Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8371/2023 R.G.
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Palermo nella persona del CE dott.ssa Sara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8371/2023 R.G. promosso da
Parte 1 in persona dell'amministratore Parte 2
[...] , con sede in Palermo in Corso Calatafimi n.202, elettivamente domiciliato in
Palermo, via F.sco Ferrara n. 8, presso lo studio dell'avv. Martina Ferro da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti;
attore opponente
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato a Palermo, in Via Villa Sperlinga n. 13,
presso lo studio dell'avv. Dario Visconti che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
convenuto opposto
E CONTRO
in persona del Rappresentante Generale per Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo ed l'Italia, Controparte_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Massimo D'Azeglio n. 5,
giusta procura in atti;
terza chiamata
******
Parte 1 ha proposto Con atto di citazione ritualmente notificato il opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2108/2023 (R.G. 4887/2023), emesso in data
6.5.2023 dal Tribunale di Palermo (e notificato l'8.5.2023), con il quale gli era stato ingiunto a titolo di compensi peril pagamento di € 12.148,86 in favore dell'Ing. Controparte 1
l'attività di amministratore del Condominio relativamente al periodo da settembre 2016 ad agosto 2019, oltre interessi e spese di lite liquidate in € 567,00.
A sostegno dell'opposizione il Parte 1 attore ha dedotto in particolare: che l'Ing. CP_1 ha svolto l'incarico di amministratore del Parte 1 Pt 1
dal 2008 al 2019;
- Parte 1 era statache durante tutto il suddetto periodo la gestione del caratterizzata da molte irregolarità ed omissioni in particolare nella tenuta della contabilità, nella cura delle azioni giudiziarie nell'interesse del Parte 1
nell'informativa circa lo stato dei pagamenti degli oneri condominiali, nonché nella mancata presentazione del rendiconto condominiale annuale all'assemblea ai fini dell'approvazione del bilancio (dal 2014 al 2019);
che alla luce dei suddetti gravi inadempimenti nell'espletamento del mandato e in difetto di approvazione del rendiconto condominiale, i compensi ingiunti relativi alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 non sarebbero dovuti;
che, in ogni caso, i compensi asseritamente maturati oltre i cinque anni precedenti la notifica del decreto ingiuntivo opposto devono considerarsi prescritti in assenza di validi atti interruttivi.
Parte opponente ha inoltre spiegato due domande riconvenzionali aventi ad oggetto, da un lato, la restituzione dei compensi percepiti dall'Ing. CP_1 nel periodo dal 2013 al 2016 (ritenuti indebiti per la dedotta mancata presentazione dei relativi rendiconti annuali) e, dall'altro lato, il risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'ente condominiale a causa dell'inadempimento, da parte dell'ex amministratore, alle obbligazioni sullo stesso gravanti ai sensi degli artt. 1129, 1130 e 1130 bis c.c.,
quantificati negli importi che il Parte 1 era stato costretto a corrispondere in CP 4 e del condomino CP_5 in forza, rispettivamente, di favore della società
decreto ingiuntivo per il corrispettivo dei lavori di ripristino dei prospetti (avverso il quale l'amministratore avrebbe omesso di proporre opposizione) e di sentenza di condanna emessa in favore del predetto condomino per somme dallo stesso versate in eccedenza rispetto agli oneri condominiali di sua spettanza. CP 1Con comparsa del 13.9.2023 si è costituito in giudizio l'Ing. contestando la
fondatezza tanto dell'opposizione quanto delle domande riconvenzionali proposte dal
Condominio, eccependo in particolare: CP_6in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva in capo alla dott.ssa
[...], per non essere quest'ultima l'amministratore del Condominio opponente quanto piuttosto lo di cui la stessa non avrebbe "/
Parte 2
speso il nome nell'atto di citazione;
nel merito, che l'importo di € 54.852,77 ingiunto da CP 4 era effettivamente
dovuto alla società a saldo dei lavori di rifacimento dei prospetti dell'edificio regolarmente appaltati ed eseguiti;
che ad ogni modo l'Ing. CP_1 era stato tardivamente informato di tale decreto
ingiuntivo notificato a mani del portiere, Parte 3 (nei cui confronti l'ex amministratore, nel corso degli anni, aveva avanzato altre censure per comportamenti arbitrari ed illegittimi ai danni Condominio), il quale aveva altresì
eseguito alcuni pagamenti in favore della società ad insaputa dell'amministratore e da ciò sarebbe derivato, semmai, il pregiudizio dell'ente condominiale, per aver pagato due volte gli importi relativi ad un paio di fatture;
che, con riferimento alla somma di € 6.242,45, che il Condominio era stato costretto a pagare in favore del condomino Persona 1 'si trattava di restituzione di somme versate in eccedenza da quest'ultimo (la cui ripetizione era, dunque, dovuta) ed inoltre che anche tale situazione si era dimostrata conseguenza di prassi spregiudicate del portiere Pt 3 (il quale era solito farsi consegnare assegni privi di intestazione dai condòmini e trattenerne indebitamente i relativi importi);
- che la conferma della nomina di CP 1 avvenuta durante l'assemblea condominiale del 31.3.2017 dimostrava il perdurare della fiducia condòmini nei suoi confronti;
che dunque nessun dubbio poteva avanzarsi oggi sulla spettanza dei compensi per l'attività in precedenza svolta (dal 2013 al 2016) per cui il Condominio opponente aveva chiesto in via riconvenzionale la restituzione dei compensi;
CP 1che l'avversaria eccezione di prescrizione dei crediti ingiunti dal infondata essendo intervenuti tre atti interruttivi del decorso del termine costituiti dalle pec inviate alla società Parte 4 amministratrice del
Condominio (il 18.10.2019, il 20.11.2019 ed il 9.6.2022);
che per gli anni in cui ha ricoperto l'incarico di amministratore egli non aveva mai avuto la disponibilità della cassa comune, degli incassi e dei prelievi (essendo tali incombenze volutamente gestite dai medesimi condomini, all'uopo di volta in volta nominati durante le assemblee);
di aver più volte denunciato ai condòmini i comportamenti illegittimi del portiere
Pt 3 senza che a ciò fossero mai seguiti i provvedimenti necessari da parte dell'assemblea nei confronti di quest'ultimo;
di aver indetto per due volte (nel 2012 e nel 2018) l'assemblea ai fini dell'approvazione dei rendiconti delle annualità precedenti;
di aver sovente sollecitato i condòmini morosi;
-
di essere stato regolarmente retribuito per otto anni a dimostrazione della correttezza e della spettanza dei compensi professionali.
Alla luce di quanto dedotto, il convenuto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 2108/2023 oltre che, in caso di soccombenza, di essere tenuto indenne dai richiesti danni in ragione della polizza assicurativa professionale stipulata con la Controparte_2 Rappresentante Generale per l'Italia,
all'uopo citata come terza chiamata nella presente causa.
Quest'ultima si è costituita con comparsa del 9.1.2024 contestando, fra l'altro, l'operatività della garanzia assicurativa invocata da CP 1 in quanto, da un lato, stipulata con esclusivo riferimento all'attività professionale di ingegnere e non a quella di amministratore di condominio, e dall'altro lato, comunque limitata a quanto dall'Assicurato eventualmente dovuto a titolo risarcitorio. Rigettate tutte le istanze istruttorie, con ordinanza del 17.6.2024 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, all'udienza del 6.2.2024, previo scambio delle memorie conclusionali, la causa è stata rimessa in decisione.
***
L'opposizione è fondata soltanto nei limiti che si diranno.
Deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione
Controparte_6 costituitasi nel presente attiva sollevata dall'Ing. CP_1 nei confronti di '
giudizio nella qualità di amministratrice del avendo parte Parte_1
opponente tempestivamente sanato il dedotto vizio della procura con la prima memoria istruttoria alla quale è allegata la procura alle liti del Parte 1
correttamente rilasciata in favore di Controparte_6 nella qualità di legale rappresentante della società' " Parte 2
Secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale è consentito ampliare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., le possibilità di sanatoria dei difetti di rappresentanza assistenza e autorizzazione, in modo tale da agevolare l'utilizzazione dei possibili rimedi alla carenza di presupposti processuali, nel rispetto di una visione meno formalistica del processo civile oltre che a tutela del principio di economia processuale (ex multis Cass. sent. n.
23958/2020; Cass. sent. n. 22099/2013).
Venendo al merito dei motivi di opposizione, il Parte 1 non contesta che abbia effettivamente svolto l'attività dida settembre 2016 ad agosto 2019 l'Ing. CP 1
amministratore dell'ente condominiale, ma ritiene tuttavia non dovuti i relativi compensi eccependo, da un lato, una serie di inadempimenti nell'espletamento dell'incarico e,
dall'altro lato, la mancata approvazione dei rendiconti annuali per gli anni in questione, con conseguente illiquidità ed inesigibilità del relativo credito.
Giova brevemente rammentare che alla luce dei principi consolidati in materia "il contratto tipico di amministrazione di condominio è comunque riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso (v. Cass. Sez. Un. 29/10/2004, n. 20957) e il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Sez. 2, Sentenza n. 1429
del 08/03/1979; Sez. 3, Sentenza n. 3596 del 28/04/1990); proprio le specifiche norme dettate in materia di condominio, poi, prevedono che l'assemblea sia esclusivamente competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (Sez. 2, Sentenza n. 14197 del
2011; Sez. 2-, Ordinanza n. 7874 del 19/03/2021)” (Cass. 17713/2023).
L'amministratore, dunque, al pari di qualsiasi mandatario è tenuto a presentare il rendiconto del proprio operato (art. 1713 c.c.) ed il credito per il relativo compenso non può ritenersi liquido ed esigibile in mancanza dell'approvazione da parte dell'assemblea condominiale (si veda anche Cass. n. 3892/2017).
Tuttavia, tali principi invocati da parte opponente appaiono condivisibili limitatamente alla fase monitoria in cui mancando la prova scritta adeguata, data dalla delibera assembleare di approvazione della relativa spesa, la pretesa creditoria risulta altresì sfornita dei requisiti della liquidità ed esigibilità ma non posso valere ad elidere il
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carattere naturalmente oneroso dell'incarico professionale dell'amministratore, né
impediscono che l'effettivo svolgimento dell'incarico e l'esistenza del relativo credito possano essere comunque dimostrate, ove contestate, secondo le consuete regole dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio a cognizione piena (Trib. di Pisa n.
1249/2023).
Nel caso di specie, non solo non è contestato che l'odierno convenuto abbia effettivamente svolto l'attività di amministratore negli anni dal 2016 al 2019, ma inoltre il conferimento del relativo incarico è stato accompagnato dalla indicazione del compenso in seno alla medesima delibera assembleare di nomina (12.5.2008).
Né può trovare seguito l'eccezione di prescrizione sollevata dal Condominio opponente in merito ai crediti derivanti dai compensi maturati oltre il quinquennio precedente la presentazione della domanda monitoria di CP 1 (depositata nel 2023), in quanto il credito dell'amministratore derivante, ex art. 1720 c.p.c., dal contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condòmini, è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale. Si deve dunque escludere l'applicabilità della prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. non trattandosi di credito soggetto a pagamento periodico così come la prescrizione presuntiva ex art. 2956 2 c.c. applicabile in caso di contratto d'opera intellettuale (in tal senso si veda la costante giurisprudenza di merito Trib. Ivrea sent. n.
3383/2020; Trib. Torino sent. n. 2253/2022; si veda anche Trib. Foggia n. 2715/2024
"L'attività di amministrazione di condominio non rientra nel novero delle prestazioni d'opera intellettuale e pertanto non è soggetto alle norme che il codice civile detta per il relativo contratto,
posto che l'esercizio dell'amministrazione non è subordinata all'iscrizione in un apposito albo o elenco, quanto piuttosto al possesso di determinati requisiti di professionalità e onorabilità.
Trattandosi di una professione non organizzata in ordini o collegi, di cui alla l. n. 4 del 2013 ne consegue che non possa trovare applicazione la prescrizione presuntiva prevista dall'art. 2956 n. 2
c.c. per le prestazioni professionali, a cui il contratto di amministratore di condominio non può
essere ricondotto").
Come si è detto, nel caso di specie è incontestato che l'Ing. CP_1 abbia svolto dal 2008 al
2019 l'incarico di amministratore del e che in occasione della sua Parte 1
nomina (si v. delibera del 12.5.2008) fosse stato indicato ed approvato dall'assemblea il compenso mensile di € 280,00 (oltre accessori di legge), senza tacere che il convenuto ha
- depositando i relativi verbali dimostrato di avere convocato in data 29.6.2012
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l'assemblea per l'approvazione del rendiconto per il periodo 01.05.2008/31.12.2010, all'esito della quale i condòmini hanno deliberato di rinviare la relativa approvazione a data successiva, nonché l'assemblea ordinaria del 25 giugno 2018, recante al punto n. 3 dell'O.D.G. "Esame ed approvazione dell'allegato rendiconto della gestione per il periodo
SET/2008/DICEMBRE 2017", non andata a buon fine per mancanza del numero legale.
Egli dunque ha dimostrato di avere presentato all'assemblea, sebbene con estremo ritardo,
il rendiconto della propria gestione e ciò - ferma restando la rilevanza di tale grave ritardo sotto il diverso profilo dell'inadempimento e della passibilità di revoca - - appare sufficiente ai fini del soddisfacimento della condizione cui è subordinata la spettanza del compenso:
il mandatario è invero tenuto a presentare il conto della propria gestione e, una volta che ciò avvenga, non può subordinarsi il pagamento del compenso, per un incarico effettivamente ed incontestatamente eseguito, all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, che può mancare per molteplici ragioni indipendenti dalla volontà dell'amministratore.
È inoltre incontestato che fino al 2016 il Parte 1 abbia costantemente corrisposto all'Ing. CP_1 il compenso convenuto, nonostante la mancata tempestiva presentazione
(oggi dedotta) dei rendiconti annuali di gestione, che ben avrebbe potuto costituire motivo di revoca dell'amministratore, mentre è al contrario pacifico che il rapporto contrattuale tra Ing. CP 1 e l'ente condominiale sia proseguito e non si sia risolto alla fine in forza di decisione dell'assemblea condominiale ma a seguito di dimissioni volontarie dello stesso.
Alla luce di quanto detto, deve ritenersi provato l'espletamento dell'incarico da parte dell'Ing. CP_1 sia per il periodo di tempo oggetto della richiesta monitoria (2016-2019),
sia per gli anni precedenti (dal 2008 al 2016). Per questi ultimi del resto, come si è detto, era stato corrisposto regolarmente il relativo compenso, senza che mai alcuna
contestazione fosse stata sollevata da parte della compagine condominiale, la quale, al contrario nonostante la mancata presentazione del rendiconto degli anni passati costituisse valido motivo di revoca dell'amministratore
- ha invece dimostrato di rinnovare la propria fiducia al CP 1 deliberandone, in occasione dell'assemblea
straordinaria del 31.3.2017, il rinnovo dell'incarico.
Ritenuto dunque provato il diritto dell'Ing. CP 1 al compenso per gli anni di svolgimento dell'incarico (dal 2008 al 2019), deve tuttavia a questo punto vagliarsi la fondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dal Parte 1 opponente in tal modo deve invero qualificarsi il rifiuto frapposto dall'opponente al
-
pagamento ingiunto dall'ex amministratore con riferimento agli anni 2016-2019 verificando se in concreto egli abbia correttamente adempiuto all'espletamento dell'incarico e in che proporzione l'eventuale inesatto adempimento incida sul suo diritto al compenso. Ciò ovviamente vale esclusivamente con riferimento ai compensi relativi agli anni dal 2016 al 2019 (oggetto della richiesta monitoria), mentre con riferimento alle annualità precedenti, il Condominio ha scelto allora di corrispondere il compenso all'amministratore spontaneamente e senza riserve, non potendo dunque oggi avvalersi del rimedio di "autotutela" di cui all'art. 1460 c.c. Giova rammentare che la giurisprudenza della Suprema Corte chiamata ad esprimersi circa il mezzo di autotutela previsto dall'art. 1460 c.c. ha avuto modo di precisare che "se la parte chiamata successivamente ad adempiere non si avvale del rimedio consentito dall'exceptio inadimpleti contractus ed esegue invece la prestazione, deve eseguirla esattamente, non potendo più
richiamarsi al principio inadimplenti non est adimplendum, dal momento che eseguendo, benché
inesattamente, la prestazione dimostra di non volersi avvalere dell'eccezione, mentre all'altra parte non è interdetto di avvalersi, per l'inesattezza dell'adempimento, del potere di risoluzione del contratto" (si v. Cass. civ. n. 307/1996).
Se ne ricava che, scegliendo di adempiere pur di fronte ad un inesatto adempimento della controparte non sarà possibile, in un secondo momento dolersene esercitando una sorta di diritto di "ripensamento" e chiedendo la ripetizione della propria prestazione.
La domanda riconvenzionale di restituzione dei compensi già versati in favore del CP 1
non può, quindi, trovare accoglimento.
Con riferimento invece al compenso reclamato per gli anni 2016/2019, se per un verso le censure di inadempimento mosse dal Parte 1 opponente risultano (come si dirà)
soltanto in parte fondate, per altro verso non è stata dimostrato che il Parte 1 abbia subito alcun pregiudizio economico direttamente conseguente alla condotta del CP 1 e pertanto non può essere accolta la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale dall'ente condominiale.
In particolare, con riferimento alla vicenda CP 4 la questione sorge dal decreto ingiuntivo n.1469/2019 emesso il 13.3.2019 su ricorso di tale società in relazione al corrispettivo per i lavori di manutenzione del prospetto dell'edificio eseguiti dalla stessa.
Il Condominio attore lamenta che la mancata opposizione al predetto decreto da parte dell'amministratore convenuto avrebbe comportato la definitiva esecutività del titolo, con conseguente corrispondente pregiudizio economico per il Condominio, costretto a pagare l'importo ingiunto.
Sennonché, per un verso, a fronte della prova documentale fornita dal convenuto che la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta a mani del portiere ed allaParte 3
luce delle documentate condotte spregiudicate di quest'ultimo - l'indebito trattenimento di quote condominiali di cui si dirà meglio appresso è consacrata anche da verbale di assemblea in atti in cui i condòmini discutono dei relativi ammanchi - appare verosimile la tesi difensiva secondo cui il portiere trascurò di dare tempestiva notizia al CP 1 della notifica medesima.
In ogni caso, non è stata fornita alcuna prova che nell'importo ingiunto fossero compresi importi già pagati a CP 4 dal condominio e non vi sono elementi in atti da cui la
circostanza risulta altrimenti desumibile.
Né parte opponente allega alcun altro specifico motivo di opposizione al decreto ingiuntivo di CP 4 il cui vaglio di fondatezza potrebbe indurre a ritenere provato il danno lamentato.
In sostanza, trattandosi di somme dovute per lavori appaltati ed eseguiti, la genericità
delle allegazioni di parte opponente non consente di ritenere provato che la tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe evitato al Parte 1 il pagamento dell'importo oggetto dell'ingiunzione, e dunque che quest'ultimo abbia subito alcun pregiudizio economico, conseguenza immediata e diretta della lamentata condotta omissiva dell'amministratore.
Quanto alla questione relativa all'indebita appropriazione di somme da parte del portiere Parte 3 (circostanza incontestata e comunque adeguatamente documentata in atti,
vd. sentenza Ajola, atto di ricognizione di debito firmato dal portiere e verbale assemblea
14.6.2019), deve osservarsi come essa, seppur oggetto di molteplici censure ed avvertimenti, anche da parte dello stesso CP 1 non ha mai condotto ad una formale
decisione dell'assemblea, che avrebbe potuto far cessare o almeno arginare il protrarsi di tali comportamenti da parte del Pt 3
CP_1Il Condominio opponente in particolare attribuisce all'inadempimento dell'Ing. anche il danno asseritamente subìto per l'importo che l'ente è stato costretto a corrispondere al condomino CP_5 a titolo di oneri condominiali corrisposti in eccedenza,
dopo che era emerso (anche nel giudizio promosso da CP_5 contro il condominio) che il portiere fosse solito trattenere indebitamente il denaro che alcuni Parte 3
condomini versavano nelle sue mani per il pagamento delle quote condominiali. Sennonché, non sembra possibile ricondurre alla sfera di controllo dell'amministratore e addebitare alla responsabilità dello stesso né la condotta decisamente incauta del condomino CP_5, il quale soleva lasciare assegni privi di intestazione al Pt 3 né la condotta illecita tenuta dal portiere che come già detto non teneva precisa
-
rendicontazione degli incassi e addirittura ne tratteneva gli importi dopo avere intestato a sé stesso i titoli di credito ricevuti.
Si tratta di dinamiche che coinvolgono la responsabilità personale del portiere, estranee alla sfera di controllo dell'ex amministratore di condominio, le cui conseguenze,
fintantoché quest'ultimo non ne sia stato reso edotto, non possono essere ricondotte a responsabilità di quest'ultimo, il quale anzi, avuta conoscenza tempo dopo della situazione, si è anche adoperato al fine di calcolare gli ammanchi e fare sottoscrivere al Pt 3 una ricognizione di debito (vd. All. H di parte opposta).
Anche con riguardo a tale doglianza non c'è prova del danno lamentato, considerato che il
Parte 1 da un lato, ha dovuto restituire somme che il condomino CP 5 aveva versato per le due volte e, dall'altro lato, avrebbe potuto e dovuto rivalersi sul portiere Pt 3
somme da quest'ultimo illecitamente intascate.
A tale riguardo preme osservare che il giudizio di ripetizione di indebito instaurato dal condomino CP_5 contro l'ente condominiale risale al 2021, cioè ad epoca in cui il CP 1
era già cessato dall'incarico e, pertanto, soltanto alla nuova amministrazione può
attribuirsi la decisione di non costituirsi nel predetto procedimento, nel quale avrebbe invece dovuto invocarsi la condotta illecita del portiere evocandolo in giudizio a titolo di rivalsa, anche in forza dell'atto di riconoscimento di debito allo stesso fatta sottoscrivere anni prima proprio dall'odierno convenuto.
Per ciò che riguarda la doglianza relativa alla mancata riscossione degli oneri dovuti dai condòmini morosi, se tale comportamento omissivo integra senz'altro una violazione degli obblighi che la legge impone all'amministratore di condominio, si tratterebbe anche
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stavolta - di un valido motivo di revoca, dal quale tuttavia, in assenza di specifici elementi di prova, non può farsi discendere automaticamente un pregiudizio economico per l'ente condominiale passibile di risarcimento. La domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal Condominio non merita quindi accoglimento.
Deve invece ritenersi parzialmente fondata l'eccezione di inadempimento formulata e art. 1460 c.c. con riguardo al compenso richiesto dal convenuto per l'attività svolta dal 2016 al
2019.
Integra invero inadempimento dell'obbligo di diligenza nella gestione condominiale dell'amministratore la mancata presentazione annuale all'assemblea dei condòmini del rendiconto di gestione, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 1129 c.c.
Non appare a tal fine sufficiente il "tentativo" fatto dal CP 1 con la convocazione
dell'assemblea nel 2012 e nel 2018 e la presentazione cumulativa dei consuntivi relativi a tutte le annualità arretrate.
Ritenuto dunque il parziale inadempimento alle proprie obbligazioni da parte dell'Ing. [...]
CP_1 deve rilevarsi che se, per un verso, l'assemblea dei condòmini non lo ha comunque mai ritenuto un sufficiente motivo di revoca e dunque di risoluzione del rapporto, avendo addirittura scelto di prorogarne l'incarico nel 2017, per altro verso, in parziale accoglimento dunque dell'eccezione di inadempimento proposta ex art. 1460 c.c. dal
Parte 1 opponente, si ritiene equo ridurre il compenso degli anni 201/2019 oggetto dell'ingiunzione in ragione del 50%.
Ne deriva che il compenso spettante all'Ing. CP_1 per il periodo da settembre 2016 ad agosto 2019 (momento di effettivo passaggio di consegne con il nuovo amministratore) –
indicato nel ricorso monitorio nell'importo totale di € 12.148,84, pari ad € 9.575,08 oltre cassa professionale (4%) ed IVA (22%) – deve essere ridotto all'importo netto di € 4.787,54
per un totale complessivo di € 6.074,42 (comprensivo di cassa professionale al 4% ed IVA
al 22%).
Visto che sono state rigettate le domande risarcitorie e restitutorie proposte in via riconvenzionale dal Parte 1 nei confronti dell'ex amministratore, non occorre esaminare la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in giudizio. Le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i criteri indicati dal D.M.
147/2022 (minimi tariffari in base al valore della causa determinato dalla domanda riconvenzionale) e, vista la reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare le spese di lite tra il Parte_1 opponente e il convenuto CP 1 in ragione della metà, ponendo la restante parte a carico del Parte 1 quest'ultimo dovrà altresì farsi carico delle spese di lite sostenute dalla compagnia assicurativa, la cui chiamata in giudizio è stata originata dalla domanda riconvenzionale dell'opponente che è stata rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione spiegata dal Parte 1 e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2108/2023 (R.G. 4887/2023) emesso dal Tribunale di
Palermo il 6.5.2023 in favore dell'Ing. Controparte 1 ;
al pagamento, in favore del dell'Ing. CP 1 CONDANNA il Parte 1
[...] della somma di € 6.074,42 a titolo di compensi per l'attività di amministratore di condominio esercitata da settembre 2016 ad agosto 2019, oltre interessi legali fino al soddisfo;
RIGETTA tutte le altre domande;
COMPENSA in ragione della metà le spese di lite tra la parte opponente e la parte opposta, condannando il alla rifusione in favore dell'Ing. CP_1Parte 1
della restante parte che si liquida in € 3.526,00 per compensi oltre spese generali al 15%,
Iva e CPA sul compenso se per legge dovuti;
CONDANNA il Parte 1 alla rifusione delle spese di lite in favore della che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre spese Controparte_2
generali al 15%, Iva e CPA sul compenso se per legge dovuti;
Così deciso in Palermo il 23 maggio 2025
Il CE
Sara Monteleone