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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/03/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assicurazione obbligatoria iscritta al n. 183 del Ruolo 2023,
promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 16/10/2023
da
(C.F. ), rappresentata e difesa dal- Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv.Daniele Maugeri per mandato a margine del ricorso d'appello, trasmesso per via telematica, unitamente al ricorso stesso, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.Sandro Boccucci e Antonella Gerin in forza di pro-
cura generale del 24/3/2022 rep.n.26983 del Notaio di Roma Persona_1
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.194/2023 del Tribunale
di Udine - accertamento di malattia professionale.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 13/2/2025.
Conclusioni Per l'appellante: nel merito: in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso, riformarsi integralmente la sentenza n. 194/2023 del Tribunale di Udine, Se-
zione Lavoro e Previdenza, pubblicata il 14 settembre 2023 e notificata il 18 settem- bre 2023, e per l'effetto: in via principale: accertare la natura e la causa professionale della patologia di cui è portatrice la ricorrente, nonché la patologia stessa (tendinosi di spalla bilaterale) e per l'effetto condannare l' a liquidare e corrispondere CP_1
alla sig.ra l'indennizzo di legge che verrà riconosciuto di ra- Parte_1
gione e giustizia ovvero, in caso di riconosciuta complessiva invalidità superiore al
16% la relativa rendita da inabilità permanente ragguagliata al tasso che verrà ritenuto di giustizia, in ogni caso cumulando con le formule di legge il tasso di invalidità già
accertato e pari al 12% per la menomazione al rachide lombosacrale - caso n.
514258467, il tutto con gli arretrati e interessi come per legge. Vinte le spese (anche relative alla consulenza tecnica d'ufficio), di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. In via istruttoria: si insta affinché codesta Ill.ma Corte disponga il rinnovo della CTU medi- co legale esperita in primo grado, all'uopo nominando altro e diverso Consulente
Tecnico d'Ufficio; si indica sin d'ora quale CTP per l'appellante il Dott. Persona_2
del Patronato di Udine. CP_2
Per l'appellato: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, dichiarare infondati i ricorsi di pri- mo grado e di appello, per l'effetto rigettare l'impugnazione proposta, confermando la sentenza del Tribunale di Udine nr. 194/2023. IN VIA ISTRUTTORIA: l' CP_1
si oppone alle richieste istruttorie formulate nel presente grado di giudizio. La richie- sta di CTU si rivela del tutto inutile, poiché l'accertamento peritale, per le ragioni so-
pra illustrate, è bene e più che sufficientemente argomentato sotto il profilo anamne-
stico e scientifico-medico e si rivela immune da vizi logici e giuridici.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 12/4/2022 la sig.ra conveniva in giudizio Parte_2
l' esponendo di aver lavorato da agosto 2002 a dicembre 2003 come badante CP_1
Pag.2 addetta all'assistenza di una persona anziana;
da inizio 2004 fino al 2008 ancora come badante di un'anziana non autosufficiente e, nel medesimo periodo, per circa tre mesi presso l'Ospedale di Udine come addetta alle pulizie;
e infine a partire da luglio 2008
come Operatore Socio Sanitario (OSS) presso la Residenza Sant'Anna di Udine,
struttura dedicata all'accoglienza di persone non autosufficienti e gestita prima dalla e poi, da luglio 2019, dalla Cooperativa Sociale "Co- Controparte_3
dess".
Descritte le caratteristiche strutturali della suddetta Residenza, il numero di
Operatori addetti e le mansioni di assistenza da lei svolte nei vari tipi di turno, la ri-
corrente deduceva che queste richiedevano il compimento di piegamenti del tronco e della schiena e il sollevamento manuale dei pazienti;
che i letti in uso nella Residenza
erano privi di motorizzazione elettrica e quindi dovevano essere azionati con un'appo-
sita manovella;
che solo alcuni letti, a partire dal 2016, erano stati elettrificati, ma spesso non funzionavano;
che fino al 2011 ella aveva eseguito da sola le operazioni di posturalizzazione e pulizia dei degenti;
che oltre alle mansioni di assistenza ella si era occupata anche del rifacimento dei letti e del cambio delle lenzuola e coperte,
dovendo per questo mantenere a lungo le braccia in posizioni incongrue, nonchè della pulizia di armadi, comodini e credenze, dovendo quindi sollevare le braccia al di so-
pra del capo, e ancora dello stoccaggio e sistemazione di materiali vari, dovendo an-
che per questo sollevare e distendere le braccia verso l'alto, e infine dello smaltimento dei rifiuti contenuti in appositi sacchi del peso medio di circa 10 chilogrammi;
che lo svolgimento di queste mansioni le aveva causato - oltre a ernie discali lombari, già
riconosciute come malattia professionale con sentenza passata in giudicato - anche una tendinosi di spalla bilaterale;
che l' aveva però negato l'origine professio- CP_1
nale di quest'ultima patologia, ritenendo assente il rischio lavorativo specifico;
che tale valutazione dell'Istituto assicuratore era errata;
che la patologia da lei denunciata e la lavorazione svolta rientravano nella previsione della voce 78 lettera a) della ta-
bella approvata con d.m. 9/4/2008; che era quindi operativa la presunzione legale dell'origine professionale della malattia, spettando all' l'onere di fornire la pro- CP_1
Pag.3 va contraria e cioè dimostrare l'occasionalità della lavorazione oppure l'insufficienza dell'esposizione all'agente patogeno o ancora la causa extralavorativa della malattia;
che questa rientrava anche nell'elenco delle malattie per cui è necessaria la denuncia ai sensi dell'art.139 del T.U. (e più precisamente nella lista I, gruppo 2, numero 04
del d.m. 10/6/2014); e che comunque non vi erano dubbi sulla origine lavorativa della patologia.
Costituendosi in giudizio l' esponeva che l'essere la patologia denun- CP_1
ciata dalla sig.ra compresa fra quelle tabellate ai sensi del d.m.9/4/2008 non Parte_1
era sufficiente ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, mancando l'ido-
nea esposizione della lavoratrice all'agente patogeno;
che la tendinosi della spalla è
una patologia multifattoriale;
che per queste patologie spetta al lavoratore l'onere di fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, della idoneità dell'esposizione a rischio, dovendosi comunque escludere il nesso di cau-
salità quando vi siano altri fattori eziopatogenetici in grado di determinare, da soli, la malattia;
che in concreto la ricorrente non aveva adempiuto a quest'onere probatorio;
che in particolare non risultava il mantenimento prolungato di posizioni con le braccia sollevate al di sopra del piano delle spalle;
che la documentazione fornita dal datore di lavoro evidenziava la presenza di due Operatori nel turno mattutino, quando veni-
vano svolte le attività inerenti all'igiene degli ospiti e alla sanificazione dei letti;
e che il DVR descriveva le corrette modalità di esecuzione dei movimenti di sollevamento e spostamento dei degenti.
Istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico legale, la causa veniva decisa dal Tribunale di Udine con sentenza emessa il 14/9/2023.
Contro questa decisione ha proposto appello la sig.ra deducendo che Parte_1
il Tribunale: a) si è basato esclusivamente sulle incerte (e contestate) risultanze della consulenza tecnica medico-legale, senza considerare che la patologia oggetto di con-
troversia rientra nella tabella approvata con il d.m. 9/4/2008, ed ha così finito per por-
re erroneamente a suo carico l'onere di provare l'esistenza del nesso di causalità; b)
Pag.4 non si è pronunciato sulla rilevanza del d.m. 14/1/2008, che considera la tendinosi di spalla come malattia avente una elevata probabilità di origine professionale;
c) non ha attribuito rilievo alle deposizioni testimoniali già acquisite in altro processo, da cui si ricava la conferma della esposizione a rischio;
d) ha escluso l'esistenza del nesso di causalità fra le sue mansioni e la patologia denunciata, omettendo di applica-
re la regola della equivalenza delle cause ai sensi degli artt.40 e 41 c.p.
1. Le parti continuano a discutere, anche in questo grado di giudizio, sulla ricon-
ducibilità della fattispecie concreta alla previsione della voce 78 ("Malattie
da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore") lettera a) ("Tendinite del
sovraspinoso") della tabella delle malattie professionali approvata con d.m. 9
aprile 2008.
1.1. All'udienza del 15/5/2024 il C.T.U. dott. ha confermato che la ma- Per_3
lattia denunciata dalla sig.ra (e cioè la tendinopatia della spalla, ov- Parte_1
vero, come esposto nella relazione di primo grado, la "condizione patologica
degenerativa dei tendini della cuffia dei rotatori della spalla") rientra sicura-
mente nella suddetta voce di tabella.
1.2. Affinchè sia operativa la presunzione di causalità derivante dall'inserimento in tabella della malattia da cui è affetto il lavoratore non basta però che questa sia compresa nell'elenco ivi contenuto, ma occorre che vi sia anche piena cor-
rispondenza fra l'attività svolta in concreto dall'assicurato e la lavorazione ta-
bellata1; e nel caso in esame questa condizione non si è verificata.
Pag.5 1.2.1. Secondo la tabella vigente all'epoca della denuncia di malattia le tendinopatie della spalla comprese nella voce 78 (tendinite del sovraspinoso, tendinite del capolungo del bicipite e tendinite calcifica o morbo di Duplay) si devono pre-
sumere di origine professionale (salvo prova contraria) solo nel caso che l'as-
sicurato sia addetto a "lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che com-
portano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato
di posture incongrue."
1.2.2. Nel caso della sig.ra le lavorazioni (potenzialmente) nocive descrit- Parte_1
te nel ricorso di primo grado (e cioè, in estrema sintesi, il sollevamento e la movimentazione di pazienti e di altri carichi di un certo peso) facevano parte delle sue mansioni ordinarie e quindi certamente sussisteva il requisito della
"non occasionalità".
Dalle deposizioni delle colleghe e Parte_3 Parte_4
[.
- esaminate come testi nella causa iscritta al n.154/2018 (relativa al ricono-
scimento come malattia professionale della patologia erniaria al rachide lom-
bare), i cui verbali sono stati prodotti in copia dalla ricorrente già in primo grado - non risulta invece che l'attività di assistenza prestata ai degenti e i compiti accessori a questa (come ad esempio la sanificazione dei letti, la pu-
lizia dei mobili e lo smaltimento dei rifiuti) abbiamo imposto alla sig.ra Pt_5
di compiere, con le braccia e le spalle, movimenti ripetuti (da intendere
[...]
come movimenti o cicli di lavoro eseguiti in modo continuativo e sempre uguali) o di mantenere per lungo tempo delle posture incongrue (come la-
vorare con le braccia sollevate al di sopra delle spalle).
Sono quindi mancate, almeno con riferimento a spalle e braccia, le caratteri-
stiche proprie della lavorazione tabellata alla voce 78 e cioè la ripetitività dei movimenti o il mantenimento prolungato di posture incongrue (mentre per la patologia "ernia discale lombare", prevista dalla voce 77, era sufficiente, se-
condo la tabella del 2008, che la movimentazione manuale dei carichi fosse svolta "in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci": e infatti di que-
Pag.6 sta malattia il Tribunale di Udine ha riconosciuto l'origine professionale con sentenza n. 161/2019 pubblicata il 30/10/2019 e passata in giudicato).
1.3. Mancando l'adibizione della sig.ra alla lavorazione prevista dalla Parte_1
tabella con riferimento alla patologia denunciata si deve perciò concludere che, nel caso in esame, non opera alcuna presunzione di sussistenza del nesso di causalità.
2. Nessuna rilevanza può essere attribuita, contrariamente a quanto afferma l'ap-
pellante, all'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ex art. 139 del D.P.R. 1124/65 approvato con d.m. 10/6/2014.
2.1. E' vero infatti che le tendinopatie previste dalla voce 78 della tabella delle ma-
lattie professionali del 2008 (tendinite del sovraspinoso, tendinite del capo-
lungo del bicipite e tendinopatia calcifica o morbo di Duplay) erano inserite anche nella lista I, "Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabi-
lità", del d.m. 10/6/2014 (e più precisamente nel Gruppo 2, n.04).
2.2. Anche questa tabella istituiva però un collegamento causale fra le suddette patologie e alcuni specifici "agenti": "Microtraumi e posture incongrue a ca-
rico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per
almeno la metà del tempo del turno lavorativo".
E - come si è già detto e si ribadisce - manca la prova (non essendo ciò emerso dalle deposizioni testimoniali di cui vi è copia in atti) che in concreto la sig.ra sia stata esposta ai suddetti "agenti" (ovvero fattori di rischio) e cioè Parte_1
che abbia lavorato seguendo ritmi continui e ripetitivi, subendo per questo mi-
crotraumi, o dovendo assumere posture incongrue con gli arti superiori per almeno la metà del turno di lavoro.
2.3. Non essendovi prova dell'adibizione ad attività tabellate, anche la disciplina del d.m. 10/6/2014 non vale perciò a dimostrare (o a far presumere, salvo prova contraria a carico dell' ) che la patologia oggetto di questa
contro
- CP_1
versia sia causalmente ricollegabile alle mansioni svolte dalla sig.ra Parte_1
Pag.7 nè ad esonerare quest'ultima, in tutto o in parte2, dall'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
3. Era perciò onere dell'appellante dimostrare l'esistenza del nesso di causalità
fra le mansioni svolte e la patologia di cui si discute in questo giudizio;
onere che la sig.ra non è stata però in grado di adempiere. Parte_1
3.1. Già nella relazione del 10/2/2023 il dott. veva evidenziato l'origine Per_3
multifattoriale della tendinopatia da cui è affetta l'appellante, segnalando (a pag.5 e ss.) che in concreto sussisteva "una evidente deformità anatomica del-
l'acromion-claveare di origine artrosica" e che, nello stesso tempo, non vi erano dati (ricavabili da valutazioni specialistiche in ambito ortopedico o fi-
siatrico) idonei a dimostrare una evoluzione peggiorativa della patologia con-
comitante all'esposizione al dedotto rischio lavorativo.
Convocato per fornire chiarimenti sul punto il C.T.U., comparso all'udienza del 15/5/2024, ha ribadito e meglio specificato le sue conclusioni, esponendo quanto segue:
"Ribadisco di non aver potuto esprimere un giudizio di causalità fra la patologia lamentata dalla ricorrente e l'attività lavorativa a causa della scarsa rilevanza strumentale e clinica della malattia;
in sostanza i dati clinici e strumentali presenti in atti evidenziano una patologia piuttosto modesta, rispetto alla quale è impossibile discernere gli ef- fetti causali dell'età rispetto ai possibili effetti dannosi dell'attività la- vorativa.
In astratto è possibile che le mansioni della sig.ra siano in Parte_1 grado di accelerare o aggravare la tendinopatia alla spalla;
in concreto è però difficile valutare se ciò sia accaduto;
in sostanza, mancando
Pag.8 come ho detto dati clinici e strumentali specifici riguardo alla situa- zione della lavoratrice, anche nel corso del tempo, fare una valutazio- ne di questo tipo costituirebbe una approssimazione poco scientifica.
[...]
Non si può escludere in assoluto che le mansioni della sig.ra Parte_1 abbiano avuto una qualche efficacia causale rispetto alla patologia emersa dalle indagini strumentali ma d'altra parte non è neppure pos- sibile escludere che, anche facendo un altro lavoro, la signora si sareb- be trovata nelle medesime condizioni;
in sostanza è possibile che il lavoro abbia avuto una certa efficacia causale ma non è possibile af- fermare ciò con un significativo grado di probabilità."
In sintesi il dott. non ha escluso la (teorica) potenzialità lesiva delle Per_3
mansioni svolte dalla sig.ra (ovvero che queste fossero astrattamen- Parte_1
te idonee, se non a provocare, quanto meno ad accelerare o aggravare la pato-
logia) ma d'altra parte ha ritenuto impossibile affermare che questa (ipotetica)
efficacia (con)causale sia stata, in concreto, "più probabile che non".
3.2. Elementi certi a sostegno della esistenza, effettiva e non solo teorica, del nesso di causalità fra mansioni e malattia non emergono neppure dalle deposizioni testimoniali delle colleghe di lavoro ed . Pt_3 Tes_1
Da queste si ricava infatti che gli sforzi compiuti dalle O.S.S. come la sig.ra nello svolgimento delle varie attività di assistenza ai pazienti ricove- Parte_1
rati coinvolgevano principalmente la schiena;
era cioè questa la parte del cor-
po che subiva le sollecitazioni più intense e frequenti, mentre non risulta che le spalle (pur essendo coinvolte dall'uso della forza) fossero soggette a posi-
zioni incongrue o movimenti ripetuti (e quindi a fattori di rischio di particolare rilevanza).
3.3. Allo stesso modo non offrono elementi indiziari positivi neppure le cartelle sanitarie e di rischio redatte dal medico competente dal 2011 al 2020 (di cui l' ha prodotto copia): da queste non risulta infatti che, nel corso degli CP_1
anni, la sig.ra abbia lamentato, e il medico accertato all'esame obiet- Parte_1
tivo, problemi alle articolazioni delle spalle;
e quindi appare corretta l'osser-
vazione del C.T.U. che ha rilevato come manchino indici di un'evoluzione in
Pag.9 senso negativo della tendinopatia in connessione temporale con lo svolgimen-
to delle mansioni di O.S.S. (e quindi con la pretesa esposizione a rischio).
4. L'impugnazione proposta dalla sig.ra va quindi respinta. Parte_1
4.1. Considerata l'oggettiva incertezza della vicenda oggetto di causa, sussistono validi motivi per l'integrale compensazione delle spese di difesa, mentre quel-
le della consulenza tecnica medico-legale vanno poste a carico di entrambe le parti ciascuna per la metà.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale Parte_1
di Udine n.194/2023 di data 14/9/2023, che per l'effetto integralmente conferma;
pone definitivamente le spese di C.T.U. del grado a carico di entrambe le parti, cia-
scuna per la metà salva la solidarietà nei confronti del consulente, e compensa tutte le altre spese di lite;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Trieste, 13/2/2025.
Il Consigliere Estensore
La Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1. "In tema di assicurazione contro le malattie professionali, nella disciplina risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124 (sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988), mentre le malattie diverse da quelle elencate nelle apposite tabelle, ovvero ricollegabili all'esercizio di lavorazioni diverse da quelle indi- cate nelle tabelle stesse, sono indennizzabili solo dietro prova della causa di lavoro da parte dell'inte- ressato, per le malattie e lavorazioni, che siano entrambe tabellate, opera a favore dell'assicurato una presunzione di eziologia professionale. A tale ultimo riguardo, le elencazioni contenute nelle indicate tabelle hanno carattere tassativo ma ciò, se vieta un'applicazione analogica delle relative previsioni, non è di ostacolo ad un'interpretazione estensiva della medesima, con la conseguenza che la suddetta presunzione è invocabile anche per lavorazioni non espressamente previste nelle tabelle, ma da rite- nersi in esse implicitamente incluse, alla stregua dell'identità dei loro connotati essenziali, ferma re- stando l'inapplicabilità della presunzione stessa per quelle lavorazioni che presentino solo caratteri di mera somiglianza o prossimità con quelle tabellate. (così in massima Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3556 del 15/04/1994). 2 "In tema di malattia professionale, la previsione in tabella, ex art. 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come integrato dall'art. 10 del d.lgs. n. 38 del 2000, di un'attività lavorativa (nella fattispecie di verni- ciatore) come fattore che con elevata probabilità può cagionare una specifica malattia, non opera sul piano della presunzione dell'origine professionale della malattia e dell'inversione dell'onere probato- rio, a differenza della previsione nelle tabelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto, che costituisco- no il catalogo delle patologie ad eziologia professionale presunta, ma rileva, comunque, su quello dell'assolvimento del carico probatorio, per cui, in tal caso, il lavoratore non deve fornire anche la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell'attività lavorativa, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell'attività inclusa nella tabella, già riconosciuta come nociva" (Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 8416 del 05/04/2018).