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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3833 DE ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
DEl'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(VI) il 31/10/1972,
e
C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
06/12/1976,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio LAROCCA
e con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO, in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
Conclusioni DEle parti: le parti chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili DE matrimonio tra il IG. e la Controparte_1
IG.ra , celebrato il giorno 26/07/2008 nel Comune di TR Controparte_2
(BL) come trascritto nel registro Atti di Matrimonio DE Comune di TR (BL),
Anno 2008, Parte II, Serie A, Atto n.30, ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente alle seguenti concordate condizioni:
1) i coniugi fanno riferimento alle condizioni di cui alla parte “A” facente parte
DE presente verbale di udienza per quanto riguarda alla regolamentazione afferente ai coniugi;
2) i coniugi fanno riferimento alle condizioni di cui alla parte “B” facente parte
DE presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi ed in particolare al trasferimento dei diritti di proprietà sui beni di seguito indicati:
-========= In Comune di Pove DE RA (VI) ==========
Catasto Fabbricati
meccanografico foglio 11 (undici) Particella 716:
➢ Sub.
7 - VIA EUROPA n. 18 Piano S1-T Categoria C/6, Classe 1,
Consistenza 140 mq - superficie 157 mq - Rendita: Euro 216,91;
➢ Sub.
8 - VIA EUROPA n. 18 Piano S1-T Categoria C/1, Classe 3,
Consistenza 413 mq - superficie 540 mq - Rendita: Euro 6.612,20;
come derivanti dagli originari Foglio 11 Particella 716 Sub. 4 e sub.6 e
2 trasformati negli attuali mappali sub.7 e sub.8 a seguito di variazione DE
09/11/2015 Pratica n. VI0158448 in atti dal 09/11/2015 per diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazione (n.76269.1/2015)
➢ Sub.
5 - VIA EUROPA Piano 1 - Categoria A/3, Classe 4, Consistenza
6,5 vani - superficie 155 mq - Rendita: Euro 419,62,
che verrà estratto dal fascicolo telematico integralmente ed unitamente al presente verbale di udienza, in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la Conservatoria Reg. Imm. di competenza.
PARTE A DE verbale di udienza DE 20/02/2025
Comparsi personalmente innanzi al Giudice Relatore Dott.ssa Sollazzo
all'udienza DE 30/01/2025, le parti concordano e pattuiscono quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto ed impegno a non interferire l'uno nella vita privata DEl'altro;
2) come già stabilito al punto 3) DE ricorso per separazione: “Il IG. CP_1
anche in considerazione DEle condizioni di salute DEla IG.ra
[...]
come in premessa indicate, corrisponderà alla predetta, a Controparte_2
titolo di concorso nel mantenimento, la somma mensile €.1.500,00, per un
massimo di 44 mensilità, entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza
da agosto 2021 e fino a marzo 2025, a mezzo bonifico bancario sulle
coordinate bancarie che gli verranno fornite”, il IG. continuerà a CP_1
versare la somma mensile di €.1.500,00 fino al marzo 2025;
3) I coniugi dichiarano di non avere ulteriori questioni patrimoniali tra essi intercorrenti, salvo quanto stabilito nell'allegato B, rinunciando reciprocamente
3 all'assegno divorzile.
PARTE B DE verbale di udienza DE 20/02/2025
I ricorrenti dichiarano di essere separati come da decreto DE 2.11.2021 DE
Tribunale di Belluno e nell'ambito DEla definizione dei loro rapporti patrimoniali, concordano e pattuiscono quanto segue:
1) Il IG. (codice fiscale: ) nato a Controparte_1 C.F._1
SA DE RA (VI) il 31/10/1972 cede, rinunciando all'ipoteca legale,
alla IG.ra (codice fiscale: ), nata Controparte_2 C.F._2
a TR (BL) il 06/12/1976, che accetta, la quota di 1/10 DEla piena proprietà
dallo stesso detenuta relativamente agli immobili, così come risultanti dalle visure catastali (doc.5 depositato nel fascicolo telematico ) e dalle ispezioni ipotecarie (doc.6 depositato nel fascicolo telematico) e così censiti:
-========= In Comune di Pove DE RA (VI) ==========
Catasto Fabbricati
meccanografico foglio 11 (undici) Particella 716:
➢ Sub.
7 - VIA EUROPA n. 18 Piano S1-T Categoria C/6 (box auto/autorimessa), Classe 1, Consistenza 140 mq - superficie 157 mq
- Rendita: Euro 216,91;
➢ Sub.
8 - VIA EUROPA n. 18 Piano S1-T Categoria C/1 (locale commerciale/ristorante), Classe 3, Consistenza 413 mq - superficie 540
mq - Rendita: Euro 6.612,20;
➢ Sub.
5 - VIA EUROPA Piano 1 - Categoria A/3 (abitazione), Classe 4,
Consistenza 6,5 vani - superficie 155 mq - Rendita: Euro 419,62.
4 Confini: strada - m.n. 358 - 275 - 744 - 743 - 746 - 481 – 773 - 769 – strada,
salvo più precisi.
Le parti dichiarano sotto la loro responsabilità che i confini di cui sopra sono conformi a quelli riportati nell'atto di provenienza.
2) I IG.ri e dichiarano che l'acquisto di Controparte_1 Controparte_2
quanto oggetto DE trasferimento proviene dall'atto di compravendita DE
21/03/2014, a rogito DE notaio di BASSANO DEL Persona_1
GRAPPA (VI) - Repertorio n. 207.500 e Racc. n.74.051, trascritto il 27/03/2014
- Registro Particolare 1810 Registro Generale 2327, noto alle parti (doc.7
depositato nel fascicolo telematico).
3) Le parti dichiarano che a seguito di ristrutturazione e, precisamente con variazione DE 09/11/2015 Pratica n. VI0158448 in atti dal 09/11/2015 e diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazione (n.76269.1/2015), gli immobili sopra indicati in foglio 11 (undici) Particella 716, Sub. 7 e Sub.8 sono derivati dagli originari Foglio 11 Particella 716 Sub. 4 e sub.6, che sono stati soppressi;
le parti precisano altresì che l'immobile sopra indicato in foglio 11 (undici)
Particella 716, Sub. 5 risulta tale da variazione DE 18/02/2016 Pratica n.
VI0017527 in atti dal 18/02/2016 Protocollo NSD aggiornamento planimetrico
(n. 6378.1/2016).
Le parti dichiarano che il certificato di agibilità prodotto è intestato alla società
di cui il sig. è socio e non si riferisce al sub. 5 in Controparte_3 CP_1
quanto la ristrutturazione ha riguardato soltanto la parte commerciale
DEl'immobile.
5 Dichiarano sotto la loro responsabilità che i lavori eseguiti sono stati tutti regolarmente autorizzati e che comunque non ritengono di produrre documentazione ulteriore rispetto al certificato di agibilità n. 16/2015.
Le parti dichiarano infine che l'immobile è stato costruito anteriormente al
01.09.1967.
4) Le parti dichiarano che la cessione di cui ai punti che precedono avviene nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano i beni, con le relative accessioni e pertinenze, nonchè con gli oneri e servitù attive e passive di ogni specie, tra cui quelle già elencate nell'atto di provenienza a rogito DE notaio di BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Repertorio n. 207.500 Persona_1
e Racc. n.74.051, noto alle parti (doc.7 depositato nel fascicolo telematico) e precisamente:
a) servitù di passaggio a favore DEle unità in oggetto e a carico dei m.n. 745
e m.n. 743 costituita con l'atto in data 09.11.1994 n. 106.079 di rep., registrato in data 24.11.1994 al n. 872, trascritto in data 22.11.1994 ai nn. dal 7596 al
7599 di R.G. e dal 5645 al 5648 di R.P.;
b) servitù temporanea di passaggio costituita con l'atto in data 25.06.1997 n.
127.064 di rep. registrato in data 08.07.1997 al n. 1122, trascritto in data
15.07.1997 ai nn. 5201/3904 e ai nn. 5202/3905 DE seguente tenore: "Viene
costituita temporanea servitù di passaggio a carico dei m.nn. 716 e 768
(corrispondente a mt. 10 su fronte Nord - Sud ed a mt. 15 di profondità nella
direttrice Ovest - Est), come meglio evidenziato nella planimetria che in copia
si allega sub A), per l'accesso e la movimentazione in entrata ed in uscita a
6 favore dei m.nn. 769 (ex 717/b), 770 (ex 717/c), 771 (ex 717/d), 773 (ex 747/b),
774 (ex 747/c), 776 (ex 751/a), 754 (ex 257/a), 778 (ex 757/a), 483 e 666 (di
proprietà DEl'acquirente)”.
c) servitù costituita a carico DE m.n. 716 in oggetto favore DEl'ENEL per accedere alla cabina al m.n. 481;
Le parti dichiarano che la cessione di cui ai punti che precedono avviene con garanzia di proprietà, sia per l'ipotesi di evizione che di riduzione, e di libertà
da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali,
vincoli, servitù passive non apparenti e diritti reali parziari a terzi spettanti, ad eccezione di:
➢ ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di SA DE
RA in data 29/04/2014 rep.207.845 e racc.74.267 DE Notaio Per_1
di SA DE RA, a favore di Banca di Romano e S. Caterina –
Credito Cooperativo, per mutuo ipotecario di originari €.250.000,00 in sorte capitale, contratto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , come da nota di iscrizione
[...] Controparte_1 Parte_4
Reg. Gen. 3461 e Reg. Part. 480 – presentazione 11/1 DE 13/05/2014
(doc.13 depositato nel fascicolo telematico).
➢ ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di SA DE
RA in data 29/04/2014 rep.207.847 e racc.74.269 DE Notaio Per_1
di SA DE RA, a favore di Parte_5
per mutuo ipotecario di originari €.250.000,00 in sorte capitale,
[...]
contratto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
7 e , come da nota di iscrizione Reg. Gen. 3461 CP_1 Parte_4
e Reg. Part. 481 presentazione 11/2 DE 13/05/2014 (doc.14 depositato nel fascicolo telematico).
Le parti dichiarano, sotto la loro responsabilità, che le ispezioni ipotecarie prodotte si riferiscono agli attuali subalterni 7, 5 e 8.
In particolare, la IG.ra dichiara di accollarsi, con Controparte_2
decorrenza DE trasferimento DEla quota degli immobili in suo favore, la quota parte DE residuo debito già in capo al IG. , fino ad estinzione Controparte_1
dei 2 mutui fondiari sopra descritti.
5) Le parti dichiarano e garantiscono che i beni oggetto di trasferimento sono in regola con le norme urbanistiche e quindi liberamente commerciabili.
6) Le parti dichiarano che sulle unità immobiliari oggetto di cessione non sono state effettuate opere o eseguiti interventi ad eccetto di quanto già oggetto di rilascio di concessione o autorizzazione amministrativa a norma DEle vigenti disposizioni urbanistiche, e precisamente:
➢ concessione edilizia in data 12.05.1997 n. C0023/97;
➢ concessione edilizia in data 13.01.2003 n. 1067/02;
➢ permesso di costruire in 08.11.2011 pratica edilizia n. 1024/11;
➢ S.C.I.A. n.2011/2014 protocollata dal Comune in data 20.02.2014;
➢ n.2016/2014 per restauro e risanamento conservativo;
CP_4
➢ n.2045/2014 per variante in corso d'opera, DE 21/11/2014; CP_4
➢ n.2017/2015 per variante in corso d'opera, DE 23.03.2015 con CP_4
integrazioni DE 21/04/2015;
8 ➢ S.C.I.A. n.2039/2015 per installazione di insegna luminose, DE
05/08/2015;
➢ n.2056/2015 per variante in corso d'opera DEla SCIA CP_4
n.2016/2014, depositata in data 02/11/2015;
➢ Certificato di agibilità n.16/2015 rilasciato da Comune di Pove in data
11/11/2015 (doc.8 depositato nel fascicolo telematico);
➢ SUAP n. 1022 DE 11.03.2022 per ampliamento DE plateatico in un edificio commerciale;
➢ SUAP n. 0957 DE 30.01.2023 per installazione di impianto fotovoltaico sulla copertura di un fabbricato commerciale;
Le parti dichiarano sotto la loro responsabilità che la documentazione relativa alle pratiche SUAP non va prodotta.
Le parti richiamano la dichiarazione resa dal tecnico Arch. Controparte_2
in data 22/01/2024 (doc.9 depositato nel fascicolo telematico), con allegati i soli frontespizi DEle autorizzazioni sopra richiamate.
Le parti dichiarano, che, oltre a quanto sopra indicato, non sono state effettuate opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessione o autorizzazione amministrativa a norma DEle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità non essendo stata irrogata nessuna DEle sanzioni previste dall'art.41 legge 47/85 e successive modifiche.
7) Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti DEl'art.29, co.
1-bis legge n.52/85, che con riferimento agli immobili sopra identificati vi è conformità allo stato di fatto dei dati catastali e DEle planimetrie, sulla base DEle disposizioni
9 vigenti in materia catastale e corrispondono alle planimetrie catastali (doc.10
depositato nel fascicolo telematico), ultime depositate in catasto, e all'elaborato planimetrico (doc.11 depositato nel fascicolo telematico);
dichiarano altresì -che l'immobile è classificato in classe energetica “A1”, come risulta dall'attestato di prestazione energetica (APE) Cod. Id. n.147802/2015
rilasciato dal P.I. in data 30/12/2015 (doc.12 depositato Controparte_5
nel fascicolo telematico).
Le parti dichiarano sotto la loro responsabilità che l'APE prodotto si riferisce a tutti i beni oggetto DEla presente cessione.
8) Le parti dichiarano, altresì, che i redditi DEle unità immobiliari oggetto DE
trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione
9) Le parti dichiarano congiuntamente di rinunciare all'ipoteca legale.
10) Le parti dichiarano, ai soli fini fiscali, che la quota ceduta ha un valore di
€.100.000,00 (euro centomila/00) ma che alcuna somma verrà corrisposta dalla IG.ra in favore DE IG. per detta Controparte_2 Controparte_1
cessione.
11) Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni -assunte senza spirito di liberalità- costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso DE
matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione DEla crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui
10 all'art.19 DEla legge n.74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale
29/4-10/5/99 nr.154.
12) Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto DEle dichiarazioni e DEla documentazione prodotta nel fascicolo telematico sulla base DE protocollo, e che è onere DEle
parti, che si obbligano a propria cura e spese, ad effettuare la trascrizione e/o le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché la conseguente voltura
DE titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito.
13) Nella denegata ipotesi in cui non risulti possibile procedere alla trascrizione
DE presente atto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari,
le parti si impegnano a comparire avanti al notaio per la formalizzazione DE
presente accordo, salve le agevolazioni fiscali riconosciute dalla legge.
Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità DEle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che DE resto non gli compete, né preventivo né successivo.
Si dichiarano altresì consapevoli che né il Magistrato né la Cancelleria
assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito DE
presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni DE Pubblico Ministero: Il PM interviene e conclude per
11 l'accoglimento DE ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario da essi contratto in TR (BL) in data
26/07/2008.
All'esito DEl'udienza DE 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento DEle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente DE Tribunale Ordinario di Belluno nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa DE 02/11/2021 e la data di deposito DE ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una DEle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) DEla
12 legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale DElo Stato Civile di procedere all'annotazione DEla presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, le parti hanno convenuto che versi a fino a marzo 2025, la Controparte_1 Controparte_2
somma mensile di euro 1.500 quale contributo di mantenimento ed il Collegio
non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza DE 20/02/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla parte B DE verbale secondo le conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità DEle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né
successivo, in ordine alla cessione DEl'immobile, controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà DEle parti rese nell'ambito DEla presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-DEle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale
DEl'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte
DE Tribunale;
13 -nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto da e da in TR (BL) il 26/07/2008 Controparte_1 Controparte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale DElo Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine DEl'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE Comune di TR (BL) al n. 30, parte II,
serie A, anno 2008;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio DE 15.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3833 DE ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
DEl'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
(VI) il 31/10/1972,
e
C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
06/12/1976,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio LAROCCA
e con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO, in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili DE matrimonio.
Conclusioni DEle parti: le parti chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili DE matrimonio tra il IG. e la Controparte_1
IG.ra , celebrato il giorno 26/07/2008 nel Comune di TR Controparte_2
(BL) come trascritto nel registro Atti di Matrimonio DE Comune di TR (BL),
Anno 2008, Parte II, Serie A, Atto n.30, ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente alle seguenti concordate condizioni:
1) i coniugi fanno riferimento alle condizioni di cui alla parte “A” facente parte
DE presente verbale di udienza per quanto riguarda alla regolamentazione afferente ai coniugi;
2) i coniugi fanno riferimento alle condizioni di cui alla parte “B” facente parte
DE presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi ed in particolare al trasferimento dei diritti di proprietà sui beni di seguito indicati:
-========= In Comune di Pove DE RA (VI) ==========
Catasto Fabbricati
meccanografico foglio 11 (undici) Particella 716:
➢ Sub.
7 - VIA EUROPA n. 18 Piano S1-T Categoria C/6, Classe 1,
Consistenza 140 mq - superficie 157 mq - Rendita: Euro 216,91;
➢ Sub.
8 - VIA EUROPA n. 18 Piano S1-T Categoria C/1, Classe 3,
Consistenza 413 mq - superficie 540 mq - Rendita: Euro 6.612,20;
come derivanti dagli originari Foglio 11 Particella 716 Sub. 4 e sub.6 e
2 trasformati negli attuali mappali sub.7 e sub.8 a seguito di variazione DE
09/11/2015 Pratica n. VI0158448 in atti dal 09/11/2015 per diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazione (n.76269.1/2015)
➢ Sub.
5 - VIA EUROPA Piano 1 - Categoria A/3, Classe 4, Consistenza
6,5 vani - superficie 155 mq - Rendita: Euro 419,62,
che verrà estratto dal fascicolo telematico integralmente ed unitamente al presente verbale di udienza, in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la Conservatoria Reg. Imm. di competenza.
PARTE A DE verbale di udienza DE 20/02/2025
Comparsi personalmente innanzi al Giudice Relatore Dott.ssa Sollazzo
all'udienza DE 30/01/2025, le parti concordano e pattuiscono quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto ed impegno a non interferire l'uno nella vita privata DEl'altro;
2) come già stabilito al punto 3) DE ricorso per separazione: “Il IG. CP_1
anche in considerazione DEle condizioni di salute DEla IG.ra
[...]
come in premessa indicate, corrisponderà alla predetta, a Controparte_2
titolo di concorso nel mantenimento, la somma mensile €.1.500,00, per un
massimo di 44 mensilità, entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza
da agosto 2021 e fino a marzo 2025, a mezzo bonifico bancario sulle
coordinate bancarie che gli verranno fornite”, il IG. continuerà a CP_1
versare la somma mensile di €.1.500,00 fino al marzo 2025;
3) I coniugi dichiarano di non avere ulteriori questioni patrimoniali tra essi intercorrenti, salvo quanto stabilito nell'allegato B, rinunciando reciprocamente
3 all'assegno divorzile.
PARTE B DE verbale di udienza DE 20/02/2025
I ricorrenti dichiarano di essere separati come da decreto DE 2.11.2021 DE
Tribunale di Belluno e nell'ambito DEla definizione dei loro rapporti patrimoniali, concordano e pattuiscono quanto segue:
1) Il IG. (codice fiscale: ) nato a Controparte_1 C.F._1
SA DE RA (VI) il 31/10/1972 cede, rinunciando all'ipoteca legale,
alla IG.ra (codice fiscale: ), nata Controparte_2 C.F._2
a TR (BL) il 06/12/1976, che accetta, la quota di 1/10 DEla piena proprietà
dallo stesso detenuta relativamente agli immobili, così come risultanti dalle visure catastali (doc.5 depositato nel fascicolo telematico ) e dalle ispezioni ipotecarie (doc.6 depositato nel fascicolo telematico) e così censiti:
-========= In Comune di Pove DE RA (VI) ==========
Catasto Fabbricati
meccanografico foglio 11 (undici) Particella 716:
➢ Sub.
7 - VIA EUROPA n. 18 Piano S1-T Categoria C/6 (box auto/autorimessa), Classe 1, Consistenza 140 mq - superficie 157 mq
- Rendita: Euro 216,91;
➢ Sub.
8 - VIA EUROPA n. 18 Piano S1-T Categoria C/1 (locale commerciale/ristorante), Classe 3, Consistenza 413 mq - superficie 540
mq - Rendita: Euro 6.612,20;
➢ Sub.
5 - VIA EUROPA Piano 1 - Categoria A/3 (abitazione), Classe 4,
Consistenza 6,5 vani - superficie 155 mq - Rendita: Euro 419,62.
4 Confini: strada - m.n. 358 - 275 - 744 - 743 - 746 - 481 – 773 - 769 – strada,
salvo più precisi.
Le parti dichiarano sotto la loro responsabilità che i confini di cui sopra sono conformi a quelli riportati nell'atto di provenienza.
2) I IG.ri e dichiarano che l'acquisto di Controparte_1 Controparte_2
quanto oggetto DE trasferimento proviene dall'atto di compravendita DE
21/03/2014, a rogito DE notaio di BASSANO DEL Persona_1
GRAPPA (VI) - Repertorio n. 207.500 e Racc. n.74.051, trascritto il 27/03/2014
- Registro Particolare 1810 Registro Generale 2327, noto alle parti (doc.7
depositato nel fascicolo telematico).
3) Le parti dichiarano che a seguito di ristrutturazione e, precisamente con variazione DE 09/11/2015 Pratica n. VI0158448 in atti dal 09/11/2015 e diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazione (n.76269.1/2015), gli immobili sopra indicati in foglio 11 (undici) Particella 716, Sub. 7 e Sub.8 sono derivati dagli originari Foglio 11 Particella 716 Sub. 4 e sub.6, che sono stati soppressi;
le parti precisano altresì che l'immobile sopra indicato in foglio 11 (undici)
Particella 716, Sub. 5 risulta tale da variazione DE 18/02/2016 Pratica n.
VI0017527 in atti dal 18/02/2016 Protocollo NSD aggiornamento planimetrico
(n. 6378.1/2016).
Le parti dichiarano che il certificato di agibilità prodotto è intestato alla società
di cui il sig. è socio e non si riferisce al sub. 5 in Controparte_3 CP_1
quanto la ristrutturazione ha riguardato soltanto la parte commerciale
DEl'immobile.
5 Dichiarano sotto la loro responsabilità che i lavori eseguiti sono stati tutti regolarmente autorizzati e che comunque non ritengono di produrre documentazione ulteriore rispetto al certificato di agibilità n. 16/2015.
Le parti dichiarano infine che l'immobile è stato costruito anteriormente al
01.09.1967.
4) Le parti dichiarano che la cessione di cui ai punti che precedono avviene nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano i beni, con le relative accessioni e pertinenze, nonchè con gli oneri e servitù attive e passive di ogni specie, tra cui quelle già elencate nell'atto di provenienza a rogito DE notaio di BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Repertorio n. 207.500 Persona_1
e Racc. n.74.051, noto alle parti (doc.7 depositato nel fascicolo telematico) e precisamente:
a) servitù di passaggio a favore DEle unità in oggetto e a carico dei m.n. 745
e m.n. 743 costituita con l'atto in data 09.11.1994 n. 106.079 di rep., registrato in data 24.11.1994 al n. 872, trascritto in data 22.11.1994 ai nn. dal 7596 al
7599 di R.G. e dal 5645 al 5648 di R.P.;
b) servitù temporanea di passaggio costituita con l'atto in data 25.06.1997 n.
127.064 di rep. registrato in data 08.07.1997 al n. 1122, trascritto in data
15.07.1997 ai nn. 5201/3904 e ai nn. 5202/3905 DE seguente tenore: "Viene
costituita temporanea servitù di passaggio a carico dei m.nn. 716 e 768
(corrispondente a mt. 10 su fronte Nord - Sud ed a mt. 15 di profondità nella
direttrice Ovest - Est), come meglio evidenziato nella planimetria che in copia
si allega sub A), per l'accesso e la movimentazione in entrata ed in uscita a
6 favore dei m.nn. 769 (ex 717/b), 770 (ex 717/c), 771 (ex 717/d), 773 (ex 747/b),
774 (ex 747/c), 776 (ex 751/a), 754 (ex 257/a), 778 (ex 757/a), 483 e 666 (di
proprietà DEl'acquirente)”.
c) servitù costituita a carico DE m.n. 716 in oggetto favore DEl'ENEL per accedere alla cabina al m.n. 481;
Le parti dichiarano che la cessione di cui ai punti che precedono avviene con garanzia di proprietà, sia per l'ipotesi di evizione che di riduzione, e di libertà
da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali,
vincoli, servitù passive non apparenti e diritti reali parziari a terzi spettanti, ad eccezione di:
➢ ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di SA DE
RA in data 29/04/2014 rep.207.845 e racc.74.267 DE Notaio Per_1
di SA DE RA, a favore di Banca di Romano e S. Caterina –
Credito Cooperativo, per mutuo ipotecario di originari €.250.000,00 in sorte capitale, contratto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , come da nota di iscrizione
[...] Controparte_1 Parte_4
Reg. Gen. 3461 e Reg. Part. 480 – presentazione 11/1 DE 13/05/2014
(doc.13 depositato nel fascicolo telematico).
➢ ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di SA DE
RA in data 29/04/2014 rep.207.847 e racc.74.269 DE Notaio Per_1
di SA DE RA, a favore di Parte_5
per mutuo ipotecario di originari €.250.000,00 in sorte capitale,
[...]
contratto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
7 e , come da nota di iscrizione Reg. Gen. 3461 CP_1 Parte_4
e Reg. Part. 481 presentazione 11/2 DE 13/05/2014 (doc.14 depositato nel fascicolo telematico).
Le parti dichiarano, sotto la loro responsabilità, che le ispezioni ipotecarie prodotte si riferiscono agli attuali subalterni 7, 5 e 8.
In particolare, la IG.ra dichiara di accollarsi, con Controparte_2
decorrenza DE trasferimento DEla quota degli immobili in suo favore, la quota parte DE residuo debito già in capo al IG. , fino ad estinzione Controparte_1
dei 2 mutui fondiari sopra descritti.
5) Le parti dichiarano e garantiscono che i beni oggetto di trasferimento sono in regola con le norme urbanistiche e quindi liberamente commerciabili.
6) Le parti dichiarano che sulle unità immobiliari oggetto di cessione non sono state effettuate opere o eseguiti interventi ad eccetto di quanto già oggetto di rilascio di concessione o autorizzazione amministrativa a norma DEle vigenti disposizioni urbanistiche, e precisamente:
➢ concessione edilizia in data 12.05.1997 n. C0023/97;
➢ concessione edilizia in data 13.01.2003 n. 1067/02;
➢ permesso di costruire in 08.11.2011 pratica edilizia n. 1024/11;
➢ S.C.I.A. n.2011/2014 protocollata dal Comune in data 20.02.2014;
➢ n.2016/2014 per restauro e risanamento conservativo;
CP_4
➢ n.2045/2014 per variante in corso d'opera, DE 21/11/2014; CP_4
➢ n.2017/2015 per variante in corso d'opera, DE 23.03.2015 con CP_4
integrazioni DE 21/04/2015;
8 ➢ S.C.I.A. n.2039/2015 per installazione di insegna luminose, DE
05/08/2015;
➢ n.2056/2015 per variante in corso d'opera DEla SCIA CP_4
n.2016/2014, depositata in data 02/11/2015;
➢ Certificato di agibilità n.16/2015 rilasciato da Comune di Pove in data
11/11/2015 (doc.8 depositato nel fascicolo telematico);
➢ SUAP n. 1022 DE 11.03.2022 per ampliamento DE plateatico in un edificio commerciale;
➢ SUAP n. 0957 DE 30.01.2023 per installazione di impianto fotovoltaico sulla copertura di un fabbricato commerciale;
Le parti dichiarano sotto la loro responsabilità che la documentazione relativa alle pratiche SUAP non va prodotta.
Le parti richiamano la dichiarazione resa dal tecnico Arch. Controparte_2
in data 22/01/2024 (doc.9 depositato nel fascicolo telematico), con allegati i soli frontespizi DEle autorizzazioni sopra richiamate.
Le parti dichiarano, che, oltre a quanto sopra indicato, non sono state effettuate opere o eseguiti altri interventi richiedenti il preventivo rilascio di concessione o autorizzazione amministrativa a norma DEle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla commerciabilità non essendo stata irrogata nessuna DEle sanzioni previste dall'art.41 legge 47/85 e successive modifiche.
7) Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti DEl'art.29, co.
1-bis legge n.52/85, che con riferimento agli immobili sopra identificati vi è conformità allo stato di fatto dei dati catastali e DEle planimetrie, sulla base DEle disposizioni
9 vigenti in materia catastale e corrispondono alle planimetrie catastali (doc.10
depositato nel fascicolo telematico), ultime depositate in catasto, e all'elaborato planimetrico (doc.11 depositato nel fascicolo telematico);
dichiarano altresì -che l'immobile è classificato in classe energetica “A1”, come risulta dall'attestato di prestazione energetica (APE) Cod. Id. n.147802/2015
rilasciato dal P.I. in data 30/12/2015 (doc.12 depositato Controparte_5
nel fascicolo telematico).
Le parti dichiarano sotto la loro responsabilità che l'APE prodotto si riferisce a tutti i beni oggetto DEla presente cessione.
8) Le parti dichiarano, altresì, che i redditi DEle unità immobiliari oggetto DE
trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione
9) Le parti dichiarano congiuntamente di rinunciare all'ipoteca legale.
10) Le parti dichiarano, ai soli fini fiscali, che la quota ceduta ha un valore di
€.100.000,00 (euro centomila/00) ma che alcuna somma verrà corrisposta dalla IG.ra in favore DE IG. per detta Controparte_2 Controparte_1
cessione.
11) Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni -assunte senza spirito di liberalità- costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso DE
matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione DEla crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui
10 all'art.19 DEla legge n.74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale
29/4-10/5/99 nr.154.
12) Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto DEle dichiarazioni e DEla documentazione prodotta nel fascicolo telematico sulla base DE protocollo, e che è onere DEle
parti, che si obbligano a propria cura e spese, ad effettuare la trascrizione e/o le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché la conseguente voltura
DE titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito.
13) Nella denegata ipotesi in cui non risulti possibile procedere alla trascrizione
DE presente atto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari,
le parti si impegnano a comparire avanti al notaio per la formalizzazione DE
presente accordo, salve le agevolazioni fiscali riconosciute dalla legge.
Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità DEle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che DE resto non gli compete, né preventivo né successivo.
Si dichiarano altresì consapevoli che né il Magistrato né la Cancelleria
assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito DE
presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni DE Pubblico Ministero: Il PM interviene e conclude per
11 l'accoglimento DE ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario da essi contratto in TR (BL) in data
26/07/2008.
All'esito DEl'udienza DE 20/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento DEle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente DE Tribunale Ordinario di Belluno nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa DE 02/11/2021 e la data di deposito DE ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una DEle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) DEla
12 legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale DElo Stato Civile di procedere all'annotazione DEla presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, le parti hanno convenuto che versi a fino a marzo 2025, la Controparte_1 Controparte_2
somma mensile di euro 1.500 quale contributo di mantenimento ed il Collegio
non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza DE 20/02/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla parte B DE verbale secondo le conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità DEle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né
successivo, in ordine alla cessione DEl'immobile, controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà DEle parti rese nell'ambito DEla presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-DEle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale
DEl'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte
DE Tribunale;
13 -nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto da e da in TR (BL) il 26/07/2008 Controparte_1 Controparte_2
alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale DElo Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine DEl'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE Comune di TR (BL) al n. 30, parte II,
serie A, anno 2008;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio DE 15.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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