TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 08/10/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2325/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AG GA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2325 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025 e vertente
T R A
, n.q. di titolare dell'impresa individuale Autocarrozzeria Gori Parte_1 Parte_2
P.I.: , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bellingacci
[...] P.IVA_1
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ramoni P.IVA_2
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 7.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Richiamate le conclusioni precisate dalle parti, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 764/2023, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 1483/2023, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento pagina 1 di 3 dell'importo di € 10.178,47 a titolo di saldo delle forniture eseguite dall'opposto in favore dell'opponente; degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
L'opponente allega, a fondamento dell'opposizione, il difetto di prova della fornitura della merce;
il vizio del materiale Fondo antiruggine Mipa HS, che avrebbe comportato difetti nella fase di verniciatura, in particolare inestetici microfori, a causa dei quali sarebbe stato necessario procedere alla nuova verniciatura dei veicoli;
un controcredito da eccepire in compensazione a quello dell'opposta.
2. L'opposta contesta la fondatezza dell'opposizione, eccependo l'insussistenza del vizio ex adverso lamentato, mai denunciato dalla controparte prima dell'opposizione; la decadenza della controparte dalla garanzia per intempestiva denuncia del vizio ex art. 1495 c.c.;
l'avvenuta consegna della merce, come comprovato dai d.d.t. in atti.
3. In punto di diritto, si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; cfr.
Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposta, all'onere probatorio sulla medesima gravante in qualità di creditore: l'opponente non contesta specificamente il rapporto negoziale controverso;
l'opponente ha tenuto, prima dell'introduzione del giudizio, un comportamento pagina 2 di 3 logicamente incompatibile con la negazione giudiziale del rapporto negoziale e consistito nel pacifico pagamento di acconti del prezzo delle forniture -desumibili dalla scheda del debitore
(doc. n. 2, all. comparsa)-; l'opponente è decaduta dalla garanzia per il lamentato vizio, non avendo dimostrato di aver tempestivamente denunciato il vizio -descritto genericamente soltanto nell'atto di citazione in opposizione- rispetto alla sua scoperta;
l'opposta dimostra l'esecuzione delle forniture, producendo in giudizio i d.d.t. riferiti alle controverse fatture,
sottoscritti dall'opponente (doc. n. 4, 5, 6 all. comparsa).
L'opponente non dimostra, dal proprio canto, l'integrale adempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo delle forniture.
4. Alle motivazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia nonché dello svolgimento di attività relativa alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%
Così deciso in Spoleto, l'8.10.2025
Il Giudice
AG GA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, AG GA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2325 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025 e vertente
T R A
, n.q. di titolare dell'impresa individuale Autocarrozzeria Gori Parte_1 Parte_2
P.I.: , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bellingacci
[...] P.IVA_1
Parte opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ramoni P.IVA_2
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 7.10.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Richiamate le conclusioni precisate dalle parti, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
****
1. Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 764/2023, emesso in seno al giudizio avente r.g.n. 1483/2023, con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento pagina 1 di 3 dell'importo di € 10.178,47 a titolo di saldo delle forniture eseguite dall'opposto in favore dell'opponente; degli interessi;
delle spese della procedura monitoria.
L'opponente allega, a fondamento dell'opposizione, il difetto di prova della fornitura della merce;
il vizio del materiale Fondo antiruggine Mipa HS, che avrebbe comportato difetti nella fase di verniciatura, in particolare inestetici microfori, a causa dei quali sarebbe stato necessario procedere alla nuova verniciatura dei veicoli;
un controcredito da eccepire in compensazione a quello dell'opposta.
2. L'opposta contesta la fondatezza dell'opposizione, eccependo l'insussistenza del vizio ex adverso lamentato, mai denunciato dalla controparte prima dell'opposizione; la decadenza della controparte dalla garanzia per intempestiva denuncia del vizio ex art. 1495 c.c.;
l'avvenuta consegna della merce, come comprovato dai d.d.t. in atti.
3. In punto di diritto, si premette che secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così
per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; cfr.
Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso di specie non è dato dubitare dell'assolvimento, da parte dell'opposta, all'onere probatorio sulla medesima gravante in qualità di creditore: l'opponente non contesta specificamente il rapporto negoziale controverso;
l'opponente ha tenuto, prima dell'introduzione del giudizio, un comportamento pagina 2 di 3 logicamente incompatibile con la negazione giudiziale del rapporto negoziale e consistito nel pacifico pagamento di acconti del prezzo delle forniture -desumibili dalla scheda del debitore
(doc. n. 2, all. comparsa)-; l'opponente è decaduta dalla garanzia per il lamentato vizio, non avendo dimostrato di aver tempestivamente denunciato il vizio -descritto genericamente soltanto nell'atto di citazione in opposizione- rispetto alla sua scoperta;
l'opposta dimostra l'esecuzione delle forniture, producendo in giudizio i d.d.t. riferiti alle controverse fatture,
sottoscritti dall'opponente (doc. n. 4, 5, 6 all. comparsa).
L'opponente non dimostra, dal proprio canto, l'integrale adempimento all'obbligazione di pagamento del prezzo delle forniture.
4. Alle motivazioni che precedono consegue il rigetto dell'opposizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia nonché dello svolgimento di attività relativa alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%
Così deciso in Spoleto, l'8.10.2025
Il Giudice
AG GA
pagina 3 di 3