Rigetto
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/05/2025, n. 4487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4487 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04487/2025REG.PROV.COLL.
N. 07191/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 7191 del 2024, proposto dai sigg. -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Ezio Bonanni, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2;
contro
Ministero della difesa, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, del-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l’avv. Laura Ostili, per l’avv. Ezio Bonanni, e l’avv. dello Stato Massimo Giannuzzi;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, i sigg.-OMISSIS-, in qualità di eredi del sig. -OMISSIS- Ammiraglio di Squadra con incarichi speciali della Marina Militare, impugnavano i provvedimenti con i quali l’Amministrazione della difesa non aveva riconosciuto, in favore del loro dante causa, la dipendenza da causa di servizio delle patologie “ -OMISSIS- ” e “ pregressa emiparesi facciale destra da herpes zoster ” e non aveva accolto l’istanza di attribuzione dell’equo indennizzo e delle provvidenze derivanti dalla condizione di vittima del dovere, con equiparazione alle vittime del terrorismo, in relazione alla patologie predette, nonché all’infermità “ pregresso intervento chirurgico per melanoma avambraccio sinistro ” (riconosciuta, viceversa, dipendente da causa di servizio ai soli fini di eventuale pensione privilegiata ordinaria), da cui lo stesso, deceduto nel gennaio 2017, era affetto.
Rappresentavano, al riguardo, di avere interesse diretto e concreto all’accertamento della sussistenza della causa di servizio e della qualità di vittima del dovere del loro dante causa, quale atto prodromico per ottenere tutto quanto richiesto in termini di prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché il risarcimento del danno che sarebbe spettato a quest’ultimo per le malattie professionali causategli dal servizio e, in particolare, per il linfoma che ne aveva cagionato la morte.
Con lo stesso atto i ricorrenti agivano, iure haereditario , per chiedere la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal loro congiunto in relazione alla malattia e al successivo decesso, per inadempimento e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, nonché per il superamento dei termini di durata dei procedimenti amministrativi, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento spettante iure proprio .
2. – Con sentenza del-OMISSIS-, dopo aver evidenziato l’inosservanza dei limiti dimensionali dell’atto introduttivo, senza trarne, però, conseguenze effettive, nel merito il T.a.r respingeva integralmente il ricorso, con ogni sua domanda.
In primo luogo, rilevava la tardività delle istanze, presentate il 23 gennaio 2014, il 20 marzo 2017 e il 16 marzo 2018, dall’Ufficiale prima e dai suoi eredi poi, rispetto alla data di piena conoscenza delle infermità, siccome acquisita « rispettivamente, il 12.02.2008, 05.10.2004 e 31.12.2005 (come da data di conoscibilità riportata nel verbale mod. BL/B n. M71406536 datato 10.11.2014 dalla C.M.O. di ROMA) ». Osservava, al riguardo, che parte ricorrente aveva sostenuto che la consapevolezza sarebbe emersa solo successivamente, alludendo all’anno 2014, « senza però specificare con esattezza le circostanze che avrebbero determinato in quel momento l’acquisizione di tale consapevolezza, né allegando elementi specifici in merito, idonei a vincere la presunzione di conoscenza prospettata dall’Amministrazione », e respingeva l’obiezione dell’eventuale consapevolezza postuma da parte degli eredi, giacché su di essi « in quanto successori, si riflettono gli stati soggettivi e le decadenze riferibili al de cuius ».
In secondo luogo, riteneva, comunque, il ricorso infondato nei dedotti motivi di merito.
Rilevata, innanzitutto, l’assenza di difetti istruttori o di profili di irragionevolezza nei giudizi espressi dal CVCS, il T.a.r. riscontrava l’assenza della dimostrazione di un nesso causale tra il servizio prestato, durante il quale, secondo i ricorrenti, il de cuius sarebbe stato esposto a diversi agenti cancerogeni e tossico-nocivi in assenza di adeguate protezioni, e le infermità “ -OMISSIS- ” e “ pregressa emiparesi facciale destra da herpes zoster ”.
In particolare, motivando sullo specifico punto, osservava quanto segue:
« Il ricorso ha ricapitolato le mansioni svolte durante il servizio del contramm. -OMISSIS- senza di fatto evidenziare episodi particolari o campagne militari in luoghi di particolare rischio ambientale (come ad es. i territori balcanici cui si riferisce per lo più la giurisprudenza citata a sostegno da parte ricorrente) e delineando un quadro di mansioni svolte fisiologicamente riconducibili alle attività tipiche del profilo professionale di appartenenza.
Emerge anzi che l’Ufficiale ha svolto la propria attività lavorativa a bordo delle navi della Marina Militare solo fino al mese di marzo 1968, successivamente essendo destinato ad incarichi apicali o di insegnamento presso enti formativi e presso uffici tecnico-amministrativi fino alla data del congedo.
Ciò complica ulteriormente configurare un solido nesso causale tra le presunte contaminazioni delle navi e patologie insorte oltre 40 anni dopo la cessazione dei periodi di imbarco (rimontando al 2008 la diagnosi del linfoma), nesso causale che sarebbe stato onere della parte ricorrente allegare e dimostrare con univoche basi scientifiche in sede procedimentale e poi giudiziale.
La legittimità dell’operato dell’Amministrazione priva di base le domande risarcitorie, a prescindere dalla loro esaminabilità per quanto comprese nella porzione di ricorso che ha sforato i limiti dimensionali di cui al d.P.C.S. n. 167/2016 ».
3. – Avverso la suddetta decisione i ricorrenti hanno proposto appello.
4. – In vista della discussione gli appellanti hanno prodotto una memoria a sostegno delle proprie ragioni.
5. – Il Ministero della difesa e il Ministero dell’Economia e delle finanze si sono successivamente costituiti in giudizio per chiedere la reiezione dell’appello.
6. – Alla pubblica udienza del 18 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – In via preliminare, va respinta la richiesta degli appellanti di sospensione del presente giudizio, formulata in memoria e reiterata in sede di discussione orale, in attesa della definizione del giudizio risarcitorio iure proprio che sarebbe stato promosso innanzi al Tribunale di Roma e di uno previdenziale pendente innanzi al Tribunale di Civitavecchia, riguardanti la medesima vicenda.
La sospensione del giudizio è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa pendente davanti ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logico - giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato; non quando, come accade, invece, nel caso qui in esame, tra le emanande pronunce sussista un mero collegamento per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2519).
Tanto meno è stata invocata l’autorità di una sentenza impugnata che determini la sospensione del processo ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. (a mente del quale « quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo deve essere sospeso, se tale sentenza è impugnata »), dato che i due giudizi davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, per quanto rappresentato dagli stessi appellanti, si trovano ancora nella fase istruttoria.
8. – Nel merito, l’appello risulta suddiviso in sei motivi, rubricati sotto le lettere da A) a F).
In disparte il terzo motivo, con il quale gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento delle loro richieste istruttorie e, segnatamente, del fatto che il T.a.r. non ha disposto verificazione o consulenza tecnica d’ufficio sul nesso di causalità, gli altri cinque sono strettamente interrelati e connessi, tanto da presentare numerose ripetizioni e richiami interni al ricorso d’appello, oltre che al ricorso di primo grado, e, perciò, possono essere esaminati congiuntamente, anche in ossequio al principio di sinteticità nella redazione dei provvedimenti del giudice (art. 3 c.p.a.).
9. – Nelle oltre venti pagine dedicate all’esposizione dei motivi di appello non si rinviene la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del capo della sentenza impugnata concernente la tardività delle istanze (v. supra , punto 2, primo capoverso), fatto salvo quanto sostenuto, nel motivo sub E), nel senso che il dies a quo del termine per la presentazione della domanda non potrebbe essere quello dell’insorgenza della malattia, ovvero della comparsa dei sintomi o della diagnosi, ma quello della presa d’atto, quantomeno, del nesso di causalità.
La censura, tuttavia, è eccentrica rispetto alla motivazione della decisione e, perciò, non può essere accolta.
Come visto, infatti, la sentenza non è basata sull’interpretazione dell’art. 2, comma 1, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, riguardo alla questione specifica della decorrenza del termine per l’iniziativa a domanda, su cui non manca giurisprudenza per cui occorre tener presente pure il momento in cui l’interessato abbia acquisito, secondo un criterio di normalità, conoscenza del nesso causale con un fatto di servizio (cfr. Cons. Stato, sez. II, 21 giugno 2024, n. 5546: « Che il termine inizi a decorrere quando il dipendente abbia percepito (non solo la consistenza della patologia, ma anche) il nesso causale con il servizio è corroborato dallo stesso art. 2 del D.P.R. n. 461 del 2001, che esige che nella domanda da presentare all’Amministrazione siano indicati "specificamente", oltre alla natura dell’infermità o lesione e, ove possibile, le sue conseguenza, anche "i fatti di servizio che vi hanno concorso": evidentemente, il dipendente non potrebbe presentare l’istanza se non avesse lui per primo contezza della riconducibilità della malattia all’ambiente o all’attività lavorativi »).
Essa si basa, invece, sulla mancata dimostrazione dell’epoca dell’acquisizione (anche) della consapevolezza, in capo al de cuius , della possibile dipendenza da causa di servizio delle infermità, ma, nel presente grado del giudizio, non è stata svolta alcuna critica a tale assunto, non essendo stata sollevata questione né sul riparto dell’onere della prova, né sulla sua effettiva soddisfazione.
10. – Per questa assorbente ragione, l’appello dev’essere respinto quanto alla richiesta di accoglimento, in riforma della sentenza gravata, della domanda di annullamento dei decreti e dei presupposti pareri che non hanno riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità e non hanno accolto le istanze di concessione dei benefici richiesti, di cui al ricorso di primo grado.
11. – Restano da esaminare ai fini risarcitori le altre doglianze, riferite alle motivazioni a fondamento dei capi di sentenza sull’infondatezza, nel merito, del ricorso di primo grado,
12. – Gli appellanti sostengono che l’amm. -OMISSIS- sarebbe stato esposto ininterrottamente, dal 22 aprile 1950 al 4 febbraio 1962 (come motorista) e dal 5 febbraio 1962 (come ufficiale) al 30 novembre 1991 (data del congedo), ad agenti tossici e cancerogeni, senza strumenti di prevenzione tecnica o dispositivi di protezione individuale, e che a seguito di ciò sarebbe incorso nelle infermità e patologie di cui sopra e, infine, deceduto.
In merito all’effettiva ricorrenza delle dedotte circostanze di fatto e, segnatamente, all’elevata esposizione, per ragioni di servizio, sia a bordo nave che a terra, a fattori nocivi e cancerogeni, gli appellanti affermano che non è mai stato contestato dall’Amministrazione quanto “accertato” dal loro consulente medico legale nel “ Parere pro veritate sulle cause di more dell’Amm. --OMISSIS- ”, depositato agli atti del giudizio di primo grado, e, dunque, invocano ripetutamente il principio di non contestazione (cfr. pagg. 5, 8, 10 s., 20, 22, 23, 28, 29, 30 dell’appello).
All’esposizione ad agenti cancerogeni gli appellanti collegano una “presunzione di causa di servizio” (cfr. pag. 19 dell’appello), che troverebbe giustificazione, per le domande previdenziali e quindi di annullamento, negli artt. 1078 e 1079 del d.P.R. n. 90/2010 e 603 del d.lgs 66/201, e, in ogni caso, nell’art. 1, co. 564, della l. 266/2005, in combinato disposto con gli artt. 1 e 6 del d.P.R. n. 243/2006 (cfr. pag. 35 dell’appello), mentre riconoscono che, per il risarcimento del danno, rimangono a carico della vittima l’onere della prova del rischio e del nesso di causalità (cfr. pag. 35 dell’appello).
In precedenza, peraltro, non avevano espressamente invocato l’applicazione di quelle norme, che non sono richiamate nel ricorso di primo grado, bensì sostenuto che, avendo il loro congiunto svolto un lunghissimo periodo di servizio all’interno di unità navali della Marina Militare caratterizzati dalla presenza massiccia di amianto, di solventi e altri agenti patogeni e cancerogeni, in assenza di strumenti di protezione, «tenendo conto dell’assenza di qualsiasi esposizione, al di fuori del servizio, non ci sono altre cause che possano spiegare il decorso e/o l’origine delle patologie» (ricorso primo grado, pag. 19, punto 59).
Per quanto concerne la dimostrazione del nesso causale, gli appellanti si richiamano alle considerazioni svolte dal loro perito medico legale nel parere pro veritate poc’anzi citato (il quale complessivamente occupa 183 pagine) e in particolare, ivi, ai capi VII e ss. (cfr., in particolare, pag. 9 s. e pag. 20 dell’appello, dove si legge: «da intendersi qui integralmente riportati e riscritti, e parti integranti del presente mezzo di impugnazione»), oltre a quanto specificamente dedotto nell’ambito del ricorso di primo grado, su cui il primo giudice avrebbe “sorvolato” (pag. 20 dell’appello).
A quest’ultimo riguardo, risulta dall’esame dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado che i ricorrenti, anziché fare rinvio alle perizie allegate, avevano esposto direttamente nel ricorso la letteratura scientifica e le ragioni medico-legali per le quali l’esposizione ad agenti cancerogeni e, in particolare, all’amianto presente all’epoca nelle navi militari sarebbe stata causa non soltanto di mesotelioma, tumore polmonare e asbestosi, ma anche, tra l’altro, di leucemie e di linfomi maligni, compreso il linfoma non-Hodgkin, riportando la relativa bibliografia (cfr. pagg. 13-15 del ricorso di primo grado).
13. – In punto di diritto, occorre ricordare che il principio di non contestazione non costituisce uno strumento di prova legale e quindi, se, per un verso, solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dalla controparte costituita, dall’altro non esclude, tuttavia, che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (cfr. Cass. civ., sez. II, 31 maggio 2023, n. 15288, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2023, n. 16028, con riferimento al corrispondente principio del processo civile).
La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che « detto principio (il quale produce l’effetto della "relevatio ab onere probandi" …) può operare in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato … e non anche rispetto a fattispecie giuridiche, come l’accertamento del diritto al risarcimento del danno, che richiedono un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull’evento e sul pregiudizio economico, a carattere fortemente valutativo, che devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall’art. 2697 c.c. e la cui verificazione spetta al giudice » (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2019, n. 21460, con specifico riferimento al risarcimento del danno da esposizione all’amianto, ed altre).
14. – Su questa premessa, deve aversi per provato in giudizio che:
- l’amm. -OMISSIS- aveva prestato servizio a bordo delle navi della Marina Militare, senza soluzione di continuità, come motorista fino al 4 febbraio 1962 e, come ufficiale, fino al mese di marzo 1968, dopodiché era stato destinato a incarichi apicali o di insegnamento presso enti formativi e presso uffici tecnico-amministrativi fino alla data del congedo (come già rilevato dal giudice di primo grado), peraltro cumulando l’incarico di comandante della nave Magnolia nel biennio 1972/1973, come risulta dal suo documento matricolare;
- nella sua attività di motorista navale era rimasto esposto ad agenti nocivi e all’amianto presente nei vascelli militari senza che l’amministrazione datrice di lavoro avesse apprestato strumenti di prevenzione e dispositivi di protezione individuale, quali misure e cautele specifiche atte a preservare l’integrità fisica del lavoratore sul luogo di lavoro; ciò in forza delle allegazioni specifiche e non contestate contenute nel ricorso di primo grado (in particolare pag. 17 s.) sull’utilizzo di amianto nella cantieristica navale e sulle modalità di riduzione dello stesso allo stato pulverulento anche nel corso del servizio delle unità navali, in particolare nella sala macchine e nel reparto macchine, indotto anzitutto dallo stress meccanico, e poi dal moto ondoso e dal corso delle esercitazioni, nonché sul fatto che il sig. -OMISSIS- e i suoi colleghi e sottoposti, nel corso della navigazione e delle missioni, dovevano utilizzare amianto sotto forma di lastre e cartoni per le attività manutentive eseguite in mare.
Non può aversi, viceversa, per dimostrato che dal 5 febbraio 1962 in poi, dismesse le mansioni di motorista navale, fosse stato ugualmente esposto ad agenti patogeni e cancerogeni durante il servizio svolto a bordo delle unità navali come ufficiale, in difetto dell’allegazione in giudizio di circostanze altrettanto specifiche in punto di fatto, e a maggior ragione dopo il mese di marzo 1968.
15. – Sul nesso causale, come visto, gli appellanti non contestano di essere onerati della sua dimostrazione, ma lamentano il fatto che il primo giudice non abbia considerato le evidenze scientifiche che essi avrebbero fornito, nello stesso ricorso introduttivo, nel senso della piena configurabilità del nesso di derivazione causale delle infermità in questione con l’esposizione professionale del loro dante causa all’amianto e ad altri fattori inquinanti e, comunque, non abbia ritenuto di disporre una consulenza o una verificazione per confermare o meno la sussistenza del nesso di causalità.
16. – Ciò posto, occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 63, comma 4, c.p.a., « [q]ualora reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l’esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica ».
Tale condizione si rinviene nel caso di specie, in cui la controversia investe questioni che necessitano, con ogni evidenza, dell’impiego di nozioni specialistiche medico-legali (in termini, C.g.a. in s.g., 23 settembre 2024, n. 722), senza tema che ciò possa valere a colmare lacune probatorie del ricorso, già assistito, come visto, da un’ampia e documentata consulenza medico-legale di parte.
17. – Per queste ragioni, l’appello dev’essere respinto nella parte in cui si chiede che, in riforma della sentenza gravata, sia accolta la domanda di annullamento degli atti impugnati in primo grado (sopra, punto 10).
18. – Per il resto, occorre disporre una verificazione e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., stabilire quanto segue:
a) alla verificazione provvederà il Direttore scientifico della Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, con facoltà di delega a un esperto interno munito delle necessarie competenze scientifiche;
b) il verificatore risponderà ai seguenti quesiti:
« 1) se il linfoma non Hodgking B tipo mantellare blastoide rientri tra le patologie asbesto-correlate o comunque possa essere causalmente riconducibile all’esposizione ad agenti tossici e potenzialmente cancerogeni presenti all’epoca nelle navi militari negli anni Cinquanta/Sessanta dello scorso secolo, ovvero tale nesso debba escludersi allo stato attuale delle conoscenze scientifiche;
2) nel caso di risposta positiva al precedente quesito, se sussista e quale sia il tempo di latenza del linfoma non Hodgking B tipo mantellare blastoide e, quindi, se possa affermarsi l’esistenza di un nesso di causalità o concausalità rilevante tra il linfoma contratto dal de cuius, diagnosticatogli nel 2008, e l’attività di motorista navale che aveva svolto, senza soluzione di continuità, dal 22 aprile 1950 al 4 febbraio 1962, in assenza di adozione, da parte dell’amministrazione, di alcuna cautela specifica »;
c) il verificatore avrà facoltà di compulsare ogni atto del fascicolo di causa, nonché di chiedere in visione alle parti ulteriore documentazione rilevante ai fini del quesito; riferirà al Collegio in ordine a eventuali, ulteriori elementi che ritenesse utili per l’accertamento dei fatti e per una risposta compiuta al quesito;
d) le amministrazioni intimate presteranno ogni assistenza necessaria al verificatore attraverso i propri uffici, ponendo a sua disposizione, entro il termine di inizio delle operazioni, tutta la documentazione riferita al contenzioso in epigrafe, nonché tutta quella necessaria che il verificatore riterrà di chiedere;
e) al verificatore dovrà essere corrisposto, ai sensi dell’art. 66, co. 3, c.p.a., un anticipo sul suo compenso nella misura di euro 2.000,00, provvisoriamente posto a carico della parte appellante;
f) la verificazione avrà luogo in contraddittorio fra le parti, all’uopo preavvisate dal verificatore, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza;
g) entro il termine d’inizio delle operazioni le parti potranno nominare ciascuna un proprio perito;
h) entro l’ulteriore termine di giorni 30 il verificatore trasmetterà ai periti delle parti, se nominati, uno schema della propria relazione;
i) entro i successivi 30 giorni i periti delle parti, se nominati, trasmetteranno al verificatore eventuali osservazioni, sulle quali il verificatore si esprimerà nella propria relazione finale;
l) entro i successivi 30 giorni il verificatore provvederà a depositare in giudizio la propria relazione finale, unitamente alla richiesta di liquidazione del compenso e dei costi sostenuti e documentati, che è soggetta al termine di decadenza di 100 giorni dal compimento delle operazioni previsto dall’art. 71 del d.P.R. del 30 maggio 2002.
19. – Per l’ulteriore trattazione della causa nel merito, si rinvia all’udienza del primo trimestre del 2026 che sarà individuata dal Presidente titolare della Sezione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e, per il resto, dispone incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per l’ulteriore trattazione del merito l’udienza del primo trimestre del 2026 che sarà individuata dal Presidente titolare della Sezione.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e al Direttore scientifico della Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 18 marzo 2025 e 6 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.