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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 64479, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F.: ), in Parte_1 C.F._1
qualità di figlio e legittimo erede di nato a [...] Persona_1
(CS) il 24.5.1924 e deceduto a Cosenza il 22.3.2014, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Matteo Miatto (C.F.: ); C.F._2
, del Foro di Treviso, e Marco Seppi Email_1
(C.F.: ; , del Foro di C.F._3 Email_2
Venezia, ed elettivamente domiciliati presso i loro Indirizzi Telematici;
parte attrice contro
, in persona dell'Ambasciatore Controparte_1
pro tempore accreditato in Italia, presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia con sede in Roma (00185), Via San Martino della Battaglia
n. 4; parte convenuta
e con litis denuntiatio ex dall'art.43, co. 6, del D.L. 30.4.2022 n. 36 nei confronti
, in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale ), PEC: P.IVA_1 Email_3
1 2
FAX 0696514000, domiciliato per legge presso i suoi uffici siti in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12; interveniente
Oggetto: azione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità
FATTO
In data 10 ottobre 2022 il sig. agiva in giudizio iure Parte_1
hereditatis contro la Repubblica Federale di Germania per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno per i crimini di guerra e contro l'umanità subiti dal proprio padre , militare del Regio Esercito, in seguito alla prigionia Persona_1
avvenuta presso il campo del III Reich e consistiti nella sua cattura e nella deportazione avvenuta l'11.9.1943 e nell'internamento con sottoposizione ai lavori forzati in fino al giorno 3.3.1945. CP_1
In considerazione del D.L. art. 43, co. 6, 2^ parte 30 aprile 2022, n. 36, istitutivo del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, la parte attrice notificava, ai fini della litis denuntiatio, l'atto di citazione anche all'Avvocatura dello Stato.
La parte attrice allegava i documenti e presentava le presenti conclusioni “i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica di CP_1
Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il
Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di
e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, Persona_1
accertare e dichiarare il diritto di , in qualità di Parte_1
figlio e legittimo erede di , ad ottenere il risarcimento Persona_1
integrale dei danni patiti da quest'ultimo per i fatti di causa;
ii. per l'effetto condannare la al pagamento in favore di Controparte_1
, in qualità di figlio e legittimo erede di Parte_1 Per_1
, dei seguenti importi: euro 18.703,30 a titolo di risarcimento del
[...]
danno patrimoniale;
euro 177.808,28 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi euro 196.511,58, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute anche in via equitativa di
Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente
2 3
determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
In data 21.11.2022 il si costituiva in Controparte_2
giudizio e deduceva il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
A sostegno di tale tesi sottolineava la ratio sottesa all'art.43 comma
[...]
1 del decreto-legge n.36 del 2022, rinvenuta nel dare esecuzione all'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 e finalizzato ad istituire un accollo liberatorio ex lege della Repubblica Federale di Germania.
Dunque, sottolineava l'Avvocatura, l'azione era stata introdotta dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n.36 del 2022, e quindi avrebbe dovuto essere proposta
Contr esclusivamente nei confronti del nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco, secondo quanto previsto dall'art. 43 del citato decreto.
Inoltre, il sollevava l'eccezione di incompetenza territoriale, CP_2
individuando il forum destinatae solutionis nel Tribunale di Catanzaro, e deduceva l'intervenuta prescrizione;
inoltre, confutava la domanda attorea anche nel merito e formulava le proprie conclusioni, chiedendone il rigetto.
Il giorno 22/05/2023 aveva luogo la prima udienza in cui il giudice accertava la costituzione della parte attrice e del e Controparte_2
dichiarava la contumacia della;
inoltre, dato atto Controparte_1
delle richieste, assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 c.p.c.
Nell'udienza successiva del 12/03/2024 il giudice rigettava ogni istanza istruttoria ritenendo documentale la controversia;
fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta.
Il giorno 21/01/2025 si svolgeva la predetta udienza ed il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione rinviava ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del
4.2.2025, in trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dall'attore, commessi iure imperii dalla nel secondo CP_1
3 4
conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella specifica fattispecie – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla nel territorio italiano nel CP_1
corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.
L'immunità degli Stati per gli atti commessi iure imperii, esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost, esso, tuttavia, osserva il Giudice delle Leggi, trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che sussiste la giurisdizione del giudice italiano rispetto agli atti iure imperii degli Stati esteri qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
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Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di MB
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi
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indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di causa, costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) nonché CP_1
dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929, in considerazione del fatto che la prigionia del militare iniziava il giorno 11.9.1943 e terminava il giorno 3.03.1945, in seguito alla sua liberazione.
Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
- belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Gli artt.27 - 32 della Convenzione di Ginevra del
1929 stabiliscono infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente (quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla OT detentrice di impiegarli come lavoratori).
Quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante e la sottoposizione a lavoro coatto non sono elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità o del crimine di guerra, che, si ribadisce, sono gli unici casi in cui sussiste la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato. Ai fini della configurabilità di questi ultimi delitti nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra,
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stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia.
D) La fattispecie in esame.
Nei giorni immediatamente successivi all'armistizio proclamato dal Generale
, il sig. , militare del Regio Esercito, veniva fatto Per_2 Persona_1
prigioniero dalle truppe tedesche in data 11.9.1943 nel corso dell'operazione
“Achse” e veniva rilasciato il 3.3.1945, allorquando l'Armata Rossa liberava il campo di prigionia in cui era internato.
Nel corso della prigionia presso il campo, il de cuius veniva sottoposto al trattamento riservato ai cd. “IMI” (Italienische MilitärInternierte). Ripercorrendo il periodo della detenzione del proprio padre, la parte attrice sostiene che il Sig.
era stato caricato su un carro adibito al trasposto di bestiame, con porte Per_1
sbarrate e filo spinato nelle feritoie, e, dopo 5 giorni di viaggio, raggiungeva il campo per essere adibito ai lavori forzati presso alcune aziende belliche.
Evidenzia, inoltre, che i turni di lavoro erano massacranti, sai per la loro durata
(dodici ore giornaliere), sia in considerazione delle decine di chilometri di marcia richiesti nel tragitto di andata e ritorno per raggiungere il luogo adibito allo svolgimento dei lavori forzati. Inoltre, sottolinea che il proprio padre viveva quei momenti con il costante pericolo di essere colpiti dalle bombe alleate e sotto la sorveglianza armata dei tedeschi.
Ulteriormente la parte attrice sottolinea le condizioni inumani e degradanti cui era costretto il proprio padre nel corso della prigionia. In particolare evidenzia che il de cuius era relegato a vivere in una “baracca priva di riscaldamento, ove convivevano dalle sessanta alle ottanta persone stipate in giacigli di paglia infestati da pidocchi”, che le condizioni igienico-sanitarie erano precarie;
che per tutto il periodo internamento il de cuius aveva avuto a disposizione la sola divisa estiva che indossava al momento della cattura, “con la quale ha dovuto fronteggiare ben due inverni con temperature rigidissime”; oltre a dedurre l'insufficienza del vitto giornaliero (“un pezzo di pane da dividere con altri cinque prigionieri- per circa 50 gr. a testa- e da una brodaglia di rape e patate”).
Infine, la parte attrice deduce l'insorgenza nel de cuius della sindrome da stress post traumatico (PTSD) “assai frequenti erano infatti le notti che trascorreva
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insonni a causa degli incubi raffiguranti le immagini delle sevizie e dei crimini perpetrati ai prigionieri dalle guardie del campo”.
Tuttavia, appare evidente trattarsi di una prigionia, seppur gravosa e terribile, comunque in zona di guerra, prigionia prevista dalle convenzioni internazionali vigenti a danno dei militari.
E) L'onere della prova.
I crimini di guerra o contro l'umanità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, integrano un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Alla luce delle osservazioni di cui sopra, è emerso che nel caso del militare belligerante appartenente ad una forza militare nemica, la restrizione in prigionia e la sottoposizione ai lavori nel campo militare erano consentiti dalle norme internazionali;
pertanto, la verificazione di tali eventi non costituisce un elemento di per sé sufficiente ad integrare la prova degli elementi costitutivi del crimine di guerra e contro l'umanità ex art.2043 c.c.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni della parte attrice, non risulta provata l'esistenza di un fatto che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero. Non è, infatti, stata data dimostrazione processuale valida dei trattamenti inumani o degradanti di cui si fa menzione nell'atto, mancando il quid pluris in grado di provare l'illiceità della prigionia rispetto alle disposizioni della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra, o rispetto al diritto naturale umanitario, il quale, preesistendo al crimine stesso, lo renderebbe anche imprescrittibile.
Questo giudice riconosce la difficoltà insita nel provare fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa ma non appare un problema superabile facendo riferimento a nozioni di comune esperienza: né il giudice dell'illecito aquiliano può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi ovvero a nozioni “di comune esperienza” di cui al capoverso dell'art.115
c.p.c.
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Pertanto, viene meno il presupposto per giudicare uno Stato estero in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato, dovendosi applicare, per il resto il principio di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile che- ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 12.2.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
Sentenza redatta con la collaborazione del ott.ssa Elettra Pizzi CP_4
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 64479, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F.: ), in Parte_1 C.F._1
qualità di figlio e legittimo erede di nato a [...] Persona_1
(CS) il 24.5.1924 e deceduto a Cosenza il 22.3.2014, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Matteo Miatto (C.F.: ); C.F._2
, del Foro di Treviso, e Marco Seppi Email_1
(C.F.: ; , del Foro di C.F._3 Email_2
Venezia, ed elettivamente domiciliati presso i loro Indirizzi Telematici;
parte attrice contro
, in persona dell'Ambasciatore Controparte_1
pro tempore accreditato in Italia, presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia con sede in Roma (00185), Via San Martino della Battaglia
n. 4; parte convenuta
e con litis denuntiatio ex dall'art.43, co. 6, del D.L. 30.4.2022 n. 36 nei confronti
, in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale ), PEC: P.IVA_1 Email_3
1 2
FAX 0696514000, domiciliato per legge presso i suoi uffici siti in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12; interveniente
Oggetto: azione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità
FATTO
In data 10 ottobre 2022 il sig. agiva in giudizio iure Parte_1
hereditatis contro la Repubblica Federale di Germania per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno per i crimini di guerra e contro l'umanità subiti dal proprio padre , militare del Regio Esercito, in seguito alla prigionia Persona_1
avvenuta presso il campo del III Reich e consistiti nella sua cattura e nella deportazione avvenuta l'11.9.1943 e nell'internamento con sottoposizione ai lavori forzati in fino al giorno 3.3.1945. CP_1
In considerazione del D.L. art. 43, co. 6, 2^ parte 30 aprile 2022, n. 36, istitutivo del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, la parte attrice notificava, ai fini della litis denuntiatio, l'atto di citazione anche all'Avvocatura dello Stato.
La parte attrice allegava i documenti e presentava le presenti conclusioni “i. accertare e dichiarare la civile responsabilità della Repubblica di CP_1
Germania, quale soggetto di diritto internazionale in continuità giuridica con il
Terzo Reich, per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni di
e meglio descritti in narrativa e, conseguentemente, Persona_1
accertare e dichiarare il diritto di , in qualità di Parte_1
figlio e legittimo erede di , ad ottenere il risarcimento Persona_1
integrale dei danni patiti da quest'ultimo per i fatti di causa;
ii. per l'effetto condannare la al pagamento in favore di Controparte_1
, in qualità di figlio e legittimo erede di Parte_1 Per_1
, dei seguenti importi: euro 18.703,30 a titolo di risarcimento del
[...]
danno patrimoniale;
euro 177.808,28 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
per complessivi euro 196.511,58, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che a tali titoli verranno ritenute anche in via equitativa di
Giustizia. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi al tasso equitativamente
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determinato del 4% su base annua (od al diverso tasso che verrà stabilito, anche in via equitativa, dal Giudice), da calcolarsi a decorrere dal 1°.
1.1945 sulla somma rivalutata anno per anno. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
In data 21.11.2022 il si costituiva in Controparte_2
giudizio e deduceva il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
A sostegno di tale tesi sottolineava la ratio sottesa all'art.43 comma
[...]
1 del decreto-legge n.36 del 2022, rinvenuta nel dare esecuzione all'Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 e finalizzato ad istituire un accollo liberatorio ex lege della Repubblica Federale di Germania.
Dunque, sottolineava l'Avvocatura, l'azione era stata introdotta dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n.36 del 2022, e quindi avrebbe dovuto essere proposta
Contr esclusivamente nei confronti del nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente contratto dallo Stato tedesco, secondo quanto previsto dall'art. 43 del citato decreto.
Inoltre, il sollevava l'eccezione di incompetenza territoriale, CP_2
individuando il forum destinatae solutionis nel Tribunale di Catanzaro, e deduceva l'intervenuta prescrizione;
inoltre, confutava la domanda attorea anche nel merito e formulava le proprie conclusioni, chiedendone il rigetto.
Il giorno 22/05/2023 aveva luogo la prima udienza in cui il giudice accertava la costituzione della parte attrice e del e Controparte_2
dichiarava la contumacia della;
inoltre, dato atto Controparte_1
delle richieste, assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 c.p.c.
Nell'udienza successiva del 12/03/2024 il giudice rigettava ogni istanza istruttoria ritenendo documentale la controversia;
fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta.
Il giorno 21/01/2025 si svolgeva la predetta udienza ed il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione rinviava ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del
4.2.2025, in trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dall'attore, commessi iure imperii dalla nel secondo CP_1
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conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella specifica fattispecie – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla nel territorio italiano nel CP_1
corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.
L'immunità degli Stati per gli atti commessi iure imperii, esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost, esso, tuttavia, osserva il Giudice delle Leggi, trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che sussiste la giurisdizione del giudice italiano rispetto agli atti iure imperii degli Stati esteri qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
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Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di MB
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi
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indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di causa, costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) nonché CP_1
dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929, in considerazione del fatto che la prigionia del militare iniziava il giorno 11.9.1943 e terminava il giorno 3.03.1945, in seguito alla sua liberazione.
Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
- belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Gli artt.27 - 32 della Convenzione di Ginevra del
1929 stabiliscono infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente (quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla OT detentrice di impiegarli come lavoratori).
Quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante e la sottoposizione a lavoro coatto non sono elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità o del crimine di guerra, che, si ribadisce, sono gli unici casi in cui sussiste la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato. Ai fini della configurabilità di questi ultimi delitti nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra,
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stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia.
D) La fattispecie in esame.
Nei giorni immediatamente successivi all'armistizio proclamato dal Generale
, il sig. , militare del Regio Esercito, veniva fatto Per_2 Persona_1
prigioniero dalle truppe tedesche in data 11.9.1943 nel corso dell'operazione
“Achse” e veniva rilasciato il 3.3.1945, allorquando l'Armata Rossa liberava il campo di prigionia in cui era internato.
Nel corso della prigionia presso il campo, il de cuius veniva sottoposto al trattamento riservato ai cd. “IMI” (Italienische MilitärInternierte). Ripercorrendo il periodo della detenzione del proprio padre, la parte attrice sostiene che il Sig.
era stato caricato su un carro adibito al trasposto di bestiame, con porte Per_1
sbarrate e filo spinato nelle feritoie, e, dopo 5 giorni di viaggio, raggiungeva il campo per essere adibito ai lavori forzati presso alcune aziende belliche.
Evidenzia, inoltre, che i turni di lavoro erano massacranti, sai per la loro durata
(dodici ore giornaliere), sia in considerazione delle decine di chilometri di marcia richiesti nel tragitto di andata e ritorno per raggiungere il luogo adibito allo svolgimento dei lavori forzati. Inoltre, sottolinea che il proprio padre viveva quei momenti con il costante pericolo di essere colpiti dalle bombe alleate e sotto la sorveglianza armata dei tedeschi.
Ulteriormente la parte attrice sottolinea le condizioni inumani e degradanti cui era costretto il proprio padre nel corso della prigionia. In particolare evidenzia che il de cuius era relegato a vivere in una “baracca priva di riscaldamento, ove convivevano dalle sessanta alle ottanta persone stipate in giacigli di paglia infestati da pidocchi”, che le condizioni igienico-sanitarie erano precarie;
che per tutto il periodo internamento il de cuius aveva avuto a disposizione la sola divisa estiva che indossava al momento della cattura, “con la quale ha dovuto fronteggiare ben due inverni con temperature rigidissime”; oltre a dedurre l'insufficienza del vitto giornaliero (“un pezzo di pane da dividere con altri cinque prigionieri- per circa 50 gr. a testa- e da una brodaglia di rape e patate”).
Infine, la parte attrice deduce l'insorgenza nel de cuius della sindrome da stress post traumatico (PTSD) “assai frequenti erano infatti le notti che trascorreva
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insonni a causa degli incubi raffiguranti le immagini delle sevizie e dei crimini perpetrati ai prigionieri dalle guardie del campo”.
Tuttavia, appare evidente trattarsi di una prigionia, seppur gravosa e terribile, comunque in zona di guerra, prigionia prevista dalle convenzioni internazionali vigenti a danno dei militari.
E) L'onere della prova.
I crimini di guerra o contro l'umanità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, integrano un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Alla luce delle osservazioni di cui sopra, è emerso che nel caso del militare belligerante appartenente ad una forza militare nemica, la restrizione in prigionia e la sottoposizione ai lavori nel campo militare erano consentiti dalle norme internazionali;
pertanto, la verificazione di tali eventi non costituisce un elemento di per sé sufficiente ad integrare la prova degli elementi costitutivi del crimine di guerra e contro l'umanità ex art.2043 c.c.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni della parte attrice, non risulta provata l'esistenza di un fatto che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero. Non è, infatti, stata data dimostrazione processuale valida dei trattamenti inumani o degradanti di cui si fa menzione nell'atto, mancando il quid pluris in grado di provare l'illiceità della prigionia rispetto alle disposizioni della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra, o rispetto al diritto naturale umanitario, il quale, preesistendo al crimine stesso, lo renderebbe anche imprescrittibile.
Questo giudice riconosce la difficoltà insita nel provare fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa ma non appare un problema superabile facendo riferimento a nozioni di comune esperienza: né il giudice dell'illecito aquiliano può svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi ovvero a nozioni “di comune esperienza” di cui al capoverso dell'art.115
c.p.c.
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Pertanto, viene meno il presupposto per giudicare uno Stato estero in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato, dovendosi applicare, per il resto il principio di immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile che- ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 12.2.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
Sentenza redatta con la collaborazione del ott.ssa Elettra Pizzi CP_4
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