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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/10/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O - composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera rel. Dr. ssa Paola De Lisio Consigliera
All' udienza del giorno 8 ottobre 2025 all'esito della camera di consiglio nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 72/2025 dell'anno Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
(cod. fisc. ), residente in Parte_1 C.F._1
LI (TR) ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Marcello Celentano n.35, presso e nello studio degli avvocati Emilio Solimando (cod. fisc. indirizzo di posta elettronica CodiceFiscale_2 certificata avv. e Silvia Solimando (cod. Email_1 fisc. indirizzo di posta elettronica certificata avv- CodiceFiscale_3
, dai quali è rappresentato e difeso - sia Email_2 congiuntamente che disgiuntamente - in virtù di mandato reso su foglio separato con firma autenticata dai difensori, da questi scansionato e firmato digitalmente ed inserita in allegato alla busta telematica
-ricorrente in riassunzione- già appellato-
c o n t r o
Controparte_1
(c.f. ), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21, P.IVA_1 in persona del legale Rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Perugia, presso l'Avvocatura
Pag. 1 di 3 in via Canali 1 ed ivi presso i suoi procuratori: Avv.ti Stefania Di CP_1
Cato, RO ZZ (c.f. CodiceFiscale_4
PEC: t); Email_3 Parte_2
che rappresentano e difendono Parte_3 CP_2
l' congiuntamente e disgiuntamente, per procura generale alle CP_1 liti a rogito del Dott. Notaio in Fiumicino, datata Persona_1
22/03/2024, Rep. n° 37875/racc. 7313
- Resistente in riassunzione- già appellante -
OGGETTO: riassunzione a seguito dell'ordinanza di rinvio n. 5389/2025 ( numero sezionale n. 5316/2024) della Corte di Cassazione
ha definito il giudizio pronunciando il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
Quale giudice del rinvio ai sensi dell'art. 392 C.p.C., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, sulla domanda proposta da contro dinanzi al Tribunale di Terni così Parte_1 CP_1 provvede:
- dichiara il diritto di al ricalcolo della pensione di Parte_1 anzianità categoria Vo n. 10037282 mediante l'esclusione della contribuzione relativa alle ultime 104 settimane di contribuzione figurativa e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna a procedere CP_1 alla riliquidazione del maggior trattamento spettante ed al pagamento delle differenze di trattamento in tal modo maturate dal pensionato sui ratei arretrati, nei limiti della decadenza triennale, a decorrere dal gennaio 2014, da maggiorarsi con interessi legali sino al soddisfo nei limiti di cui all'art. 16, comma 6 L. n. 412/'91.
-Liquida le spese processuali dell'intero giudizio in complessivi €. 8.000,00 ( di cui € 2.200,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per l'appello, €. 1.800,00 per il grado di legittimità ed €. 2.000,00 per il presente giudizio di rinvio), da maggiorarsi con rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge. Compensa tra le parti per un terzo le spese processuali di tutti i gradi come appena liquidate e dichiara tenuto a rifonderne la residua CP_1 parte in favore della controparte con distrazione in favore dei suoi difensori antistatari Avv. Emilio e Silvia Solimando. Così deciso a Perugia il giorno 8 ottobre 2025
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi
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In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O - composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi Presidente Dr.ssa Simonetta Liscio Consigliera rel. Dr. ssa Paola De Lisio Consigliera
All' udienza del giorno 8 ottobre 2025 all'esito della camera di consiglio nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 72/2025 dell'anno Ruolo Gen. Contenzioso Lav. Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
(cod. fisc. ), residente in Parte_1 C.F._1
LI (TR) ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Marcello Celentano n.35, presso e nello studio degli avvocati Emilio Solimando (cod. fisc. indirizzo di posta elettronica CodiceFiscale_2 certificata avv. e Silvia Solimando (cod. Email_1 fisc. indirizzo di posta elettronica certificata avv- CodiceFiscale_3
, dai quali è rappresentato e difeso - sia Email_2 congiuntamente che disgiuntamente - in virtù di mandato reso su foglio separato con firma autenticata dai difensori, da questi scansionato e firmato digitalmente ed inserita in allegato alla busta telematica
-ricorrente in riassunzione- già appellato-
c o n t r o
Controparte_1
(c.f. ), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21, P.IVA_1 in persona del legale Rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Perugia, presso l'Avvocatura
Pag. 1 di 3 in via Canali 1 ed ivi presso i suoi procuratori: Avv.ti Stefania Di CP_1
Cato, RO ZZ (c.f. CodiceFiscale_4
PEC: t); Email_3 Parte_2
che rappresentano e difendono Parte_3 CP_2
l' congiuntamente e disgiuntamente, per procura generale alle CP_1 liti a rogito del Dott. Notaio in Fiumicino, datata Persona_1
22/03/2024, Rep. n° 37875/racc. 7313
- Resistente in riassunzione- già appellante -
OGGETTO: riassunzione a seguito dell'ordinanza di rinvio n. 5389/2025 ( numero sezionale n. 5316/2024) della Corte di Cassazione
ha definito il giudizio pronunciando il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
Quale giudice del rinvio ai sensi dell'art. 392 C.p.C., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, sulla domanda proposta da contro dinanzi al Tribunale di Terni così Parte_1 CP_1 provvede:
- dichiara il diritto di al ricalcolo della pensione di Parte_1 anzianità categoria Vo n. 10037282 mediante l'esclusione della contribuzione relativa alle ultime 104 settimane di contribuzione figurativa e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna a procedere CP_1 alla riliquidazione del maggior trattamento spettante ed al pagamento delle differenze di trattamento in tal modo maturate dal pensionato sui ratei arretrati, nei limiti della decadenza triennale, a decorrere dal gennaio 2014, da maggiorarsi con interessi legali sino al soddisfo nei limiti di cui all'art. 16, comma 6 L. n. 412/'91.
-Liquida le spese processuali dell'intero giudizio in complessivi €. 8.000,00 ( di cui € 2.200,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per l'appello, €. 1.800,00 per il grado di legittimità ed €. 2.000,00 per il presente giudizio di rinvio), da maggiorarsi con rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge. Compensa tra le parti per un terzo le spese processuali di tutti i gradi come appena liquidate e dichiara tenuto a rifonderne la residua CP_1 parte in favore della controparte con distrazione in favore dei suoi difensori antistatari Avv. Emilio e Silvia Solimando. Così deciso a Perugia il giorno 8 ottobre 2025
Il Presidente Dr. Vincenzo Pio Baldi
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