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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/07/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4028 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
nata in [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] in data [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
nato in [...] in data [...], C.F. Parte_3 C.F._3
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Antonio Gramsci n. 7;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 23 luglio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_1 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_1
nato a [...] in data [...] (doc. n. 1), successivamente emigrato in
[...] Argentina senza mai perdere la cittadinanza italiana (doc. n. 3) e trasmettendola ai discendenti fino agli odierni ricorrenti. In data 9.3.1899 a Mottafollone il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_1
anch'ella cittadina italiana, come risulta dall'atto di matrimonio allegato Parte_5 (All.2). (il cui nome veniva trascritto come all'arrivo in Persona_1 Persona_2 Argentina) non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, in favore di quella argentina. Infatti, lo stesso non risulta registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral), nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiorenni (per nascita, per scelta o per naturalizzazione), come risulta dall'allegato certificato del 10.8.2022 (All.3). Dall'unione di (o con la moglie nasceva Per_1 Per_2 Per_1 Parte_5 a Buenos Aires (Argentina), in data 29.5.1909, il figlio come emerge dall'atto Persona_2 di nascita (All.4). In data 20.8.1936 a Buenos Aires (Argentina) contraeva matrimonio con Persona_2 [...]
, come risulta dall'atto di matrimonio allegato (All.5) e da questo matrimonio Persona_3 nasceva a Buenos Aires (Argentina), in data 2.6.1937, come da atto di nascita Persona_4 allegato (All.6). In data 28.4.1960, a Buenos Aires (Argentina), contraeva matrimonio con Persona_4 [...]
, come dimostrato dall'atto di matrimonio allegato (All.7) e da questo matrimonio Persona_5
1 nasceva a Buenos Aires, il 21.10.1963, il figlio (cfr. atto di nascita All. Persona_6 8). In data 26.7.1984 a Buenos Aires (Argentina) contraeva matrimonio Persona_6 con , come comprovato dall'atto di matrimonio allegato (All.9) e da Persona_7 questo matrimonio nascevano a Buenos Aires gli odierni ricorrenti: in Parte_1 data 19.12.1984 (cfr. All.10); in data 2.12.1985 (cfr. All. 11); Parte_2 [...]
in data 3.1.1994 (cfr. All. 12) e in data 2.10.1996 (All. Parte_3 Parte_4 13). Il si è costituito in giudizio senza contestare la domanda e ha chiesto, in via Controparte_1 gradata, la compensazione delle spese di lite. Il P.M. in sede non ha formulato conclusioni. Istruita con produzione documentale, svoltasi ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti. 2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Mottafollone, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 2.1 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani all'estero, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_6 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene, infatti, che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_7 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008). D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso il sito online del Consolato Generale d'Italia dell'Argentina territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale. 2.2 Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Argentina. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione argentina di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_1 odierni ricorrenti. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
2 Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 20.8.2025 Il Giudice
dott. Pietro Caré
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