Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.3.2025 , nella causa iscritta al n. 4470 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, in persone del Legale Rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura in calce al presente atto, dall'Avv. Cosimo Stefanelli (C.F.: ) con C.F._1 studio in Benevento alla Via Carlo Da Tocco n. 11;
RICORRENTE
E
in persona del Procuratore della Controparte_1 [...]
, Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Conrotto ed elettivamente domiciliato in Benevento, via
Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 la società ricorrente in epigrafe identificata ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249119525329/000 in relazione agli avvisi di addebito n.
39720220011712076000, nr. 39720220017848561000 e nr. 39720220021075156000.
La società ricorrente ha eccepito la decorrenza del termine di decadenza ai sensi dall'art. 25 D.lgs.
n. 46/1999, il difetto di motivazione dell'avviso di addebito anche per mancata indicazione del calcolo e della norma di legge in base alla quale sono stati determinati gli interessi nonché
l'illegittima richiesta dei compensi di riscossione . Ha, inoltre dedotto di non avere ricevuto alcuna prodromica notifica nei modi e termini di legge da parte dell' . CP_3
L' regolarmente citata è rimasta contumace. Controparte_4
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte
Cass. 16464/2002)
* CP_ Tanto premesso l' ha provato di avere notificato a mezzo PEC l'avviso di addebito n.
39720220011712076000 in data 05/08/2022, l'avviso di addebito n. 39720220017848561000 in data 28/09/2022 e l'avviso di addebito n.. 39720220021075156000 in data 18/12/2022.
La società non ha impugnato gli avvisi di addebito nel termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi e, pertanto, è decaduta dall'impugnazione per vizi propri (formali e di merito). Nel dettaglio risulta decaduta dalla possibilità di proporre l'eccezione di vizio di motivazione nonché di decadenza ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999.
Quanto agli oneri di riscossione, tale eccezione appare del tutto infondata in quanto come si evince dall'atto di intimazione gli oneri sono pari a 0,00.
Infine quanto agli interessi di mora l'atto di intimazione è ampiamente motivato sul punto laddove si legge : “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n.
602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre
2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data
(art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili”.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore CP_ dell' Nulla per le spese nei confronti dell in quanto contumace. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 5391,00 in CP_ favore dell' oltre spese generali Iva e cpa.
3. Nulla per le spese nei confronti dell Controparte_1
Benevento, 29.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari