Sentenza 28 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2004, n. 17273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17273 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, STEFANIA SOTGIA, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI NG;
- intimata -
avverso la sentenza n. 56/01 del Tribunale di URBINO, depositata il 05/06/01 R.G.N. 411/95;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/06/04 dal Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Urbino, pronunciando sulla controversia fra l'INPS (appellante) e l'odierna parte intimata, riteneva che il giudizio fosse da dichiarare estinto ai sensi degli artt. 1, comma 183, della legge n. 662/1996 e 36, comma 5, della legge n. 448 del 1998 e che la compensazione delle spese potesse essere disposta solo in relazione a quelle del giudizio di appello e non anche in relazione a quelle del giudizio di primo grado, le quali avevano formato oggetto di una pronuncia di distrazione a favore del difensore dell'appellata, ostando a ciò la norma dell'art. 1 del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo.
Avverso tale decisione (che ha dichiarato l'estinzione del giudizio e l'inefficacia della sentenza di primo grado, fatta eccezione per la pronuncia sulle spese, ed ha compensato le spese del grado di appello) l'INPS ha proposto ricorso per Cassazione. La parte privata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INPS, con un unico motivo, censura la sentenza del Tribunale per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 183, della legge n. 662/96 e dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448/98, nonché
dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale (tutti in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostenendo che il coordinamento tra la disciplina di origine convenzionale e le leggi interne successive non può essere operato sulla base dei medesimi meccanismi e principi che presiedono al coordinamento, all'interno degli stati membri, tra norme comunitarie e disposizioni nazionali con le prime incompatibili, in quanto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo lo Stato italiano ha dato esecuzione senza accettare, neppure implicitamente, limitazioni di sovranità, ne' tantomeno, prevedere un meccanismo di "non applicazione" delle norme interne, anche successive, incompatibili. Aggiunge il ricorrente che, comunque, nel caso controverso, la sentenza di primo grado che riconosceva il credito per le spese di lite non era ancora passata in giudicato, onde, in presenza di un rapporto privo dei requisiti della certezza e incontrovertibilità, non poteva non operare la previsione legale della perdita di efficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato in una con quella di compensazione integrale delle spese di lite, da riferire a tutti i gradi del giudizio.
Il ricorso è fondato.
Esso prospetta questione già proposta in altri analoghi casi e risolta da questa Corte in base al seguente principio di diritto, che deve essere confermato in questa sede: "con riferimento alla disciplina speciale dettata dagli art. 1, comma 183, l. n. 662 del 1996 e 36, comma 5, l. n. 448 del 1998, che hanno previsto l'estinzione dei giudizi pendenti in materia di diritti nascenti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 240 del 1994 e tu 495 del 1993, con inefficacia dei provvedimenti non ancora passati in giudicato e con compensazione delle spese processuali, la pronunzia della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 19 ottobre 2000, Ambruosi c. Stato italiano), che ha sancito la negativa incidenza di tale disciplina sul principio di pacifico godimento dei propri beni (art. 1 del pruno Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevede misure di prevenzione del rischio del difensore distrattario di poter recuperare le spese dei giudizi estinti 'ex lege', se pure non è dotata - diversamente da quanto avviene per le pronunzie della Corte di giustizia europea - di un'efficacia diretta nell'ordinamento interno, costituisce comunque 'diritto vivente' nella materia regolata dalla convenzione, del quale il giudice interno deve ritenere conto nella propria attività interpretativa;
tuttavia, con specifico riferimento alla incompatibilità rilevata dal giudice europeo tra la anzidetta disciplina nazionale e quella della Convenzione, mentre può configurarsi un intervento del legislatore che - nella sua discrezionalità - provveda a individuare opportuni rimedi idonei a consentire l'adeguata soddisfazione del diritto di credito dell'avvocato dell'assicurato (per esempio, consentendone la riscossione presso l'istituto assicuratore con facoltà' di rivalsa di questo verso l'altra parte), deve invece escludersi la sussistenza a carico del giudice interno di un obbligo di disapplicare la medesima disciplina legale, attesa la sostanziale impossibilità di affidare la risoluzione dell'antinomia allo strumento del coordinamento ermeneutico delle fonti o della denuncia di illegittimità delle norme: interne (a tali fini non potendo essere utilizzati gli art. 10 e 11 Cost., per difetto dei rispettivi presupposti, e gli art. 41 e 42 Cost., nei quali il diritto di proprietà si trova in posizione recessiva rispetto all'interesse primario della utilità sociale). Ne consegue, da un lato, che il giudice interno non può non dare attuazione alla disciplina speciale in questione e, dall'altro, che l'avvocato dell'assicurato e la stessa parte possono far valere i propri diritti nei confronti dello Stato - in altra sede e non certo nel processo soggetto alla declaratoria di estinzione d'ufficio - nell'eventuale protrarsi del suo inadempimento" (cfr. Cass 27 marzo 2004 n. 6173 ed altre conformi).
Alla stregua di tale principio, s'impone la cassazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha mantenuto ferma la condanna dell'INPS al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, da distrarsi al procuratore della parte privata, pur in presenza della dichiarazione di estinzione del processo. Al provvedimento caducatorio può accompagnarsi, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, ossia il regolamento delle spese dell'intero processo secondo la disciplina speciale che ne impone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa - in relazione alla censura accolta - la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2004