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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/11/2024, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il giudice dott. Giulia Simoni, per delega del Presidente del Tribunale, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1311/2024 tra le parti:
AVV. c.f. , in proprio e quale procuratore Parte_1 C.F._1
e difensore di c.f. , in qualità di genitore Controparte_1 C.F._2
esercente la responsabilità genitoriale esclusiva e legale rappresentante della figlia minore c.f. , elettivamente domiciliata in Prato, viale Persona_1 C.F._3
Montegrappa n. 304 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
, c.f. , contumace;
Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ai sensi dell'art. 15, d.l.vo n. 150/2011 e dell'art. 170, d.P.R. n.
115/2002.
CONCLUSIONI
Ricorrenti: Voglia il Tribunale di Prato, per le motivazioni di cui al ricorso, riformare e revocare il decreto impugnato e conseguentemente riconoscere che la ricorrente , quale Controparte_1
madre esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , ha diritto al patrocinio a Persona_1
spese dello Stato in relazione alle attività svolte nel procedimento iscritto al R.G.V.N.799/2023 fino al termine dello stesso, intervenuto con il deposito del decreto autorizzativo del 30.06.2023 pagina 1 di 8 e, all'esito, liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso, come già indicato nell'istanza di liquidazione depositata, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese sostenute in relazione al presente giudizio, pari ad euro 98,00 per C.U.F. ed euro 27,00 per marca depositi forfetari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2024, l'avv. e quest'ultima Parte_1 Controparte_1
in qualità di legale rappresentante della figlia minore hanno proposto nei confronti Persona_1
del opposizione avverso il decreto comunicato il 7/06/2024 da questo Controparte_2
Tribunale, in composizione collegiale, nel procedimento n. 799/2023 r.g., con cui è stata revocata l'ammissione della sig.ra al patrocinio a spese dello Stato e rigettata l'istanza di CP_1
liquidazione delle competenze professionali del difensore, formulando le conclusioni sopra trascritte.
In punto di fatto gli opponenti hanno esposto quanto segue: in data 2/12/2022 è morto a Prato, ab intestato, lasciando quale unica erede la figlia , nata a [...] il [...], Persona_2 Per_1 nata dall'unione con con provvedimento del 14/02/2023, cron. n. 593/2023 del Controparte_1
15/02/2023, nel procedimento iscritto al n. 183/2023 v.g., il Giudice Tutelare ha autorizzato la sig.ra quale genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia CP_1
minore ad accettare, in nome e per conto della predetta minore, nelle forme e Persona_1 modalità di cui all'art. 741 c.c., l'eredità di con atto ai rogiti del Persona_2 Controparte_1
Notaio dott. di Prato dell'8/03/2023, ha così accettato con beneficio Persona_3
d'inventario, in nome e per conto della figlia, l'eredità di nel procedimento n. Persona_2
761/2023 v.g. è stato redatto l'inventario; al fine di incamerare, per conto della minore, il trattamento di fine rapporto e l'indennità di preavviso che il defunto aveva maturato e di richiedere all' la c.d. rottamazione , ai sensi della legge n. Controparte_3
197/2022, in data 22/06/2023, con apposito ricorso, è stata chiesta al Tribunale, in via urgente, la relativa autorizzazione, previo parere positivo del Giudice Tutelare, quest'ultimo emesso nel procedimento iscritto al n. 763/2023 v.g.; in data 31/03/2023 era stata pertanto presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al competente C.O.A., accolta in data 5/04/2023; con decreto del 30/06/2023, cronol. n. 2293/2023, il Tribunale di Prato ha autorizzato CP_1
in nome e per conto della minore a riscuotere le ultime retribuzioni da
[...] Persona_1
lavoro dipendente maturate da nei confronti di Rifinizione Vignali s.p.a., diverse Persona_2
pagina 2 di 8 dal t.f.r. e dall'indennità di preavviso, destinando le somme incassate al ripianamento delle passività ereditarie, e a presentare istanza di rottamazione all'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi della legge n. 197/2022, con riferimento alle passività appartenenti all'asse ereditario di
Rifinizione Vignali s.p.a., in data 6/09/2023, ha liquidato a favore di Persona_2 Per_1 le somme dovute al padre in relazione ai mesi di novembre e dicembre dell'anno 2022,
[...]
intestando le buste paga alla minore, sebbene il relativo diritto fosse maturato e tassato in capo al de cuius nell'anno 2022; conclusa l'attività, il difensore ha depositato istanza di liquidazione dei compensi professionali, disattesa dal Tribunale con il decreto impugnato.
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi.
Con il primo motivo («erroneo riferimento temporale ai limiti di reddito») si lamenta che il giudice a quo, ai fini della revoca ex art. 136, d.P.R. n. 115/2002, ha erroneamente e illegittimamente preso in considerazione i redditi attestati dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'anno 2023 (€ 23.473,00), sebbene ai sensi dell'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si debba fare riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, ossia quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, riferito al termine iniziale, in linea con l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Nel corso del processo, definito con decreti del 16/06/2023 e del 15/09/2023, non sono infatti sopravvenute modiche delle condizioni reddituali rilevati ai fini dell'ammissione perché il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi maturati nell'anno 2023 è il 30/09/2024.
Con il secondo motivo («liquidazione competenze per fasi»), gli opponenti evidenziano che tutta l'attività professionale compiuta dal difensore nel periodo dal deposito dell'istanza al competente C.O.A. fino alla data della modifica, eventuale, delle condizioni reddituali, necessariamente successiva al 30/09/2024, dev'essere liquidata;
la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, non può riguardare l'attività difensiva svolta nel periodo in cui esisteva una situazione reddituale utile alla fruizione del patrocinio a spese dello Stato ed è obbligo del giudice individuare il momento in cui si è determinata la nuova situazione che determina l'esclusione dal beneficio, così disponendo la revoca a far tempo da tale ultima epoca.
Il , malgrado la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di Controparte_2 fissazione dell'udienza non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
pagina 3 di 8 Acquisiti ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.l.vo n. 150/2011 gli atti del procedimento n. 799/2023
v.g., la causa è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. all'udienza del
25/11/2024 e trattenuta in decisione con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
***
I due motivi di opposizione, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.
L'assunto su cui si basano i ricorrenti è che le modificazioni reddituali intervenute nel corso del procedimento in cui è parte la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tali da determinare il superamento del limite di cui al primo comma dell'art. 76, comma 1, d.P.R. n.
115/2002 (recante il Testo Unico in materia di spese di giustizia, di seguito: «il Testo Unico»), possono essere considerate - e assumono quindi rilevanza ai fini della revoca dell'ammissione - solo dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità in cui tali variazioni di reddito si sono verificate.
Questa impostazione non può essere condivisa perché non trova riscontro nel dato normativo, così come interpretato dalla stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dagli opponenti, e condurrebbe a conseguenze irrazionali e ingiuste, in pieno contrasto con la finalità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
L'art. 76, comma 1, del Testo Unico prevede che può essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a un certo importo, periodicamente aggiornato con decreto del Ministero della Giustizia.
La S.C. ha chiarito che, per «ultima dichiarazione» del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, deve intendersi quella, pur se in concreto non presentata, per la quale è maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito dell'istanza, con la precisazione che l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi deve essere riferito al termine iniziale di scadenza normativamente previsto (cfr. da ultimo Cass., pen. n. 4358 del 09/01/2024).
L'art. 136, comma 1, del Testo Unico dispone che, se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione;
ai sensi del terzo comma della stessa disposizione, la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha chiarito che, ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento dei limiti di reddito, assumono rilievo eventuali variazioni intervenute durante tutta la durata del processo e fino alla sua definizione, non pagina 4 di 8 essendo, al contrario, richiesto che il relativo accertamento sia avvenuto pendente lite o sulla base dei soli elementi acquisiti o intervenuti in corso di causa, salvo il potere del giudice di individuare il momento a partire dal quale la revoca deve avere effetto (cfr. in questo senso
Cass., n. 21096 del 19/07/2023). Per giungere a questa affermazione, la S.C. ha evidenziato, da un lato, che sul piano letterale l'art. 136, a differenza dell'art. 76, comma 1, non contiene alcun riferimento alla necessità di tener conto, ai fini della revoca del beneficio, del reddito risultante dalle dichiarazioni per le quali sia già scaduto il termine di presentazione;
dall'altro lato, che la stessa istanza di liquidazione può essere presentata anche dopo la definizione del processo e in tal caso «il giudice resta titolare del potere di disporre la revoca, senza che ciò osti alla valutazione di quegli elementi documentali – incluse le dichiarazioni fiscali – comunque disponibili, non essendo imposta – né sarebbe ragionevole - alcuna limitazione all'esercizio dei poteri di controllo sulla persistenza delle condizioni per beneficiare del patrocinio».
Sempre nel senso che il potere di accertamento del giudice che procede non è circoscritto al dato formale risultante dall'ultima dichiarazione, è stato affermato che l'art. 76, comma 1 va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del Testo Unico, dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione;
conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, a fortiori, quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza (Cass., n. 15458 del
21/07/2020; Cass., n. 4429 del 21/02/2017).
Sempre in tema di modificazioni reddituali verificatesi nel corso del procedimento, Cass., n.
10669 del 5/06/2020 ha ribadito che, in caso di revoca per il mutamento delle condizioni patrimoniali, va esclusa l'efficacia retroattiva del provvedimento, sicché incombe sullo Stato il pagamento dei compensi fino al momento in cui si era verificato il mutamento delle condizioni patrimoniali: il riferimento è, appunto, al momento in cui la modifica reddituale si è concretizzata e non al momento in cui è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale la variazione formalmente risulti a fini tributari e amministrativi.
I giudici di legittimità, con la sentenza n. 65 del 3/01/2013, hanno poi ritenuto insussistente la violazione e falsa applicazione dell'art. 136, comma 3, del Testo Unico (e dell'art. 116 c.p.c.)
pagina 5 di 8 denunciata dal ricorrente in un caso, analogo a quello oggetto della presente impugnazione, in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovesse operare a partire dall'anno 2003 e non dal giugno 2004, epoca di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2003, sul presupposto, evidenziato nel ricorso, che la revoca ha effetto da momento dell'accertamento (a conclusione del motivo di ricorso era stato formulato il seguente quesito: «Dica la Suprema Corte di Cassazione se, come eccepito dai ricorrenti con il presente ricorso, gli effetti giuridici coevi all'accertamento delle modificazioni reddituali, cui inerisce il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136 al fine di individuare il termine di decorrenza dell'efficacia del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, decorrono dalla scadenza del termine per provvedere all'adempimento della dichiarazione dell nell'anno successivo a quello di imposta in cui il reddito è Parte_2
maturato ovvero, come rileva il Tribunale remittente, nell'anno di imposta medesimo, precisando il preciso momento temporale da cui essi si producono»). La S.C. ha spiegato che «la lettura che il ricorrente propone del D.P.R. n. 115 del 2002 non trova riscontro testuale nella norma contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 3, secondo cui la revoca del decreto di ammissione ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel provvedimento di revoca e in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. A sua volta il
D.P.R. n. 115 del 2002, sempre nell'art. 36, nel prevedere che lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione, non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato
e patrocinatore. Deve pertanto ritenersi che la revoca ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa (restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato: così Cass. 5 marzo 2010 n. 5364) (v. nel senso di cui sopra,
Cass.11 novembre 2011 n. 23635)».
L'esegesi delle disposizioni del Testo Unico, alla luce della giurisprudenza di legittimità sul tema, non può che essere nel senso che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si deve fare riferimento, in prima battuta, ai redditi risultanti dalla dichiarazione fiscale rispetto alla quale sia già scaduto l'obbligo di presentazione;
ciò, anzitutto, per ragioni di ordine pratico, in modo da consentire al C.O.A., ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, o al giudice in sede penale, di eseguire una verifica immediata e rapida sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso al beneficio. Tuttavia, se nel corso del processo o anche pagina 6 di 8 successivamente alla sua definizione, attraverso qualsiasi indagine o elemento istruttorio – quindi non necessariamente dalle dichiarazioni fiscali – emerge che quei redditi erano ab origine superiori al limite stabilito dall'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dev'essere revocata con effetti ex tunc. Parimenti, devono essere considerate le modifiche reddituali intervenute per tutta la durata del procedimento e la rilevanza di esse non può che essere immediata, escludendo una irrazionale e ingiustificata posticipazione degli effetti delle variazioni al momento - puramente formale e avente valenza meramente amministrativa - in cui viene a scadenza il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi maturati nell'anno in cui la modifica si è verificata: ne consegue che, se il superamento del limite di reddito ex art. 76, comma 1, del Testo Unico si verifica in una determinata annualità, la revoca produce i suoi effetti dall'inizio di essa, proprio perché è in quel determinato anno che la parte ammessa ha perduto il requisito reddituale per beneficiare del patrocinio.
L'interpretazione propugnata dagli opponenti finirebbe per avvantaggiare perfino colui che ometta di presentare la dichiarazione dei redditi, consentendogli di sfruttare a proprio favore il termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione fiscale, ritardando a quella data l'efficacia della revoca dell'ammissione, sebbene la variazione reddituale si si verificata prima e di essa la parte ammessa abbia goduto.
Nel caso all'esame, è documentalmente accertato e ammesso agli stessi ricorrenti che, nell'anno
2023, la minore ha percepito un reddito imponibile di € 23.473,00. Persona_1
Al momento del deposito dell'istanza di liquidazione delle competenze professionali dell'avv.
(19/04/2024), il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato era Pt_1
€ 12.838,01.
L'attività del difensore ha avuto inizio in data 12/06/2023, con il deposito del ricorso per l'autorizzazione all'incasso di somme facenti parte dell'eredità di e si è conclusa Persona_2 in data 15/09/2023, con l'emissione del decreto n. cron. 3230/2023, di autorizzazione alla riscossione della pensione di reversibilità.
Tutte le prestazioni espletate dal difensore, pertanto, si collocano nell'anno 2023, in cui si è verificato il superamento del limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice di prime cure, di conseguenza, ha correttamente revocato l'ammissione di Per_1 al patrocinio a spese dello Stato e disatteso l'istanza di liquidazione dei compensi
[...]
professionali del difensore.
L'opposizione, in definitiva, dev'essere rigettata.
pagina 7 di 8 Nonostante la soccombenza delle parti opponenti, poiché il non si è Controparte_2
costituito, non vi è da provvedere sulle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall'avv. e da in Parte_1 Controparte_1
qualità di genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minore avverso il decreto emesso da questo Tribunale, in composizione Persona_1
collegiale, nel procedimento n. 799/2023 v.g. e comunicato in data 7/06/2024;
2) nulla sulle spese processuali.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 26/11/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il giudice dott. Giulia Simoni, per delega del Presidente del Tribunale, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1311/2024 tra le parti:
AVV. c.f. , in proprio e quale procuratore Parte_1 C.F._1
e difensore di c.f. , in qualità di genitore Controparte_1 C.F._2
esercente la responsabilità genitoriale esclusiva e legale rappresentante della figlia minore c.f. , elettivamente domiciliata in Prato, viale Persona_1 C.F._3
Montegrappa n. 304 presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
, c.f. , contumace;
Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ai sensi dell'art. 15, d.l.vo n. 150/2011 e dell'art. 170, d.P.R. n.
115/2002.
CONCLUSIONI
Ricorrenti: Voglia il Tribunale di Prato, per le motivazioni di cui al ricorso, riformare e revocare il decreto impugnato e conseguentemente riconoscere che la ricorrente , quale Controparte_1
madre esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , ha diritto al patrocinio a Persona_1
spese dello Stato in relazione alle attività svolte nel procedimento iscritto al R.G.V.N.799/2023 fino al termine dello stesso, intervenuto con il deposito del decreto autorizzativo del 30.06.2023 pagina 1 di 8 e, all'esito, liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso, come già indicato nell'istanza di liquidazione depositata, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese sostenute in relazione al presente giudizio, pari ad euro 98,00 per C.U.F. ed euro 27,00 per marca depositi forfetari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2024, l'avv. e quest'ultima Parte_1 Controparte_1
in qualità di legale rappresentante della figlia minore hanno proposto nei confronti Persona_1
del opposizione avverso il decreto comunicato il 7/06/2024 da questo Controparte_2
Tribunale, in composizione collegiale, nel procedimento n. 799/2023 r.g., con cui è stata revocata l'ammissione della sig.ra al patrocinio a spese dello Stato e rigettata l'istanza di CP_1
liquidazione delle competenze professionali del difensore, formulando le conclusioni sopra trascritte.
In punto di fatto gli opponenti hanno esposto quanto segue: in data 2/12/2022 è morto a Prato, ab intestato, lasciando quale unica erede la figlia , nata a [...] il [...], Persona_2 Per_1 nata dall'unione con con provvedimento del 14/02/2023, cron. n. 593/2023 del Controparte_1
15/02/2023, nel procedimento iscritto al n. 183/2023 v.g., il Giudice Tutelare ha autorizzato la sig.ra quale genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia CP_1
minore ad accettare, in nome e per conto della predetta minore, nelle forme e Persona_1 modalità di cui all'art. 741 c.c., l'eredità di con atto ai rogiti del Persona_2 Controparte_1
Notaio dott. di Prato dell'8/03/2023, ha così accettato con beneficio Persona_3
d'inventario, in nome e per conto della figlia, l'eredità di nel procedimento n. Persona_2
761/2023 v.g. è stato redatto l'inventario; al fine di incamerare, per conto della minore, il trattamento di fine rapporto e l'indennità di preavviso che il defunto aveva maturato e di richiedere all' la c.d. rottamazione , ai sensi della legge n. Controparte_3
197/2022, in data 22/06/2023, con apposito ricorso, è stata chiesta al Tribunale, in via urgente, la relativa autorizzazione, previo parere positivo del Giudice Tutelare, quest'ultimo emesso nel procedimento iscritto al n. 763/2023 v.g.; in data 31/03/2023 era stata pertanto presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al competente C.O.A., accolta in data 5/04/2023; con decreto del 30/06/2023, cronol. n. 2293/2023, il Tribunale di Prato ha autorizzato CP_1
in nome e per conto della minore a riscuotere le ultime retribuzioni da
[...] Persona_1
lavoro dipendente maturate da nei confronti di Rifinizione Vignali s.p.a., diverse Persona_2
pagina 2 di 8 dal t.f.r. e dall'indennità di preavviso, destinando le somme incassate al ripianamento delle passività ereditarie, e a presentare istanza di rottamazione all'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi della legge n. 197/2022, con riferimento alle passività appartenenti all'asse ereditario di
Rifinizione Vignali s.p.a., in data 6/09/2023, ha liquidato a favore di Persona_2 Per_1 le somme dovute al padre in relazione ai mesi di novembre e dicembre dell'anno 2022,
[...]
intestando le buste paga alla minore, sebbene il relativo diritto fosse maturato e tassato in capo al de cuius nell'anno 2022; conclusa l'attività, il difensore ha depositato istanza di liquidazione dei compensi professionali, disattesa dal Tribunale con il decreto impugnato.
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi.
Con il primo motivo («erroneo riferimento temporale ai limiti di reddito») si lamenta che il giudice a quo, ai fini della revoca ex art. 136, d.P.R. n. 115/2002, ha erroneamente e illegittimamente preso in considerazione i redditi attestati dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'anno 2023 (€ 23.473,00), sebbene ai sensi dell'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si debba fare riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, ossia quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, riferito al termine iniziale, in linea con l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Nel corso del processo, definito con decreti del 16/06/2023 e del 15/09/2023, non sono infatti sopravvenute modiche delle condizioni reddituali rilevati ai fini dell'ammissione perché il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi maturati nell'anno 2023 è il 30/09/2024.
Con il secondo motivo («liquidazione competenze per fasi»), gli opponenti evidenziano che tutta l'attività professionale compiuta dal difensore nel periodo dal deposito dell'istanza al competente C.O.A. fino alla data della modifica, eventuale, delle condizioni reddituali, necessariamente successiva al 30/09/2024, dev'essere liquidata;
la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, non può riguardare l'attività difensiva svolta nel periodo in cui esisteva una situazione reddituale utile alla fruizione del patrocinio a spese dello Stato ed è obbligo del giudice individuare il momento in cui si è determinata la nuova situazione che determina l'esclusione dal beneficio, così disponendo la revoca a far tempo da tale ultima epoca.
Il , malgrado la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di Controparte_2 fissazione dell'udienza non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
pagina 3 di 8 Acquisiti ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.l.vo n. 150/2011 gli atti del procedimento n. 799/2023
v.g., la causa è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. all'udienza del
25/11/2024 e trattenuta in decisione con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
***
I due motivi di opposizione, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.
L'assunto su cui si basano i ricorrenti è che le modificazioni reddituali intervenute nel corso del procedimento in cui è parte la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tali da determinare il superamento del limite di cui al primo comma dell'art. 76, comma 1, d.P.R. n.
115/2002 (recante il Testo Unico in materia di spese di giustizia, di seguito: «il Testo Unico»), possono essere considerate - e assumono quindi rilevanza ai fini della revoca dell'ammissione - solo dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità in cui tali variazioni di reddito si sono verificate.
Questa impostazione non può essere condivisa perché non trova riscontro nel dato normativo, così come interpretato dalla stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dagli opponenti, e condurrebbe a conseguenze irrazionali e ingiuste, in pieno contrasto con la finalità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
L'art. 76, comma 1, del Testo Unico prevede che può essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a un certo importo, periodicamente aggiornato con decreto del Ministero della Giustizia.
La S.C. ha chiarito che, per «ultima dichiarazione» del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, deve intendersi quella, pur se in concreto non presentata, per la quale è maturato l'obbligo di presentazione al momento del deposito dell'istanza, con la precisazione che l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi deve essere riferito al termine iniziale di scadenza normativamente previsto (cfr. da ultimo Cass., pen. n. 4358 del 09/01/2024).
L'art. 136, comma 1, del Testo Unico dispone che, se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione;
ai sensi del terzo comma della stessa disposizione, la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha chiarito che, ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento dei limiti di reddito, assumono rilievo eventuali variazioni intervenute durante tutta la durata del processo e fino alla sua definizione, non pagina 4 di 8 essendo, al contrario, richiesto che il relativo accertamento sia avvenuto pendente lite o sulla base dei soli elementi acquisiti o intervenuti in corso di causa, salvo il potere del giudice di individuare il momento a partire dal quale la revoca deve avere effetto (cfr. in questo senso
Cass., n. 21096 del 19/07/2023). Per giungere a questa affermazione, la S.C. ha evidenziato, da un lato, che sul piano letterale l'art. 136, a differenza dell'art. 76, comma 1, non contiene alcun riferimento alla necessità di tener conto, ai fini della revoca del beneficio, del reddito risultante dalle dichiarazioni per le quali sia già scaduto il termine di presentazione;
dall'altro lato, che la stessa istanza di liquidazione può essere presentata anche dopo la definizione del processo e in tal caso «il giudice resta titolare del potere di disporre la revoca, senza che ciò osti alla valutazione di quegli elementi documentali – incluse le dichiarazioni fiscali – comunque disponibili, non essendo imposta – né sarebbe ragionevole - alcuna limitazione all'esercizio dei poteri di controllo sulla persistenza delle condizioni per beneficiare del patrocinio».
Sempre nel senso che il potere di accertamento del giudice che procede non è circoscritto al dato formale risultante dall'ultima dichiarazione, è stato affermato che l'art. 76, comma 1 va interpretato in correlazione con gli artt. 76, comma 3, e 79, comma 1, lett. d), del Testo Unico, dai quali si desume che il presupposto sostanziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione;
conseguentemente, deve disporsi la revoca dell'ammissione ove vengano meno le condizioni reddituali nel corso del giudizio, nonché, a fortiori, quando sia accertato il superamento della soglia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza (Cass., n. 15458 del
21/07/2020; Cass., n. 4429 del 21/02/2017).
Sempre in tema di modificazioni reddituali verificatesi nel corso del procedimento, Cass., n.
10669 del 5/06/2020 ha ribadito che, in caso di revoca per il mutamento delle condizioni patrimoniali, va esclusa l'efficacia retroattiva del provvedimento, sicché incombe sullo Stato il pagamento dei compensi fino al momento in cui si era verificato il mutamento delle condizioni patrimoniali: il riferimento è, appunto, al momento in cui la modifica reddituale si è concretizzata e non al momento in cui è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale la variazione formalmente risulti a fini tributari e amministrativi.
I giudici di legittimità, con la sentenza n. 65 del 3/01/2013, hanno poi ritenuto insussistente la violazione e falsa applicazione dell'art. 136, comma 3, del Testo Unico (e dell'art. 116 c.p.c.)
pagina 5 di 8 denunciata dal ricorrente in un caso, analogo a quello oggetto della presente impugnazione, in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovesse operare a partire dall'anno 2003 e non dal giugno 2004, epoca di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2003, sul presupposto, evidenziato nel ricorso, che la revoca ha effetto da momento dell'accertamento (a conclusione del motivo di ricorso era stato formulato il seguente quesito: «Dica la Suprema Corte di Cassazione se, come eccepito dai ricorrenti con il presente ricorso, gli effetti giuridici coevi all'accertamento delle modificazioni reddituali, cui inerisce il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136 al fine di individuare il termine di decorrenza dell'efficacia del provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, decorrono dalla scadenza del termine per provvedere all'adempimento della dichiarazione dell nell'anno successivo a quello di imposta in cui il reddito è Parte_2
maturato ovvero, come rileva il Tribunale remittente, nell'anno di imposta medesimo, precisando il preciso momento temporale da cui essi si producono»). La S.C. ha spiegato che «la lettura che il ricorrente propone del D.P.R. n. 115 del 2002 non trova riscontro testuale nella norma contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 3, secondo cui la revoca del decreto di ammissione ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel provvedimento di revoca e in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. A sua volta il
D.P.R. n. 115 del 2002, sempre nell'art. 36, nel prevedere che lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione, non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato
e patrocinatore. Deve pertanto ritenersi che la revoca ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa (restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato: così Cass. 5 marzo 2010 n. 5364) (v. nel senso di cui sopra,
Cass.11 novembre 2011 n. 23635)».
L'esegesi delle disposizioni del Testo Unico, alla luce della giurisprudenza di legittimità sul tema, non può che essere nel senso che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si deve fare riferimento, in prima battuta, ai redditi risultanti dalla dichiarazione fiscale rispetto alla quale sia già scaduto l'obbligo di presentazione;
ciò, anzitutto, per ragioni di ordine pratico, in modo da consentire al C.O.A., ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, o al giudice in sede penale, di eseguire una verifica immediata e rapida sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso al beneficio. Tuttavia, se nel corso del processo o anche pagina 6 di 8 successivamente alla sua definizione, attraverso qualsiasi indagine o elemento istruttorio – quindi non necessariamente dalle dichiarazioni fiscali – emerge che quei redditi erano ab origine superiori al limite stabilito dall'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dev'essere revocata con effetti ex tunc. Parimenti, devono essere considerate le modifiche reddituali intervenute per tutta la durata del procedimento e la rilevanza di esse non può che essere immediata, escludendo una irrazionale e ingiustificata posticipazione degli effetti delle variazioni al momento - puramente formale e avente valenza meramente amministrativa - in cui viene a scadenza il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi maturati nell'anno in cui la modifica si è verificata: ne consegue che, se il superamento del limite di reddito ex art. 76, comma 1, del Testo Unico si verifica in una determinata annualità, la revoca produce i suoi effetti dall'inizio di essa, proprio perché è in quel determinato anno che la parte ammessa ha perduto il requisito reddituale per beneficiare del patrocinio.
L'interpretazione propugnata dagli opponenti finirebbe per avvantaggiare perfino colui che ometta di presentare la dichiarazione dei redditi, consentendogli di sfruttare a proprio favore il termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione fiscale, ritardando a quella data l'efficacia della revoca dell'ammissione, sebbene la variazione reddituale si si verificata prima e di essa la parte ammessa abbia goduto.
Nel caso all'esame, è documentalmente accertato e ammesso agli stessi ricorrenti che, nell'anno
2023, la minore ha percepito un reddito imponibile di € 23.473,00. Persona_1
Al momento del deposito dell'istanza di liquidazione delle competenze professionali dell'avv.
(19/04/2024), il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato era Pt_1
€ 12.838,01.
L'attività del difensore ha avuto inizio in data 12/06/2023, con il deposito del ricorso per l'autorizzazione all'incasso di somme facenti parte dell'eredità di e si è conclusa Persona_2 in data 15/09/2023, con l'emissione del decreto n. cron. 3230/2023, di autorizzazione alla riscossione della pensione di reversibilità.
Tutte le prestazioni espletate dal difensore, pertanto, si collocano nell'anno 2023, in cui si è verificato il superamento del limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il giudice di prime cure, di conseguenza, ha correttamente revocato l'ammissione di Per_1 al patrocinio a spese dello Stato e disatteso l'istanza di liquidazione dei compensi
[...]
professionali del difensore.
L'opposizione, in definitiva, dev'essere rigettata.
pagina 7 di 8 Nonostante la soccombenza delle parti opponenti, poiché il non si è Controparte_2
costituito, non vi è da provvedere sulle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta dall'avv. e da in Parte_1 Controparte_1
qualità di genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minore avverso il decreto emesso da questo Tribunale, in composizione Persona_1
collegiale, nel procedimento n. 799/2023 v.g. e comunicato in data 7/06/2024;
2) nulla sulle spese processuali.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 26/11/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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