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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1122/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Marco Bartoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello n. 1122/2023, assunta in decisione l'11.12.2024 e vertente tra
procuratore di sè stesso, residente e domiciliato in Sulmona, Via Parte_1
Carrese n. 32; appellante e
in persona del Sindaco pro tempore, previamente autorizzato a Controparte_1 costituirsi e resistere nel presente grado di giudizio con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del
17.01.2024 , a tal fine rappresentato e difeso dall'Avv. Marina FRACASSI, Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ente con domicilio digitale presso l'indirizzo ulmona.aq.it; Email_1 CP_1
appellato avverso la sentenza n. 230/23 del Tribunale di Sulmona, resa nella causa civile 780/21, notificata il 2 ottobre 2023, in materia di spese condominiali.
CONCLUSIONI per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello dell'Aquila, contrariis rejectis, in riforma della sentenza 230/23 del Tribunale di Sulmona, previa ammissione dei mezzi di prova dei quali alla memoria istruttoria 12 ottobre 2022, condannare il in persona del Controparte_1 sindaco pro-tempore, a pagare all'avv. euro 29.638,60 quale quota della Parte_1 spesa complessivamente sostenuta dall'attore per i lavori descritti in premessa dell'atto di citazione in primo grado, con gli interessi nella misura indicata dal D.Lgs. 231 del 2002 dal 23 giugno 2021 fino all'effettivo soddisfo;
in subordine, condannare il in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1 corrispondere all'appellante un indennizzo ex art. 2041 c.c.;
sempre con il favore delle spese del primo e del secondo grado di giudizio”.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni eccezione, istanza e domanda avversaria disattesa siccome nulla e/o inammissibile e/o infondata tanto in fatto quanto in diritto, per le causali di cui in narrativa, e previa reiezione delle istanze istruttorie articolate, per le ragioni di cui al paragrafo 3 della presente memoria costitutiva, così decidere:
1) Rigettare l'atto di citazione in appello promosso dall'Avv. avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Sulmona n. 230/2023 del 26.7.2023 emessa nell'ambito del proc. civ.
n. 780/2021 R.G.A.C siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la statuizione impugnata.
2) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 230/2023 il Tribunale di Sulmona così ebbe a decidere:
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta integralmente la domanda svolta da;
Parte_1
- Condanna al pagamento, in favore del delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 5.810 per compensi (scaglione valore sino a 52.000, fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie) oltre iva, cpa, spese forfettarie come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del primo grado così come compendiati dal Giudice di primo grado:
“Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo: di condannare il al pagamento, quale quota della Controparte_1 spesa complessivamente sostenuta dall'attore per i lavori effettuati nel Palazzo Mazara, della somma di € 29.638,60 oltre interessi a favore dello stesso.
A sostegno della citata domanda l'attore ha dedotto:
- Di essere proprietario dell'immobile sito in Sulmona Via Carrese n. 32 riportato in catasto al foglio 50 particella 2092 sub 17;
- L'appartamento si trova al secondo piano del Palazzo Mazara, complesso immobiliare di rilevante pregio architettonico di cui il Comune ha una porzione in proprietà;
pag. 2/9 - Il non ha mai tenuto conto delle esigenze legate alle caratteristiche stesse del CP_1
Palazzo Mazara effettuando saltuariamente opere di manutenzione;
- L'attore è dovuto intervenire lui stesso in molte occasioni per sollecitare l'intervento del per la manutenzione del Palazzo anche con ricorsi in via d'urgenza; CP_1
- Nel 2009 l'attore intraprendeva la procedura per la riparazione post-sisma di cui ha giovato anche il Comune, spendendo 200.000,00 € per i lavori di rafforzamento e modifica dell'interno della propria abitazione non rientranti nel progetto;
- Nel quadro di tali lavori, sono state applicate travi e catene nel vano scale, cosicché sono state apportate rotture alle pareti con rimozioni della tinteggiatura e, pertanto, è stata rifatta la tinteggiatura per una spesa di € 26.070,00;
- Nel vano scale è stato poi rifatto l'impianto elettrico per una spesa di € 8.470,00;
- Date le lavorazioni per il post sisma e l'affluenza dell'utenza diretta agli uffici dati in locazione dal Comune prima all'ANAS e poi alla SACA, il vano scale è stato interessato da pulizia e decapitaggio scala in pietra e trattamento idrorepellente della gradinata per € 7.564,00;
- Considerato che nell'androne delle scale si propagava umidità che ha lesionato le murature dell'ingresso, si è provveduto al rifacimento della pavimentazione e alla realizzazione di vespaio sottostante, per un costo di € 6.000;
- La somma di € 48.104,00 anticipata dall'attore va ripartita tra i condomini secondo i millesimi di ciascuno e, dunque, per il Comune la somma di € 29.638,60 poiché detiene 616,136 millesimi;
- Ad ogni modo il deve rimborsare tali somme a titolo di indebito arricchimento;
CP_1
- Rimanevano senza esito le richieste di pagamento.
Con comparsa del 29.6.2022 si costituiva il il quale evidenziava Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa domanda stante l'assenza dell'urgenza dei lavori effettuati e, in ogni caso, eccepiva l'eventuale compensazione delle somme con quelle dovute dall'avv.
per i lavori effettuati dal sul tetto del Palazzo Mazara. La causa veniva Parte_1 CP_1 istruita mediante acquisizione di documentazione.
All'udienza del 12.4.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Il Tribunale di Sulmona, quindi, richiamata la normativa in materia di comunione e condominio, nonché la diversa disciplina dettata dagli art.1110 e 1134 c.c., riteneva che nella specie si dovesse applicare l'art. 1134 c.c. e, dunque, si dovesse verificare se i lavori effettuati avessero il carattere dell'urgenza.
A tal fine osservava che l'attore aveva prodotto esclusivamente le fatture e le fotografie dello stato dei luoghi senza tuttavia dimostrare l'urgenza degli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
pag. 3/9 In ordine alla domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa, il Tribunale rilevava che nella specie, difettando il requisito della necessità e dell'urgenza nell'esecuzione dei lavori, non si potesse neppure riconoscere un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La sentenza veniva appellata il 31.10.2023 dall'Avv. per due ordini di Parte_1 ragioni, che si andranno di seguito ad esaminare.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del gravame proposto e concludendo Controparte_1 come in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione, previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza dell'11.12.2024.
L'appello è infondato in entrambi i motivi e deve essere rigettato.
1)PRIMO MOTIVO DI APPELLO: INGIUSTA ESCLUSIONE DEI MOTIVI DI URGENZA NELLA
ESECUZIONE DEI LAVORI.
L'appellante contesta la decisione di prime cure laddove il giudice a pag. 4, ultimo cpv della sentenza ha affermato che “l'attore ha prodotto esclusivamente le fatture e le fotografie dello stato dei luoghi senza tuttavia dimostrare l'urgenza degli interventi effettuati sule parti comuni dell'edificio (in particolare delle scale) o un evento imprevedibile che rendeva necessaria la riparazione al fine di conservare la cosa comune, né tale urgenza o indifferibilità può desumersi dal mancato intervento del quale altro condomino.” CP_1
Sostiene parte appellante, in primo luogo, che in un contesto storico e artistico tutelato dall'Amministrazione preposta fosse urgente il ripristino dello stato dei luoghi dopo i devastanti interventi post-terremoto e che invece il avesse dimostrato “di non aver in CP_1 nessun conto le esigenze legate alle caratteristiche stesse del “Palazzo Mazara” e dimostra una attenzione inferiore a quella per solito riservata a edifici che non esigono se non manutenzioni”.
Assume che con la seconda memoria ex art. 183 cpc, aveva prodotto il decreto della
Soprintendenza BAAAS, provvedimento che vincolava il proprietario dell'immobile e, per la sua quota, delle parti comuni dell'intero Palazzo Mazara, al rispetto della disciplina di legge.
Questo Collegio premette che il richiamato decreto esponeva solo che : “ritenuto che l'immobile denominato Palazzo Mazara, sito in provincia di L'Aquila, Comune di Sulmona, distinto al catasto al foglio 60 particella 1430 (N.C.T.) confinante con le particelle 1427 e 1428 a nord, Via Carrese ad est, via Panfilo Mazara a sud, Via Peligna ad ovest, come dall'unita planimetria catastale, presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 2 comma 1 – lettera a) del citato Decreto Legislativo, per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata”, sicchè da esso non si desume alcuna necessità di sostenere spese urgenti.
L'appellante deduce anche come il Tribunale avesse a disposizione le fotografie delle condizioni precedenti l'intervento riparativo e quelle successive, caratterizzate dal ripristino del peculiare assetto artistico di tutta la ampia scalinata, costituita da un vano di ben 80 mq di pag. 4/9 ampiezza per una altezza di oltre 14 metri, nel quale sono stati ricomposti tutti i decori devastati dal massiccio uso di “catene” per il rafforzamento sismico: orbene, anche la documentazione fotografica non consente di reputare detti lavori, di certo opportuni, improcrastinabili.
Si richiamano , comunque, le 4 tipologie di lavorazioni per cui è causa, come incontestatamente elencate dall'appellante ( il che rende superfluo assumere prove orali, volta che in contestazione non è l'effettuazione dei lavori, ma la loro urgenza ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 cc): 1)siccome dopo il sisma vennero applicate travi e catene nel vano scale, per cui ne erano derivate rotture alle pareti e rimozioni della tinteggiatura, l'appellante ha commissionato la ritinteggiatura all'Impresa “Arcovaleno” con una spesa di euro 26.070,00, come da fatture numeri 7, 8 e 9 del 2018; 2) sempre nel vano scale, dati i lavori eseguiti e considerato che il precedente impianto elettrico non era a norma delle leggi antinfortunistiche, ne è stato rifatto uno ex novo dall'impresa ElettroService di ” con una spesa di euro CP_2
8.470,00 come da fatture n. 16 del 2018 e 24 del 2019; 3) date le lavorazioni succedutesi per i lavori del sisma, il vano scale è stato interessato daa “pulizia e decapitaggio scala in pietra e trattamento idrorepellente della gradinata” eseguiti dall'impresa “ Controparte_3
” con una spesa di euro 7.564,00, come da fattura n. 10 del 2019; 4) dal pavimento
[...] dell'androne delle scale si propagava umidità che nel tempo ha lesionato le murature dell'ingresso, per cui l'appellante ha provveduto al rifacimento della pavimentazione e alla realizzazione di vespaio sottostante, opere che hanno determinato un costo di euro 6.000,00, come da fattura 15 del 2019 della ditta “PR Ristrutturazioni srl”.
Di qui il complessivo costo di euro 48.104,00, anticipato dall'appellante nella dedotta urgenza di ripristinare l'uso della gradinata, da ripartirsi secondo le quote di proprietà dei condomini e, quindi, da porre a carico del nella misura di euro 29.638,60, dato che l'appellato CP_1 detiene 616,136 millesimi.
Va evidenziato come il Tribunale abbia respinto la domanda assumendo come “Nel caso di specie, pertanto, anche se si tratta di due soli condomini, può trovare applicazione l'art. 1134
c.c., ragion per cui, ai fini del rimborso occorre verificare se i lavori effettuati avevano il carattere dell'urgenza. Secondo la giurisprudenza, per ottenere il rimborso ai sensi dell'art. 1134 cc, è il condomino, che vi abbia provveduto, a dover provare l'urgenza della spesa, ossia la necessità, che implica una valutazione riservata al giudice di merito, di eseguirla senza ritardo e, quindi, senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini
(Cass. 5465/2022; C. 27106/2021; C. 27519/2011; C. 21015/2011; T. Bari 20.10.2008; T.
Genova 22.5.2007; T. Catania 30.5.2006). Il divieto per i singoli condomini di eseguire di propria iniziativa opere relative alle parti comuni cessa quando si tratta di opere urgenti;
tali sono quelle che, secondo il criterio del bonus pater familias, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune (Cass., S.U., 2046/2006;
C. 6400/1984; C. 5356/1977; A. Roma 21.7.2004; T. Bologna 21.4.2005; T. Brescia 8.11.2003; T.
Milano 8.6.1992; P. Catania 22.4.1999). L'intervento diretto del singolo condomino, come quello finalizzato alla riparazione di una cosa comune, trova una giustificazione e quindi la possibilità di rimborso solo quando è destinato a far fronte ad un fenomeno che presenti i caratteri della inopinabilità e della indifferibilità, un evento improvviso, imprevedibile e pag. 5/9 gravemente dannoso della cosa comune o di proprietà esclusiva del condomino (T. Trani
22.1.2008). Tale condizione non sussiste nelle ipotesi in cui la situazione a cui l'intervento vuol porre riparo si protragga da anni;
situazione questa che, invece, può legittimare il singolo condomino a convocare l'assemblea condominiale per l'adozione delle provvidenze e, nell'evenienza di paralisi dell'assemblea medesima e dunque di inerzia ovvero di mancato raggiungimento di un accordo, a rivolgersi all'organo giudiziario competente con le forme della procedura camerale di volontaria giurisdizione a norma dell'art. 1105 per ottenere le provvidenze sostitutive di quelle di competenza dell'assemblea ed eventualmente con nomina di un amministratore ad hoc (A. Napoli 22.7.2008).”
Solo dopo detta premessa ha opinato che “l'attore ha prodotto esclusivamente le fatture e le fotografie dello stato dei luoghi senza tuttavia dimostrare l'urgenza degli interventi effettuati sule parti comuni dell'edificio (in particolare delle scale) o un evento imprevedibile che rendeva necessaria la riparazione al fine di conservare la cosa comune, né tale urgenza o indifferibilità può desumersi dal mancato intervento del quale altro condomino.” CP_1
Orbene, questa Corte premette che la giurisprudenza è concorde nel ritenere, in materia condominiale, che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134 c.c., a differenza di quanto previsto dall'art. 1100 c.c. nella comunione ordinaria, non insorge in caso di trascuranza degli altri comunisti, ma presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà. (Cass. civ. n.
19254/2021).
In ossequio a quanto chiarito dalla Cassazione, “Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, il condomino che vi ha provveduto deve dimostrare, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ., che ne sussisteva l'urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo”. (Cass. 9743/10).
Occorre a questo punto verificare se nella specie difettasse, come ritenuto in primo grado, il requisito dell'urgenza richiesto dalla norma.
Il concetto di urgenza è desumibile in via interpretativa dallo stesso art. 1134 del Codice Civile.
A tal riguardo per risalente e tradizionale orientamento giurisprudenziale “sono opere urgenti quelle che, secondo il criterio del bonus pater familias, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo nocumento alla cosa” (così, Cass. n. 6400/1984).
La giurisprudenza ha anche chiarito che “Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, il condomino che vi ha provveduto deve dimostrare, ai sensi dell'art. 1134 c.c., che ne sussisteva l'urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo e senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva disconosciuto il diritto del condomino al rimborso delle spese sostenute per l'opera di tinteggiatura e di rifacimento degli intonaci del fabbricato condominiale, in quanto non urgenti,)”. (Cass. 27519/11).
pag. 6/9 La Cassazione ha poi chiarito con sentenza 18759/2016 che il singolo condomino possa ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di lavori indifferibili di manutenzione straordinaria “solo ove, per impedire un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, le opere debbano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condòmini”.
Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati deve perciò essere considerata urgente la spesa la che non può essere differita senza danno o pericolo.
Nel caso che ci occupa i lavori dichiarati dall'appellante, come esposto, sono: tinteggiatura del vano scale;
nuovo impianto elettrico realizzato nel vano scale (asserisce l'appellante che lo stesso non rispettasse le norme antinfortunistiche, ma non allega documentazione probatoria); pulizia e decapitaggio scala in pietra e trattamento idrorepellente della gradinata;
rifacimento della pavimentazione nell'androne delle scale e realizzazione vespaio.
Dalla semplice lettura di tale elenco si evince che nei lavori per i quali è stato richiesto il rimborso difetta il requisito di urgenza;
invero gli interventi realizzati sono per lo più di tipo estetico e non è stata offerta in giudizio alcuna prova idonea a dimostrare il danno o il pericolo che sarebbe potuto derivare dal differimento della spesa.
Le uniche allegazioni fornite dall'appellante sono infatti le fotografie dello stato dei luoghi delle condizioni precedenti l'intervento riparativo e quelle successive, caratterizzate dal ripristino dell'assetto artistico, nonché le fatture.
Da esse, però, non è desumibile nemmeno in via indiziaria il requisito dell'urgenza, trattandosi appunto per lo più di interventi estetici e riguardanti l'aspetto artistico, né tale carenza probatoria poteva essere sanata ammettendo le prove testimoniali richieste, irrilevanti al fine di dimostrare il requisito in parola.
Nella specie è corretta dunque la decisione del primo giudice che ha applicato le norme in materia condominiale e che ha ritenuto che gli interventi non fossero risarcibili difettando il requisito dell'urgenza.
In ogni caso, tra l'altro, trattandosi di edificio vincolato, qualsiasi intervento sullo stesso avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato dalla Sovrintendenza dei Beni culturali che, come è ampiamente emerso in istruttoria, aveva già autorizzato altri interventi urgenti, correttamente eseguiti dal CP_1
Il primo motivo è quindi infondato.
2)SECONDO MOTIVO DI APPELLO: INGIUSTO RIGETTO DELLA DOMANDA EX ART. 2041 c.c.
Con secondo motivo di appello l'appellante si duole della reiezione della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento del CP_1
Questa la decisione assunta al riguardo: “In via subordinata, l'attore ha comunque chiesto che venisse accertato l'arricchimento senza causa del per i lavori eseguiti, con Controparte_1 calcolo di un indennizzo in favore di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2041 c.c.. La giurisprudenza,
pag. 7/9 tuttavia, ha escluso, nel caso di spese effettuate dal condomino, la possibilità di esperire l'azione generale di arricchimento senza causa, in quanto il condomino che abbia sostenuto spese per le cose comuni può azionare la tutela di cui all'art. 1134 se la spesa è urgente, o agire in base al combinato disposto degli artt. 1133, 1137 e 1105, affinché sia effettuata una spesa necessaria, ma non urgente (C. 20528/2017; C. 9629/1994). Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda svolta da va integralmente rigettata.” Parte_2
L'azione di ingiustificato arricchimento è una azione per sua natura complementare e sussidiaria, esperibile “solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 29672 del 22 ottobre 2021).
Il presupposto di un'azione di ingiustificato arricchimento è dunque l'inesistenza di un'azione tipica e può quindi essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento. (Cass. 14944/22).
Ed ancora, più di recente (Cass. Civile Ord. Sez. 2 Num. 29661 Anno 2024):”A ciò si aggiunga che l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2042 cod. civ., che è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti – per l'appunto – dell'arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa”, ha carattere sussidiario ed è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, imponendo la regola della sussidiarietà di affermare che, se l'impoverito dispone di altre difese, l'azione di arricchimento non può essere esercitata, e ciò vale anche se le altre difese, già pertinenti al soggetto, siano andate perdute”.
Nel caso che ne occupa l'azione principale è stata correttamente inquadrata nell'art.1134 c.c. e la reiezione della stessa non si fonda sulla mancanza del titolo posto a suo fondamento, ma sulla mancanza delle prove necessarie alla dimostrazione del requisito dell'urgenza.
Ciò consente di reputare corretta la decisione di respingerla, non solo per i richiamati principi giurisprudenziali, ma anche perché, nello specifico, della questione si è occupata Cassazione
Civile Ord. Sez. 6 N. 5995/2022, col ritenere che “ il motivo va respinto risultando assorbente rispetto all'errore processuale lamentato il rilievo circa l'infondatezza della domanda, tenuto conto, come dedotto dal controricorrente, dell'orientamento espresso da questa Corte, cui il
Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio pag. 8/9 sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ., non potendo essa essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti (
Cass. n. 20528 del 2017).”
Il motivo, e con esso l'appello è, dunque, infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia desunto dal petitum, con dimezzamento dei compensi data la sinteticità degli scritti e la semplicità della controversia.
Trova applicazione l'art. l comma 17 della l. 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.
115\2002 mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di ed avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Sulmona n. 230/2023, così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2)condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.966,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1122/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Marco Bartoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello n. 1122/2023, assunta in decisione l'11.12.2024 e vertente tra
procuratore di sè stesso, residente e domiciliato in Sulmona, Via Parte_1
Carrese n. 32; appellante e
in persona del Sindaco pro tempore, previamente autorizzato a Controparte_1 costituirsi e resistere nel presente grado di giudizio con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del
17.01.2024 , a tal fine rappresentato e difeso dall'Avv. Marina FRACASSI, Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ente con domicilio digitale presso l'indirizzo ulmona.aq.it; Email_1 CP_1
appellato avverso la sentenza n. 230/23 del Tribunale di Sulmona, resa nella causa civile 780/21, notificata il 2 ottobre 2023, in materia di spese condominiali.
CONCLUSIONI per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello dell'Aquila, contrariis rejectis, in riforma della sentenza 230/23 del Tribunale di Sulmona, previa ammissione dei mezzi di prova dei quali alla memoria istruttoria 12 ottobre 2022, condannare il in persona del Controparte_1 sindaco pro-tempore, a pagare all'avv. euro 29.638,60 quale quota della Parte_1 spesa complessivamente sostenuta dall'attore per i lavori descritti in premessa dell'atto di citazione in primo grado, con gli interessi nella misura indicata dal D.Lgs. 231 del 2002 dal 23 giugno 2021 fino all'effettivo soddisfo;
in subordine, condannare il in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1 corrispondere all'appellante un indennizzo ex art. 2041 c.c.;
sempre con il favore delle spese del primo e del secondo grado di giudizio”.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni eccezione, istanza e domanda avversaria disattesa siccome nulla e/o inammissibile e/o infondata tanto in fatto quanto in diritto, per le causali di cui in narrativa, e previa reiezione delle istanze istruttorie articolate, per le ragioni di cui al paragrafo 3 della presente memoria costitutiva, così decidere:
1) Rigettare l'atto di citazione in appello promosso dall'Avv. avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Sulmona n. 230/2023 del 26.7.2023 emessa nell'ambito del proc. civ.
n. 780/2021 R.G.A.C siccome inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la statuizione impugnata.
2) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 230/2023 il Tribunale di Sulmona così ebbe a decidere:
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta integralmente la domanda svolta da;
Parte_1
- Condanna al pagamento, in favore del delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 5.810 per compensi (scaglione valore sino a 52.000, fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie) oltre iva, cpa, spese forfettarie come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del primo grado così come compendiati dal Giudice di primo grado:
“Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo: di condannare il al pagamento, quale quota della Controparte_1 spesa complessivamente sostenuta dall'attore per i lavori effettuati nel Palazzo Mazara, della somma di € 29.638,60 oltre interessi a favore dello stesso.
A sostegno della citata domanda l'attore ha dedotto:
- Di essere proprietario dell'immobile sito in Sulmona Via Carrese n. 32 riportato in catasto al foglio 50 particella 2092 sub 17;
- L'appartamento si trova al secondo piano del Palazzo Mazara, complesso immobiliare di rilevante pregio architettonico di cui il Comune ha una porzione in proprietà;
pag. 2/9 - Il non ha mai tenuto conto delle esigenze legate alle caratteristiche stesse del CP_1
Palazzo Mazara effettuando saltuariamente opere di manutenzione;
- L'attore è dovuto intervenire lui stesso in molte occasioni per sollecitare l'intervento del per la manutenzione del Palazzo anche con ricorsi in via d'urgenza; CP_1
- Nel 2009 l'attore intraprendeva la procedura per la riparazione post-sisma di cui ha giovato anche il Comune, spendendo 200.000,00 € per i lavori di rafforzamento e modifica dell'interno della propria abitazione non rientranti nel progetto;
- Nel quadro di tali lavori, sono state applicate travi e catene nel vano scale, cosicché sono state apportate rotture alle pareti con rimozioni della tinteggiatura e, pertanto, è stata rifatta la tinteggiatura per una spesa di € 26.070,00;
- Nel vano scale è stato poi rifatto l'impianto elettrico per una spesa di € 8.470,00;
- Date le lavorazioni per il post sisma e l'affluenza dell'utenza diretta agli uffici dati in locazione dal Comune prima all'ANAS e poi alla SACA, il vano scale è stato interessato da pulizia e decapitaggio scala in pietra e trattamento idrorepellente della gradinata per € 7.564,00;
- Considerato che nell'androne delle scale si propagava umidità che ha lesionato le murature dell'ingresso, si è provveduto al rifacimento della pavimentazione e alla realizzazione di vespaio sottostante, per un costo di € 6.000;
- La somma di € 48.104,00 anticipata dall'attore va ripartita tra i condomini secondo i millesimi di ciascuno e, dunque, per il Comune la somma di € 29.638,60 poiché detiene 616,136 millesimi;
- Ad ogni modo il deve rimborsare tali somme a titolo di indebito arricchimento;
CP_1
- Rimanevano senza esito le richieste di pagamento.
Con comparsa del 29.6.2022 si costituiva il il quale evidenziava Controparte_1
l'infondatezza dell'avversa domanda stante l'assenza dell'urgenza dei lavori effettuati e, in ogni caso, eccepiva l'eventuale compensazione delle somme con quelle dovute dall'avv.
per i lavori effettuati dal sul tetto del Palazzo Mazara. La causa veniva Parte_1 CP_1 istruita mediante acquisizione di documentazione.
All'udienza del 12.4.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Il Tribunale di Sulmona, quindi, richiamata la normativa in materia di comunione e condominio, nonché la diversa disciplina dettata dagli art.1110 e 1134 c.c., riteneva che nella specie si dovesse applicare l'art. 1134 c.c. e, dunque, si dovesse verificare se i lavori effettuati avessero il carattere dell'urgenza.
A tal fine osservava che l'attore aveva prodotto esclusivamente le fatture e le fotografie dello stato dei luoghi senza tuttavia dimostrare l'urgenza degli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
pag. 3/9 In ordine alla domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa, il Tribunale rilevava che nella specie, difettando il requisito della necessità e dell'urgenza nell'esecuzione dei lavori, non si potesse neppure riconoscere un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
La sentenza veniva appellata il 31.10.2023 dall'Avv. per due ordini di Parte_1 ragioni, che si andranno di seguito ad esaminare.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del gravame proposto e concludendo Controparte_1 come in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione, previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza dell'11.12.2024.
L'appello è infondato in entrambi i motivi e deve essere rigettato.
1)PRIMO MOTIVO DI APPELLO: INGIUSTA ESCLUSIONE DEI MOTIVI DI URGENZA NELLA
ESECUZIONE DEI LAVORI.
L'appellante contesta la decisione di prime cure laddove il giudice a pag. 4, ultimo cpv della sentenza ha affermato che “l'attore ha prodotto esclusivamente le fatture e le fotografie dello stato dei luoghi senza tuttavia dimostrare l'urgenza degli interventi effettuati sule parti comuni dell'edificio (in particolare delle scale) o un evento imprevedibile che rendeva necessaria la riparazione al fine di conservare la cosa comune, né tale urgenza o indifferibilità può desumersi dal mancato intervento del quale altro condomino.” CP_1
Sostiene parte appellante, in primo luogo, che in un contesto storico e artistico tutelato dall'Amministrazione preposta fosse urgente il ripristino dello stato dei luoghi dopo i devastanti interventi post-terremoto e che invece il avesse dimostrato “di non aver in CP_1 nessun conto le esigenze legate alle caratteristiche stesse del “Palazzo Mazara” e dimostra una attenzione inferiore a quella per solito riservata a edifici che non esigono se non manutenzioni”.
Assume che con la seconda memoria ex art. 183 cpc, aveva prodotto il decreto della
Soprintendenza BAAAS, provvedimento che vincolava il proprietario dell'immobile e, per la sua quota, delle parti comuni dell'intero Palazzo Mazara, al rispetto della disciplina di legge.
Questo Collegio premette che il richiamato decreto esponeva solo che : “ritenuto che l'immobile denominato Palazzo Mazara, sito in provincia di L'Aquila, Comune di Sulmona, distinto al catasto al foglio 60 particella 1430 (N.C.T.) confinante con le particelle 1427 e 1428 a nord, Via Carrese ad est, via Panfilo Mazara a sud, Via Peligna ad ovest, come dall'unita planimetria catastale, presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 2 comma 1 – lettera a) del citato Decreto Legislativo, per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata”, sicchè da esso non si desume alcuna necessità di sostenere spese urgenti.
L'appellante deduce anche come il Tribunale avesse a disposizione le fotografie delle condizioni precedenti l'intervento riparativo e quelle successive, caratterizzate dal ripristino del peculiare assetto artistico di tutta la ampia scalinata, costituita da un vano di ben 80 mq di pag. 4/9 ampiezza per una altezza di oltre 14 metri, nel quale sono stati ricomposti tutti i decori devastati dal massiccio uso di “catene” per il rafforzamento sismico: orbene, anche la documentazione fotografica non consente di reputare detti lavori, di certo opportuni, improcrastinabili.
Si richiamano , comunque, le 4 tipologie di lavorazioni per cui è causa, come incontestatamente elencate dall'appellante ( il che rende superfluo assumere prove orali, volta che in contestazione non è l'effettuazione dei lavori, ma la loro urgenza ai fini dell'applicabilità dell'art. 1134 cc): 1)siccome dopo il sisma vennero applicate travi e catene nel vano scale, per cui ne erano derivate rotture alle pareti e rimozioni della tinteggiatura, l'appellante ha commissionato la ritinteggiatura all'Impresa “Arcovaleno” con una spesa di euro 26.070,00, come da fatture numeri 7, 8 e 9 del 2018; 2) sempre nel vano scale, dati i lavori eseguiti e considerato che il precedente impianto elettrico non era a norma delle leggi antinfortunistiche, ne è stato rifatto uno ex novo dall'impresa ElettroService di ” con una spesa di euro CP_2
8.470,00 come da fatture n. 16 del 2018 e 24 del 2019; 3) date le lavorazioni succedutesi per i lavori del sisma, il vano scale è stato interessato daa “pulizia e decapitaggio scala in pietra e trattamento idrorepellente della gradinata” eseguiti dall'impresa “ Controparte_3
” con una spesa di euro 7.564,00, come da fattura n. 10 del 2019; 4) dal pavimento
[...] dell'androne delle scale si propagava umidità che nel tempo ha lesionato le murature dell'ingresso, per cui l'appellante ha provveduto al rifacimento della pavimentazione e alla realizzazione di vespaio sottostante, opere che hanno determinato un costo di euro 6.000,00, come da fattura 15 del 2019 della ditta “PR Ristrutturazioni srl”.
Di qui il complessivo costo di euro 48.104,00, anticipato dall'appellante nella dedotta urgenza di ripristinare l'uso della gradinata, da ripartirsi secondo le quote di proprietà dei condomini e, quindi, da porre a carico del nella misura di euro 29.638,60, dato che l'appellato CP_1 detiene 616,136 millesimi.
Va evidenziato come il Tribunale abbia respinto la domanda assumendo come “Nel caso di specie, pertanto, anche se si tratta di due soli condomini, può trovare applicazione l'art. 1134
c.c., ragion per cui, ai fini del rimborso occorre verificare se i lavori effettuati avevano il carattere dell'urgenza. Secondo la giurisprudenza, per ottenere il rimborso ai sensi dell'art. 1134 cc, è il condomino, che vi abbia provveduto, a dover provare l'urgenza della spesa, ossia la necessità, che implica una valutazione riservata al giudice di merito, di eseguirla senza ritardo e, quindi, senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini
(Cass. 5465/2022; C. 27106/2021; C. 27519/2011; C. 21015/2011; T. Bari 20.10.2008; T.
Genova 22.5.2007; T. Catania 30.5.2006). Il divieto per i singoli condomini di eseguire di propria iniziativa opere relative alle parti comuni cessa quando si tratta di opere urgenti;
tali sono quelle che, secondo il criterio del bonus pater familias, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune (Cass., S.U., 2046/2006;
C. 6400/1984; C. 5356/1977; A. Roma 21.7.2004; T. Bologna 21.4.2005; T. Brescia 8.11.2003; T.
Milano 8.6.1992; P. Catania 22.4.1999). L'intervento diretto del singolo condomino, come quello finalizzato alla riparazione di una cosa comune, trova una giustificazione e quindi la possibilità di rimborso solo quando è destinato a far fronte ad un fenomeno che presenti i caratteri della inopinabilità e della indifferibilità, un evento improvviso, imprevedibile e pag. 5/9 gravemente dannoso della cosa comune o di proprietà esclusiva del condomino (T. Trani
22.1.2008). Tale condizione non sussiste nelle ipotesi in cui la situazione a cui l'intervento vuol porre riparo si protragga da anni;
situazione questa che, invece, può legittimare il singolo condomino a convocare l'assemblea condominiale per l'adozione delle provvidenze e, nell'evenienza di paralisi dell'assemblea medesima e dunque di inerzia ovvero di mancato raggiungimento di un accordo, a rivolgersi all'organo giudiziario competente con le forme della procedura camerale di volontaria giurisdizione a norma dell'art. 1105 per ottenere le provvidenze sostitutive di quelle di competenza dell'assemblea ed eventualmente con nomina di un amministratore ad hoc (A. Napoli 22.7.2008).”
Solo dopo detta premessa ha opinato che “l'attore ha prodotto esclusivamente le fatture e le fotografie dello stato dei luoghi senza tuttavia dimostrare l'urgenza degli interventi effettuati sule parti comuni dell'edificio (in particolare delle scale) o un evento imprevedibile che rendeva necessaria la riparazione al fine di conservare la cosa comune, né tale urgenza o indifferibilità può desumersi dal mancato intervento del quale altro condomino.” CP_1
Orbene, questa Corte premette che la giurisprudenza è concorde nel ritenere, in materia condominiale, che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134 c.c., a differenza di quanto previsto dall'art. 1100 c.c. nella comunione ordinaria, non insorge in caso di trascuranza degli altri comunisti, ma presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà. (Cass. civ. n.
19254/2021).
In ossequio a quanto chiarito dalla Cassazione, “Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, il condomino che vi ha provveduto deve dimostrare, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ., che ne sussisteva l'urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo”. (Cass. 9743/10).
Occorre a questo punto verificare se nella specie difettasse, come ritenuto in primo grado, il requisito dell'urgenza richiesto dalla norma.
Il concetto di urgenza è desumibile in via interpretativa dallo stesso art. 1134 del Codice Civile.
A tal riguardo per risalente e tradizionale orientamento giurisprudenziale “sono opere urgenti quelle che, secondo il criterio del bonus pater familias, appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo nocumento alla cosa” (così, Cass. n. 6400/1984).
La giurisprudenza ha anche chiarito che “Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, il condomino che vi ha provveduto deve dimostrare, ai sensi dell'art. 1134 c.c., che ne sussisteva l'urgenza, ossia la necessità di eseguirla senza ritardo e senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva disconosciuto il diritto del condomino al rimborso delle spese sostenute per l'opera di tinteggiatura e di rifacimento degli intonaci del fabbricato condominiale, in quanto non urgenti,)”. (Cass. 27519/11).
pag. 6/9 La Cassazione ha poi chiarito con sentenza 18759/2016 che il singolo condomino possa ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di lavori indifferibili di manutenzione straordinaria “solo ove, per impedire un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, le opere debbano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condòmini”.
Alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati deve perciò essere considerata urgente la spesa la che non può essere differita senza danno o pericolo.
Nel caso che ci occupa i lavori dichiarati dall'appellante, come esposto, sono: tinteggiatura del vano scale;
nuovo impianto elettrico realizzato nel vano scale (asserisce l'appellante che lo stesso non rispettasse le norme antinfortunistiche, ma non allega documentazione probatoria); pulizia e decapitaggio scala in pietra e trattamento idrorepellente della gradinata;
rifacimento della pavimentazione nell'androne delle scale e realizzazione vespaio.
Dalla semplice lettura di tale elenco si evince che nei lavori per i quali è stato richiesto il rimborso difetta il requisito di urgenza;
invero gli interventi realizzati sono per lo più di tipo estetico e non è stata offerta in giudizio alcuna prova idonea a dimostrare il danno o il pericolo che sarebbe potuto derivare dal differimento della spesa.
Le uniche allegazioni fornite dall'appellante sono infatti le fotografie dello stato dei luoghi delle condizioni precedenti l'intervento riparativo e quelle successive, caratterizzate dal ripristino dell'assetto artistico, nonché le fatture.
Da esse, però, non è desumibile nemmeno in via indiziaria il requisito dell'urgenza, trattandosi appunto per lo più di interventi estetici e riguardanti l'aspetto artistico, né tale carenza probatoria poteva essere sanata ammettendo le prove testimoniali richieste, irrilevanti al fine di dimostrare il requisito in parola.
Nella specie è corretta dunque la decisione del primo giudice che ha applicato le norme in materia condominiale e che ha ritenuto che gli interventi non fossero risarcibili difettando il requisito dell'urgenza.
In ogni caso, tra l'altro, trattandosi di edificio vincolato, qualsiasi intervento sullo stesso avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato dalla Sovrintendenza dei Beni culturali che, come è ampiamente emerso in istruttoria, aveva già autorizzato altri interventi urgenti, correttamente eseguiti dal CP_1
Il primo motivo è quindi infondato.
2)SECONDO MOTIVO DI APPELLO: INGIUSTO RIGETTO DELLA DOMANDA EX ART. 2041 c.c.
Con secondo motivo di appello l'appellante si duole della reiezione della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento del CP_1
Questa la decisione assunta al riguardo: “In via subordinata, l'attore ha comunque chiesto che venisse accertato l'arricchimento senza causa del per i lavori eseguiti, con Controparte_1 calcolo di un indennizzo in favore di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2041 c.c.. La giurisprudenza,
pag. 7/9 tuttavia, ha escluso, nel caso di spese effettuate dal condomino, la possibilità di esperire l'azione generale di arricchimento senza causa, in quanto il condomino che abbia sostenuto spese per le cose comuni può azionare la tutela di cui all'art. 1134 se la spesa è urgente, o agire in base al combinato disposto degli artt. 1133, 1137 e 1105, affinché sia effettuata una spesa necessaria, ma non urgente (C. 20528/2017; C. 9629/1994). Per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda svolta da va integralmente rigettata.” Parte_2
L'azione di ingiustificato arricchimento è una azione per sua natura complementare e sussidiaria, esperibile “solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 29672 del 22 ottobre 2021).
Il presupposto di un'azione di ingiustificato arricchimento è dunque l'inesistenza di un'azione tipica e può quindi essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento. (Cass. 14944/22).
Ed ancora, più di recente (Cass. Civile Ord. Sez. 2 Num. 29661 Anno 2024):”A ciò si aggiunga che l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2042 cod. civ., che è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti – per l'appunto – dell'arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa”, ha carattere sussidiario ed è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, imponendo la regola della sussidiarietà di affermare che, se l'impoverito dispone di altre difese, l'azione di arricchimento non può essere esercitata, e ciò vale anche se le altre difese, già pertinenti al soggetto, siano andate perdute”.
Nel caso che ne occupa l'azione principale è stata correttamente inquadrata nell'art.1134 c.c. e la reiezione della stessa non si fonda sulla mancanza del titolo posto a suo fondamento, ma sulla mancanza delle prove necessarie alla dimostrazione del requisito dell'urgenza.
Ciò consente di reputare corretta la decisione di respingerla, non solo per i richiamati principi giurisprudenziali, ma anche perché, nello specifico, della questione si è occupata Cassazione
Civile Ord. Sez. 6 N. 5995/2022, col ritenere che “ il motivo va respinto risultando assorbente rispetto all'errore processuale lamentato il rilievo circa l'infondatezza della domanda, tenuto conto, come dedotto dal controricorrente, dell'orientamento espresso da questa Corte, cui il
Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio pag. 8/9 sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 cod. civ., non potendo essa essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti (
Cass. n. 20528 del 2017).”
Il motivo, e con esso l'appello è, dunque, infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia desunto dal petitum, con dimezzamento dei compensi data la sinteticità degli scritti e la semplicità della controversia.
Trova applicazione l'art. l comma 17 della l. 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.
115\2002 mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di ed avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Sulmona n. 230/2023, così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2)condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.966,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
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