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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 269/20 R.G., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Lettieri Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Aldinio e Raffaele CP_1
ER
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro (589/2004 CP_1
R.G.) deducendo che aveva contratto matrimonio con il 27.9.1980; che Parte_1 aveva acquistato, in regime di comunione legale dei beni, diversi immobili siti in
Lagonegro, alla via Napoli, censiti in Catasto al foglio n. 58, part. n. 407 sub. 37, sub.
38, sub. 39; che di tali beni il aveva goduto in via esclusiva, percependo i relativi Pt_1
pagina 1 di 8 frutti;
che il regime della comunione legale era cessato a far data dal 23.12.1994, quando avevano optato per la separazione dei beni.
L'attrice ha, pertanto, chiesto la condanna del al pagamento della somma Pt_1
corrispondente alla quota di sua spettanza dei frutti percepiti dal godimento esclusivo dei cespiti immobiliari.
Il convenuto, , ha allegato che lui la moglie si erano sempre occupati Parte_1 della gestione degli immobili in comunione e che l'attrice aveva sempre percepito la sua quota dei relativi frutti e che lui aveva sostenuto interamente tutte le spese condominiali relative all'immobile e anche quelle per il frazionamento.
Con domanda riconvenzionale, il convenuto ha chiesto la condanna dell'attrice CP_1
al pagamento della somma di € 8.663,57, comprensiva della metà del prezzo della vendita e della quota a suo carico delle spese di manutenzione e frazionamento.
2. Con separato atto di citazione (672/2004 R.G.), ha convenuto in CP_1 giudizio chiedendo al tribunale di Lagonegro lo scioglimento della Parte_1 comunione sui beni immobili siti nel comune di Lagonegro (censiti in catasto al foglio n. 57, part. n. 876 sub. 2, sub. 3, sub. 4; al foglio n. 57, part. n. 1094 sub 2 e sub 3; al foglio n. 58, part. n. 407 sub. 37 e sub. 39) nonché sui beni mobili registrati e sulle somme di denaro in qualunque forma esistenti alla data del 23.12.1994, con condanna del convenuto al pagamento della quota ad essa spettante dei frutti derivanti dalla gestione dei cespiti in oggetto;
oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per ogni atto di gestione o disposizione lesivo del patrimonio comune, vinte le spese di lite.
Il convenuto ha contestato parzialmente la domanda attrice sostenendo che alcuni beni , mobili e immobili, non dovevano considerarsi oggetto della comunione legale (censiti al catasto al foglio n. 58, part. n. 407 sub. 37 e 39), in quanto di sua proprietà esclusiva;
che dovevano considerarsi in comunione il terreno sito nel comune di Lagonegro, contrada Verneta, in catasto al foglio n. 57, particella n. 1093; la villa coniugale in catasto al foglio n. 57, particella n. 876, sub. 1, 2, 3 e 4 e altri beni mobili e mobili registrati, meglio descritti nella comparsa di risposta.
Per tali motivi, ha chiesto di procedere allo scioglimento della Parte_1
comunione relativa ai suddetti beni;
il rigetto delle domande attoree e l'accertamento pagina 2 di 8 del suo diritto di proprietà esclusiva su tutti i beni, mobili e immobili, meglio descritti nella comparsa di risposta.
3. Con sentenza non definitiva n. 341/2009 del 29.10.2009, il Tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali del convenuto di accertamento della proprietà esclusiva degli immobili indicati dal convenuto e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa sul ruolo.
4. La sentenza è stata impugnata dal e il giudizio di appello n. 672/2004 R.G. è Pt_1 stato riunito a quello recante il n. 589/2004 R.G.. La causa è stata istruita mediante ctu e, all'udienza del 27.9.2016, è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Con sentenza non definitiva n. 60/2017 del 4.3.2017, il Tribunale ha accolto la domanda avanzata da nel giudizio iscritto al n. 589/2004 R.G. di CP_1
restituzione dei frutti percepiti dal , limitatamente ai canoni locatizi percepiti sugli Pt_1 immobili siti nl comune di Lagonegro, alla via Napoli, e con separata ordinanza il
Giudice ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, per il prosieguo del giudizio di divisione.
6. Con sentenza non definitiva n. 308/18 depositata in data 24.10.2018, previa declaratoria di inammissibilità della domanda di restituzione dei frutti relativi all'appartamento in Lagonegro, contrada Verneta, in catasto al foglio 57, particella
1094 sub 2 e di rigetto della domanda di risarcimento del danno da cattiva gestione del patrimonio comune proposte dall'attrice, è stato dichiarato esecutivo il progetto di divisione elaborato dal c.t.u e sono stati disposti n. 2 lotti ed è stato contestualmente determinato il conguaglio (pari ad € 492,29 oltre interessi e rivalutazione) da corrispondere a carico del condividente risultante assegnatario del lotto di maggior valore.
Quindi, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'estrazione a sorte dei lotti, subordinatamente all'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.
7. Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva n. 308/2018, parte convenuta ha depositato istanza di correzione di errore materiale, rilevando alcune discrasie tra i lotti per come individuati nella parte dispositiva della pronuncia e pagina 3 di 8 per come, invece, definiti nel progetto di divisione contestualmente dichiarato esecutivo, e chiedendone l'inserimento.
Con ordinanza depositata in data 7.3.2020, notificata ai difensori il 9 marzo 2020, il ricorso è stato accolto e il giudice ha proceduto alle correzioni della sentenza.
9. ha impugnato la sentenza non definitiva 308/2018, oggetto di Parte_1
correzione di errore materiale proponendo il presente appello ai sensi dell'art 288 cpc. sostenendo:
- che a seguito dell'accoglimento dell'istanza di correzione il “terreno boscato retrostante gli edifici” è stato qualificato come cespite a se stante e non più come pertinenza comune degli edifici (come erroneamente indicato in sentenza), e lo stesso immobile è stato assegnato ad uno solo dei lotti e di conseguenza ad una sola delle parti. Tuttavia, tale specificazione, per essere riconoscibile, dovrebbe essere accompagnata da opere di frazionamento in sito e sul grafico e invece, allo stato,
l'immobile risulta indicato genericamente con il solo requisito della superficie, senza alcuna individuazione dei confini e, dunque, risulta non individuabile e non riconoscibile;
- che i richiami ai lotti (terreno comune circostante sistemato, della superficie di circa
1.520,00 mq, costituente la prima porzione del terreno censito al foglio n. 57, particella n. 1093 (ovvero anche particella n. 875); terreno retrostante boscato, della superficie di circa 2.150,00 mq, costituente una seconda porzione del terreno censito al foglio n. 57, particella n. 1093 (ovvero anche particella n. 875); terreno comune circostante sistemato, della superficie di circa 750,00 mq, costituente la terza porzione del terreno censito al foglio n. 57, particella n. 1093 (ovvero anche particella n. 875), non ne consentono l'individuazione in loco e/o sulla carta, perché manchevoli di delimitazione perimetrale, di confini e di confinanti;
inoltre non esistono le planimetrie dei suddetti immobili;
-che il solo requisito della superficie (1520 mq, 2150 mq e 750 mq), in assenza di perimetrazioni, limiti, confini e confinanti delle porzioni di terreno assegnate in comproprietà o interamente a ciascuno dei due lotti “A” e “B”, non ne consente, alle parti, alcuna disponibilità:
pagina 4 di 8 - che nel caso di specie l'errore corretto ingenera dubbi sul contenuto della decisione e sugli effetti sostanziali dei diritti reali delle parti, sulla composizione del patrimonio immobiliare come rinvenuta dall'ordinanza correttiva.
In via istruttoria ha chiesto la nomina di CTU, affinché, esaminati gli atti di causa e tutta la documentazione depositata, individuasse specificamente in loco e in grafico gli immobili indicati ed elaborasse tutta la occorrente documentazione specificamente dettagliata per poter procedere alle necessarie annotazioni, registrazioni e trascrizioni presso i competenti uffici pubblici:
“1)terreno comune circostante sistemato, della superficie di circa 1.520,00 mq, costituente la prima porzione del terreno censito al foglio n. 57, particella n. 1093
(ovvero anche particella n. 875);
2)terreno retrostante boscato, della superficie di circa 2.150,00 mq, costituente una seconda porzione del terreno censito al foglio n. 57, particella n. 1093 (ovvero anche particella n. 875);
3)terreno comune circostante sistemato, della superficie di circa 750,00 mq, costituente la terza porzione del terreno censito al foglio n. 57, particella n. 1093
(ovvero anche particella n. 875).”
Si è costituita la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per CP_1 violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; la inesistenza della notifica dell'atto introduttivo della lite;
il difetto dello jus postulandi dell'avv. Fernando Lettieri con ogni conseguente statuizione nonché ha chiesto il rigetto nel merito dell'appello;
4. All'udienza del 6.5.25 la causa veniva assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis cpc sollevate dal Esse sono infondate e devono CP_2
essere respinte. Quanto alla prima, la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura dell'ordinanza, indicando i passaggi argomentativi che li pagina 5 di 8 sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
Quanto alla seconda, per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter
c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
L'appellata ha inoltre eccepito la inesistenza della notifica deducendo che la disciplina di riferimento impone che la notifica telematica avvenga attraverso l'invio da casella di posta elettronica certificata verso indirizzo di posta elettronica certificata dell'atto, nella fattispecie di appello, unitamente alla procura. L'appellante ha invece trasmesso il solo atto introduttivo del giudizio.
L'eccezione è infondata.
In primo luogo si osserva che l'allegazione della procura non è prevista per le notifiche in proprio ex lege 53/1994, come quella in esame, atteso che l'art. 1 della legge cit. dispone che l'avvocato notificante, anche nel caso di notifica a mezzo PEC, sia munito di procura, non che tale procura vada allegata all'atto da notificare.
Nel caso di specie, peraltro, il difensore dell'appellante ha eseguito la notificazione dell'appello ai sensi della L 53/1994 ed era già munito di valida procura alle liti depositata nel giudizio di primo grado in data 24/09/2014 ( nei procedimenti riuniti N.
589/2004 - 672/2004) con la quale gli è stato conferito anche il mandato all'esercizio dell'attività difensiva “in ogni stato e grado” del giudizio e tale procura è stata richiamata nell'epigrafe dell'atto introduttivo dell'appello ed è stata depositata anche nel presente giudizio.
Il difensore risulta munito di procura e per tale motivo deve essere respinta anche l'eccezione con la quale l'appellata ha dedotto il difetto dello ius postulandi
6. L'appello è inammissibile in quanto tardivamente introdotto.
pagina 6 di 8 L'art. 288 c.p.c., dispone espressamente che le sentenze oggetto di correzione sono impugnabili relativamente alle parti corrette nel termine ordinario, decorrente dalla notifica della ordinanza di correzione.
L'art. 121 disp. att. c.p.c., prevede che l'ordinanza è notificata a cura della cancelleria.
Dal coordinamento delle due disposizioni deriva che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto dall'art. 325 c.p.c., anche in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi il termine lungo ove la cancelleria non abbia effettuato la notifica (Cass. n. 28189/2009; Cass. n. 26480/2007; Cass. n. 6969/2006), sempre che la correzione abbia influito sulla individuazione dell'originario contenuto della pronuncia
(Cass. n. 22658/2004; Cass. n. 2008/28189; Cass. n. 19668/2009; Cass. n. 2491/1986).
Le sentenze possono essere, quindi, impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata effettuata la notifica a cura del cancelliere e, indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione possono essere proposti entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza secondo quanto previsto dall'art. 327 c.p.c..
E' ammissibile, rispetto alle parti corrette, l'impugnazione proposta entro sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza di correzione se quest'ultima non sia stata notificata ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 27509/2017 Cassazione civile sez. III -
28/07/2017, n. 18743 Cassazione civile sez. VI - 12/05/2022, n. 15166).
Facendo applicazione di tali principi, l'ordinanza di correzione di errore materiale, pertanto, deve essere notificata alle parti a cura del cancelliere e annotata sull'originale del provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 288 c.p.c., e art. 121 dis. att. c.p.c., e la sentenza può essere impugnata, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario, decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione (art. 288 c.p.c., u.c.).
Nella specie, come evidenziato anche dalla stessa parte appellante nell'atto di appello,
l'ordinanza di correzione della sentenza risulta notificata alle parti in data 9.3.2020 a cura della cancelleria: da tale data, pertanto, iniziava a decorrere il termine di 30 giorni per l'impugnazione in appello.
pagina 7 di 8 L'atto di appello risulta notificato il 9.6.20 e, quindi, oltre il termine di 30 giorni previsto per l'impugnazione.
La notifica del provvedimento di correzione a cura della cancelleria, difatti, alla luce del chiaro tenore letterale delle norme applicabili alla fattispecie, produce ipso facto l'effetto legale di conoscenza dell'atto, e la conseguente decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Tale termine nel caso di specie è inutilmente decorso con conseguente inammissibilità dell'appello.
In ogni caso si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, il profilo della censura proposto con l'appello riguarda la decisione del primo giudice quale è contenuta ed articolata nella sentenza emessa e non trae, invece, giustificazione dalla sopravvenuta correzione di cui all'ordinanza del 7.3.2020.
Alla luce delle precedenti considerazioni, con assorbimento di tutte le restanti questioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal
23.10.2022 -tenuto conto del valore indeterminabile ( complessità bassa) della domanda proposta nel giudizio di appello.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellata, liquidate in € 4996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 10 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Gesummaria Dott. Michele Videtta
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