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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/09/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di discussione all'udienza dell'11 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 110 /2023 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANDREA BAVA ) C.F._2
ricorrente in riassunzione e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'AVVOCATURA DELLO STATO di GENOVA C.F._3
resistente in riassunzione
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da ricorso in riassunzione. per l'appellato: come da memoria di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 68/2019 la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Parte_1 , militare in servizio nell'Arma dei Carabinieri, volta a conseguire i
[...]
benefici previsti per le vittime del dovere in relazione alle lesioni riportate in occasione di un incidente stradale verificatosi allorché, durante il servizio, si era fermato sul ciglio di una strada statale per prestare assistenza a persone rimaste coinvolte in un precedente sinistro stradale.
Con ordinanza n.8961 del 30 marzo 2023 la Corte Suprema di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso svolti dal secondo cui la Pt_1
corte territoriale aveva errato nel circoscrivere la doglianza del ricorrente alla qualificazione giuridica dei fatti, essendo stata invece lamentata “la correttezza della ricostruzione storica di questi ultimi contestata in relazione alla relazione del Comandante della Compagnia CC di
Mondragone, prodotta sub all. 3 del fascicolo di primo grado, che – descrivendo l'intervento come operazione di soccorso – risultava decisiva al fine dell'inquadramento dei fatti nell'alveo dell'art. 1, comma 563, l. n.
266/2005”; la corte territoriale aveva infatti omesso di valutare tale documento.
Con il terzo e quarto motivo il ricorrente ha anche lamentato la “violazione
e falsa applicazione dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, e dell'art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la vicenda non potesse essere sussunta nell'ambito di un'operazione di soccorso o comunque nell'ambito di un'attività di tutela della pubblica incolumità”.
La Suprema Corte, rilevata la denuncia di un “error in procedendo”, ed avendo quindi “il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali”, ha cassato la sentenza con rinvio riscontrando la sussistenza della “violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), così come
pag. 2/16 del principio del tantum devolutum quantum appellatum (artt. 434 e 437
c.p.c.)”; con ciò accogliendo i primi due motivi di ricorso, restando assorbiti gli ulteriori due motivi.
Con ricorso depositato in data 06/04/2023 riassume il Parte_1
giudizio insistendo perché il venga condannato a Controparte_2
riconoscergli i benefici quale vittima del dovere ex art. 1 comma 563 l.
266/05 e specificamente:
1. la speciale elargizione ex art. 5 comma l.
206/04 per intero, o, in via subordinata, da commisurarsi alla invalidità permanente del 43%, o come meglio determinata tramite CTU;
2. l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 elevato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) con decorrenza 01.01.2006;
3. lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04, con la decorrenza 01.01.2008; 4. la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04 ex art. 4 comma 1 lett. C d.p.r.
243/06; 5. il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n.
203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 2 comma 106 l.
244/07; 6. il diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 l.
206/04 come esteso dall'art. 4 dpr 243/06.
Il resiste, ribadendo la necessità dell'esposizione a Controparte_2
un rischio diverso da quello istituzionale. Contesta in subordine la percentuale di invalidità allegata ex adverso ed invoca l'applicazione del divieto di cumulo.
La causa, istruita mediante espletamento di CTU medico-legale, all'udienza dell'11 settembre 2025 è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Ω Ω Ω
pag. 3/16 Nell'ambito del presente giudizio di rinvio ad effetto restitutorio, rimosso l'errore che ha precedentemente precluso l'esame del merito della causa, occorre procedere alla relativa decisione con pienezza cognitiva.
E' pacifico in causa che il militare dell'Arma dei Carabinieri, in Pt_1
data 2 gennaio 1999 è rimasto ferito durante un intervento prestato in conseguenza di un incidente stradale.
Il Martucci ha allegato al ricorso il Rapporto Regione CC Campania
Compagnia Casal di Principe 15.02.1999 dal seguente contenuto: “Il 2 gennaio 1999, alle ore 13.30, l'Appuntato… unitamente al Vicebrigadiere
effettivi alla Stazione Carabinieri di Mondragone CE per il Pt_1
N.O.R. (id est. Nucleo operativo radiomobile) comandati di servizio nell'ambito del territorio di competenza, rispettivamente quali autista e capo equipaggio, a bordo dell'autovettura Alfa 155 targata EI-AM 842 in dotazione a detto reparto, sono stati informati dalla loro centrale operativa che sulla SS Nola (NA) –Villa Literno (CE) in direzione Nola, vi era un incidente stradale. I militari, giunti al limite del territorio, e verificato che il sinistro stradale si era verificato nel territorio di pertinenza di questa
Compagnia Carabinieri, hanno richiesto tramite centrale operativa l'invio di militari di Casal di Principe per le verifiche di competenza. Gli stessi però, autorizzati a rimanere sul posto, hanno parcheggiato il veicolo militare sulla corsia di emergenza dopo l'autovettura incidentata…constatando che tale veicolo, condotto dalla proprietaria
nata a [...] il [...]… con a bordo Controparte_3 CP_4
nato ad [...] il [...] e nato a [...] il
[...] CP_5
31.05.1984, a causa di un guasto meccanico alla ruota anteriore destra aveva sbandato ed urtato contro il guard rail destro della corsia di marcia.
pag. 4/16 Mentre l'equipaggio attendeva l'arrivo degli altri militari in compagnia di
sul posto prima dell'arrivo dei Carabinieri a Persona_1
bordo della propria autovettura … che aveva anch'egli parcheggiato sulla corsia di emergenza lontano dalla vettura incidentata, è sopraggiunta a forte velocità, sbandando per la strada resa viscida dalla pioggia,
l'autovettura Alfa 146… che ha urtato prima contro il guardrail centrale e successivamente contro l'autovettura Polo, travolgendo i militari e il
” (cfr. allegato 2 fascicolo di parte ricorrente). Per_2
Ha altresì prodotto la relazione del Comandante del Corpo del seguente tenore: “Il giorno 02.01.1999 con turno 12.00-18 l'equipaggio della dipendente Aliquota radiomobile Composta dal V.B. s.p. (a) Per_3
e dall'App. Gaeta Liborio… espletava servizio perlustrativo
[...]
automontato per conto del . Alle ore 13.30 circa, su CP_2 CP_2
disposizione della locale Centrale Operativa, il citato equipaggio si portava presso la strada denominata Nola-Villa Literno per prestare assistenza agli occupanti di una autovettura coinvolta in un incidente stradale. I militari giunti sul luogo dell'evento parcavano il veicolo militare sulla corsia di emergenza e scesi dalla stessa, si apprestavano a soccorrere i malcapitati. Improvvisamente sopraggiungeva, a forte velocità, un'altra autovettura che, dopo avere sbandato, investiva i militari operanti.” (cfr. allegato 3 al ricorso).
A norma dell'art. 1 co. 563 della legge n. 266/05 “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in
pag. 5/16 conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Secondo il Tribunale di Imperia il non avrebbe provato che Pt_1
l'incidente si è verificato mentre prestava soccorso agli occupanti di una vettura coinvolta in un incidente stradale, non essendovi alcun riferimento in tal senso nel rapporto di servizio del 15.2.2009. Non risulterebbe in particolare provato che dette persone si trovavano “in stato di pericolo od almeno di oggettiva grave difficoltà”, emergendo per contro dagli atti che il ricorrente si era limitato “a raggiungere un veicolo incidentato e ad attendere il loco l'arrivo di altri colleghi, una volta constatato che il fatto era accaduto in un territorio non di pertinenza della sua Compagnia”.
Poiché nessuno degli occupanti la vettura aveva riportato lesioni, e considerato che già altro automobilista, , era intervenuto a Parte_2
prestare soccorso, per il Tribunale risulta evidente “anche sul piano logico” che “non vi era nessuna persona bisognosa di soccorso”.
Secondo il Tribunale, a maggior ragione la situazione non potrebbe ascriversi al novero “delle attività finalizzate a tutelare la pubblica incolumità”.
La suddetta ricostruzione dei fatti non può tuttavia considerarsi corretta, in quanto omette di considerare gli eventi come puntualmente descritti tanto nel rapporto di servizio del 15.2.2009 che nella relazione del comandante del corpo di appartenenza del Pt_1
pag. 6/16 Da tali documenti emerge che i militari, espressamente comandati sul posto per “prestare assistenza”, hanno ivi rinvenuto due autovetture ferme nella corsia di emergenza, una delle quali incidentata e con a bordo la conducente e due passeggeri minorenni, l'altra appartenente ad automobilista arrestatosi per prestare soccorso e quindi uscito dal proprio automezzo. Il tutto in un contesto di aggravato pericolo in quanto entrambe le autovetture si trovavano nella corsia di emergenza in un tratto rettilineo della SS bis nel comune di Villa Literno preceduto da una curva, in presenza di manto stradale reso viscido dalla pioggia. La pericolosità del tratto di strada risulta altresì evidenziata dal fatto che anche il primo incidente aveva determinato danni all'autovettura conseguenti all'”urto contro protezioni laterali della carreggiata”. (cfr. descrizione dell'evento e planimetria contenuti nell'Informativa preliminare del Comandante della
Polizia Stradale di Caserta, distaccamento di Capua, del 3.1.1999; doc. n. 4 di parte ricorrente).
Si trattava pertanto di intervenire a supporto di una automobilista e di due passeggeri minorenni che si trovavano in un tratto di strada pericoloso e che potevano a loro volta determinare pericolo per la circolazione.
Tanto è vero che un ulteriore veicolo, sopraggiunto ad alta velocità, sbandava ed investiva il provocando altresì il ferimento di Pt_1
(conducente del veicolo Volkswagen incidentato che i Persona_4
militari stavano assistendo), (automobilista fermatosi con Parte_2
l'autoveicolo privato per prestare soccorso), (agente di Persona_5
polizia collega di nonché dei minori e Pt_1 Controparte_4 CP_5
(trasporti sull'autovettura condotta dalla cfr. allegato 4 di
[...] CP_3
parte ricorrente).
pag. 7/16 Per tal modo ricostruiti i fatti, non vi è dubbio che il al momento Pt_1
dell'incidente fosse impegnato in “operazione di soccorso”, essendo stato comandato a prestare aiuto a soggetti che si trovavano “in situazione di pericolo imminente” (cfr. Cass. 34299/2024), oltre che a tutelare la pubblica incolumità, dovendosi intendere per tale la situazione di pericolo per la sicurezza di un numero indeterminato di persone e cose.
Siffatte conclusioni non possono considerarsi inficiate dal fatto che i militari erano sul posto in attesa dell'arrivo di colleghi competenti per territorio, in quanto per l'appunto comandati di attenderli per garantire che l'assistenza non registrasse soluzione di continuità.
La Suprema Corte ha ribadito di recente l'orientamento ormai consolidato per il quale, ai fini della integrazione del comma 563, non occorre un'alea particolare, eccedente l'ordinario (cfr. Cass. civ., sez. lav. 19 giugno 2024,
n. 16581), dovendosi “ritenere che anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n.
266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio (…)”.
Con la specificazione che “è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della
pag. 8/16 speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività” (cfr. 34299/2024).
L'investimento subito dal concretizza il rischio proprio del Pt_1
prestare soccorso a persone ferme a bordo strada per vettura incidentata, in condizioni stradali ed ambientali pericolose.
Lo status di vittima del dovere deve pertanto ritenersi accertato.
Essendo contestata la percentuale di invalidità indicata dal ricorrente mediante consulenza medica di parte, è stato dato ingresso a CTU medico – legale. Acquisita la perizia, è stato necessario richiedere chiarimenti al
CTU, con esiti insoddisfacenti sicché, tenuto conto anche dei rilievi formulati dalle parti, è stata disposta la rinnovazione della CTU.
Occorre quindi dare conto di come il nuovo CTU, dott. Persona_6
ha determinato l'invalidità complessiva derivata al ricorrente in conseguenza dell'evento per cui è causa, secondo i criteri previsti dal
D.P.R. 181/2009.
Il dottor visitato il ricorrente e considerata la documentazione Per_6
medica in atti, ha determinato il seguente “bilancio lesionale:
- frattura biossea gamba destra al quarto distale sottoposta ad intervento di riduzione sintesi con applicazione estemporanea di fissatore esterno;
- frattura 2,3,4 metatarso destro
- frtt base F2 del I raggio piede destro con lussazione ridotta
- Trauma cranico chiuso con ferita lacero-contusa frontoparietale
- Ferita lacero-contusa in sede LLa destra con sezione totale del tendine achilleo e lesione del flessore lungo dell'alluce.
Le lesioni all'arto inferiore destro concorrono ad inficiare la funzione deambulatoria nel suo insieme: ad oggi, infatti, troviamo una riduzione di
pag. 9/16 ¼ / ½ della mobilità dell'articolazione tibio-tarsica destra, una ipomobilità delle dita del piede destro con anchilosi rettilinea del alluce e del II raggio destro, esiti di tenorrafia del tendine d'LL con esiti cicatriziali e relativa perdita del profilo LLo, deficit deambulatorio più accentuato su punte talloni;
si rilevano altresì le ferite del volto.
È poi rilevabile una insufficienza venosa e linfatica dell'arto inferiore destro, che ritengo essere correlabile all'evento, visti gli esiti traumatici e vista la mancanza di una reale causa alternativa che possa spiegarla.
Come detto, se valutato nel complesso, la quasi totalità delle lesioni insiste sull'arto inferiore destro, concorrendo ad una riduzione della capacità deambulatoria”.
Ha quindi provveduto alla valutazione dei postumi secondo le tabelle più favorevoli, individuate in quelle allegate al DM 05/02/1992, così riassume la valutazione del danno: “DB: 25% - Danno Morale: 4% - Invalidità permanente ex DM 05/02/1992: 27% L'invalidità complessiva da riconoscersi al Sig. è pari al 31%. Per quanto attiene alla Pt_1
stabilizzazione, i postumi relativi all'infortunio occorso al Sig. il Pt_1
02/01/1999 si possono ritenere stabilizzati nel 16 novembre 1999, ovverossia alla data della visita presso la Commissione Medica
Ospedaliera di Caserta”.
In sede di discussione orale, tenuto conto dei rilievi formulati dal CTP del e delle risultanze della documentazione medica in atti, le parti CP_2
sono state invitate a prendere posizione, in particolare, sull'eziologia dei postumi da “insufficienza venosa e linfatica dell'arto inferiore destro”, con invalidità valutata dal CTU al 7%, anche ai fini della decorrenza degli assegni oggetto del contendere.
pag. 10/16 Le parti hanno concordato sul fatto che la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che l'art. 149 disp att cpc trova applicazione anche alle vittime del dovere, al fine del riconoscimento del complesso invalidante nella sua interezza e nel suo sviluppo temporale (sulla valutazione medico- legale per le vittime del terrorismo ed equiparate cfr. Cass. Sez. Un. n.
6214- 6215- 6216 - 6217/2022).
Parte ricorrente ha evidenziato che i postumi secondo il CTU si sono stabilizzati quando il ricorrente è rientrato in servizio;
ribadita la riconducibilità causale dell'insufficienza venosa alle lesioni riportate dal ha chiesto che, ove ritenuto necessario, il CTU venisse chiamato Pt_1
a chiarimenti al fine di determinare la decorrenza dell'aggravamento dei postumi.
Il ha richiamato, sul punto, le valutazioni del proprio CTP, CP_2
rimettendosi quanto al richiamo del CTU in punto a decorrenza dei postumi.
Tanto premesso, deve rilevarsi che il CTU, nel rispondere ai rilievi del CTP del , ha precisa quanto segue: “Non ritengo di aver valutato CP_2
“malattie in capo ad un soggetto derivate dall'usura lavorativa e personale protratta” … “Infatti, nella disamina ho preso in considerazione tutte le lesioni occorse all'esito dell'incidente avvenuto in data 02.01.1999, tentando di effettuare -per quanto possibile- una valutazione “ora per allora”, valutando il complesso lesivo -ad oggi- inficiante la capacità deambulatoria”
Ed ancora: “il calcolo tabellare è stato fatto sul bilancio lesionale del tempo. In merito al bilancio lesionale, ritengo che dall'evento sia derivato anche il quadro di insufficienza vascolare dell'arto inferiore destro, ad
pag. 11/16 oggi obiettivabile: questo, a mio parere, deriva solo ed esclusivamente dal trauma complesso occorso all'esito dell'incidente del 02.01.1999. In termini medico-legali, l'edema da insufficienza vascolare dell'arto inferiore destro è da porsi in nesso con l'incidente del gennaio 1999 in quanto vi è una chiara efficienza lesiva, un ovvio criterio topografico
(essendo l'insufficienza vascolare presente solo all'arto colpito), una continuità fenomenica (ricordando che l'insufficienza venosa si può instaurare nel tempo a causa del rimodellamento dei tessuti dovuti al trauma).
E non sono rilevabili ulteriori eventi che possano aver causato
l'insufficienza vascolare attuale, così come non ci sono patologie attuali che possano giustificarlo.
Allo stesso modo, ascrivere semplicemente all'età questa complicanza sarebbe sbagliato, essendo presente solo all'arto infortunato.
Non ritengo corretto inquadrarla come “malattia” come appare essere fatto dal CT del ”. Controparte_2
Le conclusioni del CTU in punto a nesso causale tra la patologia in esame e le lesioni riportate dal appaiono corrette e condividibili, Pt_1
considerato che gli esiti di fratture biossee comportano disturbi di circolo
(cfr codice 292 tabella di cui al DL 38/2000, riconosciuto in sede di valutazione dal CTU), e tenuto conto degli indici di efficienza lesiva nonché del criterio topografico e della continuità fenomenica evidenziate dal CTU.
Deve tuttavia ritenersi che, tenuto conto della documentazione medica in atti, l'evidenza clinica dell'insufficienza venosa possa ricollegarsi unicamente agli esiti dell'“Ecodoppler arterioso e venoso arti inferiori ASL
pag. 12/16 Savona, 12/04/2016" in atti (il cui referto, riferito dallo stesso CTU, è il seguente: “frattura esposta post- traumatica di tibia, perone, secondo, terzo, quarto metatarso destro con lesione del tendine di LL trattata chirurgicamente;
reintervento dopo 3 mesi.. poi apparecchio gessato per altri 3 mesi.. Sistema venoso… varici al terzo inferiore di gamba faccia anteriore.. Conclusione: edema soprattutto di origine linfatica da lesione degli stessi.. uso di gambaletto elastico di seconda classe di compressione..").
Siffatto riscontro clinico rende superfluo il richiamo del CTU a chiarimenti.
Considerata l'incidenza della valutazione al 7% di tale patologia ai fini del raggiungimento della soglia di legge di invalidità permanente (non inferiore al 25%), la decorrenza tanto dell'assegno vitalizio che dello speciale assegno vitalizio va stabilita avuto riguardo all'invalidità complessiva esitata dall'aggravamento, da ritenersi certificata in data 12.4.2016.
Il resistente ha richiesto che “sia detratto dalle somme da CP_2
corrispondersi quanto già percepito a titolo di provvidenza pubblica e/o indennizzo e/o risarcimento del danno”.
Premesso che non emergono agli atti evidenze di quanto eventualmente percepito aliunde dal in conseguenza dell'evento per cui è causa, Pt_1
deve rilevarsi che la S.C. ha chiarito che “la previsione di incumulabilità … contenuta nella legge 20 ottobre 1990, n. 302 - Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – all'articolo 13 … sancisce la incumulabilità (indipendentemente dalla situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria) degli assegni vitalizi previsti dalla medesima legge con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze (nonché delle
pag. 13/16 elargizioni di cui alla legge stessa con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo). La previsione di incumulabilità riguarda, dunque, gli assegni vitalizi (e le elargizioni) previsti dalla stessa legge nr. 302/1990 … Né può farsi richiamo alla disciplina dell'articolo 13 legge nr. 302/1990, il cui dettato letterale è limitato agli assegni e alle provvidenze previste dalla medesima legge. Tale interpretazione trova conferma nel D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 -
Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo edella criminalità organizzata - con il quale sono state riunite e coordinate le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle leggi 13 agosto
1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302 nonché stabilite le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407. L'articolo 4 del regolamento, che disciplina le modalità per la dichiarazione delle provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze e per l'esercizio della opzione (ove possibile), dispone, al comma 4: «Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di riversibilità, nonché i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466». Il beneficio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dunque, non rientra nel divieto di cumulo;
in ogni caso i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati, non sono compresi tra le provvidenze pubbliche di carattere
pag. 14/16 continuativo soggette alla incumulabilità” (Cass. 3824/2021; v. anche App.
Genova 297/2024 e 202/2025).
Per quanto sopra esposto, il ricorso viene accolto nei termini di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese delle CCTTUU, liquidate con separati decreti, vanno poste in via definitiva a carico del resistente, dovendosi ritenere per tal modo CP_2
integrato anche il dispositivo reso all'esito dell'udienza di discussione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c. in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di al Parte_1
riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere e, per l'effetto, condanna il a corrispondergli: Controparte_2
la speciale elargizione ex art. 5 l. 206/04 nella misura di legge da parametrarsi all'accertata invalidità del 31%;
l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio, entrambi con decorrenza
12/04/2016;
Dichiara il diritto di all'assistenza psicologica ex art. 6 Parte_1
comma 2 l. 206/04 ex art. 4 comma 1 lett. C d.p.r. 243/06 ed il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica nonchè al beneficio di cui all'art. 1 L.n. 203/2000
(diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 l. 206/2004.
Condanna il al pagamento, in favore della parte Controparte_2
ricorrente delle spese di lite che liquida in € 6.400,00 per il primo grado, in
€ 6.000,00 per il secondo grado, in € 4.000,00 per il grado di legittimità ed in € 7.000,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a.
pag. 15/16 qualora dovuta e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso l'11 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'esito di discussione all'udienza dell'11 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 110 /2023 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANDREA BAVA ) C.F._2
ricorrente in riassunzione e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'AVVOCATURA DELLO STATO di GENOVA C.F._3
resistente in riassunzione
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da ricorso in riassunzione. per l'appellato: come da memoria di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 68/2019 la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Parte_1 , militare in servizio nell'Arma dei Carabinieri, volta a conseguire i
[...]
benefici previsti per le vittime del dovere in relazione alle lesioni riportate in occasione di un incidente stradale verificatosi allorché, durante il servizio, si era fermato sul ciglio di una strada statale per prestare assistenza a persone rimaste coinvolte in un precedente sinistro stradale.
Con ordinanza n.8961 del 30 marzo 2023 la Corte Suprema di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso svolti dal secondo cui la Pt_1
corte territoriale aveva errato nel circoscrivere la doglianza del ricorrente alla qualificazione giuridica dei fatti, essendo stata invece lamentata “la correttezza della ricostruzione storica di questi ultimi contestata in relazione alla relazione del Comandante della Compagnia CC di
Mondragone, prodotta sub all. 3 del fascicolo di primo grado, che – descrivendo l'intervento come operazione di soccorso – risultava decisiva al fine dell'inquadramento dei fatti nell'alveo dell'art. 1, comma 563, l. n.
266/2005”; la corte territoriale aveva infatti omesso di valutare tale documento.
Con il terzo e quarto motivo il ricorrente ha anche lamentato la “violazione
e falsa applicazione dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, e dell'art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la vicenda non potesse essere sussunta nell'ambito di un'operazione di soccorso o comunque nell'ambito di un'attività di tutela della pubblica incolumità”.
La Suprema Corte, rilevata la denuncia di un “error in procedendo”, ed avendo quindi “il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali”, ha cassato la sentenza con rinvio riscontrando la sussistenza della “violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), così come
pag. 2/16 del principio del tantum devolutum quantum appellatum (artt. 434 e 437
c.p.c.)”; con ciò accogliendo i primi due motivi di ricorso, restando assorbiti gli ulteriori due motivi.
Con ricorso depositato in data 06/04/2023 riassume il Parte_1
giudizio insistendo perché il venga condannato a Controparte_2
riconoscergli i benefici quale vittima del dovere ex art. 1 comma 563 l.
266/05 e specificamente:
1. la speciale elargizione ex art. 5 comma l.
206/04 per intero, o, in via subordinata, da commisurarsi alla invalidità permanente del 43%, o come meglio determinata tramite CTU;
2. l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 elevato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) con decorrenza 01.01.2006;
3. lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04, con la decorrenza 01.01.2008; 4. la declaratoria del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 l. 206/04 ex art. 4 comma 1 lett. C d.p.r.
243/06; 5. il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n.
203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 2 comma 106 l.
244/07; 6. il diritto all'esenzione ticket, beneficio sancito dall'art. 9 l.
206/04 come esteso dall'art. 4 dpr 243/06.
Il resiste, ribadendo la necessità dell'esposizione a Controparte_2
un rischio diverso da quello istituzionale. Contesta in subordine la percentuale di invalidità allegata ex adverso ed invoca l'applicazione del divieto di cumulo.
La causa, istruita mediante espletamento di CTU medico-legale, all'udienza dell'11 settembre 2025 è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
Ω Ω Ω
pag. 3/16 Nell'ambito del presente giudizio di rinvio ad effetto restitutorio, rimosso l'errore che ha precedentemente precluso l'esame del merito della causa, occorre procedere alla relativa decisione con pienezza cognitiva.
E' pacifico in causa che il militare dell'Arma dei Carabinieri, in Pt_1
data 2 gennaio 1999 è rimasto ferito durante un intervento prestato in conseguenza di un incidente stradale.
Il Martucci ha allegato al ricorso il Rapporto Regione CC Campania
Compagnia Casal di Principe 15.02.1999 dal seguente contenuto: “Il 2 gennaio 1999, alle ore 13.30, l'Appuntato… unitamente al Vicebrigadiere
effettivi alla Stazione Carabinieri di Mondragone CE per il Pt_1
N.O.R. (id est. Nucleo operativo radiomobile) comandati di servizio nell'ambito del territorio di competenza, rispettivamente quali autista e capo equipaggio, a bordo dell'autovettura Alfa 155 targata EI-AM 842 in dotazione a detto reparto, sono stati informati dalla loro centrale operativa che sulla SS Nola (NA) –Villa Literno (CE) in direzione Nola, vi era un incidente stradale. I militari, giunti al limite del territorio, e verificato che il sinistro stradale si era verificato nel territorio di pertinenza di questa
Compagnia Carabinieri, hanno richiesto tramite centrale operativa l'invio di militari di Casal di Principe per le verifiche di competenza. Gli stessi però, autorizzati a rimanere sul posto, hanno parcheggiato il veicolo militare sulla corsia di emergenza dopo l'autovettura incidentata…constatando che tale veicolo, condotto dalla proprietaria
nata a [...] il [...]… con a bordo Controparte_3 CP_4
nato ad [...] il [...] e nato a [...] il
[...] CP_5
31.05.1984, a causa di un guasto meccanico alla ruota anteriore destra aveva sbandato ed urtato contro il guard rail destro della corsia di marcia.
pag. 4/16 Mentre l'equipaggio attendeva l'arrivo degli altri militari in compagnia di
sul posto prima dell'arrivo dei Carabinieri a Persona_1
bordo della propria autovettura … che aveva anch'egli parcheggiato sulla corsia di emergenza lontano dalla vettura incidentata, è sopraggiunta a forte velocità, sbandando per la strada resa viscida dalla pioggia,
l'autovettura Alfa 146… che ha urtato prima contro il guardrail centrale e successivamente contro l'autovettura Polo, travolgendo i militari e il
” (cfr. allegato 2 fascicolo di parte ricorrente). Per_2
Ha altresì prodotto la relazione del Comandante del Corpo del seguente tenore: “Il giorno 02.01.1999 con turno 12.00-18 l'equipaggio della dipendente Aliquota radiomobile Composta dal V.B. s.p. (a) Per_3
e dall'App. Gaeta Liborio… espletava servizio perlustrativo
[...]
automontato per conto del . Alle ore 13.30 circa, su CP_2 CP_2
disposizione della locale Centrale Operativa, il citato equipaggio si portava presso la strada denominata Nola-Villa Literno per prestare assistenza agli occupanti di una autovettura coinvolta in un incidente stradale. I militari giunti sul luogo dell'evento parcavano il veicolo militare sulla corsia di emergenza e scesi dalla stessa, si apprestavano a soccorrere i malcapitati. Improvvisamente sopraggiungeva, a forte velocità, un'altra autovettura che, dopo avere sbandato, investiva i militari operanti.” (cfr. allegato 3 al ricorso).
A norma dell'art. 1 co. 563 della legge n. 266/05 “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in
pag. 5/16 conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Secondo il Tribunale di Imperia il non avrebbe provato che Pt_1
l'incidente si è verificato mentre prestava soccorso agli occupanti di una vettura coinvolta in un incidente stradale, non essendovi alcun riferimento in tal senso nel rapporto di servizio del 15.2.2009. Non risulterebbe in particolare provato che dette persone si trovavano “in stato di pericolo od almeno di oggettiva grave difficoltà”, emergendo per contro dagli atti che il ricorrente si era limitato “a raggiungere un veicolo incidentato e ad attendere il loco l'arrivo di altri colleghi, una volta constatato che il fatto era accaduto in un territorio non di pertinenza della sua Compagnia”.
Poiché nessuno degli occupanti la vettura aveva riportato lesioni, e considerato che già altro automobilista, , era intervenuto a Parte_2
prestare soccorso, per il Tribunale risulta evidente “anche sul piano logico” che “non vi era nessuna persona bisognosa di soccorso”.
Secondo il Tribunale, a maggior ragione la situazione non potrebbe ascriversi al novero “delle attività finalizzate a tutelare la pubblica incolumità”.
La suddetta ricostruzione dei fatti non può tuttavia considerarsi corretta, in quanto omette di considerare gli eventi come puntualmente descritti tanto nel rapporto di servizio del 15.2.2009 che nella relazione del comandante del corpo di appartenenza del Pt_1
pag. 6/16 Da tali documenti emerge che i militari, espressamente comandati sul posto per “prestare assistenza”, hanno ivi rinvenuto due autovetture ferme nella corsia di emergenza, una delle quali incidentata e con a bordo la conducente e due passeggeri minorenni, l'altra appartenente ad automobilista arrestatosi per prestare soccorso e quindi uscito dal proprio automezzo. Il tutto in un contesto di aggravato pericolo in quanto entrambe le autovetture si trovavano nella corsia di emergenza in un tratto rettilineo della SS bis nel comune di Villa Literno preceduto da una curva, in presenza di manto stradale reso viscido dalla pioggia. La pericolosità del tratto di strada risulta altresì evidenziata dal fatto che anche il primo incidente aveva determinato danni all'autovettura conseguenti all'”urto contro protezioni laterali della carreggiata”. (cfr. descrizione dell'evento e planimetria contenuti nell'Informativa preliminare del Comandante della
Polizia Stradale di Caserta, distaccamento di Capua, del 3.1.1999; doc. n. 4 di parte ricorrente).
Si trattava pertanto di intervenire a supporto di una automobilista e di due passeggeri minorenni che si trovavano in un tratto di strada pericoloso e che potevano a loro volta determinare pericolo per la circolazione.
Tanto è vero che un ulteriore veicolo, sopraggiunto ad alta velocità, sbandava ed investiva il provocando altresì il ferimento di Pt_1
(conducente del veicolo Volkswagen incidentato che i Persona_4
militari stavano assistendo), (automobilista fermatosi con Parte_2
l'autoveicolo privato per prestare soccorso), (agente di Persona_5
polizia collega di nonché dei minori e Pt_1 Controparte_4 CP_5
(trasporti sull'autovettura condotta dalla cfr. allegato 4 di
[...] CP_3
parte ricorrente).
pag. 7/16 Per tal modo ricostruiti i fatti, non vi è dubbio che il al momento Pt_1
dell'incidente fosse impegnato in “operazione di soccorso”, essendo stato comandato a prestare aiuto a soggetti che si trovavano “in situazione di pericolo imminente” (cfr. Cass. 34299/2024), oltre che a tutelare la pubblica incolumità, dovendosi intendere per tale la situazione di pericolo per la sicurezza di un numero indeterminato di persone e cose.
Siffatte conclusioni non possono considerarsi inficiate dal fatto che i militari erano sul posto in attesa dell'arrivo di colleghi competenti per territorio, in quanto per l'appunto comandati di attenderli per garantire che l'assistenza non registrasse soluzione di continuità.
La Suprema Corte ha ribadito di recente l'orientamento ormai consolidato per il quale, ai fini della integrazione del comma 563, non occorre un'alea particolare, eccedente l'ordinario (cfr. Cass. civ., sez. lav. 19 giugno 2024,
n. 16581), dovendosi “ritenere che anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n.
266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio (…)”.
Con la specificazione che “è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della
pag. 8/16 speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività” (cfr. 34299/2024).
L'investimento subito dal concretizza il rischio proprio del Pt_1
prestare soccorso a persone ferme a bordo strada per vettura incidentata, in condizioni stradali ed ambientali pericolose.
Lo status di vittima del dovere deve pertanto ritenersi accertato.
Essendo contestata la percentuale di invalidità indicata dal ricorrente mediante consulenza medica di parte, è stato dato ingresso a CTU medico – legale. Acquisita la perizia, è stato necessario richiedere chiarimenti al
CTU, con esiti insoddisfacenti sicché, tenuto conto anche dei rilievi formulati dalle parti, è stata disposta la rinnovazione della CTU.
Occorre quindi dare conto di come il nuovo CTU, dott. Persona_6
ha determinato l'invalidità complessiva derivata al ricorrente in conseguenza dell'evento per cui è causa, secondo i criteri previsti dal
D.P.R. 181/2009.
Il dottor visitato il ricorrente e considerata la documentazione Per_6
medica in atti, ha determinato il seguente “bilancio lesionale:
- frattura biossea gamba destra al quarto distale sottoposta ad intervento di riduzione sintesi con applicazione estemporanea di fissatore esterno;
- frattura 2,3,4 metatarso destro
- frtt base F2 del I raggio piede destro con lussazione ridotta
- Trauma cranico chiuso con ferita lacero-contusa frontoparietale
- Ferita lacero-contusa in sede LLa destra con sezione totale del tendine achilleo e lesione del flessore lungo dell'alluce.
Le lesioni all'arto inferiore destro concorrono ad inficiare la funzione deambulatoria nel suo insieme: ad oggi, infatti, troviamo una riduzione di
pag. 9/16 ¼ / ½ della mobilità dell'articolazione tibio-tarsica destra, una ipomobilità delle dita del piede destro con anchilosi rettilinea del alluce e del II raggio destro, esiti di tenorrafia del tendine d'LL con esiti cicatriziali e relativa perdita del profilo LLo, deficit deambulatorio più accentuato su punte talloni;
si rilevano altresì le ferite del volto.
È poi rilevabile una insufficienza venosa e linfatica dell'arto inferiore destro, che ritengo essere correlabile all'evento, visti gli esiti traumatici e vista la mancanza di una reale causa alternativa che possa spiegarla.
Come detto, se valutato nel complesso, la quasi totalità delle lesioni insiste sull'arto inferiore destro, concorrendo ad una riduzione della capacità deambulatoria”.
Ha quindi provveduto alla valutazione dei postumi secondo le tabelle più favorevoli, individuate in quelle allegate al DM 05/02/1992, così riassume la valutazione del danno: “DB: 25% - Danno Morale: 4% - Invalidità permanente ex DM 05/02/1992: 27% L'invalidità complessiva da riconoscersi al Sig. è pari al 31%. Per quanto attiene alla Pt_1
stabilizzazione, i postumi relativi all'infortunio occorso al Sig. il Pt_1
02/01/1999 si possono ritenere stabilizzati nel 16 novembre 1999, ovverossia alla data della visita presso la Commissione Medica
Ospedaliera di Caserta”.
In sede di discussione orale, tenuto conto dei rilievi formulati dal CTP del e delle risultanze della documentazione medica in atti, le parti CP_2
sono state invitate a prendere posizione, in particolare, sull'eziologia dei postumi da “insufficienza venosa e linfatica dell'arto inferiore destro”, con invalidità valutata dal CTU al 7%, anche ai fini della decorrenza degli assegni oggetto del contendere.
pag. 10/16 Le parti hanno concordato sul fatto che la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che l'art. 149 disp att cpc trova applicazione anche alle vittime del dovere, al fine del riconoscimento del complesso invalidante nella sua interezza e nel suo sviluppo temporale (sulla valutazione medico- legale per le vittime del terrorismo ed equiparate cfr. Cass. Sez. Un. n.
6214- 6215- 6216 - 6217/2022).
Parte ricorrente ha evidenziato che i postumi secondo il CTU si sono stabilizzati quando il ricorrente è rientrato in servizio;
ribadita la riconducibilità causale dell'insufficienza venosa alle lesioni riportate dal ha chiesto che, ove ritenuto necessario, il CTU venisse chiamato Pt_1
a chiarimenti al fine di determinare la decorrenza dell'aggravamento dei postumi.
Il ha richiamato, sul punto, le valutazioni del proprio CTP, CP_2
rimettendosi quanto al richiamo del CTU in punto a decorrenza dei postumi.
Tanto premesso, deve rilevarsi che il CTU, nel rispondere ai rilievi del CTP del , ha precisa quanto segue: “Non ritengo di aver valutato CP_2
“malattie in capo ad un soggetto derivate dall'usura lavorativa e personale protratta” … “Infatti, nella disamina ho preso in considerazione tutte le lesioni occorse all'esito dell'incidente avvenuto in data 02.01.1999, tentando di effettuare -per quanto possibile- una valutazione “ora per allora”, valutando il complesso lesivo -ad oggi- inficiante la capacità deambulatoria”
Ed ancora: “il calcolo tabellare è stato fatto sul bilancio lesionale del tempo. In merito al bilancio lesionale, ritengo che dall'evento sia derivato anche il quadro di insufficienza vascolare dell'arto inferiore destro, ad
pag. 11/16 oggi obiettivabile: questo, a mio parere, deriva solo ed esclusivamente dal trauma complesso occorso all'esito dell'incidente del 02.01.1999. In termini medico-legali, l'edema da insufficienza vascolare dell'arto inferiore destro è da porsi in nesso con l'incidente del gennaio 1999 in quanto vi è una chiara efficienza lesiva, un ovvio criterio topografico
(essendo l'insufficienza vascolare presente solo all'arto colpito), una continuità fenomenica (ricordando che l'insufficienza venosa si può instaurare nel tempo a causa del rimodellamento dei tessuti dovuti al trauma).
E non sono rilevabili ulteriori eventi che possano aver causato
l'insufficienza vascolare attuale, così come non ci sono patologie attuali che possano giustificarlo.
Allo stesso modo, ascrivere semplicemente all'età questa complicanza sarebbe sbagliato, essendo presente solo all'arto infortunato.
Non ritengo corretto inquadrarla come “malattia” come appare essere fatto dal CT del ”. Controparte_2
Le conclusioni del CTU in punto a nesso causale tra la patologia in esame e le lesioni riportate dal appaiono corrette e condividibili, Pt_1
considerato che gli esiti di fratture biossee comportano disturbi di circolo
(cfr codice 292 tabella di cui al DL 38/2000, riconosciuto in sede di valutazione dal CTU), e tenuto conto degli indici di efficienza lesiva nonché del criterio topografico e della continuità fenomenica evidenziate dal CTU.
Deve tuttavia ritenersi che, tenuto conto della documentazione medica in atti, l'evidenza clinica dell'insufficienza venosa possa ricollegarsi unicamente agli esiti dell'“Ecodoppler arterioso e venoso arti inferiori ASL
pag. 12/16 Savona, 12/04/2016" in atti (il cui referto, riferito dallo stesso CTU, è il seguente: “frattura esposta post- traumatica di tibia, perone, secondo, terzo, quarto metatarso destro con lesione del tendine di LL trattata chirurgicamente;
reintervento dopo 3 mesi.. poi apparecchio gessato per altri 3 mesi.. Sistema venoso… varici al terzo inferiore di gamba faccia anteriore.. Conclusione: edema soprattutto di origine linfatica da lesione degli stessi.. uso di gambaletto elastico di seconda classe di compressione..").
Siffatto riscontro clinico rende superfluo il richiamo del CTU a chiarimenti.
Considerata l'incidenza della valutazione al 7% di tale patologia ai fini del raggiungimento della soglia di legge di invalidità permanente (non inferiore al 25%), la decorrenza tanto dell'assegno vitalizio che dello speciale assegno vitalizio va stabilita avuto riguardo all'invalidità complessiva esitata dall'aggravamento, da ritenersi certificata in data 12.4.2016.
Il resistente ha richiesto che “sia detratto dalle somme da CP_2
corrispondersi quanto già percepito a titolo di provvidenza pubblica e/o indennizzo e/o risarcimento del danno”.
Premesso che non emergono agli atti evidenze di quanto eventualmente percepito aliunde dal in conseguenza dell'evento per cui è causa, Pt_1
deve rilevarsi che la S.C. ha chiarito che “la previsione di incumulabilità … contenuta nella legge 20 ottobre 1990, n. 302 - Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata – all'articolo 13 … sancisce la incumulabilità (indipendentemente dalla situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria) degli assegni vitalizi previsti dalla medesima legge con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze (nonché delle
pag. 13/16 elargizioni di cui alla legge stessa con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo). La previsione di incumulabilità riguarda, dunque, gli assegni vitalizi (e le elargizioni) previsti dalla stessa legge nr. 302/1990 … Né può farsi richiamo alla disciplina dell'articolo 13 legge nr. 302/1990, il cui dettato letterale è limitato agli assegni e alle provvidenze previste dalla medesima legge. Tale interpretazione trova conferma nel D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 -
Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo edella criminalità organizzata - con il quale sono state riunite e coordinate le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle leggi 13 agosto
1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302 nonché stabilite le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407. L'articolo 4 del regolamento, che disciplina le modalità per la dichiarazione delle provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze e per l'esercizio della opzione (ove possibile), dispone, al comma 4: «Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di riversibilità, nonché i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466». Il beneficio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dunque, non rientra nel divieto di cumulo;
in ogni caso i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati, non sono compresi tra le provvidenze pubbliche di carattere
pag. 14/16 continuativo soggette alla incumulabilità” (Cass. 3824/2021; v. anche App.
Genova 297/2024 e 202/2025).
Per quanto sopra esposto, il ricorso viene accolto nei termini di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese delle CCTTUU, liquidate con separati decreti, vanno poste in via definitiva a carico del resistente, dovendosi ritenere per tal modo CP_2
integrato anche il dispositivo reso all'esito dell'udienza di discussione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c. in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di al Parte_1
riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere e, per l'effetto, condanna il a corrispondergli: Controparte_2
la speciale elargizione ex art. 5 l. 206/04 nella misura di legge da parametrarsi all'accertata invalidità del 31%;
l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio, entrambi con decorrenza
12/04/2016;
Dichiara il diritto di all'assistenza psicologica ex art. 6 Parte_1
comma 2 l. 206/04 ex art. 4 comma 1 lett. C d.p.r. 243/06 ed il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica nonchè al beneficio di cui all'art. 1 L.n. 203/2000
(diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) ex art. 9 l. 206/2004.
Condanna il al pagamento, in favore della parte Controparte_2
ricorrente delle spese di lite che liquida in € 6.400,00 per il primo grado, in
€ 6.000,00 per il secondo grado, in € 4.000,00 per il grado di legittimità ed in € 7.000,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a.
pag. 15/16 qualora dovuta e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso l'11 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 16/16