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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1897 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1897 /2020 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della Controparte_1
(P.I. ) e (C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LO VERSO FABIO, elettivamente C.F._2
domiciliato in CORSO BUTERA N 53 90011 BAGHERIA;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. dell'AVV. ROBERTA Controparte_2
COSTANZO elettivamente domiciliata in Via Vincenzo Monti n. 2 - 20123 Milano,
APPELLATO
1 Oggetto appello avverso sentenza n. 18388/19 del 27.09.2019 resa dal Tribunale di
Roma
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
19/3/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
e si sono opposte al decreto Controparte_1 Parte_2
ingiuntivo con il quale erano state condannate al pagamento in favore di CP_2
della somma di euro 19.260,73 richiesta sul presupposto della somministrazione di
[...]
energia elettrica alla soc. . Parte_3 Controparte_1
A sostegno della opposizione hanno dedotto l'assenza di prova del credito, fondato su fatture reclamate.
Hanno esposto anche che gli importi fatturati e richiesti in sede monitoria, erano tutti frutto di una errata elaborazione contabile effettuata da che Controparte_2
presupponendo un prelievo anomalo di energia da parte dell'opponente (circostanza mai provata) aveva iniziato ad emettere fatture senza alcun criterio.
Hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
L ha contestato l'opposizione e dedotto che le fatture poste a Controparte_2
fondamento della richiesta monitoria erano fondate sulla misurazione della somministrazione di energia elettrica effettuata dal Distributore e comunicata tramite flusso informatico di volta in volta alla ovvero, in caso di mancata Controparte_2
e/o ritardo della comunicazione della misurazione da parte del Distributore, sulla base dei consumi storici e/o presunti del Cliente, salvo successivo conguaglio con la misurazione reale dei consumi pervenuta dal Distributore locale nel rispetto della normativa di settore.
Ha esposto in particolare che nel caso di specie in data 02/08/2013 il personale dipendente della società di distribuzione locale di energia elettrica aveva verificato presso il punto di fornitura intestato all'opponente, anomalie sul contatore presente e
2 segnatamente: “magnete posizionato sulla parte superiore del contatore posizionato con lo scopo di sottomisurare l'energia e la potenza prelevata dal cliente”(Cfr. doc
n.11).
Pertanto, nell'indicata verifica era stato riscontrato “un errore percentuale in negativo pari al 61,10 per cento”, con espressa specifica che il contatore era “posizionato all'esterno chiuso da sportello in ferro con lucchetto privato che l'utilizzatore ha aperto su nostra richiesta”.
Ha esposto che la verifica di cui al relativo verbale n. DR00028301/2013 era stata svolta alla presenza del marito dell'intestataria del punto di fornitura de quo, il Sig.
, che aveva sottoscritto il verbale senza avanzare alcun reclamo. Persona_1
Ha esposto che la fattura ingiunta n. 2539198541 del 11/09/2014 era stata, pertanto, emessa sulla scorta di una ricostruzione dei consumi eseguita dalla competente società di distribuzione locale
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
L'opposizione è stata respinta.
Nel provvedimento impugnato il rigetto è stato motivato adottando questa regola di giudizio espressamente richiamata in motivazione: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che in assenza di specifica e congrua contestazione, da parte degli opponenti, sia dei dati relativi ai consumi, sia del funzionamento del misuratore per cause ascrivibili alla società somministrante, dovevano ritenersi provati i consumi effettivi di energia elettrica indicati nelle fatture prodotte in giudizio.
3 La sentenza è stata impugnata per i seguenti motivi:
1) Con il primo motivo di appello le appellanti hanno dedotto l'errata valutazione della esistenza della prova del credito.
Hanno dedotto che le fatture non costituivano prova nel giudizio a cognizione piena e che il Tribunale non aveva rispettato le previsioni di cui all'art. 2697 cc in tema di riparto dell'onere probatorio.
2) Quale secondo motivo di appello hanno sostenuto che il Tribunale non aveva
Con considerato l'estraneità della alla manomissione del contatore, posto che come emerso dalla sentenza penale di assoluzione il contatore era posto al di fuori dei locali della società e, pertanto, poteva essere stato manomesso anche da terzi.
Hanno così concluso:
Voglia la Corte di Appello di Roma
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
In riforma dell'impugnata sentenza resa dal Tribunale civile di Roma, n. 18388/19, pubblicata il 27/09/2019, non notificata, a definzione della causa RG 82174/17
a) Revocare o con qualsiasi altra pronuncia annullare il decreto ingiuntivo n.
24062/17 (RG 61167/17) emesso il 19/10/2017 dal Tribunale di Roma, Dott. Persico,
e dichiarando non dovuta la somma di euro 19.260,73 ingiunta;
b) Condannare la società al pagamento delle spese di lite, del Controparte_2
doppio grado del giudizio, con clausola di distrazione in favore dello scrivente difensore;
La parte appellata ha contestato integralmente l'appello.
Ha così concluso:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
In via preliminare:
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto d'appello per la violazione degli art. 342 e 434 c.p.c.;
4 -accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, l'inammissibilità dell'atto
d'appello poiché lo stesso deve considerarsi privo di possibilità di accoglimento, perché manifestatamente infondato.
Nel merito:
-dichiarare fondata la pretesa creditoria di per tutti i motivi in fatto Controparte_2
e d in diritto esposti in narrativa e conseguentemente;
-confermare la sentenza n. 18388/19 emessa dal Tribunale di Roma il 27/09/2019 per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa e conseguentemente respingere
l'Appello e tutte le domande formulate da controparte, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto condannare la Sig.ra Parte_1
(CF ), in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante C.F._1
della ditta (P.IVA ) nonché la Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
Sig.ra (CF ) al pagamento di quanto dovuto Parte_2 C.F._3
oltre alle spese di procedura liquidate e alle spese della sentenza di primo grado oltre interessi maturati dal dovuto al saldo in esecuzione della sentenza di primo grado.
L'appello è infondato.
I motivi di appello sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.
Gli appellanti hanno dedotto il cattivo governo delle risultanze istruttorie e segnatamente della documentazione posta a sostegno della domanda;
le fatture commerciali, hanno sostenuto, non hanno valore di prova e non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul creditore.
Il motivo è infondato.
La regola di giudizio adottata per giungere alla affermazione della responsabilità è corretta e ha trovato riscontro nella documentazione allegata.
La Corte di Cassazione, infatti, ha in più occasioni affermato che la rilevazione di consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità che
5 può essere superata solo tramite la contestazione specifica dei consumi addebitati (Sez.
3, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016).
Con riferimento al valore probatorio della documentazione offerta in fase monitoria si rileva che la Cassazione ha affermato che: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.” (ex multis Cass., Sez. 3, Sent. n.
13651 del 13.06.2006).
Nel caso di specie la società opponente non ha dedotto la presenza di guasti al contatore, né l'esorbitanza rispetto a consumi storici precedenti, e non ha neppure provveduto a contestare le tariffe applicate dal gestore.
Alla condivisibile affermazione della fondatezza della domanda il Tribunale, quindi, è giunto sulla base di plurime evidenze documentali e dell'assenza di elementi in grado di sovvertire la presunzione di veridicità dei dati raccolti attraverso il contatore.
Innanzitutto, il credito è portato dalle seguenti fatture:
Fattura n. 2657558066 del 06/12/2015, di € 1.473,82, contabilizza i consumi in acconto di energia elettrica per il periodo di fornitura di ottobre 2015;
- Fattura n. 2658614808 del 07/12/2015, di € 1.100,84, contabilizza il conguaglio dei consumi di energia elettrica relativi al periodo ottobre - novembre 2015;
- Fattura n. 2645804523 del 07/10/2015, di € 1.925,72, contabilizza il conguaglio dei consumi di energia elettrica relativi al periodo gennaio- settembre 2015;
- Fattura n. 2545343248 del 15/10/2014, di € 2.152,87, contabilizza il conguaglio dei consumi di energia elettrica relativi al periodo luglio 2014;
Fattura n. 2545555854 del 16/10/2014, di € 2.121,63, contabilizza il conguaglio dei consumi di energia elettrica relativi al periodo settembre 2014;
6 - Fattura n. 2545498869 del 16/10/2014, di € 2.653,90, contabilizza il conguaglio dei consumi di energia elettrica relativi al periodo agosto 2014.
- Fattura n. 2539198541 del 11/09/2014, di € 11.185,64 ed ingiunta per il minor importo di € 7.831,95, risulta emessa a rettifica e conguaglio dei consumi di energia elettrica per il periodo agosto 2012-giugno 2014.
Quest'ultima fattura contabilizza la ricostruzione dei consumi eseguita dalla società di distribuzione locale E- Distribuzione S.p.a. a fronte del prelievo irregolare riscontrato presso il punto di fornitura intestato alla di di Parte_3 CP_1 Controparte_1
[...]
La Corte di Cassazione (Sez. Trib. 12/03/2020, n. 7075) ha affermato che il verbale di verifica ha la rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali.
A fronte della forza probatoria del verbale di accertamento non risulta fornita dalla parte opponente alcun elemento a confutazione. Tale non può considerarsi il rilievo che il contatore era posto all'esterno e che anche altri soggetti avrebbero potuto operare la manomissione, trattandosi di argomentazione vaga e neppure ragionevole non essendo ipotizzabile alcun interesse di terzi ad effettuare il descritto intervento sul contatore.
Né l'assoluzione nel giudizio penale spiega alcun effetto nel presente giudizio posto che i presupposti per l'accertamento della responsabilità penale sono evidentemente diversi da quelli che regolano la decisione del presente giudizio.
In ogni caso, conclusivamente, si osserva che alla parte appellante risulta somministrato il servizio nella misura corrispondente alla verifica e quindi questa è tenuta a corrispondere il relativo prezzo a prescindere dalla individuazione del soggetto che ha operato la manomissione che ha condotto ad una sottomisurazione della energia effettivamente erogata.
7 Ne consegue che l'appello deve essere respinto, posto che il complessivo esame delle risultanze istruttorie in rapporto alle contestazioni sollevate rende assolto l'onere probatorio a carico dell'appellato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore sino a 26.000,00 euro, seguono la soccombenza.
Va, altresì, dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 5.800,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 21/5/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1897 /2020 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della Controparte_1
(P.I. ) e (C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LO VERSO FABIO, elettivamente C.F._2
domiciliato in CORSO BUTERA N 53 90011 BAGHERIA;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. dell'AVV. ROBERTA Controparte_2
COSTANZO elettivamente domiciliata in Via Vincenzo Monti n. 2 - 20123 Milano,
APPELLATO
1 Oggetto appello avverso sentenza n. 18388/19 del 27.09.2019 resa dal Tribunale di
Roma
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
19/3/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
e si sono opposte al decreto Controparte_1 Parte_2
ingiuntivo con il quale erano state condannate al pagamento in favore di CP_2
della somma di euro 19.260,73 richiesta sul presupposto della somministrazione di
[...]
energia elettrica alla soc. . Parte_3 Controparte_1
A sostegno della opposizione hanno dedotto l'assenza di prova del credito, fondato su fatture reclamate.
Hanno esposto anche che gli importi fatturati e richiesti in sede monitoria, erano tutti frutto di una errata elaborazione contabile effettuata da che Controparte_2
presupponendo un prelievo anomalo di energia da parte dell'opponente (circostanza mai provata) aveva iniziato ad emettere fatture senza alcun criterio.
Hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
L ha contestato l'opposizione e dedotto che le fatture poste a Controparte_2
fondamento della richiesta monitoria erano fondate sulla misurazione della somministrazione di energia elettrica effettuata dal Distributore e comunicata tramite flusso informatico di volta in volta alla ovvero, in caso di mancata Controparte_2
e/o ritardo della comunicazione della misurazione da parte del Distributore, sulla base dei consumi storici e/o presunti del Cliente, salvo successivo conguaglio con la misurazione reale dei consumi pervenuta dal Distributore locale nel rispetto della normativa di settore.
Ha esposto in particolare che nel caso di specie in data 02/08/2013 il personale dipendente della società di distribuzione locale di energia elettrica aveva verificato presso il punto di fornitura intestato all'opponente, anomalie sul contatore presente e
2 segnatamente: “magnete posizionato sulla parte superiore del contatore posizionato con lo scopo di sottomisurare l'energia e la potenza prelevata dal cliente”(Cfr. doc
n.11).
Pertanto, nell'indicata verifica era stato riscontrato “un errore percentuale in negativo pari al 61,10 per cento”, con espressa specifica che il contatore era “posizionato all'esterno chiuso da sportello in ferro con lucchetto privato che l'utilizzatore ha aperto su nostra richiesta”.
Ha esposto che la verifica di cui al relativo verbale n. DR00028301/2013 era stata svolta alla presenza del marito dell'intestataria del punto di fornitura de quo, il Sig.
, che aveva sottoscritto il verbale senza avanzare alcun reclamo. Persona_1
Ha esposto che la fattura ingiunta n. 2539198541 del 11/09/2014 era stata, pertanto, emessa sulla scorta di una ricostruzione dei consumi eseguita dalla competente società di distribuzione locale
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
L'opposizione è stata respinta.
Nel provvedimento impugnato il rigetto è stato motivato adottando questa regola di giudizio espressamente richiamata in motivazione: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto che in assenza di specifica e congrua contestazione, da parte degli opponenti, sia dei dati relativi ai consumi, sia del funzionamento del misuratore per cause ascrivibili alla società somministrante, dovevano ritenersi provati i consumi effettivi di energia elettrica indicati nelle fatture prodotte in giudizio.
3 La sentenza è stata impugnata per i seguenti motivi:
1) Con il primo motivo di appello le appellanti hanno dedotto l'errata valutazione della esistenza della prova del credito.
Hanno dedotto che le fatture non costituivano prova nel giudizio a cognizione piena e che il Tribunale non aveva rispettato le previsioni di cui all'art. 2697 cc in tema di riparto dell'onere probatorio.
2) Quale secondo motivo di appello hanno sostenuto che il Tribunale non aveva
Con considerato l'estraneità della alla manomissione del contatore, posto che come emerso dalla sentenza penale di assoluzione il contatore era posto al di fuori dei locali della società e, pertanto, poteva essere stato manomesso anche da terzi.
Hanno così concluso:
Voglia la Corte di Appello di Roma
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
In riforma dell'impugnata sentenza resa dal Tribunale civile di Roma, n. 18388/19, pubblicata il 27/09/2019, non notificata, a definzione della causa RG 82174/17
a) Revocare o con qualsiasi altra pronuncia annullare il decreto ingiuntivo n.
24062/17 (RG 61167/17) emesso il 19/10/2017 dal Tribunale di Roma, Dott. Persico,
e dichiarando non dovuta la somma di euro 19.260,73 ingiunta;
b) Condannare la società al pagamento delle spese di lite, del Controparte_2
doppio grado del giudizio, con clausola di distrazione in favore dello scrivente difensore;
La parte appellata ha contestato integralmente l'appello.
Ha così concluso:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
In via preliminare:
-Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto d'appello per la violazione degli art. 342 e 434 c.p.c.;
4 -accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, l'inammissibilità dell'atto
d'appello poiché lo stesso deve considerarsi privo di possibilità di accoglimento, perché manifestatamente infondato.
Nel merito:
-dichiarare fondata la pretesa creditoria di per tutti i motivi in fatto Controparte_2
e d in diritto esposti in narrativa e conseguentemente;
-confermare la sentenza n. 18388/19 emessa dal Tribunale di Roma il 27/09/2019 per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa e conseguentemente respingere
l'Appello e tutte le domande formulate da controparte, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto condannare la Sig.ra Parte_1
(CF ), in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante C.F._1
della ditta (P.IVA ) nonché la Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
Sig.ra (CF ) al pagamento di quanto dovuto Parte_2 C.F._3
oltre alle spese di procedura liquidate e alle spese della sentenza di primo grado oltre interessi maturati dal dovuto al saldo in esecuzione della sentenza di primo grado.
L'appello è infondato.
I motivi di appello sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.
Gli appellanti hanno dedotto il cattivo governo delle risultanze istruttorie e segnatamente della documentazione posta a sostegno della domanda;
le fatture commerciali, hanno sostenuto, non hanno valore di prova e non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul creditore.
Il motivo è infondato.
La regola di giudizio adottata per giungere alla affermazione della responsabilità è corretta e ha trovato riscontro nella documentazione allegata.
La Corte di Cassazione, infatti, ha in più occasioni affermato che la rilevazione di consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità che
5 può essere superata solo tramite la contestazione specifica dei consumi addebitati (Sez.
3, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016).
Con riferimento al valore probatorio della documentazione offerta in fase monitoria si rileva che la Cassazione ha affermato che: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.” (ex multis Cass., Sez. 3, Sent. n.
13651 del 13.06.2006).
Nel caso di specie la società opponente non ha dedotto la presenza di guasti al contatore, né l'esorbitanza rispetto a consumi storici precedenti, e non ha neppure provveduto a contestare le tariffe applicate dal gestore.
Alla condivisibile affermazione della fondatezza della domanda il Tribunale, quindi, è giunto sulla base di plurime evidenze documentali e dell'assenza di elementi in grado di sovvertire la presunzione di veridicità dei dati raccolti attraverso il contatore.
Innanzitutto, il credito è portato dalle seguenti fatture:
Fattura n. 2657558066 del 06/12/2015, di € 1.473,82, contabilizza i consumi in acconto di energia elettrica per il periodo di fornitura di ottobre 2015;
- Fattura n. 2658614808 del 07/12/2015, di € 1.100,84, contabilizza il conguaglio dei consumi di energia elettrica relativi al periodo ottobre - novembre 2015;
- Fattura n. 2645804523 del 07/10/2015, di € 1.925,72, contabilizza il conguaglio dei consumi di energia elettrica relativi al periodo gennaio- settembre 2015;
- Fattura n. 2545343248 del 15/10/2014, di € 2.152,87, contabilizza il conguaglio dei consumi di energia elettrica relativi al periodo luglio 2014;
Fattura n. 2545555854 del 16/10/2014, di € 2.121,63, contabilizza il conguaglio dei consumi di energia elettrica relativi al periodo settembre 2014;
6 - Fattura n. 2545498869 del 16/10/2014, di € 2.653,90, contabilizza il conguaglio dei consumi di energia elettrica relativi al periodo agosto 2014.
- Fattura n. 2539198541 del 11/09/2014, di € 11.185,64 ed ingiunta per il minor importo di € 7.831,95, risulta emessa a rettifica e conguaglio dei consumi di energia elettrica per il periodo agosto 2012-giugno 2014.
Quest'ultima fattura contabilizza la ricostruzione dei consumi eseguita dalla società di distribuzione locale E- Distribuzione S.p.a. a fronte del prelievo irregolare riscontrato presso il punto di fornitura intestato alla di di Parte_3 CP_1 Controparte_1
[...]
La Corte di Cassazione (Sez. Trib. 12/03/2020, n. 7075) ha affermato che il verbale di verifica ha la rilevanza probatoria propria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione dei pubblici ufficiali.
A fronte della forza probatoria del verbale di accertamento non risulta fornita dalla parte opponente alcun elemento a confutazione. Tale non può considerarsi il rilievo che il contatore era posto all'esterno e che anche altri soggetti avrebbero potuto operare la manomissione, trattandosi di argomentazione vaga e neppure ragionevole non essendo ipotizzabile alcun interesse di terzi ad effettuare il descritto intervento sul contatore.
Né l'assoluzione nel giudizio penale spiega alcun effetto nel presente giudizio posto che i presupposti per l'accertamento della responsabilità penale sono evidentemente diversi da quelli che regolano la decisione del presente giudizio.
In ogni caso, conclusivamente, si osserva che alla parte appellante risulta somministrato il servizio nella misura corrispondente alla verifica e quindi questa è tenuta a corrispondere il relativo prezzo a prescindere dalla individuazione del soggetto che ha operato la manomissione che ha condotto ad una sottomisurazione della energia effettivamente erogata.
7 Ne consegue che l'appello deve essere respinto, posto che il complessivo esame delle risultanze istruttorie in rapporto alle contestazioni sollevate rende assolto l'onere probatorio a carico dell'appellato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore sino a 26.000,00 euro, seguono la soccombenza.
Va, altresì, dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 5.800,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 21/5/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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