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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 17/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 631/2022
T R A
, nata a [...] il [...], nella qualità di legale Parte_1 rappresentante e socia accomandataria di Controparte_1
con sede legale in Piano di NT alla via delle Rose, n. 14, nonché in qualità di
[...] erede di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 24.11.2020; Persona_1
, nato a Piano di NT (Na) il [...], in [...] CP_2 accomandante della predetta società in accomandita nonché di erede di;
e Persona_1
, nata a Piano di NT (Na) il [...], in [...] accomandante Parte_2 della predetta società in accomandita nonché di erede di , tutti rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv. Sebastiano Nastro ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in via San Felice, n.5, Gragnano (Na);
Appellanti
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Via Santa CP_3
Margherita n° 20, rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Iaccarino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piano di NT (NA) al Corso Italia n. 198;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6/11/2019 ha adito la sezione lavoro del Tribunale di CP_3
Torre Annunziata, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'impresa
“ ex ditta ”, con mansioni di operaio Controparte_4 Persona_1 addetto al lavaggio auto inquadrato al 6° livello del ccnl Commercio-confesercenti, dal 01/04/2017 al 20/05/2017 in nero, poi regolarizzato dal 20/5/2017 sino al 7/4/2018, data delle sue dimissioni.
Aveva rappresentato di aver lavorato tutti i giorni dal lunedì alla domenica, anche festivi, dalle ore 7,00 alle ore 20,00, con pausa tra le 13,00 e le 15,00; di essere stato sottoposto per l'intero periodo al potere di controllo, direttivo e disciplinare di;
di non aver percepito i Persona_1 giusti emolumenti per il lavoro ordinario prestato, per lo straordinario, per 13ma e 14ma, per tfr;
di non aver ricevuto il pagamento delle mensilità di maggio 2017, agosto 2017, gennaio 2018, aprile 2018. Aveva quindi rivendicato crediti lavorativi rimasti impagati nei confronti del datore di lavoro per complessivi euro 12.156,82, come da conteggi allegati al ricorso di primo grado.
Notificato il ricorso, si era costituito in qualità di titolare della omonima ditta Persona_1 individuale, oltre che in qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_4
, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Preliminarmente aveva eccepito
[...] la nullità del ricorso e il difetto di legittimazione passiva, essendo la Controparte_1 soggetto diverso e terzo rispetto alla ditta individuale ed essendo il rapporto di Persona_1 lavoro intercorso con quest'ultima dal 20.5.2017 al 6.9.2017 e solo a decorrere dal 7.9.2017 con la Nel merito aveva affermato che il , addetto al lavaggio auto, Controparte_5 CP_3 aveva osservato un orario di lavoro strutturato su 40 ore settimanali e su sei giorni a settimana, che dal 10 agosto 2017 non aveva più lavorato essendo in malattia e che era stato sempre retribuito in base alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.) tenendo conto di tutto quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Con atto depositato telematicamente in data 10 maggio 2021, il difensore di parte convenuta aveva dichiarato e documentato il decesso del legale rappresentante . All'udienza Persona_1 del 19 maggio 2021 il Giudice aveva comunque disposto di procedersi alla escussione dei testi presenti e poi aveva dichiarato interrotto il procedimento ex art. 300 c.p.c.
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2021, aveva riassunto il giudizio e, sulla CP_3 scorta delle medesime causali, aveva domandato di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra e con CP_3 Controparte_1 inquadramento del lavoratore al livello 6 del ccnl e di condannare Controparte_6
in qualità di socia accomandataria e di erede di , nonché Parte_1 Persona_1 CP_2
e , entrambi quali soci accomandanti della s.a.s. ed eredi di ,
[...] Parte_2 Persona_1 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 12.156,82 (di cui euro
11.607,48 per differenze retributive, ferie non godute, maggiorazione per lavoro straordinario, permessi, tredicesima, quattordicesima, ed euro 549,34 quale trattamento di fine rapporto), già detratta la somma di euro 4000,00 e la somma di euro 486,01, incassata quale anticipo sulla maggiore somma dovuta. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituivano in giudizio i nuovi convenuti, contestando la domanda, rilevandone la improcedibilità, nullità e/o improponibilità e/o inammissibilità e, comunque, la sua totale infondatezza e chiedendone l'integrale rigetto.
Con la sentenza n. 347/2022 pubblicata il 23.2.2022 il Giudice adito ha accolto parzialmente la domanda e, riconosciuto l'invocato rapporto;
ha condannato la società convenuta, nonché CP_2
e (quali eredi di ) al pagamento, in favore del ricorrente, della
[...] Parte_2 Persona_1 somma netta di euro 3.000,00 oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.200, oltre accessori, con attribuzione. Avverso detta statuizione hanno proposto appello n.q. di legale rappresentante Parte_1
e socia accomandataria della e di erede di , nonché Controparte_5 Persona_1 CP_2
e , n.q. di soci accomandanti della medesima e di eredi del defunto, con
[...] Parte_2 CP_1 ricorso depositato il 29.3.2022, articolando sette motivi di censura.
Gli appellanti hanno quindi concluso chiedendo di: rigettare la domanda così come proposta nei loro confronti con il ricorso introduttivo del primo grado di lite, poi riassunto, perché nulla, inammissibile, destituita di fondamento in fatto come in diritto, e comunque indimostrata. In subordine, e in ogni caso, anche previa declaratoria di inesistenza, nullità o inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali rese alla udienza del 19 maggio 2021, ritenere che il ricorrente non ha svolto o comunque non ha dimostrato lo svolgimento di ore di lavoro in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro e rimaste impagate;
e che comunque è stato correttamente remunerato per la qualità e la quantità di lavoro prestata nell'intercorso rapporto di lavoro e per l'effetto rigettare la domanda introdotta con il ricorso introduttivo di lite, così come riassunto;
in ulteriore subordine, rimodulare la liquidazione equitativa effettuata dal giudice di prime cure, alla luce delle risultanze probatorie e comunque di quanto globalmente corrisposto, e avuto riguardo al numero effettivo dei mesi in cui il avrebbe potuto prestare la propria opera lavorativa (n. CP_3
3, e non certo 12, considerato il pacifico periodo di malattia dal 10.8.2017).
Sul contradittorio nuovamente instaurato, si è costituito contestando, con CP_3 plurime argomentazioni, i motivi di gravame, eccependo in via preliminare la tardività dell'appello e l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto, con conferma della impugnata sentenza e vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato e va accolto.
Va respinta l'eccezione di tardività.
La sentenza di primo grado risulta notifica a mezzo pec al difensore costituito in data 4.3.2022 e l'appello tempestivamente depositato in data 29.3.2022, entro il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. (30 giorni).
L'atto di appello si sottrae alla censura di inammissibilità.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16.11.2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
Nel merito, oggetto di domanda è l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e la dal 1.4.2017 al 7.4.2018 e la condanna delle Parte_3 Controparte_1 odierne appellanti al pagamento delle differenze economiche per retribuzione ordinaria, straordinaria, ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive e tfr.
Il Giudice di prime cure, premesso che la risultava costituita il 27.3.2017 Controparte_1 con iscrizione il 7.4.2017 e che aveva operato in continuità aziendale ex art. 2112 c.c. rispetto alla ditta , ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero idonei a Controparte_7 comprovare la vicenda lavorativa, come rappresentata dal , di un operaio addetto alle CP_3 pompe di benzina e al lavaggio di vetture con prestazione dal 1.4.2017 protratta (con un lungo periodo id malattia) fino al 7.4.2018, con orario 7:30/13 e 15/19,30.Con valutazione equitativa ex art. 432 c.c., nella impossibilitò di una precisa individuazione del quantum debeatur, aveva poi individuato la somma dovuta al ricorrente in euro 3.000,00 (ossia euro 250,00 omnicomprensivi per ciascuno dei 12 mesi di lavoro). Aveva quindi condannato sia la sia Controparte_1 CP_2
e (quali eredi di ) al pagamento di detto importo in favore del
[...] Parte_2 Persona_1 ricorrente.
Gli appellanti hanno contestato questa statuizione per vizio di ultrapetizione, essendo la domanda originaria rivolta esclusivamente alla “ ex ditta ”; omessa Controparte_1 Persona_1 pronuncia di nullità del ricorso introduttivo così come riassunto;
omessa pronuncia di inammissibilità e/o infondatezza per difetto di legittimazione passiva delle domande rivolte ai soci accomandatari e accomandanti e nei confronti delle persone fisiche eredi di , Persona_1 titolare della ditta individuale, per il periodo successivo al 6.9.2017; error in procedendo per omessa tempestiva pronuncia di interruzione del procedimento e nullità della prova raccolta alla udienza del 19.5.2021.
Con quinto e sesto motivo hanno poi lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c., per omesso esame di elementi probatori ed erronea valutazione di risultanze istruttorie, e dell'art. 432 c.p.c. per la liquidazione equitativa immotivata ed illogica, mentre con l'ultimo (settimo) motivo hanno chiesto una nuova regolamentazione delle spese processuali.
La presente controversia è decisa sulla scorta della ragione più liquida in forza del principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui “... in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass., sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme, ordinanza n. 363 del 09/01/2019; n.7307 14/03/2019).
Il collegio ritiene che i rilievi dell'appellante relativi alle carenze istruttorie, alla luce del complesso delle emergenze di causa, siano condivisibili. Il non ha offerto convincente ed CP_3 adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che egli avesse prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze della sin dal 1.4.2017 e che l'effettivo orario di lavoro eccedesse Controparte_1 quello contrattuale.
Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria
e di per sé non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto”(Cass. n. 21028 del 28/09/2006). “Il potere direttivo del datore di lavoro … affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass., Sent. nn. 29646 del 16/11/2018).
“L'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento
e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto,
e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa
e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009).
Sul lavoro straordinario la S.C. ha affermato che il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro straordinario “ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (così Cass. n. 3714/2009 e in senso analogo Cass. n. 12434/2006, n. 1389/2003, n. 12695/2001) e che “Sul lavoratore … grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. n. 16150 del 19/06/2018).
Parimenti, in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute (e lo stesso vale per i permessi) il lavoratore che agisce “deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività in eccedenza rispetto alla durata normale del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo della suddetta indennità, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (così Cass., Ordinanza n. 7696 del 2020; v. anche Cass. n. 22751/2004; n. 26985/2009; n.
8521/2015 e in tema di permessi Cass. n. 9599/2013).
Ad avviso dell'odierno appellato i testi escussi (in particolare e Tes_1 Tes_2 avrebbero pienamente confermato lo svolgimento della prestazione di lavoro anche nel periodo
“in nero” (dal 1.4.2017 al 19.5.2017) e l'orario di lavoro dalle 7 del mattino alle 20 della sera, con pausa tra le ore 13 e le 15, tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi, per l'intero periodo fino alle dimissioni di aprile 2018, nonché il credito per svariate mensilità che avrebbe indotto il lavoratore a dimettersi.
Ritiene il collegio che dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti a supportare quanto dedotto nell'atto introduttivo.
I testimoni escussi, estranei all'ambiente di lavoro, non hanno avuto conoscenza diretta, ripetuta e costante dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto ovvero, legati al SS per motivi di amicizia, hanno riferito di circostanze apprese in virtù della frequentazione amicale con lo stesso. Se interni al contesto lavorativo (colleghi di lavoro), hanno fornito informazioni imprecise, che smentiscono la prospettazione del lavoratore.
amica e collega di lavoro della moglie del SS, ha dichiarato di conoscere la data Tes_1 di assunzione del , in quanto corrispondente esattamente al giorno del suo compleanno, e CP_3 cioè il 1° aprile, e che l'anno era il 2017 in quanto all'inizio dello stesso anno il SS aveva perso il padre. Il giorno 01.04.2017 aveva organizzato una cena per festeggiare il suo compleanno e l'assunzione del ricorrete. La moglie del , inoltre, le disse verso la fine del mese di maggio CP_3
2017 che il marito era stato “regolarizzato” da pochi giorni e pertanto economicamente con la regolarità di uno stipendio si sentiva più serena. Ha precisato di vedere il sempre più al
CP_3 lavaggio auto e, sull'orario, che iniziava a lavorare alle ore 07:00/07:30 sino alle ore 13:00 e poi il turno pomeridiano iniziava alle ore 15:00 e terminava alle 20:00. Ha aggiunto di non aver mai visto personalmente il ricorrente all'inizio del turno alle 7/7:30; che la moglie del riceveva
CP_3 in sua presenza la telefonata di conferma dello stesso marito per il pranzo con la figlia;
che alle ore 15:00 vedeva il iniziare il lavoro per i cambi turni. Ha poi raccontato che lo stipendio
CP_3 non veniva regolarmente saldato e che ne era a conoscenza poiché in un paio di occasioni, essendosi recata con la moglie del per effettuare il rifornimento di benzina, aveva sentito
CP_3 la stessa chiedere il pagamento dello stipendio del marito.
Questa teste fornisce elementi indiziari non decisivi, insufficienti a dimostrare che il ricorrente già nell'aprile 2017 lavorava per la con continuità e vincolo di subordinazione. Per un verso CP_1 ha riferito circostanze apprese indirettamente dalla moglie del o grazie alla frequentazione CP_3 amicale del ricorrente;
non ha dichiarato di aver visto il ricorrente lavorare presso la società prima della formale assunzione di maggio 2017. Per l'altro, nulla ha dichiarato circa gli elementi della subordinazione. Sull'orario di lavoro, parimenti le circostanze descritte sono state conosciute dalla teste de relato, dai racconti della moglie del , o a seguito di contatti occasionali e CP_3 sporadici con il ricorrente, inidonei a dimostrare l'espletamento di lavoro straordinario in modo continuativo per l'intero periodo in esame.
amico del SS, ha raccontato che il rapporto lavorativo è iniziato il 1 aprile 2017, Tes_2 che quello stesso anno nel mese di gennaio il ricorrente aveva perso il padre;
che il 1 aprile 2017 si era recato dal SS per il suo onomastico e lo stesso gli disse che avrebbe cominciato il mese successivo la propria attività presso la società. Ha precisato che il rapporto di lavoro era stato regolamentato solamente dopo qualche mese, che il lo contattò telefonicamente e glielo CP_3 disse;
che era addetto al lavaggio auto ed al rifornimento della benzina;
che almeno un paio di giorni la settimana si recava al panificio Ercolano di fronte al distributore di benzina per acquistare il pane, salutava il ricorrente e lo vedeva lavorare;
che il iniziava il turno CP_3 lavorativo alle 07:00- 07:.30 fino alle 13:00, poi dopo una pausa intermedia, dal primo pomeriggio circa alle 15:00 alle ore 19:30 e che ne era a conoscenza perché si recava ad acquistare il pane e l'operazione di acquisto del pane e il saluto al ricorrente lo impegnavano circa 10/15 minuiti. Ha poi riconosciuto di non aver mai visto il ricorrente iniziare il turno di lavoro ma lo ha visto al termine del lavoro alle 19.30/20. Ha riferito di aver saputo dal che era in credito di CP_3 svariate mensilità, tanto che decise di licenziarsi. Ha confermato che presso il distributore lavoravano altri dipendenti e che è presente la modalità self-service.
Neanche queste dichiarazioni consentono di ritenere soddisfatto l'onere della prova circa la prestazione “in nero” tra il 1° aprile e il 20 maggio 2017 e il lavoro straordinario, atteso che, nonostante le dichiarazioni circostanziate, i fatti di causa non sono oggetto di percezione diretta e continuativa, ma sono appresi de relato dal ricorrente ovvero per averlo visto sporadicamente sul posto di lavoro. In ogni caso, anche il teste come la , è estraneo all'ambiente Tes_2 Tes_1 lavorativo e non è in grado di riferire circa le concrete modalità di svolgimento della prestazione, l'esercizio del potere direttivo e di controllo della resistente, il vincolo di soggezione del lavoratore.
Va aggiunto che entrambi i testi e sono legati all'odierno appellato per ragioni di Tes_1 Tes_2 amicizia e ciò incide sulla loro attendibilità.
Il teste , collega di lavoro di , ha rappresentato che il ricorrente Testimone_3 CP_3 ha iniziato a lavorare presso il distributore di Piano di NT a maggio 2017 per circa tre mesi;
che osservavano pressoché gli stessi orari, dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 20, il mercoledì facevamo tutti mezza giornata di riposo e le domeniche e i festivi erano chiusi.
Il teste sempre collega di lavoro del ricorrente presso la società, ha raccontato Testimone_4 che ha lavorato con loro a decorrere dal mese di maggio 2017 e fino al settembre CP_3 successivo, quando si è messo in malattia e non è più andato a lavorare. Ha dichiarato di osservare l'orario 15-20 di pomeriggio e la mattina 2 ore con turni sfalsati con gli altri lavoratori, di non aver mai visto il ricorrente lavorare prima dell'inizio del suo turno, di non essere in grado di riferire sullo sfalsamento dei turni dei dipendenti in quel periodo né sui turni del la mattina. CP_3
Ha confermato il mercoledì pomeriggio di riposo e la domenica e i festivi sempre chiusi. Sulla retribuzione ha riferito di aver saputo che il era stato pagato completamente. CP_3
Queste testimonianze avvalorano gli assunti di parte appellante che ha CP_3 effettivamente iniziato a lavorare presso la a decorrere dalla formale assunzione Controparte_1 di maggio 2017 e che, dopo pochi mesi, si è assentato per malattia, non tornando più a lavoro fino alle dimissioni di aprile 2018. Sul turno di lavoro osservato dal , le circostanze riferite dai CP_3 testi sono imprecise e incomplete, mentre risulta confermato il mercoledì pomeriggio di riposo e la chiusura dell'esercizio commerciale la domenica e i festivi.
Nessuno dei testi ha dichiarato alcunché su ferie e permessi del lavoratore. La documentazione in atti (buste paga da maggio 2017 ad aprile 2018; modulo di recesso del
7.4.2018; prodotta in appello e già allegata alla memoria difensiva di primo grado della convenuta) indica inoltre che il rapporto di lavoro alle dipendenze della Controparte_1
è il 7.9.2017, mentre nel periodo dal 20.5.2017 al 6.9.2017 si è svolto alle dipendenze CP_8 della ditta individuale . E' poi pacifico (e comunque risulta documentalmente) che Persona_1 il lavoratore dal 10 agosto 2017 si è assentato per malattia e non ha più di fatto prestato attività lavorativa presso la società fino al recesso ad aprile 2018. Ciò conferma l'inesistenza del lavoro straordinario (almeno dopo il 10.8.2017) e l'infondatezza della domanda proposta nei confronti della per il periodo anteriore al 7.9.2017. Controparte_1
Per concludere, la durata del prospettato rapporto è rimasta indefinita, atteso che le risultanze istruttorie non consentono di indicare un riferimento temporale per l'inizio dello stesso, per confutare il dato documentale opposto dalla appellante e sostenere la tesi della assunzione del sin dal 1° aprile 2017. Inoltre, nulla di specifico - per il periodo in cui il rapporto si è svolto CP_3 secondo il formale inquadramento - è stato riferito in relazione alla quantità di lavoro straordinario asseritamente prestato, né sulle ferie e i permessi non goduti.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione nel più ampio arco temporale ovvero con orario di lavoro eccedente quello contrattuale è assorbente con riguardo alle domande di pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario, le ferie e permessi e il periodo anteriore alla formale assunzione di maggio 2017.
Per quanto riguarda gli emolumenti per il lavoro ordinario, la 13esima e 14esima mensilità e il tfr, la appellante ha prodotto le buste paga sottoscritte per ricevuta e quietanza dal lavoratore e copia degli assegni per le somme nette indicate nelle buste paga in favore del . CP_3
In particolare il pagamento delle mensilità di gennaio 2018 e aprile 2018, con i ratei della 13ma
e 14ma e del tfr, è comprovato dalle buste paga (in atti) e dagli assegni, rispettivamente, di euro
1165,30 (n. 0029325762-11 del 30/8/2018, in atti) e di euro 2.306,54 (n. 0031566957-06 del
28/01/2019). Quanto alla mensilità di maggio 2017, la circostanza specificamente dedotta dalla società del pagamento in contanti dell'importo indicato nella busta paga (di euro 422,41, in atti) non è stata oggetto di contestazione in maniere precisa da parte del lavoratore. La appellante ha poi provato documentalmente di aver corrisposto al ulteriori importi, per euro 4.000,00 CP_3 con bonifico del 14/10/2019 ed euro 486,01 a giugno 2021, ad imputazione di eventuali maggiori crediti del lavoratore (quali la busta paga di agosto 2017, in atti), importi che il ha CP_3 riconosciuto di aver ricevuto, Il , del resto, neanche ha contestato detta documentazione CP_3 prodotta dalla società, né le buste paga da lui firmate per ricevuta e quietanza né le copie degli assegni e le ricevute dei bonifici di pagamento.
Per le ragioni descritti, che assorbono gli ulteriori motivi di censura proposti dalla parte appellante, il gravame va accolto con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande proposte in primo grado da . CP_3
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del . CP_3
P. Q. M.
La Corte così provvede: -accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge la domanda proposta in primo grado da CP_3
-condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, che liquida in CP_3 complessivi euro 2.738,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro 962,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 17/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 631/2022
T R A
, nata a [...] il [...], nella qualità di legale Parte_1 rappresentante e socia accomandataria di Controparte_1
con sede legale in Piano di NT alla via delle Rose, n. 14, nonché in qualità di
[...] erede di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 24.11.2020; Persona_1
, nato a Piano di NT (Na) il [...], in [...] CP_2 accomandante della predetta società in accomandita nonché di erede di;
e Persona_1
, nata a Piano di NT (Na) il [...], in [...] accomandante Parte_2 della predetta società in accomandita nonché di erede di , tutti rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv. Sebastiano Nastro ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in via San Felice, n.5, Gragnano (Na);
Appellanti
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla Via Santa CP_3
Margherita n° 20, rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Iaccarino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piano di NT (NA) al Corso Italia n. 198;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6/11/2019 ha adito la sezione lavoro del Tribunale di CP_3
Torre Annunziata, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'impresa
“ ex ditta ”, con mansioni di operaio Controparte_4 Persona_1 addetto al lavaggio auto inquadrato al 6° livello del ccnl Commercio-confesercenti, dal 01/04/2017 al 20/05/2017 in nero, poi regolarizzato dal 20/5/2017 sino al 7/4/2018, data delle sue dimissioni.
Aveva rappresentato di aver lavorato tutti i giorni dal lunedì alla domenica, anche festivi, dalle ore 7,00 alle ore 20,00, con pausa tra le 13,00 e le 15,00; di essere stato sottoposto per l'intero periodo al potere di controllo, direttivo e disciplinare di;
di non aver percepito i Persona_1 giusti emolumenti per il lavoro ordinario prestato, per lo straordinario, per 13ma e 14ma, per tfr;
di non aver ricevuto il pagamento delle mensilità di maggio 2017, agosto 2017, gennaio 2018, aprile 2018. Aveva quindi rivendicato crediti lavorativi rimasti impagati nei confronti del datore di lavoro per complessivi euro 12.156,82, come da conteggi allegati al ricorso di primo grado.
Notificato il ricorso, si era costituito in qualità di titolare della omonima ditta Persona_1 individuale, oltre che in qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_4
, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Preliminarmente aveva eccepito
[...] la nullità del ricorso e il difetto di legittimazione passiva, essendo la Controparte_1 soggetto diverso e terzo rispetto alla ditta individuale ed essendo il rapporto di Persona_1 lavoro intercorso con quest'ultima dal 20.5.2017 al 6.9.2017 e solo a decorrere dal 7.9.2017 con la Nel merito aveva affermato che il , addetto al lavaggio auto, Controparte_5 CP_3 aveva osservato un orario di lavoro strutturato su 40 ore settimanali e su sei giorni a settimana, che dal 10 agosto 2017 non aveva più lavorato essendo in malattia e che era stato sempre retribuito in base alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 36 Cost.) tenendo conto di tutto quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Con atto depositato telematicamente in data 10 maggio 2021, il difensore di parte convenuta aveva dichiarato e documentato il decesso del legale rappresentante . All'udienza Persona_1 del 19 maggio 2021 il Giudice aveva comunque disposto di procedersi alla escussione dei testi presenti e poi aveva dichiarato interrotto il procedimento ex art. 300 c.p.c.
Con ricorso depositato in data 9 luglio 2021, aveva riassunto il giudizio e, sulla CP_3 scorta delle medesime causali, aveva domandato di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra e con CP_3 Controparte_1 inquadramento del lavoratore al livello 6 del ccnl e di condannare Controparte_6
in qualità di socia accomandataria e di erede di , nonché Parte_1 Persona_1 CP_2
e , entrambi quali soci accomandanti della s.a.s. ed eredi di ,
[...] Parte_2 Persona_1 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 12.156,82 (di cui euro
11.607,48 per differenze retributive, ferie non godute, maggiorazione per lavoro straordinario, permessi, tredicesima, quattordicesima, ed euro 549,34 quale trattamento di fine rapporto), già detratta la somma di euro 4000,00 e la somma di euro 486,01, incassata quale anticipo sulla maggiore somma dovuta. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituivano in giudizio i nuovi convenuti, contestando la domanda, rilevandone la improcedibilità, nullità e/o improponibilità e/o inammissibilità e, comunque, la sua totale infondatezza e chiedendone l'integrale rigetto.
Con la sentenza n. 347/2022 pubblicata il 23.2.2022 il Giudice adito ha accolto parzialmente la domanda e, riconosciuto l'invocato rapporto;
ha condannato la società convenuta, nonché CP_2
e (quali eredi di ) al pagamento, in favore del ricorrente, della
[...] Parte_2 Persona_1 somma netta di euro 3.000,00 oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.200, oltre accessori, con attribuzione. Avverso detta statuizione hanno proposto appello n.q. di legale rappresentante Parte_1
e socia accomandataria della e di erede di , nonché Controparte_5 Persona_1 CP_2
e , n.q. di soci accomandanti della medesima e di eredi del defunto, con
[...] Parte_2 CP_1 ricorso depositato il 29.3.2022, articolando sette motivi di censura.
Gli appellanti hanno quindi concluso chiedendo di: rigettare la domanda così come proposta nei loro confronti con il ricorso introduttivo del primo grado di lite, poi riassunto, perché nulla, inammissibile, destituita di fondamento in fatto come in diritto, e comunque indimostrata. In subordine, e in ogni caso, anche previa declaratoria di inesistenza, nullità o inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali rese alla udienza del 19 maggio 2021, ritenere che il ricorrente non ha svolto o comunque non ha dimostrato lo svolgimento di ore di lavoro in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro e rimaste impagate;
e che comunque è stato correttamente remunerato per la qualità e la quantità di lavoro prestata nell'intercorso rapporto di lavoro e per l'effetto rigettare la domanda introdotta con il ricorso introduttivo di lite, così come riassunto;
in ulteriore subordine, rimodulare la liquidazione equitativa effettuata dal giudice di prime cure, alla luce delle risultanze probatorie e comunque di quanto globalmente corrisposto, e avuto riguardo al numero effettivo dei mesi in cui il avrebbe potuto prestare la propria opera lavorativa (n. CP_3
3, e non certo 12, considerato il pacifico periodo di malattia dal 10.8.2017).
Sul contradittorio nuovamente instaurato, si è costituito contestando, con CP_3 plurime argomentazioni, i motivi di gravame, eccependo in via preliminare la tardività dell'appello e l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto, con conferma della impugnata sentenza e vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato e va accolto.
Va respinta l'eccezione di tardività.
La sentenza di primo grado risulta notifica a mezzo pec al difensore costituito in data 4.3.2022 e l'appello tempestivamente depositato in data 29.3.2022, entro il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. (30 giorni).
L'atto di appello si sottrae alla censura di inammissibilità.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16.11.2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
Nel merito, oggetto di domanda è l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e la dal 1.4.2017 al 7.4.2018 e la condanna delle Parte_3 Controparte_1 odierne appellanti al pagamento delle differenze economiche per retribuzione ordinaria, straordinaria, ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive e tfr.
Il Giudice di prime cure, premesso che la risultava costituita il 27.3.2017 Controparte_1 con iscrizione il 7.4.2017 e che aveva operato in continuità aziendale ex art. 2112 c.c. rispetto alla ditta , ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero idonei a Controparte_7 comprovare la vicenda lavorativa, come rappresentata dal , di un operaio addetto alle CP_3 pompe di benzina e al lavaggio di vetture con prestazione dal 1.4.2017 protratta (con un lungo periodo id malattia) fino al 7.4.2018, con orario 7:30/13 e 15/19,30.Con valutazione equitativa ex art. 432 c.c., nella impossibilitò di una precisa individuazione del quantum debeatur, aveva poi individuato la somma dovuta al ricorrente in euro 3.000,00 (ossia euro 250,00 omnicomprensivi per ciascuno dei 12 mesi di lavoro). Aveva quindi condannato sia la sia Controparte_1 CP_2
e (quali eredi di ) al pagamento di detto importo in favore del
[...] Parte_2 Persona_1 ricorrente.
Gli appellanti hanno contestato questa statuizione per vizio di ultrapetizione, essendo la domanda originaria rivolta esclusivamente alla “ ex ditta ”; omessa Controparte_1 Persona_1 pronuncia di nullità del ricorso introduttivo così come riassunto;
omessa pronuncia di inammissibilità e/o infondatezza per difetto di legittimazione passiva delle domande rivolte ai soci accomandatari e accomandanti e nei confronti delle persone fisiche eredi di , Persona_1 titolare della ditta individuale, per il periodo successivo al 6.9.2017; error in procedendo per omessa tempestiva pronuncia di interruzione del procedimento e nullità della prova raccolta alla udienza del 19.5.2021.
Con quinto e sesto motivo hanno poi lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c., per omesso esame di elementi probatori ed erronea valutazione di risultanze istruttorie, e dell'art. 432 c.p.c. per la liquidazione equitativa immotivata ed illogica, mentre con l'ultimo (settimo) motivo hanno chiesto una nuova regolamentazione delle spese processuali.
La presente controversia è decisa sulla scorta della ragione più liquida in forza del principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui “... in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass., sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme, ordinanza n. 363 del 09/01/2019; n.7307 14/03/2019).
Il collegio ritiene che i rilievi dell'appellante relativi alle carenze istruttorie, alla luce del complesso delle emergenze di causa, siano condivisibili. Il non ha offerto convincente ed CP_3 adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro del fatto che egli avesse prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze della sin dal 1.4.2017 e che l'effettivo orario di lavoro eccedesse Controparte_1 quello contrattuale.
Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria
e di per sé non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto”(Cass. n. 21028 del 28/09/2006). “Il potere direttivo del datore di lavoro … affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass., Sent. nn. 29646 del 16/11/2018).
“L'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento
e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto,
e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa
e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009).
Sul lavoro straordinario la S.C. ha affermato che il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro straordinario “ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (così Cass. n. 3714/2009 e in senso analogo Cass. n. 12434/2006, n. 1389/2003, n. 12695/2001) e che “Sul lavoratore … grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cass. n. 16150 del 19/06/2018).
Parimenti, in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute (e lo stesso vale per i permessi) il lavoratore che agisce “deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività in eccedenza rispetto alla durata normale del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo della suddetta indennità, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (così Cass., Ordinanza n. 7696 del 2020; v. anche Cass. n. 22751/2004; n. 26985/2009; n.
8521/2015 e in tema di permessi Cass. n. 9599/2013).
Ad avviso dell'odierno appellato i testi escussi (in particolare e Tes_1 Tes_2 avrebbero pienamente confermato lo svolgimento della prestazione di lavoro anche nel periodo
“in nero” (dal 1.4.2017 al 19.5.2017) e l'orario di lavoro dalle 7 del mattino alle 20 della sera, con pausa tra le ore 13 e le 15, tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi, per l'intero periodo fino alle dimissioni di aprile 2018, nonché il credito per svariate mensilità che avrebbe indotto il lavoratore a dimettersi.
Ritiene il collegio che dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti a supportare quanto dedotto nell'atto introduttivo.
I testimoni escussi, estranei all'ambiente di lavoro, non hanno avuto conoscenza diretta, ripetuta e costante dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto ovvero, legati al SS per motivi di amicizia, hanno riferito di circostanze apprese in virtù della frequentazione amicale con lo stesso. Se interni al contesto lavorativo (colleghi di lavoro), hanno fornito informazioni imprecise, che smentiscono la prospettazione del lavoratore.
amica e collega di lavoro della moglie del SS, ha dichiarato di conoscere la data Tes_1 di assunzione del , in quanto corrispondente esattamente al giorno del suo compleanno, e CP_3 cioè il 1° aprile, e che l'anno era il 2017 in quanto all'inizio dello stesso anno il SS aveva perso il padre. Il giorno 01.04.2017 aveva organizzato una cena per festeggiare il suo compleanno e l'assunzione del ricorrete. La moglie del , inoltre, le disse verso la fine del mese di maggio CP_3
2017 che il marito era stato “regolarizzato” da pochi giorni e pertanto economicamente con la regolarità di uno stipendio si sentiva più serena. Ha precisato di vedere il sempre più al
CP_3 lavaggio auto e, sull'orario, che iniziava a lavorare alle ore 07:00/07:30 sino alle ore 13:00 e poi il turno pomeridiano iniziava alle ore 15:00 e terminava alle 20:00. Ha aggiunto di non aver mai visto personalmente il ricorrente all'inizio del turno alle 7/7:30; che la moglie del riceveva
CP_3 in sua presenza la telefonata di conferma dello stesso marito per il pranzo con la figlia;
che alle ore 15:00 vedeva il iniziare il lavoro per i cambi turni. Ha poi raccontato che lo stipendio
CP_3 non veniva regolarmente saldato e che ne era a conoscenza poiché in un paio di occasioni, essendosi recata con la moglie del per effettuare il rifornimento di benzina, aveva sentito
CP_3 la stessa chiedere il pagamento dello stipendio del marito.
Questa teste fornisce elementi indiziari non decisivi, insufficienti a dimostrare che il ricorrente già nell'aprile 2017 lavorava per la con continuità e vincolo di subordinazione. Per un verso CP_1 ha riferito circostanze apprese indirettamente dalla moglie del o grazie alla frequentazione CP_3 amicale del ricorrente;
non ha dichiarato di aver visto il ricorrente lavorare presso la società prima della formale assunzione di maggio 2017. Per l'altro, nulla ha dichiarato circa gli elementi della subordinazione. Sull'orario di lavoro, parimenti le circostanze descritte sono state conosciute dalla teste de relato, dai racconti della moglie del , o a seguito di contatti occasionali e CP_3 sporadici con il ricorrente, inidonei a dimostrare l'espletamento di lavoro straordinario in modo continuativo per l'intero periodo in esame.
amico del SS, ha raccontato che il rapporto lavorativo è iniziato il 1 aprile 2017, Tes_2 che quello stesso anno nel mese di gennaio il ricorrente aveva perso il padre;
che il 1 aprile 2017 si era recato dal SS per il suo onomastico e lo stesso gli disse che avrebbe cominciato il mese successivo la propria attività presso la società. Ha precisato che il rapporto di lavoro era stato regolamentato solamente dopo qualche mese, che il lo contattò telefonicamente e glielo CP_3 disse;
che era addetto al lavaggio auto ed al rifornimento della benzina;
che almeno un paio di giorni la settimana si recava al panificio Ercolano di fronte al distributore di benzina per acquistare il pane, salutava il ricorrente e lo vedeva lavorare;
che il iniziava il turno CP_3 lavorativo alle 07:00- 07:.30 fino alle 13:00, poi dopo una pausa intermedia, dal primo pomeriggio circa alle 15:00 alle ore 19:30 e che ne era a conoscenza perché si recava ad acquistare il pane e l'operazione di acquisto del pane e il saluto al ricorrente lo impegnavano circa 10/15 minuiti. Ha poi riconosciuto di non aver mai visto il ricorrente iniziare il turno di lavoro ma lo ha visto al termine del lavoro alle 19.30/20. Ha riferito di aver saputo dal che era in credito di CP_3 svariate mensilità, tanto che decise di licenziarsi. Ha confermato che presso il distributore lavoravano altri dipendenti e che è presente la modalità self-service.
Neanche queste dichiarazioni consentono di ritenere soddisfatto l'onere della prova circa la prestazione “in nero” tra il 1° aprile e il 20 maggio 2017 e il lavoro straordinario, atteso che, nonostante le dichiarazioni circostanziate, i fatti di causa non sono oggetto di percezione diretta e continuativa, ma sono appresi de relato dal ricorrente ovvero per averlo visto sporadicamente sul posto di lavoro. In ogni caso, anche il teste come la , è estraneo all'ambiente Tes_2 Tes_1 lavorativo e non è in grado di riferire circa le concrete modalità di svolgimento della prestazione, l'esercizio del potere direttivo e di controllo della resistente, il vincolo di soggezione del lavoratore.
Va aggiunto che entrambi i testi e sono legati all'odierno appellato per ragioni di Tes_1 Tes_2 amicizia e ciò incide sulla loro attendibilità.
Il teste , collega di lavoro di , ha rappresentato che il ricorrente Testimone_3 CP_3 ha iniziato a lavorare presso il distributore di Piano di NT a maggio 2017 per circa tre mesi;
che osservavano pressoché gli stessi orari, dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 20, il mercoledì facevamo tutti mezza giornata di riposo e le domeniche e i festivi erano chiusi.
Il teste sempre collega di lavoro del ricorrente presso la società, ha raccontato Testimone_4 che ha lavorato con loro a decorrere dal mese di maggio 2017 e fino al settembre CP_3 successivo, quando si è messo in malattia e non è più andato a lavorare. Ha dichiarato di osservare l'orario 15-20 di pomeriggio e la mattina 2 ore con turni sfalsati con gli altri lavoratori, di non aver mai visto il ricorrente lavorare prima dell'inizio del suo turno, di non essere in grado di riferire sullo sfalsamento dei turni dei dipendenti in quel periodo né sui turni del la mattina. CP_3
Ha confermato il mercoledì pomeriggio di riposo e la domenica e i festivi sempre chiusi. Sulla retribuzione ha riferito di aver saputo che il era stato pagato completamente. CP_3
Queste testimonianze avvalorano gli assunti di parte appellante che ha CP_3 effettivamente iniziato a lavorare presso la a decorrere dalla formale assunzione Controparte_1 di maggio 2017 e che, dopo pochi mesi, si è assentato per malattia, non tornando più a lavoro fino alle dimissioni di aprile 2018. Sul turno di lavoro osservato dal , le circostanze riferite dai CP_3 testi sono imprecise e incomplete, mentre risulta confermato il mercoledì pomeriggio di riposo e la chiusura dell'esercizio commerciale la domenica e i festivi.
Nessuno dei testi ha dichiarato alcunché su ferie e permessi del lavoratore. La documentazione in atti (buste paga da maggio 2017 ad aprile 2018; modulo di recesso del
7.4.2018; prodotta in appello e già allegata alla memoria difensiva di primo grado della convenuta) indica inoltre che il rapporto di lavoro alle dipendenze della Controparte_1
è il 7.9.2017, mentre nel periodo dal 20.5.2017 al 6.9.2017 si è svolto alle dipendenze CP_8 della ditta individuale . E' poi pacifico (e comunque risulta documentalmente) che Persona_1 il lavoratore dal 10 agosto 2017 si è assentato per malattia e non ha più di fatto prestato attività lavorativa presso la società fino al recesso ad aprile 2018. Ciò conferma l'inesistenza del lavoro straordinario (almeno dopo il 10.8.2017) e l'infondatezza della domanda proposta nei confronti della per il periodo anteriore al 7.9.2017. Controparte_1
Per concludere, la durata del prospettato rapporto è rimasta indefinita, atteso che le risultanze istruttorie non consentono di indicare un riferimento temporale per l'inizio dello stesso, per confutare il dato documentale opposto dalla appellante e sostenere la tesi della assunzione del sin dal 1° aprile 2017. Inoltre, nulla di specifico - per il periodo in cui il rapporto si è svolto CP_3 secondo il formale inquadramento - è stato riferito in relazione alla quantità di lavoro straordinario asseritamente prestato, né sulle ferie e i permessi non goduti.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione nel più ampio arco temporale ovvero con orario di lavoro eccedente quello contrattuale è assorbente con riguardo alle domande di pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario, le ferie e permessi e il periodo anteriore alla formale assunzione di maggio 2017.
Per quanto riguarda gli emolumenti per il lavoro ordinario, la 13esima e 14esima mensilità e il tfr, la appellante ha prodotto le buste paga sottoscritte per ricevuta e quietanza dal lavoratore e copia degli assegni per le somme nette indicate nelle buste paga in favore del . CP_3
In particolare il pagamento delle mensilità di gennaio 2018 e aprile 2018, con i ratei della 13ma
e 14ma e del tfr, è comprovato dalle buste paga (in atti) e dagli assegni, rispettivamente, di euro
1165,30 (n. 0029325762-11 del 30/8/2018, in atti) e di euro 2.306,54 (n. 0031566957-06 del
28/01/2019). Quanto alla mensilità di maggio 2017, la circostanza specificamente dedotta dalla società del pagamento in contanti dell'importo indicato nella busta paga (di euro 422,41, in atti) non è stata oggetto di contestazione in maniere precisa da parte del lavoratore. La appellante ha poi provato documentalmente di aver corrisposto al ulteriori importi, per euro 4.000,00 CP_3 con bonifico del 14/10/2019 ed euro 486,01 a giugno 2021, ad imputazione di eventuali maggiori crediti del lavoratore (quali la busta paga di agosto 2017, in atti), importi che il ha CP_3 riconosciuto di aver ricevuto, Il , del resto, neanche ha contestato detta documentazione CP_3 prodotta dalla società, né le buste paga da lui firmate per ricevuta e quietanza né le copie degli assegni e le ricevute dei bonifici di pagamento.
Per le ragioni descritti, che assorbono gli ulteriori motivi di censura proposti dalla parte appellante, il gravame va accolto con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande proposte in primo grado da . CP_3
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del . CP_3
P. Q. M.
La Corte così provvede: -accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge la domanda proposta in primo grado da CP_3
-condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, che liquida in CP_3 complessivi euro 2.738,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro 962,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano