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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/10/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2479/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2479/2025, avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, il primo rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Zecca e la C.F._2 seconda dall'avv. Daniele Gatto, procuratori domiciliatari;
Ricorrenti Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 3.06.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 7.07.2012 in Minervino di Lecce e che dalla loro unione era nata una figlia di nome (24.07.2013); - che era stata pronunciata Per_1 la separazione con sentenza n. 2207/2020 emessa dal Tribunale civile di Lecce in data 9.10.2020; - che, essendo decorsi i termini di legge, chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, ossia:
1. Affidamento condiviso della figlia, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
2. Diritto di visita del padre, salvo diverso accordo:
- il primo e d il terzo weekend di ogni mese, dalle 16 del venerdì alle 20 della domenica;
- ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni dal 1 al 10 dei mesi di luglio ed agosto o dal 11 al 20 dei mesi di luglio ed agosto;
3. Contributo al mantenimento ordinario della figlia da erogarsi da parte del padre in favore della sig.ra nella somma di € 500,00 da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT;
Parte_2
4. Quota del 50% delle spese straordinarie come da protocollo firmato dal Tribunale ordinario di Lecce del 21 maggio 2018.
5. assegno unico universale da percepire al 50% tra i genitori;
6. Entrambi i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio per la figlia minorenne.
7. Le parti dichiarano espressamente di aver già regolato fra di loro ogni altro rapporto patrimoniale e/o economico, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non a quelle indicate. Con decreto dell'11.07.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 16.09.2025 da svolgersi con modalità cartolare. All'udienza predetta le parti si riportavano al contenuto dell'accordo e ne chiedevano l'accoglimento. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorso più di un anno dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale. Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni indicate in ricorso possono essere ratificate in quanto corrispondenti all'interesse delle parti ed a quello preminente della figlia. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nato a [...] l'[...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto a Minervino di Lecce il 7.07.2012, alle condizioni Parte_2 indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese. Lecce, 17.10.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 2479/2025, avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, il primo rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Zecca e la C.F._2 seconda dall'avv. Daniele Gatto, procuratori domiciliatari;
Ricorrenti Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 3.06.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 7.07.2012 in Minervino di Lecce e che dalla loro unione era nata una figlia di nome (24.07.2013); - che era stata pronunciata Per_1 la separazione con sentenza n. 2207/2020 emessa dal Tribunale civile di Lecce in data 9.10.2020; - che, essendo decorsi i termini di legge, chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, ossia:
1. Affidamento condiviso della figlia, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
2. Diritto di visita del padre, salvo diverso accordo:
- il primo e d il terzo weekend di ogni mese, dalle 16 del venerdì alle 20 della domenica;
- ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni dal 1 al 10 dei mesi di luglio ed agosto o dal 11 al 20 dei mesi di luglio ed agosto;
3. Contributo al mantenimento ordinario della figlia da erogarsi da parte del padre in favore della sig.ra nella somma di € 500,00 da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT;
Parte_2
4. Quota del 50% delle spese straordinarie come da protocollo firmato dal Tribunale ordinario di Lecce del 21 maggio 2018.
5. assegno unico universale da percepire al 50% tra i genitori;
6. Entrambi i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio per la figlia minorenne.
7. Le parti dichiarano espressamente di aver già regolato fra di loro ogni altro rapporto patrimoniale e/o economico, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non a quelle indicate. Con decreto dell'11.07.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 16.09.2025 da svolgersi con modalità cartolare. All'udienza predetta le parti si riportavano al contenuto dell'accordo e ne chiedevano l'accoglimento. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorso più di un anno dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale. Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni indicate in ricorso possono essere ratificate in quanto corrispondenti all'interesse delle parti ed a quello preminente della figlia. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nato a [...] l'[...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto a Minervino di Lecce il 7.07.2012, alle condizioni Parte_2 indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese. Lecce, 17.10.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE