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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/09/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 669/2025 promossa da:
(Cod. Fisc.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Veronica Pepoli del Foro di Rimini con Studio Legale in Rimini (47923-RN) alla Via XXIII Settembre 1845 n. 107 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna;
rappresentata e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Antonia Cassalia in servizio presso il Controparte_1
-
[...] Controparte_2
di Rimini – ed elettivamente domiciliato
[...] CP_3 CP_4 presso la sede del predetto Ambito territoriale in Rimini, C.so d'Augusto n. 231 (PEC: Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente proposto , docente che ha prestato per Parte_1 più di 36 mesi attività lavorativa alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente di religione cattolica in forza di più contratti a
[...] tempo determinato su posti vacanti nell'organico di diritto (sino al 31/08) ex art. 1 4 comma 1 Legge n. 124/1999 e senza ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente nelle seguenti annualità scolastiche : 2017/2018 ; 2018/2019 ; 2019/2020 ; 2020/2021 ; 2021/2022 ; 2022/2023 ; 2023/2024 e 2024/20 , ha adito l'intestato Tribunale esponendo di aver intrattenuto con il molteplici e successivi contratti a tempo determinato Controparte_1 ritenuti illegittimi alla stregua della normativa nazionale e sovranazionale tanto per abuso nella reiterazione dei contratti a termine stipulati per esigenze non transitorie, bensì stabili, dell'Amministrazione quanto per la disparità di trattamento retributivo con i docenti assunti a tempo indeterminato, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno per l'abusiva CP_1 reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni scolastiche convenute deducendo, nel merito, la piena legittimità dei contratti stipulati con i ricorrenti, tenuto conto della speciale disciplina di cui alla Legge 124/1999 e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa alla conversione del rapporto, come pure al risarcimento del danno.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale il ricorso appare meritevole di accoglimento sulla base dei principi di diritto espressi da Cass. Sez. L. n. 18698 del 9\06\2022 (Rv. 664918 - 01) di seguito indicati :
1) Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia 13 gennaio 2022 in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli.
2) l'abusiva reiterazione dei contratti di lavoro lesiva dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE si realizza nei riguardi del singolo insegnante di religione cattolica allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale
2 congegnato dal legislatore : ipotesi questa pacificamente verificatasi nel caso di specie .
In particolare :
− chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso ha diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario , essendo l'inadempimento datoriale interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive.
− chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.
Sulla base dei cennati principi di diritto , risultando pacifica in atti la mancata indizione di concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza triennale prevista dalla legge, risulta provato come il docente in questione abbia subito la illegittima precarizzazione del suo rapporto di impiego ed abbia dunque diritto ad ottenere il conseguente risarcimento del danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato nei limiti di cui all'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal Decreto Legge n. 131/2024 e quindi nella misura forfetizzata ivi prevista pari ad una indennità onnicomprensiva compresa tra le 4 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto, non avendo la parte ricorrente provato di avere subito pregiudizi ulteriori rispetto alla mera perdita di chance di una occupazione migliore.
Nel caso di specie , avuto riguardo al numero dei contratti intervenuti ed all'arco temporale di vigenza dei rapporti di lavoro a tempo determinato ( 8 anni) , si ritiene così equo liquidare alla parte ricorrente a titolo risarcitorio una indennità onnicomprensiva nella misura massima pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto .
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc
3 pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 16\06\2025 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il
[...]
e le amministrazioni scolastiche Controparte_1 periferiche convenute :
1) Accertata l'esistenza di un danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, condanna le amministrazioni scolastiche convenute a corrispondere a a Parte_1 titolo risarcitorio ex art. 36 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal Decreto Legge n. 131/2024 una indennità onnicomprensiva pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al saldo .
2) Condanna le amministrazioni scolastiche convenute alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.309,00 ( di cui euro 301,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ) , oltre ad € 118,50 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Rimini, all'udienza del giorno 23\09\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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