Sentenza breve 5 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 05/11/2021, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/11/2021
N. 01332/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01070/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, via Fapanni 37;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione, del provvedimento del Questore della Provincia -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- datato 26 maggio 2021 di rigetto dell'istanza diretta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indiato in epigrafe, con cui la Questure -OMISSIS- ha respinto l’istanza, dal medesimo presentata, diretta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Il suddetto provvedimento risulta fondato sulla circostanza che il ricorrente è stato -OMISSIS- ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 e per tale ragione rientrerebbe nella previsione di cui all’art. 13, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 286/98, che richiama le categorie, tra le altre, di cui all’art. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 159/2011 (“ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei -OMISSIS-, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”).
Il ricorrente, premesso di essere entrato in Italia da minorenne nel gennaio 2020 con regolare titolo di soggiorno, ha formulato, in sintesi, le seguenti censure: 1) il provvedimento gravato sarebbe viziato da eccesso di potere, atteso che il ricorrente è incensurato e a seguito dell’-OMISSIS- non è stata applicata alcuna misura di custodia cautelare, potendo egli riprendere la propria attività lavorativa di -OMISSIS-; l’unico, isolato, episodio indicato dalla Questura non potrebbe determinare il suo inserimento nella categoria di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 159/2011; 2)violazione e errata applicazione dell’art. 9, commi 4 e 9, del D.Lgs n. 286/1998 e dell’art. 1 della legge n. 1423/56 in relazione all’inclusione del ricorrente nella categoria di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 159/2011, non essendo stata accertata la sua pericolosità sociale, che non potrebbe derivare da un solo e isolato episodio per il quale il ricorrente è solo indagato non essendoci alcuna condanna e non essendo stata valutata la sua situazione personale complessiva.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, previa contestazione delle censure avversarie, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
Alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2021, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Premesso che il richiamo all’art. 9 del D.Lgs n. 286/1998 operato in ricorso è ultroneo, essendo riferito al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ipotesi quindi non applicabile al caso di cui si discute, si rileva che le censure articolate in ricorso risultano fondate solo ed esclusivamente in relazione alla parte in cui denunciano un sostanziale difetto di motivazione in ordine alla inclusione del ricorrente nelle categorie di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 159/2011.
Nel provvedimento impugnato, invero, l’Amministrazione si limita a richiamare l’-OMISSIS- per -OMISSIS-, con conseguente inclusione del ricorrente nelle categorie di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 159/2011, senza svolgere alcuna considerazione sulle specifiche circostanze di fatto dell’episodio (alcune delle quali sono state riportate unicamente nella memoria difensiva depositata dalla difesa erariale), ovvero sulla pericolosità sociale del ricorrente stesso e delle effettiva sua possibile inclusione tra i soggetti che per il loro comportamento debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’integrità fisica o morale di -OMISSIS-, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. In altre parole, l’appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011 –richiamato dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998- così come la pericolosità sociale del soggetto interessato devono essere supportate da riscontri obiettivi e concreti elementi fatto che l’Amministrazione deve esplicitare, all’esito di specifica istruttoria, nel provvedimento conclusivo del procedimento, non essendo sufficiente il mero richiamo all’effettuazione di un -OMISSIS-.
Se è pur vero che, in attesa del giudizio penale, l’Amministrazione è sempre in grado di dare un suo motivato giudizio di pericolosità sociale di un soggetto, in base agli elementi indiziari, rappresentati dagli episodi di vita che hanno evidenziato, in modo oggettivo, la possibilità che il medesimo possa commettere altri reati e che tale giudizio prognostico può prescindere da ogni accertamento penale definitivo, consentendo di adottare provvedimenti motivati su fatti idonei a generare allarme sociale, è altrettanto vero che tali concreti elementi devono essere (prima vagliati e poi) rappresentati dall’Amministrazione nel provvedimento che definisce l’istanza presentata dal soggetto in questione.
Come detto, nel caso in esame, la Questura -OMISSIS-, a fondamento del rigetto della domanda di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, si è limitata ad indicare l’avvenuto -OMISSIS- del ricorrente in -OMISSIS-ex art 73 del d.P.R. n. 309/1990, senza ulteriore specificazione in ordine agli elementi e alle circostanze di fatto che hanno indotto la medesima a ritenere che il richiedente il titolo di soggiorno sia soggetto socialmente pericoloso.
Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento gravato è illegittimo e va annullato per difetto di motivazione, restando ovviamente salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di adottare, in sede di riedizione del potere, i provvedimenti più idonei all’esito di specifica istruttoria.
Le spese di causa possono essere compensate tra le parti, stante la particolarità della vicenda
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.