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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott. Federica Girfatti Giudice
Dott. Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto al n. 413/2025 promossa da
, nata a [...] il [...], C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv.to Bonetta Angela, dalla quale è rappresentata e difesa;
- Ricorrente - contro
, nato ad [...] il [...], C.F.: , elettivamente _1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Gulia Francesco, dal quale è rappresentato e difeso;
- Ricorrente -
Conclusioni
Come da rispettivi atti difensivi depositati dalle part.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.1.2025 parte ricorrente, sig.ra , premesso di aver Parte_1 avuto una relazione sentimentale con il resistente sig. dalla quale nasceva la figlia _1
il 18.3.2021, chiedeva il rimborso a carico del sig. delle spese sostenute Persona_1 _1 dal 2017 ad oggi nell'interesse della figlia, con contestuale dichiarazione di rimborso spese previa esibizione dello scontrino, nonché condannare il sig. a versare alla ricorrente una somma a _1 titolo equitativo per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente a causa del comportamento inerte del resistente. Con comparsa di costituzione e risposta del 5.5.2025 si costituiva parte resistente, sig. _1
, il quale chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente, nonché dichiarare
[...] irrevocabile quanto concordato nella scrittura privata sottoscritta dalle parti e ratificata dal Tribunale di Napoli Nord, agli atti;
in subordine formulava domanda di quantificazione delle somme dovute alla ricorrente a titolo di spese straordinarie per il mantenimento della figlia nella ipotesii di Per_1 accoglimento anche parziale delle domande della ricorrente.
Preliminarmente il Tribunale evidenzia che il ricorso è stato introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 47
c.p.c., il quale recita: “Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'attore o, nel caso in cui questo sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica. Il pubblico ministero può proporre impugnazione avverso la sentenza che definisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.”
Tanto premesso, rilevato che il petitum, nel caso di specie, ha natura obbligazionaria, questo
Tribunale dichiara il ricorso inammissibile essendo la controversia soggetta al rito ordinario con competenza del Tribunale in composizione monocratica e non dell'adito Tribunale in composizione
Collegiale.
Le spese processuali si reputano compensate in considerazione del suo esito.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da . Parte_1
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 11.6.2025.
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca