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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
in persona del dr. Francesco Rossini, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 10342 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente:
TRA
e , in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Agostino Quaranta, elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore in Salerno, Via Trento n. 39;
APPELLANTI
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato RT P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Lucia Ennico, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in
Salerno, Via Diaz n.13;
APPELLATO
Nonchè
quale rappresentante legale della “FULL MOON CLUB”; Controparte_2
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2838/2017, emessa dal G.d.P. di Salerno;
1 CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 31.10.2024.
FATTO
1. Con citazione in appello ritualmente notificata, e quali Parte_1 Parte_2
genitori di , impugnavano la sentenza n. 2838/2017, resa dal Giudice di Pace Persona_1
di Salerno in data 26 maggio 2017.
1.1. Con la predetta sentenza il G.d.P. accertava e dichiarava che l'infortunio subito da
[...]
era ascrivibile ad esclusiva responsabilità di , dichiarando la Per_1 Controparte_2
carenza di legittimazione passiva del CP_1 CP_1
2. A fondamento dell'appello deducevano l'errata interpretazione/applicazione dell'art. 2051
c.c. da parte del giudice di primo grado, atteso che:
A) con la convenzione prot. n.17593, il aveva affidato alla “Full Moon RT
Club di ” la gestione del solo chiosco adibito a vendita bevande, e non l'area Controparte_2
verde circostante ove si era verificata la caduta;
B) anche a voler ritenere che la manutenzione dell'area del sinistro fosse stata affidata alla ditta dell' , tale convenzione non aveva effetto nei confronti del danneggiato, non CP_2
escludendosi la responsabilità dell'ente pubblico che aveva proceduto all'affidamento.
2.1. Chiedevano, pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, riconoscersi l'esclusiva responsabilità del per il sinistro in oggetto, con condanna dell'Ente al RT
pagamento della somma risarcitoria di euro 4.850,62 oltre accessori, già riconosciuta congrua dal giudice di primo grado, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva il chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, RT
stante l'infondatezza dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle rassegnate conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. Il primo motivo di appello è infondato.
1.1. Dalla lettura della Convenzione intercorsa tra il e la ditta “Full Moon RT
Club di ”, prodotta sin dal primo grado, emerge l'affidamento in gestione Controparte_2
all' dell'intera area denominata “Parco Labirinto”, ove in data 3.08.2012 si CP_2
verificava la caduta di a causa di un tombino parzialmente divelto. Persona_1
La determina n. 306 del 30.06.2011 dà atto dell'affidamento “…dell'attività di manutenzione
e gestione Parco del Labirinto sito alla frazione Acquamele e del chiosco per la
somministrazione di alimenti e bevande al circolo “Full Moon Club” legale rappresentante
2 ” per un periodo di tre anni (cft. all.ti n. 1 e 2 alla comparsa di costituzione Controparte_2
del in primo grado). CP_1
Tutti gli articoli della Convenzione fanno, del resto, riferimento all'area nel suo complesso
(non al solo chiosco) tanto da delegare alla ditta finanche l'attività di “apertura e CP_2 chiusura dei cancelli del parco”.
2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
2.1. La funzione dell'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione — potendo eliminare le situazioni di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa.
2.2. Nella specie la Convenzione stipulata tra il e la ditta IA RT
(ritenuta unica responsabile del sinistro dal giudice di Pace) ha determinato il passaggio della custodia del Parco.
Come si è detto, la responsabilità ex art. 2051 postula una relazione materiale di disponibilità
di fatto oltreché giuridica, tra il custode e la cosa, relazione che determina a carico di chi ha il potere fisico sulla stessa, l'onere di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi.
Ciò è tanto più vero, nella specie, in quanto la Convenzione intercorsa con l'Ente ha avuto ad oggetto specifico proprio l'attività di custodia e manutenzione delle aree del Parco, luogo del sinistro, con espresso esonero di responsabilità dell'Ente “per eventuali danni a persone o a cose causati durante la gestione o manutenzione” (cft. art. 3).
Può solo aggiungersi che la giurisprudenza citata dall'appellante e relativa all'affidamento in appalto delle attività di manutenzione delle strade, non appare confacente al caso di specie.
La ditta , nella specie, si è obbligata ex art. 6 della Convenzione in atti: CP_2
- a curare la manutenzione ordinaria del parco (certamente rientra in tale attività la buona tenuta dei tombini);
- a gestire l'intera area;
- ad espletare attività di vigilanza;
- a segnalare all'Ente comunale eventuali problematiche relative all'area affidata in gestione;
- ad aprire e chiudere i cancelli del Parco.
2.3. Gli elementi di fatto così raccolti consentono di ritenere che il parco, teatro del sinistro,
non era nella effettiva disponibilità dell'Ente – che non ne gestiva neppure l'attività di apertura e chiusura – e che competeva all' custodire e manutenere l'area in maniera che non CP_2
provocasse danni a terzi.
3 Tali considerazioni, già poste nella sentenza impugnata a base dell'esclusione di ogni responsabilità del in riferimento alle norme citate, resistono dunque ad ogni censura, CP_1
in quanto motivate su elementi di fatto che hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata.
Per tali ragioni, ritenendosi, più correttamente, il rigetto nel merito della domanda attorea, in luogo del dichiarato difetto di legittimazione passiva, l'appello non può essere accolto.
3. Segue la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del in ragione delle tariffe vigenti, del valore della RT
causa e dell'attività espletata, secondo i valori minimi, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto e la natura meramente documentale dell'istruttoria.
Nulla sulle spese di lite rispetto ad che è rimasto contumace. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma
1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e , in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento delle spese di lite in favore del in persona del Per_1 RT
Sindaco p.t., che si liquidano in euro 1.278,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
c) dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo per la parte che ha proposto l'appello di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, in data 25.02.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
in persona del dr. Francesco Rossini, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 10342 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente:
TRA
e , in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Agostino Quaranta, elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore in Salerno, Via Trento n. 39;
APPELLANTI
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato RT P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Lucia Ennico, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in
Salerno, Via Diaz n.13;
APPELLATO
Nonchè
quale rappresentante legale della “FULL MOON CLUB”; Controparte_2
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2838/2017, emessa dal G.d.P. di Salerno;
1 CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 31.10.2024.
FATTO
1. Con citazione in appello ritualmente notificata, e quali Parte_1 Parte_2
genitori di , impugnavano la sentenza n. 2838/2017, resa dal Giudice di Pace Persona_1
di Salerno in data 26 maggio 2017.
1.1. Con la predetta sentenza il G.d.P. accertava e dichiarava che l'infortunio subito da
[...]
era ascrivibile ad esclusiva responsabilità di , dichiarando la Per_1 Controparte_2
carenza di legittimazione passiva del CP_1 CP_1
2. A fondamento dell'appello deducevano l'errata interpretazione/applicazione dell'art. 2051
c.c. da parte del giudice di primo grado, atteso che:
A) con la convenzione prot. n.17593, il aveva affidato alla “Full Moon RT
Club di ” la gestione del solo chiosco adibito a vendita bevande, e non l'area Controparte_2
verde circostante ove si era verificata la caduta;
B) anche a voler ritenere che la manutenzione dell'area del sinistro fosse stata affidata alla ditta dell' , tale convenzione non aveva effetto nei confronti del danneggiato, non CP_2
escludendosi la responsabilità dell'ente pubblico che aveva proceduto all'affidamento.
2.1. Chiedevano, pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, riconoscersi l'esclusiva responsabilità del per il sinistro in oggetto, con condanna dell'Ente al RT
pagamento della somma risarcitoria di euro 4.850,62 oltre accessori, già riconosciuta congrua dal giudice di primo grado, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva il chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, RT
stante l'infondatezza dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle rassegnate conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. Il primo motivo di appello è infondato.
1.1. Dalla lettura della Convenzione intercorsa tra il e la ditta “Full Moon RT
Club di ”, prodotta sin dal primo grado, emerge l'affidamento in gestione Controparte_2
all' dell'intera area denominata “Parco Labirinto”, ove in data 3.08.2012 si CP_2
verificava la caduta di a causa di un tombino parzialmente divelto. Persona_1
La determina n. 306 del 30.06.2011 dà atto dell'affidamento “…dell'attività di manutenzione
e gestione Parco del Labirinto sito alla frazione Acquamele e del chiosco per la
somministrazione di alimenti e bevande al circolo “Full Moon Club” legale rappresentante
2 ” per un periodo di tre anni (cft. all.ti n. 1 e 2 alla comparsa di costituzione Controparte_2
del in primo grado). CP_1
Tutti gli articoli della Convenzione fanno, del resto, riferimento all'area nel suo complesso
(non al solo chiosco) tanto da delegare alla ditta finanche l'attività di “apertura e CP_2 chiusura dei cancelli del parco”.
2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
2.1. La funzione dell'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione — potendo eliminare le situazioni di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa.
2.2. Nella specie la Convenzione stipulata tra il e la ditta IA RT
(ritenuta unica responsabile del sinistro dal giudice di Pace) ha determinato il passaggio della custodia del Parco.
Come si è detto, la responsabilità ex art. 2051 postula una relazione materiale di disponibilità
di fatto oltreché giuridica, tra il custode e la cosa, relazione che determina a carico di chi ha il potere fisico sulla stessa, l'onere di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi.
Ciò è tanto più vero, nella specie, in quanto la Convenzione intercorsa con l'Ente ha avuto ad oggetto specifico proprio l'attività di custodia e manutenzione delle aree del Parco, luogo del sinistro, con espresso esonero di responsabilità dell'Ente “per eventuali danni a persone o a cose causati durante la gestione o manutenzione” (cft. art. 3).
Può solo aggiungersi che la giurisprudenza citata dall'appellante e relativa all'affidamento in appalto delle attività di manutenzione delle strade, non appare confacente al caso di specie.
La ditta , nella specie, si è obbligata ex art. 6 della Convenzione in atti: CP_2
- a curare la manutenzione ordinaria del parco (certamente rientra in tale attività la buona tenuta dei tombini);
- a gestire l'intera area;
- ad espletare attività di vigilanza;
- a segnalare all'Ente comunale eventuali problematiche relative all'area affidata in gestione;
- ad aprire e chiudere i cancelli del Parco.
2.3. Gli elementi di fatto così raccolti consentono di ritenere che il parco, teatro del sinistro,
non era nella effettiva disponibilità dell'Ente – che non ne gestiva neppure l'attività di apertura e chiusura – e che competeva all' custodire e manutenere l'area in maniera che non CP_2
provocasse danni a terzi.
3 Tali considerazioni, già poste nella sentenza impugnata a base dell'esclusione di ogni responsabilità del in riferimento alle norme citate, resistono dunque ad ogni censura, CP_1
in quanto motivate su elementi di fatto che hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata.
Per tali ragioni, ritenendosi, più correttamente, il rigetto nel merito della domanda attorea, in luogo del dichiarato difetto di legittimazione passiva, l'appello non può essere accolto.
3. Segue la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del in ragione delle tariffe vigenti, del valore della RT
causa e dell'attività espletata, secondo i valori minimi, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto e la natura meramente documentale dell'istruttoria.
Nulla sulle spese di lite rispetto ad che è rimasto contumace. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma
1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna e , in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento delle spese di lite in favore del in persona del Per_1 RT
Sindaco p.t., che si liquidano in euro 1.278,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
c) dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo per la parte che ha proposto l'appello di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, in data 25.02.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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