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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/11/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1726/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
dott.ssa Anna Primavera Presidente
dott. Luigi Nannipieri Consigliere
dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1726/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTEMAGGI LUCA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ES CO e dell'avv. CONCIO FRANCESCO
APPELLATA
avverso la sentenza n. 583/2023 emessa dal Tribunale di RO pubblicata il 28/06/2023
CONCLUSIONI
In data 25.9.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 11 Per la parte appellante:
“l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi del su esteso appello, riformi la SENTENZA n.583/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata il 28/VI/2023 e notificata il successivo 5/VII/2023, resa nel giudizio n.2983/2019 rgac di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.626/2019 del Tribunale di Grosseto e, per l'effetto, accolga le conclusioni precisate in
e, dunque: Parte_2 previa eventuale ammissione delle prove articolate nelle proprie Memorie ex art.183 VI cod. proc. civ. n.2 e n.3, respinga la pretesa della Ricorrente e dichiari nullo, infondato, illegittimo, e/o di nessun effetto e, comunque, annulli e/o revochi il Decreto Ingiuntivo n.626/2019 del 7/VIII/2019, emesso nell'ambito del procedimento civile monitorio n.1986/2019 rgac del Tribunale di Grosseto, oggetto d'opposizione; in ogni caso: condanni, infine, la Convenuta a rifondere l'Erario delle spese e dei compensi del presente Grado di giudizio che saranno attribuiti ex art.83 III-bis DPR n.115/2002 al sottoscritto Procuratore”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare: In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, in via principale:
- respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dall'appellante con atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto n. 583/2023, del 28/06/2023 notificata in data 05/07/2023 (R.G. n. 2983/2019 - Rep. n. 1013/2023). In via subordinata:
- nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Grosseto non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuta e conseguentemente condannare al pagamento la Sig.ra (C.F. n. Parte_1
al pag rte appellata, C.F._1 della somma di Euro 66.445,72, oltre interessi convenzionali di mora dalla domanda fino al saldo, sulla sola sorte capitale, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio di gravame.
pagina 2 di 11 Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso di la quale agiva a mezzo del Controparte_1 procuratore il Tribunale di Grosseto ingiungeva a CP_2 [...]
in solido con i suoi fideiussori e Parte_1 Parte_3 Pt_4
il pagamento della somma di euro 66.445,72 a titolo di saldo
[...] debitore di un conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena e di due contratti di finanziamento chirografario concessi dalla medesima banca.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la signora la Parte_1 quale deduceva che i finanziamenti erano stati concessi senza alcuna istruttoria del merito creditizio, confidando esclusivamente sulla garanzia concessa da L'attrice, quindi, invocava per Persona_1 effetto di tale condotta l'annullamento dei contratti. Inoltre, la Parte_1 lamentava l'assenza della prova del credito, la violazione delle norme in tema di anatocismo bancario e di usura, e, più in generale, l'illegittimità della pretesa creditoria.
Si costituiva domandando il rigetto delle pretese Controparte_1 avverse e la conferma del decreto ingiuntivo.
In sede di comparsa conclusionale l'opponente eccepiva altresì la carenza di legittimazione di quale cessionaria del credito CP_1 originariamente di Banca Monte dei Paschi di Siena.
La causa veniva posta in decisione su istruttoria solo documentale.
La sentenza impugnata
pagina 3 di 11 Con la sentenza n. 583/2023 pubblicata il 28/06/2023 il Tribunale di
RO così statuiva:
“Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa civile
r.g. n.2983/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi euro € 11.268,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese nella misura del 15%”.
Il Tribunale rigettava anzitutto l'eccezione relativa alla abusiva concessione del credito, in quanto parte opponente al riguardo si era limitata ad affermare che la banca non avrebbe svolto alcuna istruttoria prima di procedere alla erogazione del credito, senza nulla allegare quanto alle conseguenze dannose di tale condotta omissiva per l'impresa. In ogni caso, evidenziava il Tribunale che dalla rilevata mancanza di buona fede da parte della banca non poteva derivare alcuna invalidità del contratto di finanziamento, ma tuttalpiù una pretesa risarcitoria.
Il Tribunale riteneva altresì che la banca avesse fornito una prova sufficiente dell'esistenza del credito e dell'inadempimento, mentre il convenuto si era limitato a sollevare contestazioni generiche.
Veniva poi rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di in quanto la cessione del credito risultava CP_1 CP_1 validamente comunicata, benché non fosse stato prodotto il contratto di cessione.
Infine, le contestazioni relative ai vizi di legittimità quali anatocismo illegittimo ed usura venivano dal giudice considerate del tutto generiche.
Il giudizio di appello
pagina 4 di 11 Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche APPELLATA) Controparte_1 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza riguardo alla abusività del credito concesso e omessa verifica del merito creditizio;
2) Erroneità della sentenza riguardo alla prova della cessione dei crediti azionati in via monitoria e al difetto della titolarità degli Contr stessi in capo a
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
pagina 5 di 11 È ormai pacifico in giurisprudenza che, da un lato, la specificità delle censure rivolte alla sentenza impugnata deve proporzionarsi all'ampiezza ed alla specificità della motivazione della stessa (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 27199/2017) e, dall'altro lato, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. n.
23781/2020).
Nella specie, il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge come chiarite in via pretoria, risultando indicate in maniera comprensibile le ragioni di doglianza, come sopra accennate, unitamente alle modifiche richieste, col corredo di un apparato argomentativo più che proporzionato all'ampiezza ed al grado di approfondimento raggiunto nella corrispondente parte della sentenza gravata.
2. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la facoltà per il giudice d'appello di rendere la relativa ordinanza deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (v. Cass.
14696/2016).
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
pagina 6 di 11 3. Si ritiene opportuno esaminare in via prioritaria il secondo motivo di appello, in quanto pregiudiziale, riguardando la legittimazione dell'appellata.
Parte appellante eccepisce la carenza di titolarità del credito in capo a per non essere stata adeguatamente dimostrata la Controparte_1 cessione da parte del creditore originario . Nel corso del CP_3 giudizio di primo grado aveva dedotto di essere titolare del CP_1 credito azionato, producendo a riprova della sua affermazione l'avviso Contr pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed una dichiarazione di di avvenuta cessione (doc. 16).
A giudizio dell'appellante l'avviso ex art. 58 TUB non costituirebbe una valida prova della cessione dei crediti azionati in via monitoria, come Contr pure la dichiarazione di della quale il giudice avrebbe erroneamente affermato la natura confessoria, non contenendo dichiarazioni sfavorevoli a sé e favorevoli alla controparte.
L'argomento è infondato.
Per giurisprudenza costante, il contratto di cessione rappresenta lo strumento di prova principale, ma non anche esclusivo, della qualità di cessionario c.d. in blocco, che dunque può essere dimostrata anche mediante la produzione in giudizio dell'estratto di cessione pubblicato in
G.U., allorché questo indichi tutti i requisiti di individuazione dei crediti ceduti e si provi che il credito controverso che si assume ceduto li soddisfi tutti. Risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in pagina 7 di 11 considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così
Cass. n. 17110 del 2019).
Nel caso in esame, pertanto, la parte appellata ha fornito una prova sufficiente della propria titolarità del credito, avendo prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale relativo all'avviso di cessione.
Ma vi è di più. La cessionaria ha indicato un collegamento ad un sito Contr della banca cedente (https://www.gruppomps.it/cessione-dei- crediti.html), accedendo al quale, ed inserendo nell'apposito campo il numero 2808030 relativo al Servizio Fidi e Garanzie (FG), si ha conferma dell'avvenuta cessione.
Tale prova risulta rafforzata poi dalla dichiarazione resa sul punto da Contr
che vale da sola a provare l'intervenuta cessione del credito, non essendo il relativo contratto soggetto a particolari requisiti di forma
(dovendosi interpretare in questo senso il riferimento alla confessione contenuto nella sentenza impugnata).
4. Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda fondata sull'abusiva concessione del Contr credito da parte banca Riprendendo quanto già dedotto in primo grado, l'appellante deduce che la banca avrebbe omesso di verificare il merito creditizio al momento della concessione dei finanziamenti, affermando di avere adeguatamente provato il danno patito ed il nesso di causalità.
In particolare, la evidenzia che il 14 gennaio 2011 le è stato Parte_1 concesso un finanziamento di 75.000 euro, benché la sua impresa individuale avesse chiuso l'ultimo trimestre 2010 con una perdita di ben
42.000 euro. Dopo l'erogazione del prestito, poi, l'impresa era stata chiusa e riaperta con diversa ragione sociale e partita IVA.
pagina 8 di 11 Tali circostanze integrerebbero una condotta negligente della banca.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata,
l'attrice avrebbe allegato in cosa era consistito il danno evento, ovvero nell'esagerato credito chirografario concesso, nonché il danno- conseguenza, ossia nell'incapacità di restituzione dei finanziamenti per mancanza delle necessarie marginalità. Anche il nesso causale sarebbe stato dedotto, in quanto consistente nello “esito scontato” del finanziamento.
L'argomento è infondato.
Va innanzitutto osservato che nell'atto di opposizione l'odierna appellante aveva concluso per il rigetto della domanda avversaria, senza avanzare proprie pretese. Nel corpo dell'atto, poi, la condotta allegata dell'abusiva concessione del credito non veniva collegata ad una richiesta risarcitoria, sia pure sotto forma di eccezione riconvenzionale, ma veniva utilizzata per invocare l'annullamento dei contratti di finanziamento, senza che però neppure questa domanda venisse esplicitata nelle conclusioni.
Come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado, dall'abusività della concessione del credito non può derivare l'annullamento del contratto, ma al più il risarcimento del danno
(“L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa” - Cass., Sez. 1, Sentenza n.
29840 del 27/10/2023). pagina 9 di 11 Il danno, poi, non può mai essere desunto in re ipsa dalla condotta illecita, essendo necessario che venga in concreto allegato e provato quale danno sia stato patito, oltre a fornire quanto meno gli elementi per una liquidazione equitativa.
Non è, pertanto, sufficiente dedurre di avere ricevuto un credito immeritato, essendo anche necessario allegare e provare che da tale condotta sia derivato un aggravamento del dissesto dell'impresa.
Questo non può essere desunto dal solo fatto che al momento della concessione del finanziamento si registrava una perdita di esercizio, che non denota di per sé uno stato di decozione, né dalla successiva chiusura dell'impresa, che non può essere collegata direttamente alla condotta della banca, specie considerando che la afferma di Parte_1 avere avviato immediatamente una nuova attività imprenditoriale, rispetto alla quale non è ravvisabile una sostanziale discontinuità per effetto dell'attribuzione di un diverso numero di partita iva, essendo identica la titolare.
Nel caso in esame, oltre a non essere stata formalizzata alcuna domanda risarcitoria, tali allegazioni sono totalmente assenti nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto non validamente allegato né dimostrato il danno collegato all'abusiva concessione di credito da parte della banca.
La sentenza impugnata deve pertanto essere interamente confermata.
5. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del Parte_1
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con pagina 10 di 11 applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 583/2023 emessa dal Tribunale di
[...]
RO e pubblicata il 28/06/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. Condanna a rifondere le spese legali del Parte_1 giudizio di appello dell'appellata , che liquida Controparte_1 in complessivi euro 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del
24.12.2012, ove dovuto.
Firenze, camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
dott.ssa Anna Primavera Presidente
dott. Luigi Nannipieri Consigliere
dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1726/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MONTEMAGGI LUCA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ES CO e dell'avv. CONCIO FRANCESCO
APPELLATA
avverso la sentenza n. 583/2023 emessa dal Tribunale di RO pubblicata il 28/06/2023
CONCLUSIONI
In data 25.9.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: pagina 1 di 11 Per la parte appellante:
“l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi del su esteso appello, riformi la SENTENZA n.583/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata il 28/VI/2023 e notificata il successivo 5/VII/2023, resa nel giudizio n.2983/2019 rgac di opposizione al Decreto Ingiuntivo n.626/2019 del Tribunale di Grosseto e, per l'effetto, accolga le conclusioni precisate in
e, dunque: Parte_2 previa eventuale ammissione delle prove articolate nelle proprie Memorie ex art.183 VI cod. proc. civ. n.2 e n.3, respinga la pretesa della Ricorrente e dichiari nullo, infondato, illegittimo, e/o di nessun effetto e, comunque, annulli e/o revochi il Decreto Ingiuntivo n.626/2019 del 7/VIII/2019, emesso nell'ambito del procedimento civile monitorio n.1986/2019 rgac del Tribunale di Grosseto, oggetto d'opposizione; in ogni caso: condanni, infine, la Convenuta a rifondere l'Erario delle spese e dei compensi del presente Grado di giudizio che saranno attribuiti ex art.83 III-bis DPR n.115/2002 al sottoscritto Procuratore”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare: In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, in via principale:
- respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dall'appellante con atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto n. 583/2023, del 28/06/2023 notificata in data 05/07/2023 (R.G. n. 2983/2019 - Rep. n. 1013/2023). In via subordinata:
- nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Grosseto non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuta e conseguentemente condannare al pagamento la Sig.ra (C.F. n. Parte_1
al pag rte appellata, C.F._1 della somma di Euro 66.445,72, oltre interessi convenzionali di mora dalla domanda fino al saldo, sulla sola sorte capitale, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio di gravame.
pagina 2 di 11 Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso di la quale agiva a mezzo del Controparte_1 procuratore il Tribunale di Grosseto ingiungeva a CP_2 [...]
in solido con i suoi fideiussori e Parte_1 Parte_3 Pt_4
il pagamento della somma di euro 66.445,72 a titolo di saldo
[...] debitore di un conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena e di due contratti di finanziamento chirografario concessi dalla medesima banca.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la signora la Parte_1 quale deduceva che i finanziamenti erano stati concessi senza alcuna istruttoria del merito creditizio, confidando esclusivamente sulla garanzia concessa da L'attrice, quindi, invocava per Persona_1 effetto di tale condotta l'annullamento dei contratti. Inoltre, la Parte_1 lamentava l'assenza della prova del credito, la violazione delle norme in tema di anatocismo bancario e di usura, e, più in generale, l'illegittimità della pretesa creditoria.
Si costituiva domandando il rigetto delle pretese Controparte_1 avverse e la conferma del decreto ingiuntivo.
In sede di comparsa conclusionale l'opponente eccepiva altresì la carenza di legittimazione di quale cessionaria del credito CP_1 originariamente di Banca Monte dei Paschi di Siena.
La causa veniva posta in decisione su istruttoria solo documentale.
La sentenza impugnata
pagina 3 di 11 Con la sentenza n. 583/2023 pubblicata il 28/06/2023 il Tribunale di
RO così statuiva:
“Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa civile
r.g. n.2983/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi euro € 11.268,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese nella misura del 15%”.
Il Tribunale rigettava anzitutto l'eccezione relativa alla abusiva concessione del credito, in quanto parte opponente al riguardo si era limitata ad affermare che la banca non avrebbe svolto alcuna istruttoria prima di procedere alla erogazione del credito, senza nulla allegare quanto alle conseguenze dannose di tale condotta omissiva per l'impresa. In ogni caso, evidenziava il Tribunale che dalla rilevata mancanza di buona fede da parte della banca non poteva derivare alcuna invalidità del contratto di finanziamento, ma tuttalpiù una pretesa risarcitoria.
Il Tribunale riteneva altresì che la banca avesse fornito una prova sufficiente dell'esistenza del credito e dell'inadempimento, mentre il convenuto si era limitato a sollevare contestazioni generiche.
Veniva poi rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di in quanto la cessione del credito risultava CP_1 CP_1 validamente comunicata, benché non fosse stato prodotto il contratto di cessione.
Infine, le contestazioni relative ai vizi di legittimità quali anatocismo illegittimo ed usura venivano dal giudice considerate del tutto generiche.
Il giudizio di appello
pagina 4 di 11 Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche APPELLATA) Controparte_1 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza riguardo alla abusività del credito concesso e omessa verifica del merito creditizio;
2) Erroneità della sentenza riguardo alla prova della cessione dei crediti azionati in via monitoria e al difetto della titolarità degli Contr stessi in capo a
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
pagina 5 di 11 È ormai pacifico in giurisprudenza che, da un lato, la specificità delle censure rivolte alla sentenza impugnata deve proporzionarsi all'ampiezza ed alla specificità della motivazione della stessa (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 27199/2017) e, dall'altro lato, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. n.
23781/2020).
Nella specie, il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge come chiarite in via pretoria, risultando indicate in maniera comprensibile le ragioni di doglianza, come sopra accennate, unitamente alle modifiche richieste, col corredo di un apparato argomentativo più che proporzionato all'ampiezza ed al grado di approfondimento raggiunto nella corrispondente parte della sentenza gravata.
2. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la facoltà per il giudice d'appello di rendere la relativa ordinanza deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (v. Cass.
14696/2016).
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
pagina 6 di 11 3. Si ritiene opportuno esaminare in via prioritaria il secondo motivo di appello, in quanto pregiudiziale, riguardando la legittimazione dell'appellata.
Parte appellante eccepisce la carenza di titolarità del credito in capo a per non essere stata adeguatamente dimostrata la Controparte_1 cessione da parte del creditore originario . Nel corso del CP_3 giudizio di primo grado aveva dedotto di essere titolare del CP_1 credito azionato, producendo a riprova della sua affermazione l'avviso Contr pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed una dichiarazione di di avvenuta cessione (doc. 16).
A giudizio dell'appellante l'avviso ex art. 58 TUB non costituirebbe una valida prova della cessione dei crediti azionati in via monitoria, come Contr pure la dichiarazione di della quale il giudice avrebbe erroneamente affermato la natura confessoria, non contenendo dichiarazioni sfavorevoli a sé e favorevoli alla controparte.
L'argomento è infondato.
Per giurisprudenza costante, il contratto di cessione rappresenta lo strumento di prova principale, ma non anche esclusivo, della qualità di cessionario c.d. in blocco, che dunque può essere dimostrata anche mediante la produzione in giudizio dell'estratto di cessione pubblicato in
G.U., allorché questo indichi tutti i requisiti di individuazione dei crediti ceduti e si provi che il credito controverso che si assume ceduto li soddisfi tutti. Risulta ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in pagina 7 di 11 considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (così
Cass. n. 17110 del 2019).
Nel caso in esame, pertanto, la parte appellata ha fornito una prova sufficiente della propria titolarità del credito, avendo prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale relativo all'avviso di cessione.
Ma vi è di più. La cessionaria ha indicato un collegamento ad un sito Contr della banca cedente (https://www.gruppomps.it/cessione-dei- crediti.html), accedendo al quale, ed inserendo nell'apposito campo il numero 2808030 relativo al Servizio Fidi e Garanzie (FG), si ha conferma dell'avvenuta cessione.
Tale prova risulta rafforzata poi dalla dichiarazione resa sul punto da Contr
che vale da sola a provare l'intervenuta cessione del credito, non essendo il relativo contratto soggetto a particolari requisiti di forma
(dovendosi interpretare in questo senso il riferimento alla confessione contenuto nella sentenza impugnata).
4. Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda fondata sull'abusiva concessione del Contr credito da parte banca Riprendendo quanto già dedotto in primo grado, l'appellante deduce che la banca avrebbe omesso di verificare il merito creditizio al momento della concessione dei finanziamenti, affermando di avere adeguatamente provato il danno patito ed il nesso di causalità.
In particolare, la evidenzia che il 14 gennaio 2011 le è stato Parte_1 concesso un finanziamento di 75.000 euro, benché la sua impresa individuale avesse chiuso l'ultimo trimestre 2010 con una perdita di ben
42.000 euro. Dopo l'erogazione del prestito, poi, l'impresa era stata chiusa e riaperta con diversa ragione sociale e partita IVA.
pagina 8 di 11 Tali circostanze integrerebbero una condotta negligente della banca.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata,
l'attrice avrebbe allegato in cosa era consistito il danno evento, ovvero nell'esagerato credito chirografario concesso, nonché il danno- conseguenza, ossia nell'incapacità di restituzione dei finanziamenti per mancanza delle necessarie marginalità. Anche il nesso causale sarebbe stato dedotto, in quanto consistente nello “esito scontato” del finanziamento.
L'argomento è infondato.
Va innanzitutto osservato che nell'atto di opposizione l'odierna appellante aveva concluso per il rigetto della domanda avversaria, senza avanzare proprie pretese. Nel corpo dell'atto, poi, la condotta allegata dell'abusiva concessione del credito non veniva collegata ad una richiesta risarcitoria, sia pure sotto forma di eccezione riconvenzionale, ma veniva utilizzata per invocare l'annullamento dei contratti di finanziamento, senza che però neppure questa domanda venisse esplicitata nelle conclusioni.
Come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado, dall'abusività della concessione del credito non può derivare l'annullamento del contratto, ma al più il risarcimento del danno
(“L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa” - Cass., Sez. 1, Sentenza n.
29840 del 27/10/2023). pagina 9 di 11 Il danno, poi, non può mai essere desunto in re ipsa dalla condotta illecita, essendo necessario che venga in concreto allegato e provato quale danno sia stato patito, oltre a fornire quanto meno gli elementi per una liquidazione equitativa.
Non è, pertanto, sufficiente dedurre di avere ricevuto un credito immeritato, essendo anche necessario allegare e provare che da tale condotta sia derivato un aggravamento del dissesto dell'impresa.
Questo non può essere desunto dal solo fatto che al momento della concessione del finanziamento si registrava una perdita di esercizio, che non denota di per sé uno stato di decozione, né dalla successiva chiusura dell'impresa, che non può essere collegata direttamente alla condotta della banca, specie considerando che la afferma di Parte_1 avere avviato immediatamente una nuova attività imprenditoriale, rispetto alla quale non è ravvisabile una sostanziale discontinuità per effetto dell'attribuzione di un diverso numero di partita iva, essendo identica la titolare.
Nel caso in esame, oltre a non essere stata formalizzata alcuna domanda risarcitoria, tali allegazioni sono totalmente assenti nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto non validamente allegato né dimostrato il danno collegato all'abusiva concessione di credito da parte della banca.
La sentenza impugnata deve pertanto essere interamente confermata.
5. In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del Parte_1
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con pagina 10 di 11 applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 583/2023 emessa dal Tribunale di
[...]
RO e pubblicata il 28/06/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. Condanna a rifondere le spese legali del Parte_1 giudizio di appello dell'appellata , che liquida Controparte_1 in complessivi euro 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del
24.12.2012, ove dovuto.
Firenze, camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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