Articolo 1105 del Codice della navigazione
Articolo 1086Articolo 1106
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21 aprile 1942
Art. 1105.
(Ammutinamento).

Se il fatto non costituisce un piu' grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile che in numero non inferiore al terzo:
1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante;
2) si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.

Coloro che alla prima intimazione eseguono l'ordine o desistono dal partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti gia' compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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