcuna attività
processuale, limitandosi al deposito del ricorso notificato (in data 22.01.2022),
senza comparire né alla prima udienza di comparizione e nemmeno alle successive.
Dal mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su parte ricorrente discende il rigetto del ricorso.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Considerato che la parte ricorrente non ha formulato la dichiarazione relativa al reddito prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42,
comma 11 D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 326/2003 le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1
che liquida in complessivi € 900,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
pag. 4 come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 26 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 5