TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/06/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 213/2025 R.G.
TRA
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(TO), il 06/06/1979, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
MARIA RITA IELASI che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), CP_1 C.F._2
resistente contumace,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.02.2025 conveniva in Parte_1
giudizio ed esponeva: CP_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in data 11.09.2004 in
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Terme Vigliatore;
Per_
- che dalla predetta unione erano nati (in data 3.2.2016), Per_1
(in data 10.01.2008) e (in data 16.02.2006); Per_3
- che l'unione coniugale non aveva avuto uno svolgimento felice a causa delle modalità di vita imposte dall'odierno resistente, prive di qualsiasi forma di condivisione;
- di svolgere attività lavorativa quale tecnico della riabilitazione pediatrica con reddito annuale lordo di circa € 20.000,00, dimezzatosi nell'anno 2024 per la chiusura di un centro di fisiokinesiterapia ove svolgeva la sua attività;
- che il era insegnante di scienze motorie, inserito nelle liste CP_1
GPS e verosimilmente con uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili oltre ad essere titolare di diversi immobili concessi in locazione con rendita annuale pari ad almeno € 25.000,00.
Ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
Pronunciare i provvedimenti provvisori di separazione tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente e adottando i provvedimenti relativi ai figli anche recependo le conclusioni di seguito formulate. 2) Pronunciare, anche con sentenza non definitiva ex art. 709-bis, la separazione personale tra i coniugi e dichiarando che la Parte_1 CP_1
Per_ stessa è da addebitare a quest'ultimo per i motivi in atto indicati. 3) Affidare e
in modo condiviso ad entrambi i genitori, disponendone la residenza privilegiata Per_1
presso la madre, in Barcellona P.G., Via G. Pascoli n. 2/P. 1, presso e con cui vivrà anche il figlio e regolando le modalità di permanenza dei figli minori stesso presso Per_3
il padre secondo le modalità ritenute rispondenti alle esigenze degli stessi, tenendo conto delle loro esigenze e caratteristiche anagrafiche. 4) Conseguentemente, disporre l'assegnazione
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile della casa familiare in Barcellona P.G., Via G. Pascoli n. 2/P. 1, alla sig.ra Pt_1
con cui vivranno i figli;
5) Disporre a carico del marito un assegno a titolo di concorso al
Per_ mantenimento dei figli e , nella misura di € 250,00 mensili per Per_3 Per_1
ciascun figlio, e specificamente € 750,00 mensili, da corrispondersi alla sig.ra entro Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, ed oltre adeguamento Istat, con la contribuzione alle spese straordinarie (comprese le spese straordinarie) per i figli da ripartire in misura del 70% per il sig. ed € 30% per la sig.ra 6) Disporre che l'assegno unico universale CP_1 Pt_1
per i figli venga percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio sicché deve CP_1
essere dichiarato contumace.
All'udienza tenuta in data 12.06.2025, il Giudice, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava parte ricorrente a discutere oralmente la causa, rimettendo il giudizio al
Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148).
Dalle allegazioni di parte ricorrente è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra la fondatezza dell'assunto della ricorrente.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere rigettata per mancanza di prova.
Si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre,
l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass.
20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279).
Giova poi rammentare che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex pluris Cass. n.
25843/2013 e n. 14840/2006). Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al resistente rilevando che l'unione coniugale è stata caratterizzata sin dall'inizio da abitudini del non rispondenti alle esigenze del nucleo familiare, Pt_2
unitariamente inteso.
Ciò posto si evidenzia che non è stato articolato dalla ricorrente alcun mezzo istruttorio finalizzato a dimostrare il nesso eziologico esistente tra la crisi coniugale e la condotta asseritamente colpevole dell'altro coniuge.
A ciò si aggiunga che, per stessa ammissione di parte ricorrente, l'unione coniugale è stata caratterizzata “fin dall'inizio da consuetudini poco rispondenti a ciò che propriamente prevede un'unione coniugale” (cfr. atto di citazione) di talché la riconosciuta disaffezione da parte della ricorrente verso il coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta quindi una conseguenza del progressivo sgretolamento dell'unità familiare e non può essere ricondotta specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dai coniugi, essendo emerso dalle
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile allegazioni della , sostanzialmente, che da tempo il rapporto era Pt_1
entrato in crisi.
Ciò posto, tenuto conto del comportamento processuale del resistente e del fatto che parte ricorrente ha chiesto l'affido condiviso dei figli, e Per_1
Per_
con domiciliazione prevalente presso la casa materna senza addurre l'esistenza di alcuna criticità nel rapporto tra il padre ed i figli, i minori devono essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre.
In relazione alla casa coniugale, deve darsi atto che all'udienza del 12 giugno
2025 la ricorrente ha dichiarato di avere lasciato la stessa per essersi trasferita in un immobile sito nel comune di Terme Vigliatore ove la medesima ha dichiarato di volere permanere.
Quanto al diritto di visita del padre, quest'ultimo potrà incontrare e portare con sé i minori secondo i tempi e i modi concordati con la ricorrente.
In caso di disaccordo, e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, sin sa ora si stabilisce che il minore potrà incontrare il padre, con diritto di prelevamento, tre volte a settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 (o, comunque dall'uscita dalla scuola) alle ore 21,30, nonché, a settimane alterne, dalle 13,00 del sabato alle 20,00 della domenica.
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il 25 dicembre ovvero l'1 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del padre, staranno con lo stesso, dalle ore 16,00 alle ore 22,00; il giorno del compleanno della madre, staranno con la stessa, anche se dovesse ricadere in uno dei giorni che prevede il diritto di visita in favore del padre;
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile nel periodo estivo, negli anni dispari, i minori potranno trascorrere con il padre il periodo dal 15 al 31 luglio ovvero, negli anni pari, dall'1 al 16 agosto.
Per quanto concerne la quantificazione dell'assegno di mantenimento, tenuto conto dei tempi di permanenza presso la casa materna, delle esigenze connesse all'età dei figli (19, 17 e 9 anni), del rilevante compendio immobiliare del resistente (così come desumibile dalle risultanze catastali allegate in atti dalla ricorrente) e della verosimile produttività dello stesso, il Collegio reputa equo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno nella misura mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, tra le quali ricorrono, a titolo esemplificativo, le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché le spese scolastiche o universitarie.
Con riferimento a tali spese va posto a carico della parte ricorrente l'obbligo di fornire all'altro genitore un preavviso, laddove consentito dalle esigenze di carattere sanitario dei minori, di almeno 20 giorni, al fine di consentirgli di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze. In assenza di alcuna indicazione alternativa il contributo sarà dovuto in relazione alle spese originariamente indicate dal proponente, viceversa il contributo sarà dovuto nella misura del 50% del minore importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore.
L'assegno unico universale, tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza presso la casa materna, sarà percepito interamente dalla ricorrente.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, della difficile prevedibilità dell'esito
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile della lite e del comportamento processuale del resistente, rimasto contumace, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
Per_ affida i figli minori, e congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con domiciliazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo le indicazioni fornite in parte motiva;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla , entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, dell'importo di € 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito interamente da parte ricorrente;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terme Vigliatore di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 11 settembre 2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
19, parte II, s. A, anno 2004.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
13.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile (dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 9 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 213/2025 R.G.
TRA
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(TO), il 06/06/1979, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
MARIA RITA IELASI che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
E
(c.f. ), CP_1 C.F._2
resistente contumace,
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.02.2025 conveniva in Parte_1
giudizio ed esponeva: CP_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in data 11.09.2004 in
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile Terme Vigliatore;
Per_
- che dalla predetta unione erano nati (in data 3.2.2016), Per_1
(in data 10.01.2008) e (in data 16.02.2006); Per_3
- che l'unione coniugale non aveva avuto uno svolgimento felice a causa delle modalità di vita imposte dall'odierno resistente, prive di qualsiasi forma di condivisione;
- di svolgere attività lavorativa quale tecnico della riabilitazione pediatrica con reddito annuale lordo di circa € 20.000,00, dimezzatosi nell'anno 2024 per la chiusura di un centro di fisiokinesiterapia ove svolgeva la sua attività;
- che il era insegnante di scienze motorie, inserito nelle liste CP_1
GPS e verosimilmente con uno stipendio di circa € 1.500,00 mensili oltre ad essere titolare di diversi immobili concessi in locazione con rendita annuale pari ad almeno € 25.000,00.
Ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
Pronunciare i provvedimenti provvisori di separazione tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente e adottando i provvedimenti relativi ai figli anche recependo le conclusioni di seguito formulate. 2) Pronunciare, anche con sentenza non definitiva ex art. 709-bis, la separazione personale tra i coniugi e dichiarando che la Parte_1 CP_1
Per_ stessa è da addebitare a quest'ultimo per i motivi in atto indicati. 3) Affidare e
in modo condiviso ad entrambi i genitori, disponendone la residenza privilegiata Per_1
presso la madre, in Barcellona P.G., Via G. Pascoli n. 2/P. 1, presso e con cui vivrà anche il figlio e regolando le modalità di permanenza dei figli minori stesso presso Per_3
il padre secondo le modalità ritenute rispondenti alle esigenze degli stessi, tenendo conto delle loro esigenze e caratteristiche anagrafiche. 4) Conseguentemente, disporre l'assegnazione
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile della casa familiare in Barcellona P.G., Via G. Pascoli n. 2/P. 1, alla sig.ra Pt_1
con cui vivranno i figli;
5) Disporre a carico del marito un assegno a titolo di concorso al
Per_ mantenimento dei figli e , nella misura di € 250,00 mensili per Per_3 Per_1
ciascun figlio, e specificamente € 750,00 mensili, da corrispondersi alla sig.ra entro Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, ed oltre adeguamento Istat, con la contribuzione alle spese straordinarie (comprese le spese straordinarie) per i figli da ripartire in misura del 70% per il sig. ed € 30% per la sig.ra 6) Disporre che l'assegno unico universale CP_1 Pt_1
per i figli venga percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
, ritualmente citato, non si costituiva in giudizio sicché deve CP_1
essere dichiarato contumace.
All'udienza tenuta in data 12.06.2025, il Giudice, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava parte ricorrente a discutere oralmente la causa, rimettendo il giudizio al
Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148).
Dalle allegazioni di parte ricorrente è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra la fondatezza dell'assunto della ricorrente.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere rigettata per mancanza di prova.
Si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre,
l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass.
20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279).
Giova poi rammentare che, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile di legittimità sul punto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex pluris Cass. n.
25843/2013 e n. 14840/2006). Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al resistente rilevando che l'unione coniugale è stata caratterizzata sin dall'inizio da abitudini del non rispondenti alle esigenze del nucleo familiare, Pt_2
unitariamente inteso.
Ciò posto si evidenzia che non è stato articolato dalla ricorrente alcun mezzo istruttorio finalizzato a dimostrare il nesso eziologico esistente tra la crisi coniugale e la condotta asseritamente colpevole dell'altro coniuge.
A ciò si aggiunga che, per stessa ammissione di parte ricorrente, l'unione coniugale è stata caratterizzata “fin dall'inizio da consuetudini poco rispondenti a ciò che propriamente prevede un'unione coniugale” (cfr. atto di citazione) di talché la riconosciuta disaffezione da parte della ricorrente verso il coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta quindi una conseguenza del progressivo sgretolamento dell'unità familiare e non può essere ricondotta specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dai coniugi, essendo emerso dalle
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile allegazioni della , sostanzialmente, che da tempo il rapporto era Pt_1
entrato in crisi.
Ciò posto, tenuto conto del comportamento processuale del resistente e del fatto che parte ricorrente ha chiesto l'affido condiviso dei figli, e Per_1
Per_
con domiciliazione prevalente presso la casa materna senza addurre l'esistenza di alcuna criticità nel rapporto tra il padre ed i figli, i minori devono essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre.
In relazione alla casa coniugale, deve darsi atto che all'udienza del 12 giugno
2025 la ricorrente ha dichiarato di avere lasciato la stessa per essersi trasferita in un immobile sito nel comune di Terme Vigliatore ove la medesima ha dichiarato di volere permanere.
Quanto al diritto di visita del padre, quest'ultimo potrà incontrare e portare con sé i minori secondo i tempi e i modi concordati con la ricorrente.
In caso di disaccordo, e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, sin sa ora si stabilisce che il minore potrà incontrare il padre, con diritto di prelevamento, tre volte a settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 (o, comunque dall'uscita dalla scuola) alle ore 21,30, nonché, a settimane alterne, dalle 13,00 del sabato alle 20,00 della domenica.
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il 25 dicembre ovvero l'1 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del padre, staranno con lo stesso, dalle ore 16,00 alle ore 22,00; il giorno del compleanno della madre, staranno con la stessa, anche se dovesse ricadere in uno dei giorni che prevede il diritto di visita in favore del padre;
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile nel periodo estivo, negli anni dispari, i minori potranno trascorrere con il padre il periodo dal 15 al 31 luglio ovvero, negli anni pari, dall'1 al 16 agosto.
Per quanto concerne la quantificazione dell'assegno di mantenimento, tenuto conto dei tempi di permanenza presso la casa materna, delle esigenze connesse all'età dei figli (19, 17 e 9 anni), del rilevante compendio immobiliare del resistente (così come desumibile dalle risultanze catastali allegate in atti dalla ricorrente) e della verosimile produttività dello stesso, il Collegio reputa equo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno nella misura mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, tra le quali ricorrono, a titolo esemplificativo, le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché le spese scolastiche o universitarie.
Con riferimento a tali spese va posto a carico della parte ricorrente l'obbligo di fornire all'altro genitore un preavviso, laddove consentito dalle esigenze di carattere sanitario dei minori, di almeno 20 giorni, al fine di consentirgli di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze. In assenza di alcuna indicazione alternativa il contributo sarà dovuto in relazione alle spese originariamente indicate dal proponente, viceversa il contributo sarà dovuto nella misura del 50% del minore importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore.
L'assegno unico universale, tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza presso la casa materna, sarà percepito interamente dalla ricorrente.
Tenuto conto delle ragioni della decisione, della difficile prevedibilità dell'esito
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile della lite e del comportamento processuale del resistente, rimasto contumace, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentiti i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
Per_ affida i figli minori, e congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con domiciliazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo le indicazioni fornite in parte motiva;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla , entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, dell'importo di € 750,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito interamente da parte ricorrente;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terme Vigliatore di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 11 settembre 2004 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
19, parte II, s. A, anno 2004.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
13.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
- 8 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile (dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 9 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
sezione civile