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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 256/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] l'[...] (con l'avv. Maggio Parte_1
Emanuele);
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Maggio Emanuele); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
31/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo il 28/06/1997 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
31/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 20/12/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso, come integrato con deposito del 28/03/2025, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“La figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Parte_2 resterà affidata in via condivisa ad entrambi i coniugi, con dimora prevalente presso la madre, con facoltà per il padro di vedere la figlia tutte le volte che ormai maggiorenne Parte_2 vorrà;
Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, Pt_1 CP_1 la complessiva somma di € 150,00 (centocinquanta/00) entro il giorno cinque di ogni mese, che dovrà essere revisionato annualmente in relazione alla variazione del costo della vita secondo gli indici ISTAT. Il suddetto assegno verrà corrisposto finchè la figlia, che oggi ha 22 anni, sarà economicamente autosufficiente. Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50
% ciascuno (spes/mediche non coperte dal s.s.n. e spese universitarie). L'assegno Unico sarà suddiviso al 50 % tra i coniugi.
In ordine alle feste nazionali calendate (01/GEN, 06/GEN, Pasqua, lunedi dell'Angelo,
25/APR, 01/MAG, 02/GIU, 15/AGO, 01/NOV, 08/DIC, 25/DIC, 26/DIC) i genitori concorderanno di volta in volta, anche in base alle esigenze ed i desideri della figlia, le modalità di incontro.
I genitori continueranno nell'impegno assunto di mantenere, istruire ed educare la figlia tenendo conto delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della medesima.
Nulla è dovuto da ciascun coniuge a favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento di essi stessi medesimi.
I coniugi dichiarano di essere soddisfatti delle superiori condizioni che consapevolmente e concordemente formano, leggono, accettano e sottoscrivono ad ogni effetto di legge.”
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia, con la precisazione tuttavia che nulla va disposto in ordine all'affidamento e al regime di incontri della figlia ormai maggiorenne. Parte_2
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
28/06/1997, da , nato a [...] l'[...], e da Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di CP_1
detto Comune al n. 25, parte I, dell'anno 1997, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 31/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 256/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] l'[...] (con l'avv. Maggio Parte_1
Emanuele);
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Maggio Emanuele); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
31/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo il 28/06/1997 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
31/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 20/12/2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso, come integrato con deposito del 28/03/2025, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“La figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Parte_2 resterà affidata in via condivisa ad entrambi i coniugi, con dimora prevalente presso la madre, con facoltà per il padro di vedere la figlia tutte le volte che ormai maggiorenne Parte_2 vorrà;
Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per la figlia, Pt_1 CP_1 la complessiva somma di € 150,00 (centocinquanta/00) entro il giorno cinque di ogni mese, che dovrà essere revisionato annualmente in relazione alla variazione del costo della vita secondo gli indici ISTAT. Il suddetto assegno verrà corrisposto finchè la figlia, che oggi ha 22 anni, sarà economicamente autosufficiente. Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50
% ciascuno (spes/mediche non coperte dal s.s.n. e spese universitarie). L'assegno Unico sarà suddiviso al 50 % tra i coniugi.
In ordine alle feste nazionali calendate (01/GEN, 06/GEN, Pasqua, lunedi dell'Angelo,
25/APR, 01/MAG, 02/GIU, 15/AGO, 01/NOV, 08/DIC, 25/DIC, 26/DIC) i genitori concorderanno di volta in volta, anche in base alle esigenze ed i desideri della figlia, le modalità di incontro.
I genitori continueranno nell'impegno assunto di mantenere, istruire ed educare la figlia tenendo conto delle inclinazioni naturali ed aspirazioni della medesima.
Nulla è dovuto da ciascun coniuge a favore dell'altro a titolo di contributo al mantenimento di essi stessi medesimi.
I coniugi dichiarano di essere soddisfatti delle superiori condizioni che consapevolmente e concordemente formano, leggono, accettano e sottoscrivono ad ogni effetto di legge.”
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia, con la precisazione tuttavia che nulla va disposto in ordine all'affidamento e al regime di incontri della figlia ormai maggiorenne. Parte_2
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
28/06/1997, da , nato a [...] l'[...], e da Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di CP_1
detto Comune al n. 25, parte I, dell'anno 1997, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 31/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.