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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1202/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1202/2023
PROMOSSA DA
c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), entrambi elettivamente domiciliati in Comiso, Parte_2 C.F._2 via San Biagio n. 36/a, presso lo studio dell'avv. Vita Mercorillo, c.f. , che li C.F._3 rappresenta e difende giusto mandato in atti
RICORRENTI
CONTRO
Società con Socio Unico (P. IVA ), rappresentata e difesa, congiuntamente CP_1 P.IVA_1
e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Giorgia Angelini (c.f.: e C.F._4 [...]
(c.f.: ), giusta procura alle liti in atti Parte_3 C.F._5
RESISTENTE
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza del 18.6.2025 la causa veniva posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2023 e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione alla stima meglio specificata in atti.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone CP_1
il rigetto.
Con ordinanza in data 1.3.2024 la Corte disponeva CTU.
All'udienza del 18.12.2024 le parti congiuntamente chiedevano rinvio stante la pendenza di trattative di bonario componimento.
All'udienza dell'11.6.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuna delle parti compariva sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 18.6.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
A detta udienza nessuna parte compariva e la corte poneva la causa in decisione.
°°°
Osserva la corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”. La ultima norma a sua volta prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso a mani, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza dell'11.6.2025 e pure alla successiva udienza del 18.6.2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria).
Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08 convertito con modificazioni nella legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
pagina 2 di 3 Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la elativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1202/23 R.G, così statuisce: dichiara, ex art. 309 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 18 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1202/2023
PROMOSSA DA
c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), entrambi elettivamente domiciliati in Comiso, Parte_2 C.F._2 via San Biagio n. 36/a, presso lo studio dell'avv. Vita Mercorillo, c.f. , che li C.F._3 rappresenta e difende giusto mandato in atti
RICORRENTI
CONTRO
Società con Socio Unico (P. IVA ), rappresentata e difesa, congiuntamente CP_1 P.IVA_1
e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Giorgia Angelini (c.f.: e C.F._4 [...]
(c.f.: ), giusta procura alle liti in atti Parte_3 C.F._5
RESISTENTE
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
All'udienza del 18.6.2025 la causa veniva posta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2023 e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione alla stima meglio specificata in atti.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone CP_1
il rigetto.
Con ordinanza in data 1.3.2024 la Corte disponeva CTU.
All'udienza del 18.12.2024 le parti congiuntamente chiedevano rinvio stante la pendenza di trattative di bonario componimento.
All'udienza dell'11.6.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, nessuna delle parti compariva sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 18.6.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
A detta udienza nessuna parte compariva e la corte poneva la causa in decisione.
°°°
Osserva la corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”. La ultima norma a sua volta prevede che “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso a mani, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza dell'11.6.2025 e pure alla successiva udienza del 18.6.2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria).
Posto che il presente giudizio è stato introdotto dopo il d.l. n.112 del 25.06.08 convertito con modificazioni nella legge n.133 del 6.08.08, che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione.
pagina 2 di 3 Trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la elativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1202/23 R.G, così statuisce: dichiara, ex art. 309 c.p.c., l'estinzione del giudizio;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 18 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3