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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 03/09/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 547/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 547 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno
2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. RENZO SENETTE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito a Ghezzano, Loc. La Fontina (PI), in Via Giovanni Guidiccioni n. 41;
e nata a [...] il [...], C.F. con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. BARBARA CORRIAS, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in Via Dante n. 22;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti, come rassegnate nel ricorso congiunto depositato il g.
3.06.2025:
«a) La casa coniugale sita in Dorgali, via Montebello n. 10, attualmente in comodato gratuito al Sig.
, per volontà della famiglia originaria di quest'ultimo, viene assegnata allo stesso Parte_1
. La Sig.ra a far data dal mese di Agosto del 2024 abita con i due figli in Dorgali Parte_1 CP_1 alla via De Prestis n. 9, dove a breve trasferirà la propria residenza e per espresso accordo delle parti saranno collocati i minori e . Persona_1 Persona_2
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b) I figli minori sono affidati a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e con diritto del padre di vedere e portare con sé i minori due giorni alla settimana e, a settimane alterne, dalle ore 12:00 del venerdì o dall'uscita di scuola, fino alle ore 19:00 del sabato, oppure dal giovedì pomeriggio dopo scuola fino al venerdì alle ore 19.00, oltre ai periodi indicati nel piano genitoriale sottoscritto dalle parti, salvo diverso accordo tra le stesse. Durante le vacanze estive i genitori manterranno l'accordo di frequentazione indicato nel ridetto piano genitoriale e i minori potranno trascorrere 7 giorni consecutivi con il padre nel periodo che le parti dovranno concordemente determinare entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze dei minori. Per quanto concerne le festività natalizie, pasquali, il compleanno e le vacanze scolastiche, i bimbi le trascorreranno ad anni alterni con entrambi i genitori salvo diverso accordo tra le parti.
c) Il Sig. si obbliga a corrispondere un assegno di mantenimento per i figli CP_2 Per_1
e di complessivi €350,00 al mese, quindi € 175,00 per ognuno dei due minori.
[...] Per_2
Entrambi gli assegni dovranno essere annualmente rivalutati secondo gli indici Istat e dovranno essere corrisposti entro il giorno otto di ogni mese, mediante bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato alla signora avente il seguente codice iban: CP_1
[...].
Le spese straordinarie necessarie per entrambi i bimbi saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate entro cinque giorni dalla trasmissione della ricevuta di pagamento, ovvero cinque giorni prima che le stesse vengano sostenute.
Le parti dichiarano di avere preso visione e di avere dato attenta lettura del protocollo di cui alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli del CNF, protocollo che sottoscrivono e integralmente accettano.
Ciascun coniuge potrà portare in detrazione gli importi versati a titolo di mantenimento e per le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
Il signor , con la sottoscrizione del presente atto, presta il consenso affinché Parte_1
l'assegno unico universale venga incamerato interamente (ossia il 100%) dalla signora CP_1 nell'interesse dei figli.
d) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere reciprocamente diritto all'assegno di mantenimento.
e) Dichiarano, altresì, di aver definito i rapporti economici tra loro, di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di non avere diritto reciprocamente a un assegno di mantenimento e di non avere null'altro e pretendere l'uno nei confronti dell'altra, avendo definitivamente risolto ogni rapporto di dare/avere tra loro con reciproca soddisfazione.
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f) Qualora la signora per esigenze lavorative, dovesse spostarsi dal paese di Dorgali in altro CP_1 comune della Sardegna, il signor , con la sottoscrizione del presente atto, presta fin Parte_1
d'ora il consenso al trasferimento dei minori presso il luogo di lavoro e/o di residenza della madre, purché tale luogo venga a trovarsi ad una distanza tale da non rendere eccessivamente gravoso e/difficoltoso il mantenimento del rapporto di perfetta bigenitorialità con il padre o tale da ledere gravemente la frequentazione anche dei nonni paterni».
Conclusioni del PM:
«Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi nel ricorso congiunto in data 22.04.2025».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto, depositato il g. 3.06.2025, e hanno Parte_1 CP_1 esposto di aver contratto matrimonio in Dorgali (NU) il g. 18.05.2019; che dall'unione sono nati due figli: , il 17.07.2019 e , il 6.09.2023; che la svolge la professione di Persona_1 Per_2 CP_1 educatrice professionale con uno stipendio lordo annuo di circa euro 18.000,00, mentre il Pt_1 svolge la professione di imprenditore artigiano edile con un reddito annuo lordo di circa € 12.000,00
e che nel tempo è venuta meno la solidità del rapporto e la comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, i ricorrenti, oltre alla domanda congiunta di separazione, hanno presentato, col medesimo ricorso congiunto, domanda di divorzio.
All'udienza del g. 10.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato il ricorso alle condizioni riportate in epigrafe. Si precisa che anche la ha depositato le note CP_1 sostitutive d'udienza per il g. 10.7.2025.
***
2. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, sottoscritto da entrambi i coniugi, è venuta meno l'affectio coniugalis. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
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3. Le condizioni di separazione indicate nel ricorso, non appaiono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico, pertanto, va omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
4. Per quanto concerne le condizioni relative ai figli minori, considerata l'età degli stessi, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo corrispondano al loro interesse e che la disciplina concordata per il mantenimento sia congrua, tenendo conto del fatto che la madre, collocataria prevalente, percepirà integralmente l'assegno unico per i figli.
Si precisa che la condizione n. f) di cui al ricorso congiunto, vertendo su diritti indisponibili, non fonda un'obbligazione giuridicamente vincolante.
Entrambi i minori sono infradodicenni sicché non v'è luogo per il loro ascolto.
5. Le parti hanno domandato unitamente all'omologa della separazione anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Richiamata sul punto la recente sentenza: Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 28727 del 2023 ove si legge: «nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e ancora: «il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande (secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti, l'ulteriore istruzione o la separazione)», si ritiene necessario pronunciare sentenza non definitiva di omologa della separazione con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per fissare udienza di comparizione delle parti, a distanza di almeno sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento di separazione, ai fini della trattazione della domanda congiunta di divorzio.
6. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] (matrimonio contratto il 18.05.2019 in Dorgali CP_1
e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Dorgali, atto n. 1, parte 1, anno 2019) alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
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4) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2.9.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
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Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu