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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2165/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RE NG, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12781/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002265260174091808 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2074/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1, ha proposto ricorso depositato in data 03\7\2025, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 20250002265260174091808 del 13 febbraio 2025, notificata in data 10 aprile 2025, deducendo come motivi del ricorso che l'atto impugnato non ha indicato l'immobile cui si riferisce la pretesa tributaria TARI, con conseguente violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, nonché che sono mancati o non sono stati ritualmente notificati gli atti prodromici e presupposti della riscossione. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito relativo alla TARI anno
2020 per decorso del termine quinquennale, in assenza di validi atti interruttivi, e ha censurato l'atto per difetto di motivazione in relazione alla mancata indicazione analitica dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni, richiamando gli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000. Ha infine dedotto l'illegittimità della misura cautelare del fermo amministrativo per sproporzione rispetto all'importo richiesto, pari ad euro 842,21, lamentando la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, come affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso, e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del fermo ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Si è costituito il Comune di Napoli, in persona del Dirigente del Associazione_1-TARI, deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'ente. In particolare, il Comune ha rappresentato che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, l'attività di accertamento e riscossione della TARI per l'anno 2020 è stata affidata a soggetto concessionario, con conseguente attribuzione a quest'ultimo non solo del potere impositivo, ma anche della legittimazione sostanziale e processuale nelle controversie relative all'accertamento e alla riscossione del tributo, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità indicata in comparsa. Ha pertanto chiesto l'estromissione del Comune dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Si è altresì costituita la controparte Municipia S.p.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Difensore_3, che ha dedotto che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata trae origine dall'avviso di accertamento esecutivo TARI anno d'imposta 2020 n.
38968/12758, che è stato notificato in data 12 giugno 2024 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con rifiuto del plico da parte del destinatario, circostanza che, secondo quanto dedotto, Banca_1 notifica a mani proprie ai sensi dell'art. 138 c.p.c., richiamato dagli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. La resistente ha quindi escluso la sussistenza di decadenza e prescrizione del credito, richiamando l'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 e l'art. 2948, n. 4, c.
Ha inoltre dedotto che, essendo l'atto presupposto divenuto definitivo per mancata impugnazione, nel giudizio avverso il preavviso di fermo possono essere fatti valere esclusivamente vizi propri di tale atto, richiamando, tra le altre, Cass. n. 701/2014, Cass. n. 13138/2018, Cass. n. 23707/2019 e Cass. n.
29200/2020. Con riferimento al dedotto difetto di motivazione, la resistente ha sostenuto che il preavviso di fermo contiene il rinvio all'atto impositivo presupposto e gli elementi essenziali della pretesa, ritenendo non necessaria una motivazione ulteriore, e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità indicata in atti, tra cui Cass. n. 6980/2024 e Cass. n. 16812/2024. Quanto alla censura relativa agli interessi, la resistente ha dedotto che l'obbligo di motivazione è assolto mediante l'indicazione dell'importo richiesto, della base normativa e della decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi periodici, richiamando Cass.
n. 23127/2024 e Cass. n. 28742/2023. In relazione alla dedotta sproporzione del fermo, la resistente ha sostenuto che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede limiti quantitativi per l'adozione della misura cautelare e ha richiamato Cass. n. 22018/2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che pur avendo il ricorrente dedotto la mancata notifica degli atti prodromici posti a base del preavviso di fermo amministrativo, parte resistente ha provato la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo TARI anno d'imposta 2020 n. 38968/12758, che è stato notificato in data 12 giugno 2024 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con rifiuto del plico da parte del destinatario, circostanza che Banca_1 notifica a mani proprie ai sensi dell'art. 138 c.p.c., non impugnata e pertanto divenuta definitiva, nel rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali imposti dalla legge.
Il preavviso di fermo, inoltre, è legittimo non avendo alcuno dei dedotti elementi di nullità.
Si rileva in primis che se è vero che è necessario che l'atto dell'amministrazione finanziaria (al pari della cartella esattoriale, della quale sono indicati i contenuti minimi secondo il “modello” ministeriale, ai sensi dell'art.25 del D.P.R. n.602/73, introdotto con provv. Agenzia delle Entrate del 7/1/05) contenga una motivazione dell'iter seguito da parte dell'ufficio impositore che deve indicare i criteri di calcolo e gli elementi giustificativi, nonché la liquidazione della maggiore imposta, degli interessi e delle eventuali soprattasse. Tale motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica, purché il contribuente sia messo nelle condizioni di poter comprendere l'iter seguito da parte dell'ente impositore e di poter adeguatamente articolare le proprie difese.
Orbene, osserva questa Corte che nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta motivazione che ha permesso al ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di difendersi efficacemente e non risultano violate le disposizioni previste dallo Statuto del contribuente.
In ordine alla necessità di indicazione degli interessi dall'atto e dalla indicazione in era facilmente verificabile.
Pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 349,00 oltre accessori di legge nei confronti di ciascun ente costituito. Così deciso in Napoli il 04\2\26 Il giudice Dott.ssa Angela Arena
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
RE NG, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12781/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002265260174091808 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2074/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese
Resistente: il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1, ha proposto ricorso depositato in data 03\7\2025, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 20250002265260174091808 del 13 febbraio 2025, notificata in data 10 aprile 2025, deducendo come motivi del ricorso che l'atto impugnato non ha indicato l'immobile cui si riferisce la pretesa tributaria TARI, con conseguente violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, nonché che sono mancati o non sono stati ritualmente notificati gli atti prodromici e presupposti della riscossione. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'intervenuta prescrizione e decadenza del credito relativo alla TARI anno
2020 per decorso del termine quinquennale, in assenza di validi atti interruttivi, e ha censurato l'atto per difetto di motivazione in relazione alla mancata indicazione analitica dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni, richiamando gli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 7 della legge n. 212 del 2000. Ha infine dedotto l'illegittimità della misura cautelare del fermo amministrativo per sproporzione rispetto all'importo richiesto, pari ad euro 842,21, lamentando la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, come affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso, e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del fermo ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Si è costituito il Comune di Napoli, in persona del Dirigente del Associazione_1-TARI, deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'ente. In particolare, il Comune ha rappresentato che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, l'attività di accertamento e riscossione della TARI per l'anno 2020 è stata affidata a soggetto concessionario, con conseguente attribuzione a quest'ultimo non solo del potere impositivo, ma anche della legittimazione sostanziale e processuale nelle controversie relative all'accertamento e alla riscossione del tributo, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità indicata in comparsa. Ha pertanto chiesto l'estromissione del Comune dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Si è altresì costituita la controparte Municipia S.p.A., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Difensore_3, che ha dedotto che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata trae origine dall'avviso di accertamento esecutivo TARI anno d'imposta 2020 n.
38968/12758, che è stato notificato in data 12 giugno 2024 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con rifiuto del plico da parte del destinatario, circostanza che, secondo quanto dedotto, Banca_1 notifica a mani proprie ai sensi dell'art. 138 c.p.c., richiamato dagli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. La resistente ha quindi escluso la sussistenza di decadenza e prescrizione del credito, richiamando l'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 e l'art. 2948, n. 4, c.
Ha inoltre dedotto che, essendo l'atto presupposto divenuto definitivo per mancata impugnazione, nel giudizio avverso il preavviso di fermo possono essere fatti valere esclusivamente vizi propri di tale atto, richiamando, tra le altre, Cass. n. 701/2014, Cass. n. 13138/2018, Cass. n. 23707/2019 e Cass. n.
29200/2020. Con riferimento al dedotto difetto di motivazione, la resistente ha sostenuto che il preavviso di fermo contiene il rinvio all'atto impositivo presupposto e gli elementi essenziali della pretesa, ritenendo non necessaria una motivazione ulteriore, e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità indicata in atti, tra cui Cass. n. 6980/2024 e Cass. n. 16812/2024. Quanto alla censura relativa agli interessi, la resistente ha dedotto che l'obbligo di motivazione è assolto mediante l'indicazione dell'importo richiesto, della base normativa e della decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi periodici, richiamando Cass.
n. 23127/2024 e Cass. n. 28742/2023. In relazione alla dedotta sproporzione del fermo, la resistente ha sostenuto che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede limiti quantitativi per l'adozione della misura cautelare e ha richiamato Cass. n. 22018/2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che pur avendo il ricorrente dedotto la mancata notifica degli atti prodromici posti a base del preavviso di fermo amministrativo, parte resistente ha provato la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo TARI anno d'imposta 2020 n. 38968/12758, che è stato notificato in data 12 giugno 2024 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con rifiuto del plico da parte del destinatario, circostanza che Banca_1 notifica a mani proprie ai sensi dell'art. 138 c.p.c., non impugnata e pertanto divenuta definitiva, nel rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali imposti dalla legge.
Il preavviso di fermo, inoltre, è legittimo non avendo alcuno dei dedotti elementi di nullità.
Si rileva in primis che se è vero che è necessario che l'atto dell'amministrazione finanziaria (al pari della cartella esattoriale, della quale sono indicati i contenuti minimi secondo il “modello” ministeriale, ai sensi dell'art.25 del D.P.R. n.602/73, introdotto con provv. Agenzia delle Entrate del 7/1/05) contenga una motivazione dell'iter seguito da parte dell'ufficio impositore che deve indicare i criteri di calcolo e gli elementi giustificativi, nonché la liquidazione della maggiore imposta, degli interessi e delle eventuali soprattasse. Tale motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica, purché il contribuente sia messo nelle condizioni di poter comprendere l'iter seguito da parte dell'ente impositore e di poter adeguatamente articolare le proprie difese.
Orbene, osserva questa Corte che nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta motivazione che ha permesso al ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di difendersi efficacemente e non risultano violate le disposizioni previste dallo Statuto del contribuente.
In ordine alla necessità di indicazione degli interessi dall'atto e dalla indicazione in era facilmente verificabile.
Pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di NAPOLI Sezione 11, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso così decide: rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 349,00 oltre accessori di legge nei confronti di ciascun ente costituito. Così deciso in Napoli il 04\2\26 Il giudice Dott.ssa Angela Arena