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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/11/2024, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 4843/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4843/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. CASELGRANDI FULVIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. CASELGRANDI FULVIA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p..c, le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); con provvedimento regolarmente notificato al P.M. a mezzo PEC in pari data, è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; i difensori hanno depositato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai ricorrenti con le quali costoro hanno rinunciato a comparire alla udienza, confermando le condizioni di cui al ricorso e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
le parti hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: « 1) I ricorrenti saranno liberi di fissare la propria residenza (anagrafica e/o di fatto) ove vorranno e, ai fini dell'adempimento degli obblighi genitoriali, ciascuno di essi si impegna ed obbliga a comunicare all'altro genitore, tramite pec o invio di raccomandata a/r, l'eventuale mutamento di residenza o domicilio (in questo caso, qualora la durata dello spostamento superi i due mesi) con un ragionevole preavviso e comunque entro i successivi trenta giorni, salvo quanto previsto dall'art. 337-sexies c.c. in tema di modifica della residenza della prole minorenne. Il figlio minore è affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, al fine di Per_1 consentirgli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e i collaterali materni e paterni;
i genitori dunque eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio, quali quelle attinenti la salute, l'educazione e l'istruzione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709-ter c.p.c., i genitori condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale sul minore e saranno pertanto corresponsabili della sua salute, della sua educazione, della sua cura e custodia, nonché del loro andamento scolastico;
la responsabilità in ordine alle decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione del minore saranno assunte in via esclusiva dal genitore che in quel momento lo ha con sé. I genitori concordano che il figlio sarà collocato presso la madre ed altresì concordano che con la medesima manterrà la residenza anagrafica. Le parti si danno reciprocamente atto che la casa presso cui il minore vive con la madre è di proprietà di quest'ultima ed a lei viene comunque assegnata anche ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
2) Fatto sempre salvo ogni differente ed ulteriore accordo da assumersi di volta in volta fra i coniugi, i genitori concordano il calendario di frequentazione e gestione della prole come da schema che segue: a) infrasettimanalmente e nei week-end: il minore starà con il padre ogni mercoledì e un fine settimana, dal sabato mattina alla domenica sera, ogni 15 giorni;
b) per le vacanze natalizie e di capodanno: il minore trascorrerà ad anni alterni dal pomeriggio della Vigilia al pomeriggio di Natale con un genitore e dal pomeriggio di Natale alla sera di Santo Stefano con l'altro; dal pomeriggio del giorno di San Silvestro al pomeriggio di Capodanno con un genitore e dal pomeriggio del 5 gennaio alla mattina del 7 gennaio (quando di norma rientreranno a scuola) con l'altro;
c) per le vacanze pasquali: starà ad anni alterni il giorno di Pasqua e i due Per_1 precedenti con un genitore e il giorno del Lunedì dell'Angelo e i due successivi con l'altro (tutti comprensivi di pernottamento); d) per le vacanze estive e durante l'anno: in occasione delle ferie estive, il minore starà almeno due settimane a testa anche consecutive con ciascun genitore;
qualora le ferie cadano nel mese di agosto, le parti avranno cura di alternare ogni anno i primi quindici giorni di agosto con il secondo periodo quindicinale, in modo che la giornata di Ferragosto sia alternativamente trascorsa dal minore con ciascuno dei genitori. I ricorrenti, in considerazione delle rispettive eSIenze aziendali/lavorative e anche al fine di poter organizzare le proprie ferie personali, si impegnano a concordare e comunicarsi i periodi di vacanza da trascorrere con il figlio entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Qualora i periodi prescelti dovessero coincidere anche in parte, i genitori si impegnano a trovare accordi secondo ragionevolezza nel preminente interesse del minore e in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi;
in caso di impossibilità a un accordo, il diritto di scelta spetterà per gli anni pari alla madre e per gli anni dispari al padre. e) Ponti e festività del calendario anche scolastico Tali periodi verranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza per l'intero periodo del ponte, pertanto se il minore starà con il padre il giorno (o il ponte) del 25 aprile, starà con la madre il giorno (o il ponte) del 1° maggio e così di seguito. f) Festa della mamma e festa del papà, compleanni e altre giornate particolari La prole trascorrerà:
- con la mamma la festa della mamma e con il papà la festa del papà, il giorno del compleanno del papà con il padre, il giorno del compleanno della mamma con la madre;
- fatti salvi suoi diversi desideri, ad anni alterni potrà trascorrere il proprio Per_1 compleanno con l'uno e con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza. Sono in ogni caso fatti sempre salvi i diversi accordi che di volta in volta si dovessero rendere contingenti ai fini della migliore gestione del minore e, vista l'età del figlio, i genitori si impegnano a tener conto delle eventuali richieste delle stesse in merito ad una diversa modalità di frequentazione in relazione ad occasioni ed eventi particolari.
3) Il SI. si impegna ed obbliga a versare alla SI.ra , a decorrere CP_1 Parte_1 dal mese di dicembre 2019, a mezzo bonifico bancario all'Iban intestato alla stessa ed a lui già noto, per dodici mensilità annue, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno perequativo mensile di € 400,00 (quattrocento); detto importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Le parti si danno reciprocamente atto che il SI. ha versato CP_1 regolarmente la suddetta somma per il periodo ricompreso dal dicembre 2019 sino alla data di deposito del presente ricorso.
4) Per quanto concerne le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la cura e l'accudimento del figlio, la spesa sarà sostenuta, in via diretta oppure anticipata con successivo rimborso, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Per “spese straordinarie” si intendono quelle individuate dal seguente schema:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco e no, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e iscrizioni scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) iscrizione alla scuola guida e ogni spesa inerente al rilascio della patente di guida;
assicurazione e bollo auto del/i mezzo/i in uso al figlio o a quest'ultimo intestato/i;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze con la precisazione che le vacanze che il figlio trascorrerà con ciascun genitore o con il ramo parentale di quest'ultimo saranno esclusivamente a carico del medesimo genitore.
Il suesteso schema deve intendersi integrato con il protocollo del tribunale di Reggio Emilia in vigore alla data del presente accordo e che le parti dichiarano di ben conoscere. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. 5) Le parti concordano che la SI.ra continuerà a percepire per l'intero Parte_1
l'Assegno unico universale in continuità con quanto già avvenuto sinora, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa sin da ora espressamente rinunciata e rimossa.
6) I genitori prestano fin da ora il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio.
7) Le spese legali relative alla presente procedura saranno assunte dalle parti in ragione del 50% ciascuno.
8) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.»;
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile, in data 05/11/2024.
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4843/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. CASELGRANDI FULVIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. CASELGRANDI FULVIA;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p..c, le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); con provvedimento regolarmente notificato al P.M. a mezzo PEC in pari data, è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; i difensori hanno depositato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai ricorrenti con le quali costoro hanno rinunciato a comparire alla udienza, confermando le condizioni di cui al ricorso e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
le parti hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: « 1) I ricorrenti saranno liberi di fissare la propria residenza (anagrafica e/o di fatto) ove vorranno e, ai fini dell'adempimento degli obblighi genitoriali, ciascuno di essi si impegna ed obbliga a comunicare all'altro genitore, tramite pec o invio di raccomandata a/r, l'eventuale mutamento di residenza o domicilio (in questo caso, qualora la durata dello spostamento superi i due mesi) con un ragionevole preavviso e comunque entro i successivi trenta giorni, salvo quanto previsto dall'art. 337-sexies c.c. in tema di modifica della residenza della prole minorenne. Il figlio minore è affidato in modo condiviso a entrambi i genitori, al fine di Per_1 consentirgli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e i collaterali materni e paterni;
i genitori dunque eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio, quali quelle attinenti la salute, l'educazione e l'istruzione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole. Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 709-ter c.p.c., i genitori condivideranno altresì in uguale misura la responsabilità genitoriale sul minore e saranno pertanto corresponsabili della sua salute, della sua educazione, della sua cura e custodia, nonché del loro andamento scolastico;
la responsabilità in ordine alle decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione del minore saranno assunte in via esclusiva dal genitore che in quel momento lo ha con sé. I genitori concordano che il figlio sarà collocato presso la madre ed altresì concordano che con la medesima manterrà la residenza anagrafica. Le parti si danno reciprocamente atto che la casa presso cui il minore vive con la madre è di proprietà di quest'ultima ed a lei viene comunque assegnata anche ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
2) Fatto sempre salvo ogni differente ed ulteriore accordo da assumersi di volta in volta fra i coniugi, i genitori concordano il calendario di frequentazione e gestione della prole come da schema che segue: a) infrasettimanalmente e nei week-end: il minore starà con il padre ogni mercoledì e un fine settimana, dal sabato mattina alla domenica sera, ogni 15 giorni;
b) per le vacanze natalizie e di capodanno: il minore trascorrerà ad anni alterni dal pomeriggio della Vigilia al pomeriggio di Natale con un genitore e dal pomeriggio di Natale alla sera di Santo Stefano con l'altro; dal pomeriggio del giorno di San Silvestro al pomeriggio di Capodanno con un genitore e dal pomeriggio del 5 gennaio alla mattina del 7 gennaio (quando di norma rientreranno a scuola) con l'altro;
c) per le vacanze pasquali: starà ad anni alterni il giorno di Pasqua e i due Per_1 precedenti con un genitore e il giorno del Lunedì dell'Angelo e i due successivi con l'altro (tutti comprensivi di pernottamento); d) per le vacanze estive e durante l'anno: in occasione delle ferie estive, il minore starà almeno due settimane a testa anche consecutive con ciascun genitore;
qualora le ferie cadano nel mese di agosto, le parti avranno cura di alternare ogni anno i primi quindici giorni di agosto con il secondo periodo quindicinale, in modo che la giornata di Ferragosto sia alternativamente trascorsa dal minore con ciascuno dei genitori. I ricorrenti, in considerazione delle rispettive eSIenze aziendali/lavorative e anche al fine di poter organizzare le proprie ferie personali, si impegnano a concordare e comunicarsi i periodi di vacanza da trascorrere con il figlio entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Qualora i periodi prescelti dovessero coincidere anche in parte, i genitori si impegnano a trovare accordi secondo ragionevolezza nel preminente interesse del minore e in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi;
in caso di impossibilità a un accordo, il diritto di scelta spetterà per gli anni pari alla madre e per gli anni dispari al padre. e) Ponti e festività del calendario anche scolastico Tali periodi verranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza per l'intero periodo del ponte, pertanto se il minore starà con il padre il giorno (o il ponte) del 25 aprile, starà con la madre il giorno (o il ponte) del 1° maggio e così di seguito. f) Festa della mamma e festa del papà, compleanni e altre giornate particolari La prole trascorrerà:
- con la mamma la festa della mamma e con il papà la festa del papà, il giorno del compleanno del papà con il padre, il giorno del compleanno della mamma con la madre;
- fatti salvi suoi diversi desideri, ad anni alterni potrà trascorrere il proprio Per_1 compleanno con l'uno e con l'altro genitore secondo il principio dell'alternanza. Sono in ogni caso fatti sempre salvi i diversi accordi che di volta in volta si dovessero rendere contingenti ai fini della migliore gestione del minore e, vista l'età del figlio, i genitori si impegnano a tener conto delle eventuali richieste delle stesse in merito ad una diversa modalità di frequentazione in relazione ad occasioni ed eventi particolari.
3) Il SI. si impegna ed obbliga a versare alla SI.ra , a decorrere CP_1 Parte_1 dal mese di dicembre 2019, a mezzo bonifico bancario all'Iban intestato alla stessa ed a lui già noto, per dodici mensilità annue, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno perequativo mensile di € 400,00 (quattrocento); detto importo sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Le parti si danno reciprocamente atto che il SI. ha versato CP_1 regolarmente la suddetta somma per il periodo ricompreso dal dicembre 2019 sino alla data di deposito del presente ricorso.
4) Per quanto concerne le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la cura e l'accudimento del figlio, la spesa sarà sostenuta, in via diretta oppure anticipata con successivo rimborso, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Per “spese straordinarie” si intendono quelle individuate dal seguente schema:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco e no, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e iscrizioni scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) iscrizione alla scuola guida e ogni spesa inerente al rilascio della patente di guida;
assicurazione e bollo auto del/i mezzo/i in uso al figlio o a quest'ultimo intestato/i;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze con la precisazione che le vacanze che il figlio trascorrerà con ciascun genitore o con il ramo parentale di quest'ultimo saranno esclusivamente a carico del medesimo genitore.
Il suesteso schema deve intendersi integrato con il protocollo del tribunale di Reggio Emilia in vigore alla data del presente accordo e che le parti dichiarano di ben conoscere. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. 5) Le parti concordano che la SI.ra continuerà a percepire per l'intero Parte_1
l'Assegno unico universale in continuità con quanto già avvenuto sinora, ogni azione, eccezione, pretesa e/o rivalsa sin da ora espressamente rinunciata e rimossa.
6) I genitori prestano fin da ora il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio.
7) Le spese legali relative alla presente procedura saranno assunte dalle parti in ragione del 50% ciascuno.
8) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.»;
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile, in data 05/11/2024.
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli